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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1953 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. CLAUDIO DEFILIPPI, Avv. GIANNA SAMMICHELI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARINA VANDINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione (art. 615.2 c.p.c.) - contratto di mutuo bancario.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione svoltasi in data 25/11/2025, in modalità cartolare, lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 26/11/2025 e ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/12/2025 con cui ha trattenuto la causa in decisione;
Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione forzata, radicandola successivamente al deposito dell'ordinanza con cui, in data 28.6.2023, il G.E., nel procedimento n. 112/2019 R.G.E.I, dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione. L'opposizione si fondava sui seguenti motivi.
Il contratto di mutuo del 29.5.2007 risulterebbe “assoggettato ad interessi non dovuti perchè viziati da usura, anatocismo e violazione del TAEG”, in quanto non sarebbe stato concordato il regime finanziario, sarebbe stato applicato il regime di capitalizzazione composta e le clausole sarebbero viziate da indeterminatezza.
2 Nel contratto vi sarebbero clausole abusive per violazione della direttiva UE/93/2013 e del
D. L.vo 206/05, in quanto usura, anatocismo ed indeterminatezza dei contratti creerebbero uno squilibrio in favore della banca ed a danni del cliente consumatore.
In base alle SS.UU. 9479/2023, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto avrebbe dovuto procedere ad una sommaria istruttoria sull'esistenza di clausole abusive nel titolo.
Chiedeva: “accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data
29.5.2007 (rogito notaio dott.sa del Collegio Notarile di Massa rep. Persona_1
118.465 – racc. 10.587) si applicano interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.; per l'effetto, dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 1815/2° comma c..c gli interessi pattuiti e pari a € 101.032,00 o a quella diversa somma che sarà accertata tramite espletanda CTU, ed imputare al capitale tutti i pagamenti già effettuati a titolo di interessi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al 2. accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.5.2007 (rogito notaio dott.sa Persona_1 del Collegio Notarile di Massa rep. 118.465 – racc. 10.587) si applicano
[...] anatocistici, ultralegali e comunque non dovuti in violazione degli artt. 117 – 121/1° comma lett. m) -2° e 3° comma – 125bis T.U.B. e 821/3° comma – 1282 – 1283 e 1284 c.c.; per l'effetto, dichiarare dovuti a titolo di interessi € 39.898,25 o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta a seguito dell'espletanda CTU, e imputare al capitale gli interessi già pagati con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al rimborso effettivo;
PER L'EFFETTO, IN OGNI CASO
3. accertare e dichiarare, che le clausole previste dagli artt. 5 – 6 - 7 – 8 e 9 - 10 e dagli artt. I – II – III – IV – VI del regolamento allegato al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.5.2007 (rogito notaio dott.sa del Collegio Notarile di Massa Persona_1 rep. 118.465 – racc. 10.587) sono abusive per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma del D. L.vo n. 206/05 ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) ed a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia e dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
4. disporre la restituzione a ed agli altri esecutati dell'immobile sito in Parte_1
Massa – loc. Marina di Massa – via Zolezzi, n. 29 distinto al Catasto Fabbricati al foglio
146 – part. 232, o, in solido tra loro o pro quota, della somma di € 307.000,00, salva diversa somma, ricavata dalla vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'aggiudicazione, ovvero il
14.3.2022;
3 5. ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di Massa la cancellazione della trascrizione del pignoramento mandando alla cancelleria per gli adempimenti necessari.
In denegata ipotesi
Voglia l'intestato Tribunale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione : “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva
93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento nazionale, obbliga il giudice dell'esecuzione ad effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo stragiudiziale- mutuo fondiario o ipotecario, sottoscritto da consumatore ovvero se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un contratto di mutuo fondiario o ipotecario sottoscritto da consumatore con clausole da ritenersi vessatorie, obbliga allo scrutinio il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal consumatore ed obbliga alla sospensione anche in fase di distribuzione”. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta-opposta, , si costituiva eccependo CP_1 CP_1 quanto segue.
La signora non avrebbe presentato alcuna doglianza all'udienza del Parte_1
11/05/2023, fissata per l'esame e l'approvazione del progetto di distribuzione, pertanto l'opposizione sarebbe inammissibile.
In secondo luogo, l'art. 615 comma 2 c.p.c. disporrebbe che l'opposizione circa il fondamento della pretesa creditoria sia inammissibile dopo che è stata disposta la vendita.
La pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dall'opponente sarebbe del tutto inconferente, in quanto tale sentenza reciterebbe espressamente che la tutela del consumatore potrebbe “esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito”.
L'opposizione non sarebbe altro che la riproposizione dei medesimi motivi già proposti coi ricorsi in opposizione all'esecuzione del 13/02/2020 e del 13/06/2022, per i quali non sarebbe mai stato introdotto il giudizio di merito.
I motivi dell'opposizione sarebbero in ogni caso infondati, in quanto: la domanda sarebbe viziata da genericità; nel contratto sarebbero puntualmente indicate tutte le condizioni, il tasso sarebbe entro la soglia di usura;
l'ammortamento sarebbe determinato dettagliatamente nel piano allegato al contratto, il tipo di ammortamento alla francese non
4 comporterebbe anatocismo occulto;
i principi espressi dalle SS. UU. 9479 del 06.04.2023 non sarebbero applicabili al caso di specie, in quanto detta pronuncia riguarderebbe l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, mentre nel caso in esame il titolo è costituito da un contratto di mutuo, inoltre, non sarebbe applicabile la disciplina consumeristica;
nel contratto non sarebbero presenti clausole abusive.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Nel caso di specie, si deve rilevare come i motivi della presente opposizione riguardino esclusivamente il fondamento della pretesa creditoria ed il diritto di procedere ad esecuzione forzata, pertanto si ritiene che siano proponibili con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Si deve rilevare altresì come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del
5 progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo” (Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, n.23240).
Ancora più nello specifico, la Cassazione ha stabilito che: “L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire
"in ecutivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2023, n.15439).
Tornando al caso di specie, si ribadisce come i motivi dell'opposizione riguardino tutti la presunta illegittimità delle condizioni contrattuali previste nel mutuo costituente il titolo esecutivo. Occorre evidenziare altresì che parte attrice - opponente nemmeno ha allegato che l'opposizione sia fondata su “fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”, anzi la presunta illegittimità del titolo era già stata sollevata con la precedente opposizione del 13/02/2020, per cui non era neppure stata instaurata la fase di merito.
Di conseguenza, si ritiene che la presente opposizione sia inammissibile, in quanto proposta successivamente all'ordinanza di distribuzione, quindi ben oltre l'ordinanza di vendita, posta come termine ultimo dall'art. 615 comma 2 c.p.c.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase
6 istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e
7 delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: € 127.485,97, secondo il criterio del disputatum, in relazione al credito per cui si procede, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da parte attrice-opponente;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, DA , a Parte_1 rifondere a le spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1953 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. CLAUDIO DEFILIPPI, Avv. GIANNA SAMMICHELI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARINA VANDINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione (art. 615.2 c.p.c.) - contratto di mutuo bancario.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione svoltasi in data 25/11/2025, in modalità cartolare, lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 26/11/2025 e ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/12/2025 con cui ha trattenuto la causa in decisione;
Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione forzata, radicandola successivamente al deposito dell'ordinanza con cui, in data 28.6.2023, il G.E., nel procedimento n. 112/2019 R.G.E.I, dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione. L'opposizione si fondava sui seguenti motivi.
Il contratto di mutuo del 29.5.2007 risulterebbe “assoggettato ad interessi non dovuti perchè viziati da usura, anatocismo e violazione del TAEG”, in quanto non sarebbe stato concordato il regime finanziario, sarebbe stato applicato il regime di capitalizzazione composta e le clausole sarebbero viziate da indeterminatezza.
2 Nel contratto vi sarebbero clausole abusive per violazione della direttiva UE/93/2013 e del
D. L.vo 206/05, in quanto usura, anatocismo ed indeterminatezza dei contratti creerebbero uno squilibrio in favore della banca ed a danni del cliente consumatore.
In base alle SS.UU. 9479/2023, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto avrebbe dovuto procedere ad una sommaria istruttoria sull'esistenza di clausole abusive nel titolo.
