Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 7369-21 di opposizione a decreto ingiuntivo n.1832-21 promosso da con avv. S. GANGI ATTORE Parte_1
contro con avv G. FRUGONI CONVENUTA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice eccepisce che il credito vantato dal nel decreto per CP_1
ingiunzione sarebbe minore, non ammonterebbe all'importo di € 47.480,31 ma all'importo di € 41.247,32 che si ottiene prendendo a riferimento il credito indicato nel riparto consuntivo 2019/2020 per gli anni precedenti di €
1
'in origine' la posta contestata per determinarne l'esatto ammontare. La prova del quantum del credito vantato dal condominio per ciascun esercizio di spesa è data dunque dall'importo riportato in ciascun riparto di esercizio annuale come approvato dalla assemblea, essendo invece irrilevante l'erronea indicazione nell'ultimo esercizio della sommatoria delle spese dovute per gli anni precedenti.
Vista la Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17863, in tema di riscossione di contributi condominiali, è la delibera di assemblea a costituire titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo CP_1
la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a CP_1
pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. Considerato anche il Tribunale Roma sez. V, 10/09/2019, n.17128
è solo la delibera, che costituisce il 'presupposto' dell'inserimento del saldo a costituire prova del credito, tanto che le eventuali poste a titolo di 'saldi'
derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate nei riparti di bilancio di
2 esercizi successivi portati all'approvazione, secondo la predetta decisione, non possono essere oggetto di contestazione alcuna in uno con la delibera successiva in quanto hanno natura 'dichiarativa' e l'eventuale illegittimità delle singole poste può integrare motivo di impugnazione della sola delibera di
'prima' approvazione della posta non integrando, invece, il mero inserimento della posta in un nuovo bilancio, in sé motivo di illegittimità della delibera di riparto (che riporti precedenti 'saldi'), si ritiene accogliersi l'eccezione di parte convenuta.
Con riguardo all'eccezione di parte attrice in merito al proprio controcredito di euro 31.122,23, relativo ad un credito che l'ex amministratore Parte_2
avrebbe vantato nei confronti del convenuto, credito ceduto poi a CP_1
parte attrice, rilevato che tale credito non risulta indicato in alcun rendiconto approvato dall'assemblea né risultato diversamente accertato giudizialmente,
considerato altresì che la relativa cessione di tale credito non risulta fatta dal soggetto a ciò legittimato come risulta dal doc. 18 di parte convenuta dal quale si rileva che la comunicazione di cessione non è stata fatta dal ma Parte_2
da tale società , si ritiene respingersi tale eccezione. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
3 • Rigetta le domande di parte attrice, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA cpa,
Brescia 1.6.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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