Art. 9.
Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.(1) (3) ((5))
Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.
A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovra' pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.(4)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 novembre 1926, n. 2186 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 841 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato fino al 30 aprile 1927. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 ". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, commma 1, numero 7°) la soppressione della tassa prevista dall'ultimo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2263 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 715 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro che posseggono uno dei titoli richiamati nell'articolo seguente possono chiedere, ai fini dalla iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti giusta gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, tengano conto, per il computo del periodo decennale o quinquennale di attivita' professionale, nei limiti indicati nell'art. 3 del presente decreto, anche di quella parte di attivita' che essi abbiano svolto dopo il termine stabilito dai detti articoli 9 e 10";
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , e' computata per un periodo di un anno. Per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma e' computata anche per un periodo maggiore, che non superi pero' rispettivamente la durata del servizio militare di guerra, ovvero della iscrizione al Partito anteriormente alla Marcia su Roma";
- (con l'art. 3, comma 3) che "In ogni caso l'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge su richiamata, non puo' essere computato per una durata complessiva superiore a cinque anni nell'ipotesi preveduta dall'art. 9 e a due anni e mesi sei nell'ipotesi preveduta dall'art. 10".
Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.(1) (3) ((5))
Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.
A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovra' pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.(4)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 novembre 1926, n. 2186 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 841 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato fino al 30 aprile 1927. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 ". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, commma 1, numero 7°) la soppressione della tassa prevista dall'ultimo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2263 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 715 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro che posseggono uno dei titoli richiamati nell'articolo seguente possono chiedere, ai fini dalla iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti giusta gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, tengano conto, per il computo del periodo decennale o quinquennale di attivita' professionale, nei limiti indicati nell'art. 3 del presente decreto, anche di quella parte di attivita' che essi abbiano svolto dopo il termine stabilito dai detti articoli 9 e 10";
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , e' computata per un periodo di un anno. Per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma e' computata anche per un periodo maggiore, che non superi pero' rispettivamente la durata del servizio militare di guerra, ovvero della iscrizione al Partito anteriormente alla Marcia su Roma";
- (con l'art. 3, comma 3) che "In ogni caso l'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge su richiamata, non puo' essere computato per una durata complessiva superiore a cinque anni nell'ipotesi preveduta dall'art. 9 e a due anni e mesi sei nell'ipotesi preveduta dall'art. 10".