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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5980/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5980/2021 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IL (LT), Via degli Aranci, 33, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2021, (cognome da nubile , chiedeva la Parte_1 Pt_2 pronuncia della separazione personale dal coniuge, esponendo che: - le parti Controparte_1 avevano contratto matrimonio in Romania e il matrimonio veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cosmesti, provincia di Galati, atto n. 25 del 02.09.2000; - dal matrimonio erano nati in pagina 1 di 6 IL (LT) tre figli: il 18.09.2001, e il Persona_1 Persona_2 Controparte_2
28.09.2006; - a causa del carattere autoritario ed incurante dei bisogni familiari del Controparte_1
l'unione matrimoniale era andata via via deteriorandosi fino a diventare insostenibile;
- anche nelle decisioni ed autorizzazioni da dover adottare per i figli (gite scolastiche, visite a parenti in Romania), non prestava alcuna collaborazione;
- la famiglia viveva con l'entrata del reddito di Controparte_1 cittadinanza pari ad € 900,00 mensili;
- la figlia maggiorenne studiava presso la facoltà di Per_1
Lingue presso l'università “La Sapienza” di Roma mentre i due altri figli minorenni erano iscritti rispettivamente al Liceo Scientifico e di Elettrotecnica ed elettrotecnica in IL. La ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) Dichiarare la separazione personale del coniuge 2) Affidare i due figli minori Controparte_1 alla madre con la quale vivranno presso la casa coniugale unitamente alla sorella , maggiorenne Per_1 ma economicamente non autosufficiente;
3) Assegnare la casa coniugale sita in IL (LT), Via
Cecina n. 44 alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli, con obbligo del sig. Parte_1 di lasciare l'immobile entro e non oltre 30 giorni dall'udienza presidenziale Controparte_1 portando con se tutti i suoi effetti personali;
4) Porre a carico del sig. un assegno Controparte_1 mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese;
5) Le spese straordinarie relative ai figli minori e maggiorenne non economicamente autosufficiente, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori come da Protocollo del Tribunale di Latina, parte integrante del presente ricorso;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
In sede di udienza presidenziale, il 21.09.2022 compariva la sola ricorrente, la quale dichiarava:
“Confermo il ricorso. La ex casa coniugale si trova in IL Via Cecina 44 dove è rimasto a vivere il resistente mentre io con i nostri figli ci siamo trasferiti dal maggio 2022 in Via Magra 45. Fino ad aprile/ maggio 2022 i figli hanno regolarmente frequentato il padre mentre successivamente si sono rifiutati a seguito dei maltrattamenti da me subiti e che sono sfociati nella sentenza penale di condanna. Lavoro stabilmente anche se non in regola come donna delle pulizie. Il resistente fino a che abbiamo convissuto, lavorava come muratore. Non pago affitto essendomi stato concesso l'utilizzo della casa in cambio dell'attività di custodia. Percepisco il reddito di cittadinanza di € 1.000 mensili, comprensive della quota di € 200,00 a cagione della pregressa convivenza del resistente”.
Alla stessa udienza la ricorrente esibiva la sentenza penale di condanna del resistente che sanciva, tra Per_ l'altro, la perdita della responsabilità genitoriale sui minori ed da parte del padre CP_2 [...]
Il Presidente emetteva, in via provvisoria ed urgente, i seguenti provvedimenti: autorizzava CP_1
pagina 2 di 6 i coniugi a vivere separati;
affidava i figli in via super-esclusiva alla madre;
collocava i figli minori presso la madre;
prevedeva che il genitore non collocatario potesse vedere i figli minori presso i Servizi sociali di IL per una volta alla settimana e per un'ora per ciascuna volta;
poneva a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 150,00 mensili per ciascun figlio oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina;
assegnava alle parti i termini di legge e nominava il G.I.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio libero della ricorrente, l'ammissione dell'interrogatorio formale del resistente — il quale non si presentava in udienza — e l'espletamento del monitoraggio sui minori da parte del Servizio Sociale del Comune di IL. Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, non richiesti dalla ricorrente, unica parte costituita.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto rilevare che, in merito alla pronuncia sullo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 2201 del
2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia. Nel caso di specie, infatti, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Romania, è pacifico che entrambi i coniugi abbiano stabilito la loro residenza abituale in Italia, dove si è svolta la vita coniugale, dove i tre figli sono nati e dove attualmente risiedono, con conseguente applicazione della legge italiana alla presente procedura di separazione.
