Articolo 150 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 149Articolo 151
Versione
20 settembre 1975
Art. 150.
L' articolo 327 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 327 - Usufrutto legale di uno solo dei genitori. - Il genitore che esercita in modo esclusivo la potesta' e' il solo titolare dell'usufrutto legale".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975