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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 36168 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Parte_1
Costanza n. 27, presso lo studio dell'avv. Emanuele Montemarano che, congiuntamente o disgiuntamente all'avv. Paola Fiorindo, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 14.11.2023 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere lavorato con continuità dal 14.2.2023 al 5.8.2023 alle dipendenze di presso l'abitazione di costui, sita in Roma alla via Controparte_1 di Monte Verde n. 85, in qualità di collaboratore domestico;
che il ricorrente ha svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: addetto ai servizi domestici e familiari in qualità di assistente familiare a persone non autosufficienti, provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali il convenuto, di anni 88, non autosufficiente;
il ricorrente provvedeva, inoltre, a svolgere le seguenti mansioni: spazzare e lavare i pavimenti, pulire con l'aspirapolvere, spolverare mobili e suppellettili, lavare i vetri;
lavare e stirare, preparare, cucinare e servire i pasti, acquistare i generi alimentari e le altre provviste;
che, come tale, il ricorrente doveva essere inquadrato nel livello «C Super» del cccnl di categoria, che riguarda il seguente profilo professionale: «assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato) ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti»; che il ricorrente percepiva una retribuzione mensile di euro 1.200,00, inferiore a quella minima contrattuale determinata dalla contrattazione collettiva di categoria;
che il ricorrente era tenuto all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 17,0, con mezz'ora di pausa per il pranzo, pari a 45 ore settimanali;
che il ricorrente usufruiva della retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 cod. civ., consistente in vitto (seconda colazione); che la retribuzione non è mai stata corrisposta a mezzo di buste paga;
che il convenuto ha sempre corrisposto la retribuzione al ricorrente con denaro contante;
che il ricorrente non ha mai goduto di ferie;
che le ferie non godute non sono state retribuite;
che il ricorrente, non convivente, nelle festività infrasettimanali, in cui non ha prestato attività lavorativa, non ha percepito retribuzione alcuna;
che le prestazioni di lavoro straordinario diurno non sono state retribuite in ragione della retribuzione globale di fatto maggiorata del 25%; che il ricorrente non ha percepito la tredicesima mensilità; che il ricorrente non ha percepito il trattamento di fine rapporto;
che il trattamento retributivo globalmente fruito dal ricorrente è, comunque, insufficiente ai sensi degli artt. 10 e 36 della Costituzione, nonché dell'art. 2099 cod. civ.; che il ricorrente risulta creditore della complessiva somma di euro 4.969,98, come da conteggi indicati in ricorso. Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:" accogliere il presente ricorso ed accertare che tra quale datore di lavoro, e Controparte_1
quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal Parte_1
14 febbraio 2023 al 5 agosto 2023 della durata di 45 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 4.969,98 o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Disposto l'interrogatorio formale del convenuto, che non si presentava a renderlo, la causa veniva istruita mediante escussione di due testi. All'esito la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (Cass. sez. 3 sent. n. 14860 del 13/06/2013, conforme Cass. sez. 3 sent. n. 10947 dell'11.7.2003).
Ciò premesso si osserva che dalla prova per testi non è emersa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato domestico nel periodo dedotto in ricorso, avendo i testi esaminati riferito esclusivamente circostanze de relato, per averle apprese dallo stesso ricorrente, o comunque circostanze del tutto generiche, del tutto inidonee a provare il rapporto di lavoro domestico dedotto in ricorso. Occorre evidenziare che la rilevanza probatoria delle deposizioni de relato actoris è nulla. Infatti “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…” (cfr. Cass. sez. 1, ordin. n. 4530 del 20/02/2025).
Invero, la teste ha dichiarato:”…. indifferente, convivo Testimone_1 con il ricorrente da anni, sono pensionata invalida civile. Ho parlato con uno dei figli del convenuto dopo la fine del rapporto per sapere se si poteva arrivare ad un accordo. Il ricorrente scriveva su un calendario a casa tutti i giorni quello che faceva, in base a quello che era scritto nel calendario posso dire che il ricorrente ha lavorato da febbraio 2023 ad agosto 2023 per il convenuto, che ho visto solo da lontano al parco una volta che il ricorrente era insieme al signore, non mi sono avvicinata. Era il ricorrente che mi raccontava cosa faceva, mi diceva che faceva assistenza, faceva le pulizie. Lui mi disse che ha iniziato con 60 euro al giorno e poi mi disse che la retribuzione è scesa a 50 euro al giorno. Il ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al sabato, lo so perché me lo riferiva il ricorrente, al mattino lo vedevo uscire presto. Dopo le 17.00 il ricorrente tornava a casa. Il ricorrente non ha mai preso le ferie con questo signore”. Trattasi di deposizione del tutto generica, che nulla prova in merito alle circostanze di fatto dedotte in ricorso, avendo la teste riferito prevalentemente circostanze apprese dallo stesso ricorrente. Il teste ha dichiarato:”.. indifferente, sono amico Testimone_2 del ricorrente, lavoro presso la Clini Villa Mafalda, faccio servizi di pulizia dalle 6.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato. In occasioni eccezionali, quando mi cambiavano il turno di lavoro, ho accompagnato il ricorrente nel 2023 7/8 volte al lavoro in zona di via del Casaletto verso le 8.30, mi diceva che entrava alle 9.00, mi diceva che faceva il badante, non conosco la persona per cui lavorava, lui scendeva e io andavo via”. Anche da tale deposizione, generica e de relato , non si evince alcun elemento di prova circa le allegazioni di cui in ricorso.
Occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono essere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, se la parte non si presenta, “valutato ogni altro elemento di prova”, del tutto insussistenti nella fattispecie. Infatti non risulta allegata al ricorso alcuna documentazione a sostegno del rapporto di lavoro dedotto in ricorso.
In conseguenza, in difetto assoluto di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dedotto in ricorso, il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve essere statuito con riferimento alle spese di lite attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Roma, 26.6.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi