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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3764/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Oreste Angela, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nannucci Elisa, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità nonchè dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7.12.2020 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 14.9.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 13.11.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della relazione peritale Persona_1 al fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 19.8.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il ricorrente alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata dall'avv. Oreste e successiva alla visita ambulatoriale del
4.2.2022, è affetto da “Broncopneumopatia cronica ostruttiva con ricorrenti riacutizzazioni (cod.6407 – 45%) 2. Spondilodiscoartrosi (non tab. – 15%) 3. Pregressa frattura I raggio piede sn (non tab. – 15%) 4. Depressione del tono dell'umore con abulia, apatia, cenestopatie (cod. 2204– 10%) 5. Ipertensione arteriosa con danno d'organo (analogia cod. 6445 – 11%). Si riscontra attraverso il certificato cardiologico redatto dalla d.ssa Persona_2
ASLNA3SUD DS 55 che referta: “… Ipertensione arteriosa con danno d'organo …” una patologia subentrata”. Pertanto, il consulente riconosce al ricorrente “una percentuale di invalidità civile del 68% (sessantottopercento). Tale percentuale è da intendersi sussistere dal 05/01/2023 (certificato rilasciato da ASLNA3SUD dr. F. . Resta inteso ovviamente che nel periodo Persona_2 intercorrente dalla domanda amministrativa del 07/12/2020 e fino al 04/01/2023 la p. era invalida civile al 64%”. Le conclusioni del CTU, dott. trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3764/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Oreste Angela, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nannucci Elisa, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità nonchè dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7.12.2020 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 14.9.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 13.11.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della relazione peritale Persona_1 al fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 19.8.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il ricorrente alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata dall'avv. Oreste e successiva alla visita ambulatoriale del
4.2.2022, è affetto da “Broncopneumopatia cronica ostruttiva con ricorrenti riacutizzazioni (cod.6407 – 45%) 2. Spondilodiscoartrosi (non tab. – 15%) 3. Pregressa frattura I raggio piede sn (non tab. – 15%) 4. Depressione del tono dell'umore con abulia, apatia, cenestopatie (cod. 2204– 10%) 5. Ipertensione arteriosa con danno d'organo (analogia cod. 6445 – 11%). Si riscontra attraverso il certificato cardiologico redatto dalla d.ssa Persona_2
ASLNA3SUD DS 55 che referta: “… Ipertensione arteriosa con danno d'organo …” una patologia subentrata”. Pertanto, il consulente riconosce al ricorrente “una percentuale di invalidità civile del 68% (sessantottopercento). Tale percentuale è da intendersi sussistere dal 05/01/2023 (certificato rilasciato da ASLNA3SUD dr. F. . Resta inteso ovviamente che nel periodo Persona_2 intercorrente dalla domanda amministrativa del 07/12/2020 e fino al 04/01/2023 la p. era invalida civile al 64%”. Le conclusioni del CTU, dott. trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza