Art. 7.
Dopo il primo capoverso dell' articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.
Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.
Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta".
Dopo il primo capoverso dell' articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.
Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.
Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta".