Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Proc. N. R.G. 2062/2024
Il giorno 7 gennaio 2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Domenico Grio discute la causa, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo e alle note depositate in atti e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento del ricorso.
L' CP 1 regolarmente citata in giudizio non si è costituita, pertanto viene dichiarata la contumacia.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. RG
TRA
(c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso Parte 1 Codice Fiscale 2 ), giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Grio( C.F.
Ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore,
Resistente Contumace
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,47, assenti le parti dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in data 22/07/2024, adiva il Tribunale di PA, alfine di chiedere la revoca e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420220002937922000,
sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249010189156000 del
12/07/2024, notificata al ricorrente in data 19/07/2024, con il quale 1 CP_1 chiedeva il pagamento della somma € 11.026,15, comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi, per l'asserito mancato versamento dei contributi per gli anni dal 2018 al 2021. A sostegno della propriaParte 2 difesa deduceva che con sentenza n. n. 781/2023 del 22/06/2023, emessa dal
Tribunale Civile di PA, Sezione Lavoro e Previdenza, nella figura della dott.ssa Giuliana Profazio, l'odierno ricorrente era stato espressamente esonerato dall'obbligo contributivo ex art. 1, commi 117 e 118 della L.
27/12/2017 n. 205, con conseguente revoca del provvedimento con il quale l' CP_1 aveva richiesto il pagamento dei contributi per il periodo 15/11/2018 -
31/12/2020. Lo stesso, deduceva, inoltre che, mentre per gli importi afferenti agli anni dal 2018 al 2020, l'esenzione contributiva è totale (Revoca il provvedimento con il quale l' CP_1 ha richiesto il pagamento dei contributi per il periodo 15/11/2018 - 31/12/2020), per le somme relative al 2021 (come anche al 2022) i contributi sono dovuti ma in misura ridotta, per come disposto dalla stessa norma richiamata in sentenza. Rappresentava, inoltre, che 1 CP_1 più volte sollecitata non aveva mai dato seguito alla sentenza citata. Pertanto, concludeva chiedendo:" Accertato e dichiarato che l'avviso di addebito n.
39420220002937922000, sotteso all'intimazione di pagamento n.
09420249010189156000 del 12/07/2024, notificata al ricorrente in data
19/07/2024 è in aperto contrasto con il giudicato di cui in premessa (sentenza
781/2023 Tribunale Lavoro di PA), a cui l'istituto resistente avrebbe invece dovuto dare spontanea e piena esecuzione, si compiaccia l'ecc.mo Tribunale di
PA adito, accertata e dichiarata la fondatezza del presente ricorso, di revocare e/o annullare il predetto avviso di addebito e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente non tenuto a corrispondere all' la somma diControparte_3
€ 11.026,15 richiesta a titolo di contributi previdenziali;
Accertato e dichiarato, nello specifico, che il ricorrente non è tenuto a pagare le somme contenute nel citato avviso di addebito per il periodo 2018-2020 e che lo stesso è tenuto invece a versare i contributi per il 2021 ma in misura ridotta rispetto a quanto indebitamente quantificato dall' CP_1 ex L. 205/2017, si compiaccia il G.L.
adito di ordinare all'istituto previdenziale, in esecuzione della precedente pronuncia del Tribunale Lavoro di PA (sentenza n. 781/2023), di riliquidare per tale anno gli importi, applicando la riduzione percentuale normativamente prevista ed eliminando sanzioni ed interessi;
Voglia, considerata la temerarietà dell'azione posta in essere dall' CP 1 condannare parte resistente ex art. 96
c.p.c. al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
Voglia, in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio l' CP_1 regolarmente citato non si costituiva e, pertatanto, veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate la causa è stata trattenuta a sentenza.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il ricorrente, coltivatore diretto e regolarmente iscritto nella gestione CD, ha adito questo Tribunale al fine di chiedere la revoca e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420220002937922000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249010189156000 del 12/07/2024, notificata al ricorrente in data 19/07/2024, con il quale l' CP_1 chiedeva il pagamento della somma €
11.026,15, comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi, per l'asserito
Parte 2 per gli anni dal mancato versamento dei contributi
2018 al 2021, in virtù sentenza n. 781/2023.
Il suddetto articolo prevede che "al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L' CP_1 provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze".
Dunque, secondo quanto previsto dalla disposizione normativa sopra indicata,
l'esonero contributivo è riconosciuto in presenza del requisito anagrafico,
un'età inferiore ai 40 anni e la prima iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Orbene, sulla base dei fatti di causa e della documentazione in atti, risultano tutti i presupposti richiesti dall'art. 1 comma 117 della Legge 205/2017, pertanto, il ricorrente aveva diritto a beneficiare dell'esonero contributivo, atteso che nell'anno in cui si è perfezionata l'iscrizione, il 2018, ha presentato domanda per il suddetto esonero (domanda del 31.12.2018) e possedeva tutto i requisiti previsti dalla legge per ottenerlo. Per quanto sopra il ricorso dovrà essere accolto e dichiarato il diritto del ricorrente all'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 117 e 118 della
Legge 205/2017., come statuito dalla sentenza n. 781/2023.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto del ricorrente all'esonero contributivo di cui all'art. 1 c. 117
Legge 205/2017 per il periodo e nei termini previsti dalla suddetta Legge, sussistendone i presupposti.
-Annulla a l'avviso di addebito n. 39420220002937922000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249010189156000 del 12/07/2024, notificata al ricorrente in data 19/07/2024 con il quale 1 CP_1 ha richiesto il pagamento della somma di € 11.026,15 e, conseguentemente, condanna l' CP_1
a riliquidare per l'anno 2021 gli importi, applicando la riduzione percentuale normativamente prevista;
-Condanna l' CP_1 a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito
Così deciso in PA lì 7 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo