Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11314 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 402 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Francesco Christian Di Nardo, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana del -OMISSIS-, notificato l'11 novembre 2021;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori comparsi in collegamento da remoto, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NI Denis, con ricorso notificato in data 21 dicembre 2021 e depositato il successivo 18 di gennaio 2022, è insorto avverso l’atto in epigrafe, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
1.1 In diritto ha dedotto, con un unico motivo, l’eccesso di potere sotto il profilo della falsa applicazione di legge, falsa ricostruzione dei fatti e difetto di istruttoria.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite con atto di forma e depositando documentazione, tra cui una relazione amministrativa sui fatti di causa del Ministero dell’interno.
3. All’udienza smaltimento del 21 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, previo deposito di scritti difensivi e documenti il procuratore del ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Il provvedimento impugnato, sul versante motivazionale, declina sul crinale dell’essere il deducente stato destinatario di sentenza di «condanna in data 15.12.2014 scaturita dalla denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata in data 26.12.2013 dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- (MO) per il reato di cui all’art.187 comma 1 -bis C.d.S (guida in stato di alterazione psicofisica per sostanze stupefacenti/psicotrope)».
4.2. Parte ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell'impugnato provvedimento poiché emesso in falsa ricostruzione dei fatti e in difetto di istruttoria, in quanto la richiamata sentenza di condanna n. -OMISSIS- ha formato oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che ha riformato il provvedimento di primo grado, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'appellante per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Inoltre, il «pregiudizio di cui all'art. 187, comma 1 c.d.s. costituisce illecito penale di natura meramente contravvenzionale il quale non è contemplato nell'art. 6 L. n. 91/1992 e pertanto non costituisce automatico motivo ostativo alla concessione della cittadinanza italiana». Si tratterebbe di un fatto risalente al 2013 e pertanto piuttosto datato nel tempo, di lieve entità e disvalore giuridico e sociale, che costituirebbe episodio isolato a seguito del quale l’odierno deducente avrebbe assunto una condotta conforme alle regole dell'intero ordinamento giuridico italiano.
4.3. Il Collegio ritiene di condividere le censure di difetto di istruttoria e di motivazione formulate dal ricorrente.
4.3.1. E’ di piana evidenza che della riforma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza valorizzata (quale unico elemento ostativo) nell’avversato diniego non vi sia traccia alcuna nell’avversato diniego. Ciò costituisce plastica conferma della carente istruttoria sottesa al provvedimento qui in contestazione, soprattutto in quanto la decisione del Giudice di seconde cure è stata depositata l’8 giugno 2020, ossia in epoca anteriore a quella del diniego di cittadinanza del -OMISSIS-.
4.3.2. Da altra angolazione, l’omessa considerazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna integra il difetto di motivazione dell’atto avversato, il quale ha assunto a suo presupposto fondante l’intervenuta sentenza di condanna, senza in alcun modo considerare i successivi sviluppi processuali della questione in sede penale.
4.3.2.1. Invero, sebbene l’Amministrazione ben possa, in astratto, valutare le condotte del richiedente la cittadinanza italiana sia relativamente ai reati prescritti sia a quelli definiti con remissione di querela, in quanto essi siano espressione di comportamenti violativi di norme e regole che disciplinano l’ordinaria convivenza, nondimeno nel caso di specie il Ministero intimato non ha svolto alcun esame in tal senso, essendosi limitato a prendere atto della sola sentenza di condanna in primo grado, facendo così mostra di ignorare la sua successiva rimozione dall’ordinamento giuridico. L’erroneità del presupposto, in altri termini, ha condizionato l’iter logico giuridico privilegiato da parte resistente, precludendole la disamina del fatto storico della riforma della sentenza di condanna, anche al fine di eventualmente limitarne o disconoscerne gli effetti in sede amministrativa. E di ciò il Collegio non può non tenerne conto.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con la precisazione che alla presente decisione consegue soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente avendo riguardo anche alla ripetuta sentenza della Corte di Appello di Bologna,
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V-bis, definitivamente pronunciando, così provvede;
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.