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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatrice dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
con l'avv. Francesca Tresanini Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv. Francesca Scatolini Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10/07/2025, le parti hanno concluso come segue: per la ricorrente: “si riporta integralmente ai precedenti scritti difensivi e confida nell'accoglimento delle conclusioni così come già rassegnate in atti e con la nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 03 giugno 2025 ex art 473 bis n.28 lett.a)” OSSIA: Voglia il Tribunale adito
pagina 1 di 11 • assegnare in uso esclusivo alla sig.ra l'abitazione familiare ubicata in Rufina (Fi) Pt_1
Via Papa Giovanni XXIII di comproprietà di entrambi con tutto ciò che l'arreda; la sig.ra provvederà a pagare tutte le utenze della casa e il condominio nelle spese Pt_1 ordinarie. resteranno a carico di entrambi le eventuali spese straordinarie;
• confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori in Per_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, con collocazione della minore presso la madre nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII;
• invitare il sig. a trasferire altrove la sua residenza e comunicarla Controparte_1
Successivamente alla sig.ra al solo fine di conoscere l'indirizzo in cui la figlia Pt_1
farà visita al padre;
Per_1
• proporre al sig. di trascorrere con la figlia almeno un giorno alla CP_1 Per_1 settimana, ad esempio il mercoledì dall'uscita da scuola fino alla sera a cena e nel week and a settimane alterne, dal venerdi all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio;
l'individuazione dei giorni così come dei relativi orari dovrà essere concordata tra i genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con le necessità della figlia;
la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con uno dei genitori ad anni alterni, fatta eccezione per i giorni 24 25 e 26 e 31 dicembre e 1 gennaio che saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà le vacanze pasquali così come i Per_1 compleanni con l'uno o l'altro genitore;
nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi nel mese di agosto ( ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al 31). Tutto quanto sopra viene determinato salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori per diverse esigenze relative alla vita della figlia, riferibile anche ad impegni di natura scolastica sportiva o ricreativa, nonché a motivi di salute ovvero a problemi di natura lavorativa dei genitori. Il periodo prescelto per le ferie dovrà essere concordato ogni anno successivo entro la fine del mese di aprile;
• stabilire a carico del sig. la corresponsione a favore della figlia di un CP_1 Per_1 assegno mensile di mantenimento € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat da versare sul conto corrente della sig.ra con bonifico bancario entri il giorno Pt_1
10 di ogni mese al seguente Iban: IT 25K076 0102 8000 0104 0784 215. Stabilire una partecipazione al 50% per le spese straordinarie preventivamente concordate e a seguito
pagina 2 di 11 di presentazione dei giustificativi rimborsarle con bonifico bancario alla fine di ogni mese al coniuge che le ha anticipate;
stabilRe al 50% la possibilità di percepire l'assegno Unico Universale;
• la sig.ra dà atto di essere autonoma sotto il profilo economico, avendo un proprio Pt_1 reddito da lavoro dipendente presso struttura alberghiera la mattina e da esercizio di libera professione quale massoterapista, per cui rinuncia a richieste di alimenti e/o mantenimento da parte del sig. dichiara di avere già diviso i beni con l'ex coniuge: CP_1
• entrambe le parti si impegnano a continuare a pagare la propria quota parte di mutuo per L'acquisto della casa di € 766,64/2 al mese e la quota di finanziamento di € 385,78/2 al mese fino alla naturale scadenza che nel caso del mutuo prevede una ingente maxi rata finale
• chiede reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento d'espatrio per se e per la figlia minore Per_1
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio. per il resistente: “si riposta integralmente a quanto precisato, dedotto e argomentato in tutti gli atti di causa e insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate con foglio del 3 giugno 2025, OSSIA: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito respingere le domande di controparte e per l'effetto:
A) nel merito e in via principale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra i signori e Parte_1 avvenuto in Pontassieve (FI) in data 14.06.2012; Controparte_1
2) confermare le pattuizioni concordate e siglate dalle parti nel procedimento di separazione e quindi assegnare la casa familiare posta in Rufina (FI), via Papa Giovanni
XXIII n. 40 a entrambi i comparenti che ivi continueranno ad abitarvi secondo l'attuale suddivisione degli spazi: la signora vivendo al piano primo e il signor Parte_1 al piano terreno e ciò finche la figlia minore non sia autonoma Controparte_1 Per_1 dal punto di vista economico;
3) confermare l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori i Persona_2 quali potranno prendere anche in via autonoma le decisioni in ordine alla gestione ordinaria nel quotidiano;
pagina 3 di 11 4) confermare la residenza della figlia nella casa familiare in Rufina (FI), via Papa Per_1
Giovanni XXIII n. 40;
5) confermare il collocamento della figlia con ciascun genitore secondo quanto già Per_1 fissato nell'accordo separativo, ovvero che la minore trascorra – a settimane alterne con il padre e con la madre – dal lunedì mattina alle ore 8,00 e fino al giovedì mattina alle ore
8,00 con un genitore e dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero alle ore 8,00 nei periodi non scolastici) e sino al lunedì successivo alle ore 8,00 con l'altro genitore;
6) confermare che, per le vacanze estive, trascorra con ciascun genitore almeno 15 Per_1 giorni anche consecutivi da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Stessa cosa dicasi per le vacanze natalizie e pasquali: ad anni alterni dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro genitore - tre giorni con la madre
e tre giorni con il padre per le vacanze pasquali, alternando di anno in anno i giorni di
Pasqua e di Pasquetta;
7) confermare il mantenimento ordinario diretto della figlia in capo a ciascun Per_1 genitore;
8) confermare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per la figlia secondo quanto fissato dalle Linee Guida del CNF;
Per_1
9) fissare nel 50% per ciascun genitore, nella misura che risulterà secondo i rispettivi Isee, la percezione dell'assegno Unico e Universale (AUU);
B) nel merito e in via subordinata e denegata di assegnazione della casa familiare alla sola signora Parte_1
10) stabilire che la figlia trascorra con il padre, per la prima settimana: il fine Per_1 settimana dal venerdì sera dalle 19,00 al lunedì mattina sino all'entrata a scuola o comunque sino alle 8,00, oltre che a un pomeriggio e una notte infrasettimanali;
per la seconda settimana (week-and con la madre) due pomeriggi e due notti consecutive. Per le vacanze estive e per le Festività come sub punto 6);
11) fissare in € 250,00 (duecento cinquanta euro) al mese l'assegno perequativo per il mantenimento ordinario di in capo al padre signor da versarsi Per_1 Controparte_1 entro il 10 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla signora con rivalutazione Pt_1 monetaria come per legge;
pagina 4 di 11 12) porre al 100% a favore della signora la percezione dell'assegno Unico e Parte_1
Universale (AUU) nella misura che risulterà alla stessa dovuto in base all'Isee della signora medesima;
Pt_1
13) fissare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per la figlia secondo quanto fissato dalle Linee Guida del CNF;
Per_1
14) condannare in ogni caso, la signora alla refusione in favore del signor Parte_1 delle spese di causa. CP_1
C) In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, il signor a. chiede Controparte_1 ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo:
1) DCV che quanto da Voi precisato con nota del 03 marzo 2025 alla società TRE M S.r.l. corrisponde alla reale situazione della società stessa.
Si indica a teste il dott. con Studio in Pontassieve (FI), via Trieste 64. Testimone_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.5.2025 e regolarmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con dalla cui unione è nata la figlia il 29.7.2011. A fondamento Controparte_1 Per_1 della domanda la ricorrente ha rappresentato che il Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza di separazione emessa il 31.3.2022 e che da allora i coniugi non si sono più riconciliati. Ha chiesto, quindi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della minore con disciplina del diritto di visita paterno, la previsione di un contributo economico a carico del padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, la suddivisione in misura paritaria tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la minore ed altresì degli ulteriori oneri finanziari a titolo di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare e di finanziamento economico.
2. Con comparsa depositata l'8.3.2025, nulla opponendo alla pronuncia Controparte_1 di divorzio, ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
3. In sede istruttoria, previa pronuncia limitata allo status con sentenza n. 1298 emessa il
14.04.2025, la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali, il deposito di una relazione sulla situazione del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e l'audizione della minore all'udienza del 21.5.2025, all'esito della quale la Presidente ha rimesso Per_1
pagina 5 di 11 la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., come richiesto dalle parti.
4.
Considerato che
è già stata emanata sentenza non definitiva sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
5. Con riferimento alla domanda di assegnazione esclusiva della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, occorre rilevare che sono state le stesse parti in sede di separazione a prevedere l'utilizzo di parti separate dell'immobile con la seguente pattuizione “l'immobile in comproprietà fra i coniugi sito in Rufina (Fi) via Papa Giovanni XXIII n.40 sarà assegnato nel piano superiore alla sig.ra e nel piano inferiore al sig. le Pt_1 CP_1 spese delle utenze saranno corrisposte al 50% da entrambi i coniugi”. Tale pattuizione, ad avviso del Tribunale, comprova la materiale divisibilità dell'immobile in porzioni tali da consentire l'abitazione di porzioni autonome per ciascuna delle parti (irrilevante essendo la situazione catastale), considerato che l'immobile – pur di dimensioni ridotte - si articola su due piani, con spazi separati e distinti (la ricorrente abita al primo piano, il resistente al piano terra) ed entrambe le parti, comproprietarie, pagano pro quota la rata complessiva di
€ 766 mensili del mutuo contratto per l'acquisto del medesimo immobile e del finanziamento correlato di € 385 mensili.
Il Tribunale ritiene peraltro che risulti nell'interesse della minore non deflettere dalla soluzione concordata dalle parti in sede di separazione, in continuità con la situazione attuale, dal momento che ciò permette una migliore gestione della figlia, anche in considerazione del fatto che la signora lascia l'abitazione la mattina presto per recarsi al lavoro, e il padre ricorrentemente accompagna la figlia a scuola. La soluzione risulta peraltro idonea a garantire il diritto alla bigenitorialità, ed inoltre soddisfa le necessità economiche e patrimoniali di entrambe le parti, in relazione agli oneri connessi all'immobile. Va peraltro rilevato che dalla relazione depositata dai servizi sociali, emerge che vi è “una conflittualità tra i due ex coniugi, ma non si rilevano elementi di grave rischio e pregiudizio nei confronti della minore”, non risultando altresì dedotto un mutamento dei presupposti sottostanti all'accordo già omologato tale da giustificarne la modifica. Di conseguenza il Tribunale ritiene opportuno confermare l'assegnazione della casa familiare, così utilizzata, ad entrambi i coniugi, ove la minore è già collocata.
pagina 6 di 11 6. Quanto al regime di affidamento e frequentazione della minore, ricorda il Tribunale che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. e dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto 'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente' (cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n.
26587 del 17/12/2009) o comportamenti pregiudizievoli con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.
Nel caso di specie, atteso che le parti concordano su un affido condiviso e non vi sono ragioni ostative sul punto, si osserva che la ricorrente ha chiesto la previsione di un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e la previsione di un calendario di visita paterna;
di converso, il resistente ha chiesto, in via principale, una frequentazione paritetica a settimane alterne della minore con entrambi i genitori, confermando così l'attualità.
Tanto premesso, occorre rilevare che dall'ascolto della minore è emerso che padre e figlia, di fatto, non condividono mai i pasti, salvo il pranzo della domenica presso casa della nonna;
tuttavia, di solito è il padre che si occupa di accompagnare a scuola e Per_1 riprenderla poi all'uscita, realizzando, quindi, una frequentazione tendenzialmente quotidiana;
inoltre, dalla recente relazione dei servizi sociali depositata nel maggio 2025, risulta che “la minore è ben curata, ha effettuato tutte le vaccinazioni previste per la sua età evolutiva, ha buone condizioni sanitarie ed i genitori si mostrano attenti alle sue esigenze”. Pertanto, alla luce di tali considerazioni ed in aderenza altresì all'assetto abitativo sopra delineato, si ritiene di accogliere la richiesta del resistente di confermare quanto già recepito con l'accordo di separazione, non ravvisandosi i presupposti per discostarsi dall'attuale regime di frequentazione di con entrambi i genitori, salvo Per_1 che con riferimento alla consumazione da parte della minore dei pranzi infrasettimanali con la madre, come riferito dalla stessa minore in sede di audizione, mantenendo al contempo una distribuzione tendenzialmente paritetica del tempo di frequentazione,
pagina 7 di 11 soluzione che meglio garantisce continuità di ambiente per la minore, assicurando così continuità ed equilibrio di rapporto anche con il padre.
Deve quindi prevedersi, in aderenza al calendario elaborato in sede di separazione, che trascorra – a settimane alterne con il padre e con la madre – dal lunedì mattina alle Per_1 ore 8,00 e fino al giovedì mattina alle ore 8,00 con un genitore e dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero alle ore 8,00 nei periodi non scolastici) e sino al lunedì successivo alle ore
8,00 con l'altro genitore, salvo il tempo del pranzo infrasettimanale che trascorrerà Per_1 quotidianamente con la madre.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, deve darsi applicazione ai principi della pariteticità e dell'alternanza annuale tra i due genitori, disponendo che la minore trascorrerà dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dall' 1/01 al 6/01 con l'altro genitore, accogliendo la proposta della ricorrente nel senso che fanno eccezione i giorni 24 25 e 26 e 31 dicembre e
1 gennaio che saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà tre Per_1 giorni con la madre e tre giorni con il padre per le vacanze pasquali e i compleanni con l'uno o l'altro genitore;
nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni anche consecutivi nel mese di agosto da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. (in difetto di accordo ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al
31). Tutto quanto sopra viene determinato salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori per diverse esigenze relative alla vita della figlia, riferibile anche ad impegni di natura scolastica sportiva o ricreativa, nonché a motivi di salute ovvero a problemi di natura lavorativa dei genitori.
7. Quanto alla domanda della ricorrente di un contributo al mantenimento pari ad € 400,00 per la figlia, osserva il Tribunale che la ha posto a fondamento della richiesta non Pt_1 un mutamento della situazione economico – patrimoniale delle parti, bensì le maggiori spese affrontate per la minore nonostante la prevista frequentazione con tempi di permanenza paritetici della stessa presso ciascun genitore, che, per sua natura, permetterebbe ad entrambi i genitori di provvedere direttamente al fabbisogno ordinario della prole nei rispettivi periodi di permanenza.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti, emerge la seguente situazione economico - reddituale delle parti:
pagina 8 di 11 - la svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso un albergo Pt_1 come addetta alle colazioni con una retribuzione di € 1.300,00 – 1.400,00 mensili;
inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, risulta che nell'anno 2023 ha percepito un reddito annuale complessivo di € 21.212,00; nell'anno 2022, ha dichiarato di aver percepito un reddito finale pari ad € 24.200,00; nell'anno 2021 un reddito annuale complessivo di €
16.729,00 (v. doc. 10 a, b e c); risulta, altresì, essere comproprietaria della casa familiare, per la quale paga pro quota la metà della rata del mutuo e del finanziamento ai fini della ristrutturazione della stessa, per un ammontare totale di circa € 600,00 (v. doc. 8, 9 a, 9 b); inoltre, ha anche dichiarato di aver avviato la libera professione in qualità di massoterapista, per la quale ha dichiarato di avere uno studio in locazione, per il quale risulta pagare € 240 mensili, con la conseguenza che deve ritenersi che tragga da tale attività un reddito tale da coprire e giustificare detta spesa;
- il percepisce un reddito da pensione pari a circa € 1.300,00 e ha dichiarato di non CP_1 svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire utili nella misura del 16% dalla società
“TRE M s.r.l.”, di cui è socio di maggioranza;
si osserva che dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, emerge che nell'anno 2023 ha percepito un reddito complessivo pari ad €
41.393,00; nell'anno 2022, ha dichiarato di aver guadagnato un reddito complessivo di €
98.683,00; nell'anno 2021, risulta aver percepito un reddito finale di € 47.728,00 (v. doc.
14, 13 e 12); è altresì comproprietario con la ricorrente al 50% dell'immobile adibito a casa familiare, per il quale paga pro quota la rata del mutuo e del finanziamento ai fini della ristrutturazione gravante sullo stesso, per un ammontare totale di circa € 600,00; inoltre, detiene la quota del 33% di una unità poderale acquistata insieme ai fratelli, condotta in locazione alla madre tramite contratto di affitto agricolo (v. doc. 6); oltre a ciò, sebbene il abbia dichiarato “non vado in azienda, è chiusa” e il commercialista della società CP_1 abbia attestato che “per quanto riguarda l'anno 2025, ad oggi la società non ha ancora ricevuto alcuna commessa, e infatti i ricavi al 28 febbraio 2025 risultano pari a zero”, dal bilancio di esercizio di fine 2024 emergono utili per € 80.000, che l'assemblea ha proposto ai soci a titolo di dividendo, seppur in calo rispetto al 2023 (v. doc. 23). Va peraltro evidenziato che nel 2024 risultano dagli estratti conto MPS versamenti a titolo di stipendio al nche allorchè già percepiva la pensione. CP_1
pagina 9 di 11 Dunque, rebus sic stantibus, risulta un quadro economico rispetto all'epoca della separazione (pronunciata nel 2022) con un lieve decremento dei redditi dichiarati di entrambi i coniugi, essendo verosimile una presente non piena attendibilità degli stessi, dal momento che la ricorrente ha locato uno studio per esercitare la libera professione dalla quale è probabile abbia un guadagno ed il resistente è socio di maggioranza di un'impresa artigianale in attivo dalla quale è presumibile che possa percepire utili. Tuttavia, verificato che la minore consuma quotidianamente i pasti durante la settimana insieme alla madre, con la quale ha comunque un rapporto più stretto di quello che ha con il padre, come emerso in sede di ascolto, con conseguente maggior spesa economica gravante su quest'ultima, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di la somma di € Controparte_1
150,00 mensili a favore di a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, fermo il Per_1 riparto al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017. Occorre, infine, disporre l'attribuzione dell'assegno unico familiare alla ricorrente, stante il maggior onere di accudimento della minore da parte della madre che consegue allo stretto rapporto tra madre e figlia.
8. Quanto alla domanda della ricorrente in ordine al versamento pro quota della rata del mutuo e del finanziamento contratti da entrambe le parti, come già concordato tra le parti, il Tribunale rileva che in considerazione della pari qualifica di debitori di tali importi non vi è luogo ad una pronuncia al riguardo, dovendosi al contempo evidenziare che in ragione dell'assegnazione a ciascuno di una porzione dell'abitazione le spese predette, così come quelle delle utenze, come già disposte in separazione, non possono che essere ripartite al
50%..
9. Quanto alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- conferma l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i genitori, secondo l'attuale divisione degli spazi, come già stabilito in sede di separazione;
- dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia minore Per_1
pagina 10 di 11 - dispone che starà con i genitori – salvo diverso accordo: Per_1
-a settimane alterne dall'uscita di scuola del giovedì al giovedì mattina seguente, salvo che continuerà a consumare il pranzo infrasettimanale con la madre;
la minore Per_1 trascorrerà dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dall' 1/01 al 6/01 con l'altro genitore, con la precisazione che i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre Per_1 per le vacanze pasquali e i compleanni con l'uno o l'altro genitore;
nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni anche consecutivi da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno (in difetto di accordo ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al 31).
-- pone a carico di la somma di € 150,00 mensili a favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno
[...] Per_1
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da linee guida CNF del 2017;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico familiare;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2025 in Firenze su relazione della dott.ssa
Silvia Governatori.
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatrice dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
con l'avv. Francesca Tresanini Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv. Francesca Scatolini Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10/07/2025, le parti hanno concluso come segue: per la ricorrente: “si riporta integralmente ai precedenti scritti difensivi e confida nell'accoglimento delle conclusioni così come già rassegnate in atti e con la nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 03 giugno 2025 ex art 473 bis n.28 lett.a)” OSSIA: Voglia il Tribunale adito
pagina 1 di 11 • assegnare in uso esclusivo alla sig.ra l'abitazione familiare ubicata in Rufina (Fi) Pt_1
Via Papa Giovanni XXIII di comproprietà di entrambi con tutto ciò che l'arreda; la sig.ra provvederà a pagare tutte le utenze della casa e il condominio nelle spese Pt_1 ordinarie. resteranno a carico di entrambi le eventuali spese straordinarie;
• confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori in Per_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, con collocazione della minore presso la madre nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII;
• invitare il sig. a trasferire altrove la sua residenza e comunicarla Controparte_1
Successivamente alla sig.ra al solo fine di conoscere l'indirizzo in cui la figlia Pt_1
farà visita al padre;
Per_1
• proporre al sig. di trascorrere con la figlia almeno un giorno alla CP_1 Per_1 settimana, ad esempio il mercoledì dall'uscita da scuola fino alla sera a cena e nel week and a settimane alterne, dal venerdi all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio;
l'individuazione dei giorni così come dei relativi orari dovrà essere concordata tra i genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con le necessità della figlia;
la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con uno dei genitori ad anni alterni, fatta eccezione per i giorni 24 25 e 26 e 31 dicembre e 1 gennaio che saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà le vacanze pasquali così come i Per_1 compleanni con l'uno o l'altro genitore;
nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi nel mese di agosto ( ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al 31). Tutto quanto sopra viene determinato salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori per diverse esigenze relative alla vita della figlia, riferibile anche ad impegni di natura scolastica sportiva o ricreativa, nonché a motivi di salute ovvero a problemi di natura lavorativa dei genitori. Il periodo prescelto per le ferie dovrà essere concordato ogni anno successivo entro la fine del mese di aprile;
• stabilire a carico del sig. la corresponsione a favore della figlia di un CP_1 Per_1 assegno mensile di mantenimento € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat da versare sul conto corrente della sig.ra con bonifico bancario entri il giorno Pt_1
10 di ogni mese al seguente Iban: IT 25K076 0102 8000 0104 0784 215. Stabilire una partecipazione al 50% per le spese straordinarie preventivamente concordate e a seguito
pagina 2 di 11 di presentazione dei giustificativi rimborsarle con bonifico bancario alla fine di ogni mese al coniuge che le ha anticipate;
stabilRe al 50% la possibilità di percepire l'assegno Unico Universale;
• la sig.ra dà atto di essere autonoma sotto il profilo economico, avendo un proprio Pt_1 reddito da lavoro dipendente presso struttura alberghiera la mattina e da esercizio di libera professione quale massoterapista, per cui rinuncia a richieste di alimenti e/o mantenimento da parte del sig. dichiara di avere già diviso i beni con l'ex coniuge: CP_1
• entrambe le parti si impegnano a continuare a pagare la propria quota parte di mutuo per L'acquisto della casa di € 766,64/2 al mese e la quota di finanziamento di € 385,78/2 al mese fino alla naturale scadenza che nel caso del mutuo prevede una ingente maxi rata finale
• chiede reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento d'espatrio per se e per la figlia minore Per_1
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio. per il resistente: “si riposta integralmente a quanto precisato, dedotto e argomentato in tutti gli atti di causa e insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate con foglio del 3 giugno 2025, OSSIA: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito respingere le domande di controparte e per l'effetto:
A) nel merito e in via principale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra i signori e Parte_1 avvenuto in Pontassieve (FI) in data 14.06.2012; Controparte_1
2) confermare le pattuizioni concordate e siglate dalle parti nel procedimento di separazione e quindi assegnare la casa familiare posta in Rufina (FI), via Papa Giovanni
XXIII n. 40 a entrambi i comparenti che ivi continueranno ad abitarvi secondo l'attuale suddivisione degli spazi: la signora vivendo al piano primo e il signor Parte_1 al piano terreno e ciò finche la figlia minore non sia autonoma Controparte_1 Per_1 dal punto di vista economico;
3) confermare l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori i Persona_2 quali potranno prendere anche in via autonoma le decisioni in ordine alla gestione ordinaria nel quotidiano;
pagina 3 di 11 4) confermare la residenza della figlia nella casa familiare in Rufina (FI), via Papa Per_1
Giovanni XXIII n. 40;
5) confermare il collocamento della figlia con ciascun genitore secondo quanto già Per_1 fissato nell'accordo separativo, ovvero che la minore trascorra – a settimane alterne con il padre e con la madre – dal lunedì mattina alle ore 8,00 e fino al giovedì mattina alle ore
8,00 con un genitore e dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero alle ore 8,00 nei periodi non scolastici) e sino al lunedì successivo alle ore 8,00 con l'altro genitore;
6) confermare che, per le vacanze estive, trascorra con ciascun genitore almeno 15 Per_1 giorni anche consecutivi da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Stessa cosa dicasi per le vacanze natalizie e pasquali: ad anni alterni dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro genitore - tre giorni con la madre
e tre giorni con il padre per le vacanze pasquali, alternando di anno in anno i giorni di
Pasqua e di Pasquetta;
7) confermare il mantenimento ordinario diretto della figlia in capo a ciascun Per_1 genitore;
8) confermare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per la figlia secondo quanto fissato dalle Linee Guida del CNF;
Per_1
9) fissare nel 50% per ciascun genitore, nella misura che risulterà secondo i rispettivi Isee, la percezione dell'assegno Unico e Universale (AUU);
B) nel merito e in via subordinata e denegata di assegnazione della casa familiare alla sola signora Parte_1
10) stabilire che la figlia trascorra con il padre, per la prima settimana: il fine Per_1 settimana dal venerdì sera dalle 19,00 al lunedì mattina sino all'entrata a scuola o comunque sino alle 8,00, oltre che a un pomeriggio e una notte infrasettimanali;
per la seconda settimana (week-and con la madre) due pomeriggi e due notti consecutive. Per le vacanze estive e per le Festività come sub punto 6);
11) fissare in € 250,00 (duecento cinquanta euro) al mese l'assegno perequativo per il mantenimento ordinario di in capo al padre signor da versarsi Per_1 Controparte_1 entro il 10 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla signora con rivalutazione Pt_1 monetaria come per legge;
pagina 4 di 11 12) porre al 100% a favore della signora la percezione dell'assegno Unico e Parte_1
Universale (AUU) nella misura che risulterà alla stessa dovuto in base all'Isee della signora medesima;
Pt_1
13) fissare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per la figlia secondo quanto fissato dalle Linee Guida del CNF;
Per_1
14) condannare in ogni caso, la signora alla refusione in favore del signor Parte_1 delle spese di causa. CP_1
C) In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, il signor a. chiede Controparte_1 ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo:
1) DCV che quanto da Voi precisato con nota del 03 marzo 2025 alla società TRE M S.r.l. corrisponde alla reale situazione della società stessa.
Si indica a teste il dott. con Studio in Pontassieve (FI), via Trieste 64. Testimone_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.5.2025 e regolarmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con dalla cui unione è nata la figlia il 29.7.2011. A fondamento Controparte_1 Per_1 della domanda la ricorrente ha rappresentato che il Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza di separazione emessa il 31.3.2022 e che da allora i coniugi non si sono più riconciliati. Ha chiesto, quindi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della minore con disciplina del diritto di visita paterno, la previsione di un contributo economico a carico del padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, la suddivisione in misura paritaria tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la minore ed altresì degli ulteriori oneri finanziari a titolo di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare e di finanziamento economico.
2. Con comparsa depositata l'8.3.2025, nulla opponendo alla pronuncia Controparte_1 di divorzio, ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
3. In sede istruttoria, previa pronuncia limitata allo status con sentenza n. 1298 emessa il
14.04.2025, la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali, il deposito di una relazione sulla situazione del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e l'audizione della minore all'udienza del 21.5.2025, all'esito della quale la Presidente ha rimesso Per_1
pagina 5 di 11 la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., come richiesto dalle parti.
4.
Considerato che
è già stata emanata sentenza non definitiva sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
5. Con riferimento alla domanda di assegnazione esclusiva della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, occorre rilevare che sono state le stesse parti in sede di separazione a prevedere l'utilizzo di parti separate dell'immobile con la seguente pattuizione “l'immobile in comproprietà fra i coniugi sito in Rufina (Fi) via Papa Giovanni XXIII n.40 sarà assegnato nel piano superiore alla sig.ra e nel piano inferiore al sig. le Pt_1 CP_1 spese delle utenze saranno corrisposte al 50% da entrambi i coniugi”. Tale pattuizione, ad avviso del Tribunale, comprova la materiale divisibilità dell'immobile in porzioni tali da consentire l'abitazione di porzioni autonome per ciascuna delle parti (irrilevante essendo la situazione catastale), considerato che l'immobile – pur di dimensioni ridotte - si articola su due piani, con spazi separati e distinti (la ricorrente abita al primo piano, il resistente al piano terra) ed entrambe le parti, comproprietarie, pagano pro quota la rata complessiva di
€ 766 mensili del mutuo contratto per l'acquisto del medesimo immobile e del finanziamento correlato di € 385 mensili.
Il Tribunale ritiene peraltro che risulti nell'interesse della minore non deflettere dalla soluzione concordata dalle parti in sede di separazione, in continuità con la situazione attuale, dal momento che ciò permette una migliore gestione della figlia, anche in considerazione del fatto che la signora lascia l'abitazione la mattina presto per recarsi al lavoro, e il padre ricorrentemente accompagna la figlia a scuola. La soluzione risulta peraltro idonea a garantire il diritto alla bigenitorialità, ed inoltre soddisfa le necessità economiche e patrimoniali di entrambe le parti, in relazione agli oneri connessi all'immobile. Va peraltro rilevato che dalla relazione depositata dai servizi sociali, emerge che vi è “una conflittualità tra i due ex coniugi, ma non si rilevano elementi di grave rischio e pregiudizio nei confronti della minore”, non risultando altresì dedotto un mutamento dei presupposti sottostanti all'accordo già omologato tale da giustificarne la modifica. Di conseguenza il Tribunale ritiene opportuno confermare l'assegnazione della casa familiare, così utilizzata, ad entrambi i coniugi, ove la minore è già collocata.
pagina 6 di 11 6. Quanto al regime di affidamento e frequentazione della minore, ricorda il Tribunale che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. e dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto 'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente' (cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n.
26587 del 17/12/2009) o comportamenti pregiudizievoli con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.
Nel caso di specie, atteso che le parti concordano su un affido condiviso e non vi sono ragioni ostative sul punto, si osserva che la ricorrente ha chiesto la previsione di un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e la previsione di un calendario di visita paterna;
di converso, il resistente ha chiesto, in via principale, una frequentazione paritetica a settimane alterne della minore con entrambi i genitori, confermando così l'attualità.
Tanto premesso, occorre rilevare che dall'ascolto della minore è emerso che padre e figlia, di fatto, non condividono mai i pasti, salvo il pranzo della domenica presso casa della nonna;
tuttavia, di solito è il padre che si occupa di accompagnare a scuola e Per_1 riprenderla poi all'uscita, realizzando, quindi, una frequentazione tendenzialmente quotidiana;
inoltre, dalla recente relazione dei servizi sociali depositata nel maggio 2025, risulta che “la minore è ben curata, ha effettuato tutte le vaccinazioni previste per la sua età evolutiva, ha buone condizioni sanitarie ed i genitori si mostrano attenti alle sue esigenze”. Pertanto, alla luce di tali considerazioni ed in aderenza altresì all'assetto abitativo sopra delineato, si ritiene di accogliere la richiesta del resistente di confermare quanto già recepito con l'accordo di separazione, non ravvisandosi i presupposti per discostarsi dall'attuale regime di frequentazione di con entrambi i genitori, salvo Per_1 che con riferimento alla consumazione da parte della minore dei pranzi infrasettimanali con la madre, come riferito dalla stessa minore in sede di audizione, mantenendo al contempo una distribuzione tendenzialmente paritetica del tempo di frequentazione,
pagina 7 di 11 soluzione che meglio garantisce continuità di ambiente per la minore, assicurando così continuità ed equilibrio di rapporto anche con il padre.
Deve quindi prevedersi, in aderenza al calendario elaborato in sede di separazione, che trascorra – a settimane alterne con il padre e con la madre – dal lunedì mattina alle Per_1 ore 8,00 e fino al giovedì mattina alle ore 8,00 con un genitore e dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero alle ore 8,00 nei periodi non scolastici) e sino al lunedì successivo alle ore
8,00 con l'altro genitore, salvo il tempo del pranzo infrasettimanale che trascorrerà Per_1 quotidianamente con la madre.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, deve darsi applicazione ai principi della pariteticità e dell'alternanza annuale tra i due genitori, disponendo che la minore trascorrerà dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dall' 1/01 al 6/01 con l'altro genitore, accogliendo la proposta della ricorrente nel senso che fanno eccezione i giorni 24 25 e 26 e 31 dicembre e
1 gennaio che saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà tre Per_1 giorni con la madre e tre giorni con il padre per le vacanze pasquali e i compleanni con l'uno o l'altro genitore;
nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni anche consecutivi nel mese di agosto da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. (in difetto di accordo ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al
31). Tutto quanto sopra viene determinato salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori per diverse esigenze relative alla vita della figlia, riferibile anche ad impegni di natura scolastica sportiva o ricreativa, nonché a motivi di salute ovvero a problemi di natura lavorativa dei genitori.
7. Quanto alla domanda della ricorrente di un contributo al mantenimento pari ad € 400,00 per la figlia, osserva il Tribunale che la ha posto a fondamento della richiesta non Pt_1 un mutamento della situazione economico – patrimoniale delle parti, bensì le maggiori spese affrontate per la minore nonostante la prevista frequentazione con tempi di permanenza paritetici della stessa presso ciascun genitore, che, per sua natura, permetterebbe ad entrambi i genitori di provvedere direttamente al fabbisogno ordinario della prole nei rispettivi periodi di permanenza.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti, emerge la seguente situazione economico - reddituale delle parti:
pagina 8 di 11 - la svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso un albergo Pt_1 come addetta alle colazioni con una retribuzione di € 1.300,00 – 1.400,00 mensili;
inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, risulta che nell'anno 2023 ha percepito un reddito annuale complessivo di € 21.212,00; nell'anno 2022, ha dichiarato di aver percepito un reddito finale pari ad € 24.200,00; nell'anno 2021 un reddito annuale complessivo di €
16.729,00 (v. doc. 10 a, b e c); risulta, altresì, essere comproprietaria della casa familiare, per la quale paga pro quota la metà della rata del mutuo e del finanziamento ai fini della ristrutturazione della stessa, per un ammontare totale di circa € 600,00 (v. doc. 8, 9 a, 9 b); inoltre, ha anche dichiarato di aver avviato la libera professione in qualità di massoterapista, per la quale ha dichiarato di avere uno studio in locazione, per il quale risulta pagare € 240 mensili, con la conseguenza che deve ritenersi che tragga da tale attività un reddito tale da coprire e giustificare detta spesa;
- il percepisce un reddito da pensione pari a circa € 1.300,00 e ha dichiarato di non CP_1 svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire utili nella misura del 16% dalla società
“TRE M s.r.l.”, di cui è socio di maggioranza;
si osserva che dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, emerge che nell'anno 2023 ha percepito un reddito complessivo pari ad €
41.393,00; nell'anno 2022, ha dichiarato di aver guadagnato un reddito complessivo di €
98.683,00; nell'anno 2021, risulta aver percepito un reddito finale di € 47.728,00 (v. doc.
14, 13 e 12); è altresì comproprietario con la ricorrente al 50% dell'immobile adibito a casa familiare, per il quale paga pro quota la rata del mutuo e del finanziamento ai fini della ristrutturazione gravante sullo stesso, per un ammontare totale di circa € 600,00; inoltre, detiene la quota del 33% di una unità poderale acquistata insieme ai fratelli, condotta in locazione alla madre tramite contratto di affitto agricolo (v. doc. 6); oltre a ciò, sebbene il abbia dichiarato “non vado in azienda, è chiusa” e il commercialista della società CP_1 abbia attestato che “per quanto riguarda l'anno 2025, ad oggi la società non ha ancora ricevuto alcuna commessa, e infatti i ricavi al 28 febbraio 2025 risultano pari a zero”, dal bilancio di esercizio di fine 2024 emergono utili per € 80.000, che l'assemblea ha proposto ai soci a titolo di dividendo, seppur in calo rispetto al 2023 (v. doc. 23). Va peraltro evidenziato che nel 2024 risultano dagli estratti conto MPS versamenti a titolo di stipendio al nche allorchè già percepiva la pensione. CP_1
pagina 9 di 11 Dunque, rebus sic stantibus, risulta un quadro economico rispetto all'epoca della separazione (pronunciata nel 2022) con un lieve decremento dei redditi dichiarati di entrambi i coniugi, essendo verosimile una presente non piena attendibilità degli stessi, dal momento che la ricorrente ha locato uno studio per esercitare la libera professione dalla quale è probabile abbia un guadagno ed il resistente è socio di maggioranza di un'impresa artigianale in attivo dalla quale è presumibile che possa percepire utili. Tuttavia, verificato che la minore consuma quotidianamente i pasti durante la settimana insieme alla madre, con la quale ha comunque un rapporto più stretto di quello che ha con il padre, come emerso in sede di ascolto, con conseguente maggior spesa economica gravante su quest'ultima, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di la somma di € Controparte_1
150,00 mensili a favore di a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, fermo il Per_1 riparto al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017. Occorre, infine, disporre l'attribuzione dell'assegno unico familiare alla ricorrente, stante il maggior onere di accudimento della minore da parte della madre che consegue allo stretto rapporto tra madre e figlia.
8. Quanto alla domanda della ricorrente in ordine al versamento pro quota della rata del mutuo e del finanziamento contratti da entrambe le parti, come già concordato tra le parti, il Tribunale rileva che in considerazione della pari qualifica di debitori di tali importi non vi è luogo ad una pronuncia al riguardo, dovendosi al contempo evidenziare che in ragione dell'assegnazione a ciascuno di una porzione dell'abitazione le spese predette, così come quelle delle utenze, come già disposte in separazione, non possono che essere ripartite al
50%..
9. Quanto alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- conferma l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i genitori, secondo l'attuale divisione degli spazi, come già stabilito in sede di separazione;
- dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia minore Per_1
pagina 10 di 11 - dispone che starà con i genitori – salvo diverso accordo: Per_1
-a settimane alterne dall'uscita di scuola del giovedì al giovedì mattina seguente, salvo che continuerà a consumare il pranzo infrasettimanale con la madre;
la minore Per_1 trascorrerà dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dall' 1/01 al 6/01 con l'altro genitore, con la precisazione che i giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre Per_1 per le vacanze pasquali e i compleanni con l'uno o l'altro genitore;
nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni anche consecutivi da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno (in difetto di accordo ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al 31).
-- pone a carico di la somma di € 150,00 mensili a favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno
[...] Per_1
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da linee guida CNF del 2017;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico familiare;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2025 in Firenze su relazione della dott.ssa
Silvia Governatori.
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
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