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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Larino
Sezione Unica Promiscua
VERBALE D'UDIENZA DELL' 11 APRILE 2025
N.R.G. 883 / 2022
Alle h 09.00, dinanzi al giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis, ha inizio l' udienza, celebrata con la modalità della trattazione scritta di cui all' art 127 ter cpc;
il giudice lette le note depositate dalla parte attrice;
non potendo dare lettura della sentenza a causa della celebrazione a distanza del procedimento;
decide come da sentenza depositata al termine dell' udienza, al cui verbale viene allegata.
Larino, 11 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
N. R.G. 883/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 883/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CIRULLI NICOLA Parte_1
ATTRICE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza dell' 11.04.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica ed il giudice ha depositato la sentenza al termine dell' udienza.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass. SS UU ( n. 64/15 ).
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di sentirla condannare al pagamento in favore di CP_1 essa attrice dell' importo di euro 13216,01 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta – avvenuta in Vasto Marina in data 26.09.2021 – dal monopattino noleggiatole dalla società convenuta e determinata da un asserito difetto di manutenzione del veicolo in questione.
La non si costituiva in giudizio ed il procedimento – dopo l' CP_1 espletamento di prova orale e di una ctu sulla persona dell' attrice – veniva trattenuta per la decisione , ai sensi dell' art 281 sexies cpc , all' udienza dell' 11 aprile 2025.
La domanda è stata adeguatamente provata sia sotto il profilo dell' an, quanto sotto quello del quantum, e pertanto deve essere accolta.
Il caso che ci intrattiene deve essere inquadrato nell' ambito del regime di responsabilità previsto per il contratto di noleggio dagli artt 1571 e ss cpc, avendo la parte attrice dimostrato di avere concluso detto contratto con la società convenuta (si veda l' allegato n. 1 alla domanda) nella data in cui si è verificato l' incidente per cui è causa.
Le dichiarazioni dei testi e – da ritenersi Testimone_1 Testimone_2 attendibili per non avere alcun interesse concreto ed attuale nel procedimento e per avere assistito de visu all' incidente – hanno evidenziato che l' attrice cadde mentre era a bordo del monopattino noleggiato dalla a causa di un CP_1 improvviso blocco del funzionamento del detto mezzo di trasporto.
Il fatto sopra descritto concretizza – all' evidenza – una violazione degli obblighi contrattualmente gravanti ai sensi dell' art 1575 cc sulla noleggiatrice , CP_1
e cioè quelli di consegnare al conduttore la cosa noleggiata in buono stato di manutenzione, di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e – soprattutto
– di garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
A fronte della prova della verificazione dell' incidente secondo le modalità descritte nella domanda e confermate dalla prova orale la convenuta avrebbe dovuto dimostrare – al fine di andare esente da responsabilità – di avere ignorato senza colpa i vizi del bene al momento della consegna dello stesso, e tanto ai sensi dell' art 1578 cc.
Tale prova liberatoria tuttavia non è stata fornita dalla , la quale deve CP_1 essere ritenuta conseguentemente responsabile del danno subito dalla Pt_1
In punto di accertamento dei danni subiti dall' attrice soccorre la ctu espletata dalla dott ssa che lo scrivente giudice ritiene di dovere condividere Per_1 metodo d' indagine e conclusioni in quanto in linea con i principi guida della materia ed immuni da vizi logici.
L' ausiliare del Tribunale ha accertato la compatibilità con la dinamica dell' incidente descritta dall' attrice dei danni subiti da quest' ultima, rappresentati da un “trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea”, quantificandoli in giorni 9 di inabilità temporanea assoluta , rispettivamente in giorni 15 ed in giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50% ed al 25% , ed in un danno biologico del 6%.
Circa il parametro da utilizzare per la monetizzazione di tale danno ritiene lo scrivente giudice, vertendosi in ipotesi di danno non derivante dalla circolazione stradale , di dovere aderire all' insegnamento della Suprema Corte ( cfr ex aliis Cass. n. 13982 / 15 ) secondo cui “in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione stradale o al criterio previsto dal decreto annualmente emanato dal Ministero delle attività produttive , mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata ,ai fini della liquidazione del danno alla persona , dal Tribunale di Milano in quanto assunti come valore equo, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l' entità“). Conseguentemente il danno riportato dalla deve quantificarsi – in base Pt_1 alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano e tenuto conto dell' età dell' attrice alla data del sinistro – in euro 9738,94, di cui 8551,28 per danno biologico 6 %, 497,16 per inabilità temporanea assoluta , 414,30 per inabilità temporanea parziale al 50 % e 276,20 per inabilità temporanea parziale al 25 %.
Per quel che concerne la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una ulteriore somma a titolo di danno morale si osserva quanto segue.
Come è noto , la c. d. personalizzazione del danno non consegue, in automatico, all' accertamento dell' esistenza del danno stesso , ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san AR “ (Cass. nn. 26972-26976/08 ) .
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa , si rileva che la non ha dato prova di avere subito un danno Pt_1 ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella da essa attrice riportata.
In altre parole , l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attrice presenti un quid pluris rispetto a quello che usualmente consegue alle lesioni descritte nella ctu. Conseguentemente non è dovuta, a titolo di personalizzazione del danno, alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata , pari ad euro 9738,94.
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato. La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di Cass. n. 1712/95.
Per effetto di tali operazioni la somma dovuta all' attrice ascende ad euro 12295,04.
In definitiva la convenuta deve essere condannata a corrispondere all' attrice la somma corrispondente al danno come sopra quantificata, nonché le spese di lite, liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 comprendente l' importo pari al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro la così decide: Parte_1 CP_1
accoglie la domanda e per l' effetto condanna la – in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore – al pagamento dell' importo di euro 12295,04 in favore di , oltre ad interessi nella misura legale dalla data del Parte_1 deposito della presente sentenza e fino al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite in favore dell' attrice, liquidate in euro 4237, di cui 237 per spese e 4000 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare.
Sentenza allegata al verbale d' udienza dell' 11 aprile 2025, ai sensi dell' art 281 sexies cpc.
Larino, 11 aprile 2025
Il giudice Dott. Riccardo De Mutiis