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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14831 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 12084/2024 vertente
TRA
, con studio in Roma, Via Mar Rosso, n. 61, che si Parte_1 rappresenta e difende da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente -
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato
- opposto –
pagina 1 di 6 -
Conclusioni: all'udienza dell'1.10.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 21 marzo 2024, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, depositato il 20.02.2024, con cui il
Tribunale di Roma aveva liquidato, in suo favore, la somma di € 1.000,00 per l'attività difensiva svolta nel procedimento RGN 15173/2021, quale legale di ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato.
In particolare, l'opponente ha contestato la misura del compenso che gli era stata riconosciuta, con immotivata riduzione dell'istanza avanzata per la liquidazione di un onorario di € 4.427,57, determinato applicando i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile, complessità alta, ai valori medi aumentati del 33% ai sensi dell'art. 4 comma 8 DM 55/2014.
Nel dettaglio, dopo aver descritto l'attività svolta, ha lamentato che la somma liquidata in suo favore nell'opposto decreto, inferiore a quella riconosciuta in favore del curatore della minore, non era congrua in ragione delle prestazioni professionali rese, consistite nell'assistenza prestata in favore della a CP_2 fronte della richiesta avanzata da per ottenere una modifica Controparte_3 delle condizioni di separazione, con collocamento presso di sé della figlia minore, revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico e condanna dell alla CP_2 corresponsione di un assegno.
pagina 2 di 6 Ha quindi chiesto in riforma del decreto il riconoscimento di un compenso di €
6.460,00, comprensivo di spese generali e oneri accessori, o della somma ritenuta di giustizia, con condanna del al relativo pagamento oltre interessi e CP_1 rivalutazione.
Si è costituito il che ha evidenziato l'infondatezza nel Controparte_1 merito del ricorso, osservando che il compenso liquidato era congruo in relazione all'attività svolta in ciò valutata la dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR
115/2002 e considerata la possibilità per il giudice, per le cause di valore indeterminabile, in caso di minima complessità, di scendere al di sotto della soglia normativamente prevista.
Il ha, pertanto, chiesto di rigettare il ricorso e, in Controparte_1 subordine, di contenere la liquidazione del compenso nei valori minimi, ridotti ex art. 130 dpr 115/2002.
2.Ciò posto si osserva preliminarmente che, conformemente al consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, “l'opposizione di cui al DPR 115 del 2002 ex art. 170 non si atteggia come impugnazione bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso sicché è riconosciuto al giudice investito del potere – dovere di liquidare il compenso secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti in causa”, con il solo limite, derivante dall'art. 112
c.p.c., da un lato, delle somme richieste dall'opponente, e dall'altro, dall'ammontare del compenso riconosciuto nel decreto opposto (cfr. Cass. n. 15772 del 12.06.2025; n. 1470 del 22.01.2018 e n. 5112 del 19.04.2000).
3.Tanto premesso deve ritenersi la natura contenziosa del procedimento in cui l'opponente ha prestato la sua opera, in cui era stata domandata la modifica delle condizioni di affidamento del figlio naturale, con conseguente necessità di liquidare il compenso dell'avv. applicando i parametri, di cui alla tabella 4 del DM Pt_1
55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale.
pagina 3 di 6 Come chiarito dalla Corte di legittimità, sia pure con riferimento al procedimento relativo alla pronuncia degli ordini di protezione, il giudizio ha natura contenziosa in quanto volto a risolvere una questione controversa su contrapposte posizioni di diritto soggettivo. Va, infatti, considerato che “carattere distintivo dei procedimenti contenziosi è la circostanza che il giudice è chiamato a dirimere una controversia tra posizioni giuridiche contrapposte, riguardanti diritti soggettivi, a contenuto patrimoniale e/o personale particolarmente pregnanti nella vita familiare che incidono sulla libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di proprietà e in generale la vita familiare” (cfr. Cass. n. 20905 del 18.07.2023 in cui è stato evidenziato che la natura di volontaria giurisdizione del procedimento doveva essere esclusa anche in ragione della reclamabilità del provvedimento in un procedimento destinato a svolgersi nel contraddittorio delle parti, considerato che il provvedimento con cui veniva definito il giudizio “non si limita ad una mera gestione di interessi (…) ma statuisce su posizioni di diritto soggettivo”, con la precisazione che non osta alla natura contenziosa del procedimento la possibilità di revoca o modifica del provvedimento in presenza di fatti sopravvenuti, quale caratteristica comune a tutti i provvedimenti in materia di famiglia).
4.Premesso, quindi, che deve aversi riguardo al DM 55/2014, nel testo vigente alla data del 13 luglio 2023, quando è stato definito il giudizio, si osserva che, trattandosi di un procedimento di modifica delle condizioni di affidamento di una minore, si tratta di un giudizio di valore indeterminabile.
pagina 4 di 6 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, DM 55/2014 “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore
a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
In particolare, nel caso di specie, deve aversi riguardo alle cause di scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in quanto, pur trattandosi di una controversia riguardante la questione relativa all'affidamento di una minore, non risulta che siano state affrontate questioni aventi complessità in diritto.
5,Ciò posto si osserva che il compenso indicato dall'opponente di € 4.427,57 è da considerarsi congruo considerato che dalla documentazione in atti risulta che l'avv. ha svolto prestazioni ascrivibili a tutte le fasi del giudizio di studio, Pt_1 introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale (cfr. comparsa di costituzione, con la documentazione prodotta unitamente ad essa, all. 5 e ss, verbali dell'udienza del 20.01.2022 in cui sono state sentite le parti, note di trattazione scritta depositate unitamente a quelle redatte dal difensore della controparte, all. C11 e 12, C17 e
C18, C28, la relazione dei servizi sociali, all. C22 e C23, la nota difensiva del
14.03.2022, all. C30, il verbale dell'udienza dell'8 giugno 2023, in cui è stata sentita la minore, all. C42, la nota di deposito documenti del 30.06.2023, all. 44 e ss e le memorie conclusive del 6 luglio 2023 all. C46).
Ne consegue che, considerato il carattere articolato delle difese svolte, il compenso di € 4.427,57, peraltro, di poco superiore ai valori minimi, è da considerarsi adeguato alla prestazione resa.
pagina 5 di 6 6.Ciò posto si osserva, tuttavia, che, come osservato dal convenuto, su CP_1 tale importo va applicata la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, così che va riconosciuta la somma di € 2.213,78 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Nessun'altra disposizione deve essere adottata atteso l'oggetto del contendere.
7.Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi di cui al DM
55/2014, determinando il valore della controversia nella differenza tra l'importo riconosciuto all'opponente nella presente sentenza e quello liquidato nell'opposto decreto.
La semplicità delle questioni trattate giustifica l'applicazione dei minimi per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e liquida in favore dell'avv. la somma di € 2.213,78 oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
- condanna parte resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 125,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 9 ottobre 2025 il Giudice
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 12084/2024 vertente
TRA
, con studio in Roma, Via Mar Rosso, n. 61, che si Parte_1 rappresenta e difende da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente -
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato
- opposto –
pagina 1 di 6 -
Conclusioni: all'udienza dell'1.10.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 21 marzo 2024, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, depositato il 20.02.2024, con cui il
Tribunale di Roma aveva liquidato, in suo favore, la somma di € 1.000,00 per l'attività difensiva svolta nel procedimento RGN 15173/2021, quale legale di ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato.
In particolare, l'opponente ha contestato la misura del compenso che gli era stata riconosciuta, con immotivata riduzione dell'istanza avanzata per la liquidazione di un onorario di € 4.427,57, determinato applicando i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile, complessità alta, ai valori medi aumentati del 33% ai sensi dell'art. 4 comma 8 DM 55/2014.
Nel dettaglio, dopo aver descritto l'attività svolta, ha lamentato che la somma liquidata in suo favore nell'opposto decreto, inferiore a quella riconosciuta in favore del curatore della minore, non era congrua in ragione delle prestazioni professionali rese, consistite nell'assistenza prestata in favore della a CP_2 fronte della richiesta avanzata da per ottenere una modifica Controparte_3 delle condizioni di separazione, con collocamento presso di sé della figlia minore, revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico e condanna dell alla CP_2 corresponsione di un assegno.
pagina 2 di 6 Ha quindi chiesto in riforma del decreto il riconoscimento di un compenso di €
6.460,00, comprensivo di spese generali e oneri accessori, o della somma ritenuta di giustizia, con condanna del al relativo pagamento oltre interessi e CP_1 rivalutazione.
Si è costituito il che ha evidenziato l'infondatezza nel Controparte_1 merito del ricorso, osservando che il compenso liquidato era congruo in relazione all'attività svolta in ciò valutata la dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR
115/2002 e considerata la possibilità per il giudice, per le cause di valore indeterminabile, in caso di minima complessità, di scendere al di sotto della soglia normativamente prevista.
Il ha, pertanto, chiesto di rigettare il ricorso e, in Controparte_1 subordine, di contenere la liquidazione del compenso nei valori minimi, ridotti ex art. 130 dpr 115/2002.
2.Ciò posto si osserva preliminarmente che, conformemente al consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, “l'opposizione di cui al DPR 115 del 2002 ex art. 170 non si atteggia come impugnazione bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso sicché è riconosciuto al giudice investito del potere – dovere di liquidare il compenso secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti in causa”, con il solo limite, derivante dall'art. 112
c.p.c., da un lato, delle somme richieste dall'opponente, e dall'altro, dall'ammontare del compenso riconosciuto nel decreto opposto (cfr. Cass. n. 15772 del 12.06.2025; n. 1470 del 22.01.2018 e n. 5112 del 19.04.2000).
3.Tanto premesso deve ritenersi la natura contenziosa del procedimento in cui l'opponente ha prestato la sua opera, in cui era stata domandata la modifica delle condizioni di affidamento del figlio naturale, con conseguente necessità di liquidare il compenso dell'avv. applicando i parametri, di cui alla tabella 4 del DM Pt_1
55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale.
pagina 3 di 6 Come chiarito dalla Corte di legittimità, sia pure con riferimento al procedimento relativo alla pronuncia degli ordini di protezione, il giudizio ha natura contenziosa in quanto volto a risolvere una questione controversa su contrapposte posizioni di diritto soggettivo. Va, infatti, considerato che “carattere distintivo dei procedimenti contenziosi è la circostanza che il giudice è chiamato a dirimere una controversia tra posizioni giuridiche contrapposte, riguardanti diritti soggettivi, a contenuto patrimoniale e/o personale particolarmente pregnanti nella vita familiare che incidono sulla libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di proprietà e in generale la vita familiare” (cfr. Cass. n. 20905 del 18.07.2023 in cui è stato evidenziato che la natura di volontaria giurisdizione del procedimento doveva essere esclusa anche in ragione della reclamabilità del provvedimento in un procedimento destinato a svolgersi nel contraddittorio delle parti, considerato che il provvedimento con cui veniva definito il giudizio “non si limita ad una mera gestione di interessi (…) ma statuisce su posizioni di diritto soggettivo”, con la precisazione che non osta alla natura contenziosa del procedimento la possibilità di revoca o modifica del provvedimento in presenza di fatti sopravvenuti, quale caratteristica comune a tutti i provvedimenti in materia di famiglia).
4.Premesso, quindi, che deve aversi riguardo al DM 55/2014, nel testo vigente alla data del 13 luglio 2023, quando è stato definito il giudizio, si osserva che, trattandosi di un procedimento di modifica delle condizioni di affidamento di una minore, si tratta di un giudizio di valore indeterminabile.
pagina 4 di 6 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, DM 55/2014 “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore
a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
In particolare, nel caso di specie, deve aversi riguardo alle cause di scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in quanto, pur trattandosi di una controversia riguardante la questione relativa all'affidamento di una minore, non risulta che siano state affrontate questioni aventi complessità in diritto.
5,Ciò posto si osserva che il compenso indicato dall'opponente di € 4.427,57 è da considerarsi congruo considerato che dalla documentazione in atti risulta che l'avv. ha svolto prestazioni ascrivibili a tutte le fasi del giudizio di studio, Pt_1 introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale (cfr. comparsa di costituzione, con la documentazione prodotta unitamente ad essa, all. 5 e ss, verbali dell'udienza del 20.01.2022 in cui sono state sentite le parti, note di trattazione scritta depositate unitamente a quelle redatte dal difensore della controparte, all. C11 e 12, C17 e
C18, C28, la relazione dei servizi sociali, all. C22 e C23, la nota difensiva del
14.03.2022, all. C30, il verbale dell'udienza dell'8 giugno 2023, in cui è stata sentita la minore, all. C42, la nota di deposito documenti del 30.06.2023, all. 44 e ss e le memorie conclusive del 6 luglio 2023 all. C46).
Ne consegue che, considerato il carattere articolato delle difese svolte, il compenso di € 4.427,57, peraltro, di poco superiore ai valori minimi, è da considerarsi adeguato alla prestazione resa.
pagina 5 di 6 6.Ciò posto si osserva, tuttavia, che, come osservato dal convenuto, su CP_1 tale importo va applicata la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, così che va riconosciuta la somma di € 2.213,78 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Nessun'altra disposizione deve essere adottata atteso l'oggetto del contendere.
7.Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi di cui al DM
55/2014, determinando il valore della controversia nella differenza tra l'importo riconosciuto all'opponente nella presente sentenza e quello liquidato nell'opposto decreto.
La semplicità delle questioni trattate giustifica l'applicazione dei minimi per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e liquida in favore dell'avv. la somma di € 2.213,78 oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
- condanna parte resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 125,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 9 ottobre 2025 il Giudice
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