Chiedeva: “accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data
29.5.2007 (rogito notaio dott.sa del Collegio Notarile di Massa rep. Persona_1
118.465 – racc. 10.587) si applicano interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.; per l'effetto, dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 1815/2° comma c..c gli interessi pattuiti e pari a € 101.032,00 o a quella diversa somma che sarà accertata tramite espletanda CTU, ed imputare al capitale tutti i pagamenti già effettuati a titolo di interessi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al 2. accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.5.2007 (rogito notaio dott.sa Persona_1 del Collegio Notarile di Massa rep. 118.465 – racc. 10.587) si applicano
[...] anatocistici, ultralegali e comunque non dovuti in violazione degli artt. 117 – 121/1° comma lett. m) -2° e 3° comma – 125bis T.U.B. e 821/3° comma – 1282 – 1283 e 1284 c.c.; per l'effetto, dichiarare dovuti a titolo di interessi € 39.898,25 o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta a seguito dell'espletanda CTU, e imputare al capitale gli interessi già pagati con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al rimborso effettivo;
PER L'EFFETTO, IN OGNI CASO
3. accertare e dichiarare, che le clausole previste dagli artt. 5 – 6 - 7 – 8 e 9 - 10 e dagli artt. I – II – III – IV – VI del regolamento allegato al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.5.2007 (rogito notaio dott.sa del Collegio Notarile di Massa Persona_1 rep. 118.465 – racc. 10.587) sono abusive per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma del D. L.vo n. 206/05 ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) ed a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia e dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
4. disporre la restituzione a ed agli altri esecutati dell'immobile sito in Parte_1
Massa – loc. Marina di Massa – via Zolezzi, n. 29 distinto al Catasto Fabbricati al foglio
146 – part. 232, o, in solido tra loro o pro quota, della somma di € 307.000,00, salva diversa somma, ricavata dalla vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'aggiudicazione, ovvero il
14.3.2022;
3 5. ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di Massa la cancellazione della trascrizione del pignoramento mandando alla cancelleria per gli adempimenti necessari.
In denegata ipotesi
Voglia l'intestato Tribunale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione : “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva
93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento nazionale, obbliga il giudice dell'esecuzione ad effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo stragiudiziale- mutuo fondiario o ipotecario, sottoscritto da consumatore ovvero se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un contratto di mutuo fondiario o ipotecario sottoscritto da consumatore con clausole da ritenersi vessatorie, obbliga allo scrutinio il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal consumatore ed obbliga alla sospensione anche in fase di distribuzione”. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta-opposta, , si costituiva eccependo CP_1 CP_1 quanto segue.
La signora non avrebbe presentato alcuna doglianza all'udienza del Parte_1
11/05/2023, fissata per l'esame e l'approvazione del progetto di distribuzione, pertanto l'opposizione sarebbe inammissibile.
In secondo luogo, l'art. 615 comma 2 c.p.c. disporrebbe che l'opposizione circa il fondamento della pretesa creditoria sia inammissibile dopo che è stata disposta la vendita.
La pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dall'opponente sarebbe del tutto inconferente, in quanto tale sentenza reciterebbe espressamente che la tutela del consumatore potrebbe “esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito”.
L'opposizione non sarebbe altro che la riproposizione dei medesimi motivi già proposti coi ricorsi in opposizione all'esecuzione del 13/02/2020 e del 13/06/2022, per i quali non sarebbe mai stato introdotto il giudizio di merito.
I motivi dell'opposizione sarebbero in ogni caso infondati, in quanto: la domanda sarebbe viziata da genericità; nel contratto sarebbero puntualmente indicate tutte le condizioni, il tasso sarebbe entro la soglia di usura;
l'ammortamento sarebbe determinato dettagliatamente nel piano allegato al contratto, il tipo di ammortamento alla francese non
4 comporterebbe anatocismo occulto;
i principi espressi dalle SS. UU. 9479 del 06.04.2023 non sarebbero applicabili al caso di specie, in quanto detta pronuncia riguarderebbe l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, mentre nel caso in esame il titolo è costituito da un contratto di mutuo, inoltre, non sarebbe applicabile la disciplina consumeristica;
nel contratto non sarebbero presenti clausole abusive.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Nel caso di specie, si deve rilevare come i motivi della presente opposizione riguardino esclusivamente il fondamento della pretesa creditoria ed il diritto di procedere ad esecuzione forzata, pertanto si ritiene che siano proponibili con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Si deve rilevare altresì come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del
5 progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo” (Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, n.23240).
Ancora più nello specifico, la Cassazione ha stabilito che: “L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire
"in ecutivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2023, n.15439).
Tornando al caso di specie, si ribadisce come i motivi dell'opposizione riguardino tutti la presunta illegittimità delle condizioni contrattuali previste nel mutuo costituente il titolo esecutivo. Occorre evidenziare altresì che parte attrice - opponente nemmeno ha allegato che l'opposizione sia fondata su “fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”, anzi la presunta illegittimità del titolo era già stata sollevata con la precedente opposizione del 13/02/2020, per cui non era neppure stata instaurata la fase di merito.
Di conseguenza, si ritiene che la presente opposizione sia inammissibile, in quanto proposta successivamente all'ordinanza di distribuzione, quindi ben oltre l'ordinanza di vendita, posta come termine ultimo dall'art. 615 comma 2 c.p.c.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase
6 istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e
7 delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: € 127.485,97, secondo il criterio del disputatum, in relazione al credito per cui si procede, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da parte attrice-opponente;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, DA , a Parte_1 rifondere a le spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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