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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/11/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2703/2024 promosso dai coniugi:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MICAELA BALLOTTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/05/2015, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1581/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai medesimi contratto in data 31/08/1975 (iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune, atto n. 442 p. 2, serie A, anno
1975)), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato ed alle comunicazioni di legge;
Le spese legali saranno integralmente a carico della sig.ra . Parte_1
- rilevato che il figlio nato dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 31/08/1975 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] Pt_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1975 Atto n. 442 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in pagina 2 di 3 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 4 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2703/2024 promosso dai coniugi:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MICAELA BALLOTTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/05/2015, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1581/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai medesimi contratto in data 31/08/1975 (iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune, atto n. 442 p. 2, serie A, anno
1975)), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato ed alle comunicazioni di legge;
Le spese legali saranno integralmente a carico della sig.ra . Parte_1
- rilevato che il figlio nato dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 31/08/1975 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] Pt_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1975 Atto n. 442 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in pagina 2 di 3 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 4 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3