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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 7363/2017 sub 11
Tribunale di Bologna
IL GIUDICE TUTELARE esaminati gli atti relativi all'amministrazione di sostegno in favore di , Persona_1 Cont della quale è stato nominato con decreto del 28.05.2018 l'Avv. VALENTINA FABBRI;
visto il ricorso da quest'ultima depositato il 16.10.2024 con cui chiede di essere sostituita;
vista l'integrazione prodotta a seguito dei chiarimenti richiesti dal Giudice Tutelare in data
21.10.2024 con la quale la beneficiaria esprimeva la propria volontà di revoca della misura;
rilevato che dalla relazione clinica 30.09.2024 della Dott.ssa del CSM si evince il Parte_1 parere negativo dell'equipe medica curante alla revoca del supporto dell'amministrazione di sostegno stante “la permanenza di condizioni di gravità del quadro clinico e precarietà persistenti sotto il punto di vista relazionale e sociale”; ritenuto dunque il persistere delle esigenze di protezione e cura della persona cui al decreto di nomina
28.05.2018; Cont ritenuto invece che deve accogliersi l'istanza di sostituzione della nominata stante le ragioni dalla stessa illustrate;
rilevato che appare persona idonea a ricoprire l'ufficio l'Avv. Federica Ferrari del Foro di Bologna, in ragione della qualifica professionale ricordato al beneficiario e all'amministratore di sostegno che
- ai sensi degli artt. 411/379 c.c. l'incarico di amministratore di sostegno viene svolto gratuitamente dal medesimo, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico e salvo che il giudice tutelare - in caso di particolari difficoltà dell'amministrazione e valutata l'entità del patrimonio della parte amministrata - non ritenga di assegnare all'amministratore di sostegno un'equa indennità;
- visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 01.02.2022 tra l' Controparte_2
e il Tribunale Ordinario di Bologna (prot. 07/02/2022 n.318
[...]
Tribunale Bologna, liberamente consultabile sul sito istituzionale di questo Tribunale), nell'ambito della presente procedura potrà essere nominato ex art.68 c.p.c. – con oneri a carico del beneficiario – un ausiliario per la revisione dei rendiconti;
evidenziato che a. l'amministratore di sostegno – indipendentemente dall'essere o meno iscritto a un albo professionale, ma in quanto soggetto “nominato dall'autorità giudiziaria” – è obbligato al deposito di atti processuali e documenti esclusivamente con modalità telematiche (art.196 quater c.p.c., introdotto con d.lgs.149/22 e mod. ex D.L: 13/23);
b. l'amministratore di sostegno qui nominato provvederà al giuramento di rito nelle stesse forme sopra indicate (i.e., deposito telematico), data la certa identificazione anche a mezzo di identità digitale e la piena assunzione di responsabilità da parte di chi presti giuramento a distanza con firma digitale;
a parziale modifica del decreto di nomina;
visti gli artt. 404 ss. cod. civ.
NOMINA in sostituzione dell'Amministratore di Sostegno nominato e quale amministratore di sostegno di
, nata a [...] il [...] Persona_1
l ' A v v . F E D E R I C A F E R R A R I d e l F o r o d i B o l o g n a ( nata a [...] il [...]
e con studio in Bologna, via Rialto n. 9).
Con efficacia immediata ex lege (art.473 ter c.p.c.).
Visto l'art.196 quater disp.att. c.p.c.
ASSEGNA all'amministratore di sostegno così nominato il termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno”, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.
DISPONE che in conseguenza di ciò l'amministratore di sostegno già nominato debba intendersi immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in ogni sua parte;
lo stesso, quale pubblico ufficiale autorizzato da questo Giudice ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, attesterà la conformità all'originale della copia del decreto di nomina esibito.
Ogni ente, Pubblica Amministrazione ed istituto analogo (ivi compresi , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Cont Contr
, Istituti di credito e postali, etc) sono formalmente invitati, anche ex art. 344, comma 2,
c.c. a consentire all'Amministratore di Sostegno la piena esplicazione delle proprie prerogative.
MANDA
- all'ads qui sostituito di depositare rendiconto finale nel termine di gg.60.
- all'ads qui nominato di mettere a disposizione del primo la documentazione bancaria necessaria alla redazione dei rendiconti (i.e., fino alla data odierna);
- alla cancelleria per quanto di competenza
Così pronunciato, 13.04.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Roberta Cinosuro
Tribunale di Bologna
IL GIUDICE TUTELARE esaminati gli atti relativi all'amministrazione di sostegno in favore di , Persona_1 Cont della quale è stato nominato con decreto del 28.05.2018 l'Avv. VALENTINA FABBRI;
visto il ricorso da quest'ultima depositato il 16.10.2024 con cui chiede di essere sostituita;
vista l'integrazione prodotta a seguito dei chiarimenti richiesti dal Giudice Tutelare in data
21.10.2024 con la quale la beneficiaria esprimeva la propria volontà di revoca della misura;
rilevato che dalla relazione clinica 30.09.2024 della Dott.ssa del CSM si evince il Parte_1 parere negativo dell'equipe medica curante alla revoca del supporto dell'amministrazione di sostegno stante “la permanenza di condizioni di gravità del quadro clinico e precarietà persistenti sotto il punto di vista relazionale e sociale”; ritenuto dunque il persistere delle esigenze di protezione e cura della persona cui al decreto di nomina
28.05.2018; Cont ritenuto invece che deve accogliersi l'istanza di sostituzione della nominata stante le ragioni dalla stessa illustrate;
rilevato che appare persona idonea a ricoprire l'ufficio l'Avv. Federica Ferrari del Foro di Bologna, in ragione della qualifica professionale ricordato al beneficiario e all'amministratore di sostegno che
- ai sensi degli artt. 411/379 c.c. l'incarico di amministratore di sostegno viene svolto gratuitamente dal medesimo, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico e salvo che il giudice tutelare - in caso di particolari difficoltà dell'amministrazione e valutata l'entità del patrimonio della parte amministrata - non ritenga di assegnare all'amministratore di sostegno un'equa indennità;
- visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 01.02.2022 tra l' Controparte_2
e il Tribunale Ordinario di Bologna (prot. 07/02/2022 n.318
[...]
Tribunale Bologna, liberamente consultabile sul sito istituzionale di questo Tribunale), nell'ambito della presente procedura potrà essere nominato ex art.68 c.p.c. – con oneri a carico del beneficiario – un ausiliario per la revisione dei rendiconti;
evidenziato che a. l'amministratore di sostegno – indipendentemente dall'essere o meno iscritto a un albo professionale, ma in quanto soggetto “nominato dall'autorità giudiziaria” – è obbligato al deposito di atti processuali e documenti esclusivamente con modalità telematiche (art.196 quater c.p.c., introdotto con d.lgs.149/22 e mod. ex D.L: 13/23);
b. l'amministratore di sostegno qui nominato provvederà al giuramento di rito nelle stesse forme sopra indicate (i.e., deposito telematico), data la certa identificazione anche a mezzo di identità digitale e la piena assunzione di responsabilità da parte di chi presti giuramento a distanza con firma digitale;
a parziale modifica del decreto di nomina;
visti gli artt. 404 ss. cod. civ.
NOMINA in sostituzione dell'Amministratore di Sostegno nominato e quale amministratore di sostegno di
, nata a [...] il [...] Persona_1
l ' A v v . F E D E R I C A F E R R A R I d e l F o r o d i B o l o g n a ( nata a [...] il [...]
e con studio in Bologna, via Rialto n. 9).
Con efficacia immediata ex lege (art.473 ter c.p.c.).
Visto l'art.196 quater disp.att. c.p.c.
ASSEGNA all'amministratore di sostegno così nominato il termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno”, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.
DISPONE che in conseguenza di ciò l'amministratore di sostegno già nominato debba intendersi immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in ogni sua parte;
lo stesso, quale pubblico ufficiale autorizzato da questo Giudice ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, attesterà la conformità all'originale della copia del decreto di nomina esibito.
Ogni ente, Pubblica Amministrazione ed istituto analogo (ivi compresi , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Cont Contr
, Istituti di credito e postali, etc) sono formalmente invitati, anche ex art. 344, comma 2,
c.c. a consentire all'Amministratore di Sostegno la piena esplicazione delle proprie prerogative.
MANDA
- all'ads qui sostituito di depositare rendiconto finale nel termine di gg.60.
- all'ads qui nominato di mettere a disposizione del primo la documentazione bancaria necessaria alla redazione dei rendiconti (i.e., fino alla data odierna);
- alla cancelleria per quanto di competenza
Così pronunciato, 13.04.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Roberta Cinosuro