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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in via Diaz 11 GORIZIA, presso e nello studio dell'avv. PELLEGRINI
ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GORPIA ERMANNO CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio in VIA ANFOSSI, 12 20135 MILANO presso e nello studio dell'avv.
GORPIA ERMANNO
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 17.1.2024 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
In via preliminare: ove ritenuto necessario, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 153, comma. 2, c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la pagina 1 di 8 rimessione in termini della NOa per la riassunzione del giudizio definito con Parte_1
sentenza n. 1626/2022 dd. 10/6/2022 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, innanzi la
Corte d'Appello di Milano.
Nel merito, in via principale: voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile, in qualità di Giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p., nel rispetto di quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di
Cassazione nel procedimento sub R.G.N. 31451/2021, definito con sentenza n. 1626/2022 dd.
10/6/2022, che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sez. 5° penale, nel procedimento sub R.G. App. 007336/2018, definito con sentenza n. 3032/2021, dd. 20/4/2021, con riferimento ai reati contestati al NO , accertata e dichiarata la responsabilità, ai fini CP_1
civili, del NO , nella commissione dei seguenti reati o, comunque, delle seguenti CP_1
azioni e dei seguenti comportamenti:
A) del reato p.e p. dall'art. 393 c.p. poiché al fine di esercitare un preteso diritto, in relazione ad una vertenza relativa alla vendita di un immobile sito in Milano, via Demonte n. 3, potendo ricorrere al giudizio, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza e minaccia alla persona consistite nel proferire nei confronti di le espressioni “pezzo di merda tu in casa non ci Parte_1 entri altrimenti ti ammazzo”, nel colpire reiteratamente la predetta persona offesa e nell'impedire di accedere al suddetto immobile. In Milano il 14.6.2016.
B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 612 co. 1 e 2 c.p., poiché nelle medesime circostanze di luogo e tempo di cui al capo di imputazione n. 1 minacciava a un ingiusto danno, proferendo Parte_1 nei suoi confronti le espressioni “pezzo di merda tu in casa non ci entri altrimenti ti ammazzo”, con le aggravanti di aver formulato una minaccia grave e di aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo di imputazione. In Milano il 14.6.2016.
C) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582 c.p., poiché nelle medesime circostanze di luogo e tempo di cui al capo di imputazione n. 1, cagionava una lesione personale a dalla quale derivava Parte_1 una malattia del corpo diagnosticata come “contusione oculare dx con deficit monoculare – contusione arti bilaterale – contusione con deficit motorio mano dx” – giudicata guaribile in gg. dai sanitari CP_2 dell'ospedale di Gorizia, realizzando la condotta delittuosa colpendo reiteratamente la persona offesa;
con le aggravanti di aver formulato una minaccia grave e di avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo di imputazione n.
1. In Milano il 14.6.2016.
D) delle ingiurie rivolte alla NOa . In Milano il 14.6.2016. Parte_1
per i motivi esposti in atti, anche ex art. 2043 C.C., e previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla NOa , nata a [...] il [...], residente in Parte_1
34170 Gorizia, via de' Brignoli n. 7/a, C.F. , condannare il NO CodiceFiscale_3 CP_1
pagina 2 di 8 , nato il [...] a [...], residente in [...], 20161 – Bruzzano Pt_1
(MI), C.F. al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, CodiceFiscale_4
esistenziale e morale e/o qualsiasialtra voce di danno comunque connessa e conseguente alla commissione dei suddetti reati, subito dalla NOa e, di conseguenza, al pagamento, in Parte_1
favore della NOa , della somma forfetariamente quantificata con criterio equitativo, Parte_1
come da atto di costituzione di parte civile, di Euro 50.000,00, ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge previa rivalutazione della moneta dal giorno del dovuto al saldo, oltre alle spese di costituzione di parte civile di tutti i gradi di giudizio.
Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello di Milano non ritenesse di poter procedere sulla base degli elementi esistenti agli atti del procedimento penale, eventualmente aggiornati come richiesto da questa difesa, alla quantificazione del risarcimento del danno, voglia la
Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile, in qualità di Giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p., nel rispetto di quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nel procedimento sub R.G.N.
31451/2021, definito con sentenza n. 1626/2022 dd. 10/6/2022, che ha annullato la sentenza della Corte
d'Appello di Milano, sez. 5° penale, nel procedimento sub R.G. App. 007336/2018, definito con sentenza n. 3032/2021, dd. 20/4/2021, con riferimento al danno derivato alla parte civile, NOa Pt_1
, con riferimento ai reati e alle azioni contestate al NO , pronunciare
[...] CP_1
condanna generica del NO al risarcimento del danno da liquidarsi in separato CP_1
giudizio civile.
In ogni caso: in considerazione dell'ammissione della NOa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato e della disposizione della Corte di Cassazione, per la quale “si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio” al giudice civile competente per valore in grado di appello, si chiede anche la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di
Cassazione con l'emissione di separato decreto di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt.
82 e 83, (Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza dd. 12-02-2020, n. 5464) per la somma già indicata nell'istanza dd. 30/5/2022 di complessivi Euro 4.080,00 (doc. n. 13 ).
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria:
A) Disporre l'acquisizione di tutti gli atti e documenti del fascicolo relativo al procedimento penale, ovvero del fascicolo già pendente sub R.G.N.R. 39780/168 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, del fascicolo già pendente sub R.G. Trib. 13970/17 del Tribunale di Milano, definito con la sentenza n. 10155/2018 dd. 20/9/2018, depositata il 26/9/2018, del fascicolo sub R.G.
App. 007336/2018
pagina 3 di 8 della Corte d'Appello di Milano, sez. 5° penale, definito con sentenza n. 3032/2021, dd. 20/4/2021, depositata il 17/5/2021 (udienza dd. 20/4/2021), e del fascicolo della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione sub R.G.N. 31451/2021, definito con sentenza n. 1626/2022 dd. 10/6/2022, comprendendo, nella richiesta di acquisizione, anche i documenti e la copia dei verbali d'udienza e delle trascrizioni dei tre gradi di giudizio
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
Nel merito in via principale: rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, VI co c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Un data 20 settembre 2018 il Tribunale di Milano assolveva da reati ascritti ossia CP_1
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni articolo 393 cp, minacce ex articolo 612 cp e lesioni ex articolo 582 pc in relazione ai fatti rappresentati nella querela proposta Da , sorella del Parte_1
medesimo, che aveva denunciato l'aggressione fisica e verbale con minacce ed ingiurie da parte del fratello quando si era recata nell'immobile di sua proprietà ma occupato dal fratello, al fine di farlo visionare ad un probabile acquirente.
Con sentenza del 20 Aprile 2021 la Corte di Appello di Milano confermava l'assoluzione.
La parte offesa, costituitasi parte civile sin dal primo grado di giudizio, proponeva ricorso per
Cassazione e la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 1626/2022 pubblicata in data 20.7.2022 con il seguente dispositivo:
“ Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 decreto legislativo 196/03 in quanto imposto dalla legge”
pagina 4 di 8 riassumeva il giudizio con citazione notificata il 18.3.2023 chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con la costituzione di parte civile e formulando in via preliminare istanza per la riammissione in termini. Si costituiva contestando CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, senza nulla eccepire in relazione alla data di notifica della riassunzione. Alla prima udienza del 3 ottobre 2023 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 16 gennaio 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 16 gennaio 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.1.2024 e decisa nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 .
Si deve preliminarmente rilevare che costituendosi, non ha sollevato eccezioni in CP_1
relazione alla tardività della notifica del ricorso in riassunzione rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, né ha argomentato alcunché in comparsa conclusionale.
La sentenza della Corte di Cassazione penale è stata pubblicata il 20 luglio 2022 ed il ricorso per riassunzione è stato notificato il 18 Aprile 2023, oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 392 cpc.
Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla
Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio dei tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. Cpc, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., se la riassunzione non avviene entro il termine dell'art. 392 c.p.c., il processo si estingue. (Cass. Ordinanza
n. 30994 del 30/11/20189).
Osserva questa Corte che solo anteriormente alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009 era necessaria l'eccezione di parte di estinzione del procedimento.
L'art 307 cpc, infatti, all'ultimo comma recitava “ l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio se dinanzi a questo venga eccepita”.
La nuova formulazione dell'articolo 307 prevede, come noto, che “l'estinzione opera di diritto è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
pagina 5 di 8 Deve quindi essere esaminata da questa Corte l'istanza di rimessione in termini formulata nell'atto di citazione riassunzione che appare opportuno riportare testualmente “La sentenza n. 1626/2022 sub
R.G.N. 31451/2021 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (doc. n. 6), è stata depositata il 20/7/2022 e non è mai stata notificata al sottoscritto legale.
A fronte di numerose richieste relative all'avvenuto deposito della suddetta sentenza, la Cancelleria
Penale della Corte di Cassazione ha sempre riferito che la sentenza n. 1626/2022 sub R.G.N.
31451/2021 della Quinta Sezione Penale non era stata ancora depositata.
Anche a fronte di una richiesta formale inviata dal sottoscritto legale a mezzo mail PEC il 2/1/2023
(doc. n. 9), la Cancelleria della Corte di Cassazione, il 4/1/2023 (doc. n. 10), rappresentava espressamente, sempre a mezzo mail PEC, che la sentenza non era ancora stata depositata.
Solo a seguito della richiesta dd. 9/1/2023 (doc. n. 11) del sottoscritto legale, inviata nuovamente a mezzo mail PEC, la Cancelleria rispondeva con mail dd. 27/1/2023 (doc. n. 7), allegando la copia della sentenza e scrivendo seraficamente “Si inoltra in allegato quanto richiesto”.
Il presente giudizio, pertanto, viene avviato entro i tre mesi decorrenti dalla contemporanea comunicazione del deposito della sentenza della Corte di Cassazione e dal ricevimento della copia conforme della stessa sentenza.
In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, considerato quanto sopra esposto, con particolare riferimento alle comunicazioni a mezzo PEC intercorse con la Cancelleria Penale della Corte di
Cassazione, poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 153 del codice di procedura civile, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini, si propone espressa istanza di rimessione in termini per la notifica dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Risulta evidente, infatti, che questa difesa si è adoperata tempestivamente, anche con richieste formali, per chiedere notizie riguardo al deposito della sentenza e al rilascio di copia autentica della stessa, ma la Cancelleria Penale della Corte di Cassazione ha sempre risposto negativamente, sino al 27/1/2023.” ( pagg 3 e 4 citazione in riassunzione).
L'istanza è supportata dalla produzione documentale 10 ossia da una pec inviata il 2.1.2023 alla cancelleria della Corte di Cassazione della quale è opportuno riportare il testo “CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
Udienza dd. 10 giugno 2022, Sezione Quinta – Ric.Gen. 31451/2021 -
Ricorrente: , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 7, rappresentata dall'avv. Andrea PELLEGRINI del Foro di Gorizia, con studio in Gorizia, via Diaz
n. 11, PEC: Email_1
pagina 6 di 8 Imputato: nato il [...] a [...] CP_1
Il sottoscritto avv. Andrea PELLEGRINI del Foro di Gorizia, PEC:
, con studio in Gorizia, via Diaz n. 11, difensore della NOa Email_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , CodiceFiscale_3
chiede il rilascio di copia informatica della sentenza n. 1626-2022 dd. 10/6/2022 della Corte Suprema di
Cassazione Quinta Sezione (Ricorso R.G. 31451/2021) come da dispositivo allegato.
Il rilascio della copia risulta esente dal pagamento di diritti in quanto la NOa è Parte_1
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.”
E la cancelleria della quinta sezione della suprema Corte Suprema Corte rispondeva il 4.1.2023 come segue “Oggetto: RE: Richiesta copia sentenza Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione n. 1626-
2022 dd. 10/6/2022 egregio avvocato a tutt'oggi la sentenza non risulta depositata, inoltre per non pagare i diritti ci dovrebbe allegare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio”.
Risulta pertanto documentalmente provato che vi è stato un'evidente errore di indicazione da parte dell'avvocato Pellegrini del numero di sentenza della quale chiedeva il rilascio di copia informatica.
Infatti nella mail viene richiesto il rilascio di copia della sentenza numero 1626/22, mentre la sentenza oggetto del ricorso in riassunzione è la numero 28.672/22.
Da ricerca effettuata sul sito della Corte di Cassazione, questa Corte ha verificato che la Org_1
sentenza numero 1626/2022 è relativa ad altro processo.
La risposta della quinta sezione penale della Corte di Cassazione avviene in relazione alla sentenza
1626/2022, che non è quindi quella oggetto del presente giudizio.
Parte ricorrente riassunzione non ha prodotto ulteriore documentazione, dal momento che fa riferimento ad un dispositivo della sentenza 'allegato', ma non lo produce, documento che avrebbe probabilmente consentito di meglio verificare lo svolgimento dei fatti.
Conseguentemente, ai fini dell'istanza di rimessione in termini, la parte non ha dimostrato di essere incorsa senza sua colpa nella decadenza.
Per il combinato disposto degli articoli 392,393 e 307, il processo si è estinto.
In considerazione del rilievo d'ufficio dell'estinzione sussistono giustificati motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite della presente fase.
Parte attrice in riassunzione è stata ammessa al gratuito patrocinio nella presente fase ed ha chiesto la liquidazione dei compensi.
pagina 7 di 8 In considerazione della mancata riassunzione in termini, anche alla luce del comportamento dell'avvocato che ha chiesto notizia alla Suprema Corte con riferimento ad una diversa sentenza rispetto a quella oggetto del giudizio ed ai motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, questa Corte provvede con separata ordinanza alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, ex art 136 dlgs 115/2002.
Il difensore ha altresì formulato liquidazione dei compensi per la difesa innanzi alla Corte di
Cassazione, ove assume essere stata parimenti ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tale istanza merita accoglimento e viene pertanto pronunciato separato di liquidazione.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro nel giudizio di rinvio ex art 622 cpp così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'istanza di rimessione in termini;
2. dichiara l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
3. compensa le spese di lite;
4. provvede con separati provvedimenti sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato e sulla istanza di liquidazione delle spese in favore della parte attrice in riassunzione per la fase innanzi alla Corte di Cassazione;
5. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.1.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in via Diaz 11 GORIZIA, presso e nello studio dell'avv. PELLEGRINI
ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GORPIA ERMANNO CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio in VIA ANFOSSI, 12 20135 MILANO presso e nello studio dell'avv.
GORPIA ERMANNO
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 17.1.2024 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
In via preliminare: ove ritenuto necessario, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 153, comma. 2, c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la pagina 1 di 8 rimessione in termini della NOa per la riassunzione del giudizio definito con Parte_1
sentenza n. 1626/2022 dd. 10/6/2022 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, innanzi la
Corte d'Appello di Milano.
Nel merito, in via principale: voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile, in qualità di Giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p., nel rispetto di quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di
Cassazione nel procedimento sub R.G.N. 31451/2021, definito con sentenza n. 1626/2022 dd.
10/6/2022, che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sez. 5° penale, nel procedimento sub R.G. App. 007336/2018, definito con sentenza n. 3032/2021, dd. 20/4/2021, con riferimento ai reati contestati al NO , accertata e dichiarata la responsabilità, ai fini CP_1
civili, del NO , nella commissione dei seguenti reati o, comunque, delle seguenti CP_1
azioni e dei seguenti comportamenti:
A) del reato p.e p. dall'art. 393 c.p. poiché al fine di esercitare un preteso diritto, in relazione ad una vertenza relativa alla vendita di un immobile sito in Milano, via Demonte n. 3, potendo ricorrere al giudizio, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza e minaccia alla persona consistite nel proferire nei confronti di le espressioni “pezzo di merda tu in casa non ci Parte_1 entri altrimenti ti ammazzo”, nel colpire reiteratamente la predetta persona offesa e nell'impedire di accedere al suddetto immobile. In Milano il 14.6.2016.
B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 612 co. 1 e 2 c.p., poiché nelle medesime circostanze di luogo e tempo di cui al capo di imputazione n. 1 minacciava a un ingiusto danno, proferendo Parte_1 nei suoi confronti le espressioni “pezzo di merda tu in casa non ci entri altrimenti ti ammazzo”, con le aggravanti di aver formulato una minaccia grave e di aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo di imputazione. In Milano il 14.6.2016.
C) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582 c.p., poiché nelle medesime circostanze di luogo e tempo di cui al capo di imputazione n. 1, cagionava una lesione personale a dalla quale derivava Parte_1 una malattia del corpo diagnosticata come “contusione oculare dx con deficit monoculare – contusione arti bilaterale – contusione con deficit motorio mano dx” – giudicata guaribile in gg. dai sanitari CP_2 dell'ospedale di Gorizia, realizzando la condotta delittuosa colpendo reiteratamente la persona offesa;
con le aggravanti di aver formulato una minaccia grave e di avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo di imputazione n.
1. In Milano il 14.6.2016.
D) delle ingiurie rivolte alla NOa . In Milano il 14.6.2016. Parte_1
per i motivi esposti in atti, anche ex art. 2043 C.C., e previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla NOa , nata a [...] il [...], residente in Parte_1
34170 Gorizia, via de' Brignoli n. 7/a, C.F. , condannare il NO CodiceFiscale_3 CP_1
pagina 2 di 8 , nato il [...] a [...], residente in [...], 20161 – Bruzzano Pt_1
(MI), C.F. al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, CodiceFiscale_4
esistenziale e morale e/o qualsiasialtra voce di danno comunque connessa e conseguente alla commissione dei suddetti reati, subito dalla NOa e, di conseguenza, al pagamento, in Parte_1
favore della NOa , della somma forfetariamente quantificata con criterio equitativo, Parte_1
come da atto di costituzione di parte civile, di Euro 50.000,00, ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge previa rivalutazione della moneta dal giorno del dovuto al saldo, oltre alle spese di costituzione di parte civile di tutti i gradi di giudizio.
Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello di Milano non ritenesse di poter procedere sulla base degli elementi esistenti agli atti del procedimento penale, eventualmente aggiornati come richiesto da questa difesa, alla quantificazione del risarcimento del danno, voglia la
Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile, in qualità di Giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p., nel rispetto di quanto stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nel procedimento sub R.G.N.
31451/2021, definito con sentenza n. 1626/2022 dd. 10/6/2022, che ha annullato la sentenza della Corte
d'Appello di Milano, sez. 5° penale, nel procedimento sub R.G. App. 007336/2018, definito con sentenza n. 3032/2021, dd. 20/4/2021, con riferimento al danno derivato alla parte civile, NOa Pt_1
, con riferimento ai reati e alle azioni contestate al NO , pronunciare
[...] CP_1
condanna generica del NO al risarcimento del danno da liquidarsi in separato CP_1
giudizio civile.
In ogni caso: in considerazione dell'ammissione della NOa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato e della disposizione della Corte di Cassazione, per la quale “si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio” al giudice civile competente per valore in grado di appello, si chiede anche la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di
Cassazione con l'emissione di separato decreto di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt.
82 e 83, (Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza dd. 12-02-2020, n. 5464) per la somma già indicata nell'istanza dd. 30/5/2022 di complessivi Euro 4.080,00 (doc. n. 13 ).
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria:
A) Disporre l'acquisizione di tutti gli atti e documenti del fascicolo relativo al procedimento penale, ovvero del fascicolo già pendente sub R.G.N.R. 39780/168 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, del fascicolo già pendente sub R.G. Trib. 13970/17 del Tribunale di Milano, definito con la sentenza n. 10155/2018 dd. 20/9/2018, depositata il 26/9/2018, del fascicolo sub R.G.
App. 007336/2018
pagina 3 di 8 della Corte d'Appello di Milano, sez. 5° penale, definito con sentenza n. 3032/2021, dd. 20/4/2021, depositata il 17/5/2021 (udienza dd. 20/4/2021), e del fascicolo della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione sub R.G.N. 31451/2021, definito con sentenza n. 1626/2022 dd. 10/6/2022, comprendendo, nella richiesta di acquisizione, anche i documenti e la copia dei verbali d'udienza e delle trascrizioni dei tre gradi di giudizio
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
Nel merito in via principale: rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, VI co c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Un data 20 settembre 2018 il Tribunale di Milano assolveva da reati ascritti ossia CP_1
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni articolo 393 cp, minacce ex articolo 612 cp e lesioni ex articolo 582 pc in relazione ai fatti rappresentati nella querela proposta Da , sorella del Parte_1
medesimo, che aveva denunciato l'aggressione fisica e verbale con minacce ed ingiurie da parte del fratello quando si era recata nell'immobile di sua proprietà ma occupato dal fratello, al fine di farlo visionare ad un probabile acquirente.
Con sentenza del 20 Aprile 2021 la Corte di Appello di Milano confermava l'assoluzione.
La parte offesa, costituitasi parte civile sin dal primo grado di giudizio, proponeva ricorso per
Cassazione e la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 1626/2022 pubblicata in data 20.7.2022 con il seguente dispositivo:
“ Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 decreto legislativo 196/03 in quanto imposto dalla legge”
pagina 4 di 8 riassumeva il giudizio con citazione notificata il 18.3.2023 chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con la costituzione di parte civile e formulando in via preliminare istanza per la riammissione in termini. Si costituiva contestando CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, senza nulla eccepire in relazione alla data di notifica della riassunzione. Alla prima udienza del 3 ottobre 2023 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 16 gennaio 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 16 gennaio 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.1.2024 e decisa nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 .
Si deve preliminarmente rilevare che costituendosi, non ha sollevato eccezioni in CP_1
relazione alla tardività della notifica del ricorso in riassunzione rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, né ha argomentato alcunché in comparsa conclusionale.
La sentenza della Corte di Cassazione penale è stata pubblicata il 20 luglio 2022 ed il ricorso per riassunzione è stato notificato il 18 Aprile 2023, oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 392 cpc.
Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla
Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio dei tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. Cpc, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., se la riassunzione non avviene entro il termine dell'art. 392 c.p.c., il processo si estingue. (Cass. Ordinanza
n. 30994 del 30/11/20189).
Osserva questa Corte che solo anteriormente alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009 era necessaria l'eccezione di parte di estinzione del procedimento.
L'art 307 cpc, infatti, all'ultimo comma recitava “ l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio se dinanzi a questo venga eccepita”.
La nuova formulazione dell'articolo 307 prevede, come noto, che “l'estinzione opera di diritto è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
pagina 5 di 8 Deve quindi essere esaminata da questa Corte l'istanza di rimessione in termini formulata nell'atto di citazione riassunzione che appare opportuno riportare testualmente “La sentenza n. 1626/2022 sub
R.G.N. 31451/2021 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (doc. n. 6), è stata depositata il 20/7/2022 e non è mai stata notificata al sottoscritto legale.
A fronte di numerose richieste relative all'avvenuto deposito della suddetta sentenza, la Cancelleria
Penale della Corte di Cassazione ha sempre riferito che la sentenza n. 1626/2022 sub R.G.N.
31451/2021 della Quinta Sezione Penale non era stata ancora depositata.
Anche a fronte di una richiesta formale inviata dal sottoscritto legale a mezzo mail PEC il 2/1/2023
(doc. n. 9), la Cancelleria della Corte di Cassazione, il 4/1/2023 (doc. n. 10), rappresentava espressamente, sempre a mezzo mail PEC, che la sentenza non era ancora stata depositata.
Solo a seguito della richiesta dd. 9/1/2023 (doc. n. 11) del sottoscritto legale, inviata nuovamente a mezzo mail PEC, la Cancelleria rispondeva con mail dd. 27/1/2023 (doc. n. 7), allegando la copia della sentenza e scrivendo seraficamente “Si inoltra in allegato quanto richiesto”.
Il presente giudizio, pertanto, viene avviato entro i tre mesi decorrenti dalla contemporanea comunicazione del deposito della sentenza della Corte di Cassazione e dal ricevimento della copia conforme della stessa sentenza.
In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, considerato quanto sopra esposto, con particolare riferimento alle comunicazioni a mezzo PEC intercorse con la Cancelleria Penale della Corte di
Cassazione, poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 153 del codice di procedura civile, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini, si propone espressa istanza di rimessione in termini per la notifica dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Risulta evidente, infatti, che questa difesa si è adoperata tempestivamente, anche con richieste formali, per chiedere notizie riguardo al deposito della sentenza e al rilascio di copia autentica della stessa, ma la Cancelleria Penale della Corte di Cassazione ha sempre risposto negativamente, sino al 27/1/2023.” ( pagg 3 e 4 citazione in riassunzione).
L'istanza è supportata dalla produzione documentale 10 ossia da una pec inviata il 2.1.2023 alla cancelleria della Corte di Cassazione della quale è opportuno riportare il testo “CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
Udienza dd. 10 giugno 2022, Sezione Quinta – Ric.Gen. 31451/2021 -
Ricorrente: , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 7, rappresentata dall'avv. Andrea PELLEGRINI del Foro di Gorizia, con studio in Gorizia, via Diaz
n. 11, PEC: Email_1
pagina 6 di 8 Imputato: nato il [...] a [...] CP_1
Il sottoscritto avv. Andrea PELLEGRINI del Foro di Gorizia, PEC:
, con studio in Gorizia, via Diaz n. 11, difensore della NOa Email_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , CodiceFiscale_3
chiede il rilascio di copia informatica della sentenza n. 1626-2022 dd. 10/6/2022 della Corte Suprema di
Cassazione Quinta Sezione (Ricorso R.G. 31451/2021) come da dispositivo allegato.
Il rilascio della copia risulta esente dal pagamento di diritti in quanto la NOa è Parte_1
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.”
E la cancelleria della quinta sezione della suprema Corte Suprema Corte rispondeva il 4.1.2023 come segue “Oggetto: RE: Richiesta copia sentenza Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione n. 1626-
2022 dd. 10/6/2022 egregio avvocato a tutt'oggi la sentenza non risulta depositata, inoltre per non pagare i diritti ci dovrebbe allegare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio”.
Risulta pertanto documentalmente provato che vi è stato un'evidente errore di indicazione da parte dell'avvocato Pellegrini del numero di sentenza della quale chiedeva il rilascio di copia informatica.
Infatti nella mail viene richiesto il rilascio di copia della sentenza numero 1626/22, mentre la sentenza oggetto del ricorso in riassunzione è la numero 28.672/22.
Da ricerca effettuata sul sito della Corte di Cassazione, questa Corte ha verificato che la Org_1
sentenza numero 1626/2022 è relativa ad altro processo.
La risposta della quinta sezione penale della Corte di Cassazione avviene in relazione alla sentenza
1626/2022, che non è quindi quella oggetto del presente giudizio.
Parte ricorrente riassunzione non ha prodotto ulteriore documentazione, dal momento che fa riferimento ad un dispositivo della sentenza 'allegato', ma non lo produce, documento che avrebbe probabilmente consentito di meglio verificare lo svolgimento dei fatti.
Conseguentemente, ai fini dell'istanza di rimessione in termini, la parte non ha dimostrato di essere incorsa senza sua colpa nella decadenza.
Per il combinato disposto degli articoli 392,393 e 307, il processo si è estinto.
In considerazione del rilievo d'ufficio dell'estinzione sussistono giustificati motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite della presente fase.
Parte attrice in riassunzione è stata ammessa al gratuito patrocinio nella presente fase ed ha chiesto la liquidazione dei compensi.
pagina 7 di 8 In considerazione della mancata riassunzione in termini, anche alla luce del comportamento dell'avvocato che ha chiesto notizia alla Suprema Corte con riferimento ad una diversa sentenza rispetto a quella oggetto del giudizio ed ai motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, questa Corte provvede con separata ordinanza alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, ex art 136 dlgs 115/2002.
Il difensore ha altresì formulato liquidazione dei compensi per la difesa innanzi alla Corte di
Cassazione, ove assume essere stata parimenti ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tale istanza merita accoglimento e viene pertanto pronunciato separato di liquidazione.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro nel giudizio di rinvio ex art 622 cpp così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'istanza di rimessione in termini;
2. dichiara l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
3. compensa le spese di lite;
4. provvede con separati provvedimenti sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato e sulla istanza di liquidazione delle spese in favore della parte attrice in riassunzione per la fase innanzi alla Corte di Cassazione;
5. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.1.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
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