Art. 10. Consiglio di amministrazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano. ((1)) 5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo. ((1)) 6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale. ((1)) 7. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'ASI nonche' il regolamento di amministrazione e di contabilita', formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato. L'approvazione e' disposta con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilita';
b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonche' sulle attivita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d);
c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonche' in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;
d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;
e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalita' istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente. ((1)) 8. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti, l'oggetto della delibera e' considerato respinto ma puo' essere riproposto. ((1)) 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che i commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo sono abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano. ((1)) 5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo. ((1)) 6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale. ((1)) 7. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'ASI nonche' il regolamento di amministrazione e di contabilita', formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato. L'approvazione e' disposta con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilita';
b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonche' sulle attivita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d);
c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonche' in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;
d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;
e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalita' istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente. ((1)) 8. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti, l'oggetto della delibera e' considerato respinto ma puo' essere riproposto. ((1)) 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che i commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo sono abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 .