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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
- SETTIMA SEZIONE CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Gian Piero Scoppa Presidente dr. Francesco Paolo Feo Giudice est. dr. Livia De Gennaro Giudice sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 184 /2025, nei confronti della ”, c.f. Parte_1
con sede in AP, PIAZZA BA 60 (come da visura camerale in P.IVA_1 atti), cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 29.11.2024 a seguito di provvedimento del conservatore;
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec nei confronti della società e a cura di parte ricorrente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti del socio CC . Parte_1
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria: in ogni caso, dalla documentazione acquisita risulta che nel 2019 la convenuta ha conseguito ricavi per euro 418.547, nel 2020 per euro 698.584 e nel 2021 per euro 713.641. Il valore dei ricavi, dunque, supera il limite dimensionale previsto dalla legge.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativo al credito che la ricorrente ha posto a base del ricorso, gravante sulla convenuta per l'importo di euro 31.053,01 (quindi di misura superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.) e derivante dal decreto ingiuntivo n. 4885/2023, emesso dal Tribunale di AP e dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del predetto Tribunale del 23.02.2024, al quale non è seguito adempimento, nonostante la notifica di precetto e pignoramento negativo. Sta di fatto, inoltre, che la società risulta cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490, co. 6 c.c. dal che deriva l'assenza di ogni prospettiva di recupero di attività e quindi di capacità reddituale e possibilità di soddisfazione dei creditori.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della
” c.f. con sede in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
BA 60 NA (come da visura camerale in atti).
Ai sensi dell'art. 256 C.C.I.I. va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio CC , nato a [...] il [...]. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, nella composizione sopra indicata,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della ” Parte_1
c.f. con sede in PIAZZA BA 60 NA (come da visura P.IVA_1 camerale in atti); altresì, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio CC
, nato a [...] il [...]. Parte_1
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dottor De Gennaro Livia e Curatore il Dottor
Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA il giorno 30/10/2025, ore 9:30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Francesco Paolo Feo dr. Gian Piero Scoppa
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la MOT Francesca Bellisario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
- SETTIMA SEZIONE CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Gian Piero Scoppa Presidente dr. Francesco Paolo Feo Giudice est. dr. Livia De Gennaro Giudice sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 184 /2025, nei confronti della ”, c.f. Parte_1
con sede in AP, PIAZZA BA 60 (come da visura camerale in P.IVA_1 atti), cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 29.11.2024 a seguito di provvedimento del conservatore;
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec nei confronti della società e a cura di parte ricorrente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti del socio CC . Parte_1
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria: in ogni caso, dalla documentazione acquisita risulta che nel 2019 la convenuta ha conseguito ricavi per euro 418.547, nel 2020 per euro 698.584 e nel 2021 per euro 713.641. Il valore dei ricavi, dunque, supera il limite dimensionale previsto dalla legge.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativo al credito che la ricorrente ha posto a base del ricorso, gravante sulla convenuta per l'importo di euro 31.053,01 (quindi di misura superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.) e derivante dal decreto ingiuntivo n. 4885/2023, emesso dal Tribunale di AP e dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del predetto Tribunale del 23.02.2024, al quale non è seguito adempimento, nonostante la notifica di precetto e pignoramento negativo. Sta di fatto, inoltre, che la società risulta cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490, co. 6 c.c. dal che deriva l'assenza di ogni prospettiva di recupero di attività e quindi di capacità reddituale e possibilità di soddisfazione dei creditori.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della
” c.f. con sede in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
BA 60 NA (come da visura camerale in atti).
Ai sensi dell'art. 256 C.C.I.I. va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio CC , nato a [...] il [...]. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, nella composizione sopra indicata,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della ” Parte_1
c.f. con sede in PIAZZA BA 60 NA (come da visura P.IVA_1 camerale in atti); altresì, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio CC
, nato a [...] il [...]. Parte_1
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dottor De Gennaro Livia e Curatore il Dottor
Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA il giorno 30/10/2025, ore 9:30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Francesco Paolo Feo dr. Gian Piero Scoppa
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la MOT Francesca Bellisario