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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. LB IZ Presidente
Dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4997/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2
dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 5 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 24/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 321/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate di seguito trascritte:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
EP RI n. 37 e nato a [...] il Parte_2
18.03.1963, c.f. , residente in [...]C.F._2
(MO) Via EP RI n. 37 (matrimonio concordatario contratto in data 6 dicembre 1987 nel Comune di Fiorano Modenese (MO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fiorano
Modenese (MO) al n. 113, anno 1987, parte 2, serie A).
Confermare il provvedimento della separazione.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di divorzio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di pagina 3 di 5 mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FIORANO MODENESE il 06/12/1987 fra Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] [...]
, nato a [...] il [...] alle condizioni Pt_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1987
Atto n. 113 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio pagina 4 di 5 cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore
AN CE
Il Presidente
LB IZ
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. LB IZ Presidente
Dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa AN CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4997/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2
dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 5 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 24/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 321/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate di seguito trascritte:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
EP RI n. 37 e nato a [...] il Parte_2
18.03.1963, c.f. , residente in [...]C.F._2
(MO) Via EP RI n. 37 (matrimonio concordatario contratto in data 6 dicembre 1987 nel Comune di Fiorano Modenese (MO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fiorano
Modenese (MO) al n. 113, anno 1987, parte 2, serie A).
Confermare il provvedimento della separazione.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di divorzio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di pagina 3 di 5 mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FIORANO MODENESE il 06/12/1987 fra Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] [...]
, nato a [...] il [...] alle condizioni Pt_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1987
Atto n. 113 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio pagina 4 di 5 cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore
AN CE
Il Presidente
LB IZ
pagina 5 di 5