Parimenti sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alla domanda di affidamento dei minori, considerato che questi ultimi sono residenti e convivono con la madre a IL (LT), dove sono nati e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi, ai sensi degli artt. 5 e 17 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con Legge n. 101 del
2015; nonché sulle statuizioni economiche, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Ue n. 4/2009.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata.
Da quanto allegato e prodotto da parte ricorrente, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. e cioè il fatto che non vi siano le condizioni per una ripresa del consorzio coniugale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. sentenza penale in atti). Tale circostanza si desume anche dalla scelta del marito di non costituirsi in giudizio, nonostante fosse personalmente comparso all'udienza del 24.01.2023, nella quale veniva informato della necessità di avvalersi della difesa tecnica mediante un difensore. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi. pagina 3 di 6 Relativamente all'affidamento, si rileva che dal matrimonio sono nati tre figli, dei quali la primogenita, Per_
risultava già maggiorenne al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. Gli altri due figli, Per_1 ed sono divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, acquisendo pertanto la Controparte_2 capacità di agire. Di conseguenza, non può essere adottato alcun provvedimento in merito al regime di affidamento, al collocamento o al diritto di visita.
Merita, invece, di trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente. Sul punto, giova rammentare che, come noto, il diritto del genitore collocatario all'assegnazione della casa coniugale o familiare non viene meno automaticamente quando i figli raggiungono la maggiore età. Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, infatti, il genitore che convive stabilmente con il figlio divenuto maggiorenne, continua a mantenere tale diritto purché il figlio non sia nel frattempo diventato indipendente e autosufficiente dal punto di vista economico.
Dunque, presupposto indispensabile per ottenere l'assegnazione della casa familiare o coniugale consiste nella stabile convivenza dei figli, minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti, con il genitore collocatario. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la ricorrente conviva unitamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, circostanza confermata dalle relazioni dei
Servizi Sociali in atti. La casa coniugale sita in IL, Via Cecina n. 44, deve pertanto essere assegnata alla ricorrente, con termine a parte resistente sino a sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per lasciare libero l'immobile.
Infine, per quanto attiene alla richiesta di mantenimento dei tre figli, come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati
(v. Cass. ord. n. 25134 del 2018).
Con specifico riguardo al caso di specie, poi, essendo i tre figli maggiorenni, va rilevato che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce pagina 4 di 6 nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12;
n. 1830/11; n. 6509/17).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, in sede di udienza presidenziale veniva stabilito un contributo a carico del padre di € 150,00 mensili in ragione di ciascun figlio oltre il 50% di spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Latina. La ricorrente ha rappresentato che la figlia
[...] frequenta la facoltà di Lingue presso l'Università “La Sapienza” di Roma, mentre è Per_1 CP_2
Per_ iscritto all'ultimo anno delle scuole superiori ed frequenta il primo anno di Università. Da tali circostanze risulta evidente che i figli stanno proseguendo percorsi di formazione e non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Il resistente, peraltro, non essendosi costituito in giudizio, non ha offerto alcuna prova in merito alla eventuale indipendenza economica dei figli, sicché permane l'obbligo di provvedere al loro mantenimento.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza e di svolgere attività lavorativa come donna delle pulizie, sebbene in modo non regolare. Il resistente, dal canto suo, ha sempre lavorato come muratore almeno fino alla cessazione della convivenza, e il fatto che attualmente svolga tale attività “in nero” può reputarsi pacifico, alla luce della mancata risposta all'interrogatorio formale. Inoltre, la ricorrente ha riferito di non pagare l'affitto, in quanto le è stato concesso l'utilizzo dell'abitazione dove attualmente risiede in cambio dell'attività di custodia. In ottemperanza all'ordine presidenziale, poi, la ricorrente ha prodotto l'estratto conto
PostePay Evolution, la lista movimenti del libretto postale — entrambi a lei intestati — nonché un'autocertificazione relativa alla situazione reddituale propria e del resistente al maggio 2022. Ebbene, tenuto conto delle condizioni economiche dichiarate ed emerse, nonché della lacunosità della documentazione reddituale prodotta anche dalla ricorrente, si reputa equo mantenere ferme le statuizioni adottate in sede presidenziale, confermando a carico del resistente l'obbligo di versare alla pagina 5 di 6 ricorrente a titolo di mantenimento dei tre figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti la somma di € 150,00 per ciascun figlio per un totale di € 450,00; entrambi i genitori dovranno proseguire a sostenere, come già fissato in sede presidenziale, il 50% delle spese straordinarie sostenute per ciascun figlio come previste dall'attuale protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina.
Infine, in considerazione della natura della causa, delle condizioni delle parti e della contumacia di parte resistente, si reputa congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 5980/2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio nel Comune di
Cosmesti, provincia di GALATI (Romania) il 02.09.2000 (atto di matrimonio n. 25 del
02.09.2000), trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di IL (LT) al n. 275, parte II-
Serie C;
Assegna la casa coniugale sita in IL (LT), via Cecina, 44, alla ricorrente, con termine a parte resistente sino a sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per lasciare libero l'immobile;
Dispone che il ricorrente versi entri il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente il cui Iban verrà indicato dalla ricorrente l'assegno di mantenimento dei tre figli pari ad € 450,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli Indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Latina;
Compensa integralmente le spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (LT), l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5980/2021 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IL (LT), Via degli Aranci, 33, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2021, (cognome da nubile , chiedeva la Parte_1 Pt_2 pronuncia della separazione personale dal coniuge, esponendo che: - le parti Controparte_1 avevano contratto matrimonio in Romania e il matrimonio veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cosmesti, provincia di Galati, atto n. 25 del 02.09.2000; - dal matrimonio erano nati in pagina 1 di 6 IL (LT) tre figli: il 18.09.2001, e il Persona_1 Persona_2 Controparte_2
28.09.2006; - a causa del carattere autoritario ed incurante dei bisogni familiari del Controparte_1
l'unione matrimoniale era andata via via deteriorandosi fino a diventare insostenibile;
- anche nelle decisioni ed autorizzazioni da dover adottare per i figli (gite scolastiche, visite a parenti in Romania), non prestava alcuna collaborazione;
- la famiglia viveva con l'entrata del reddito di Controparte_1 cittadinanza pari ad € 900,00 mensili;
- la figlia maggiorenne studiava presso la facoltà di Per_1
Lingue presso l'università “La Sapienza” di Roma mentre i due altri figli minorenni erano iscritti rispettivamente al Liceo Scientifico e di Elettrotecnica ed elettrotecnica in IL. La ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) Dichiarare la separazione personale del coniuge 2) Affidare i due figli minori Controparte_1 alla madre con la quale vivranno presso la casa coniugale unitamente alla sorella , maggiorenne Per_1 ma economicamente non autosufficiente;
3) Assegnare la casa coniugale sita in IL (LT), Via
Cecina n. 44 alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli, con obbligo del sig. Parte_1 di lasciare l'immobile entro e non oltre 30 giorni dall'udienza presidenziale Controparte_1 portando con se tutti i suoi effetti personali;
4) Porre a carico del sig. un assegno Controparte_1 mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese;
5) Le spese straordinarie relative ai figli minori e maggiorenne non economicamente autosufficiente, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori come da Protocollo del Tribunale di Latina, parte integrante del presente ricorso;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
In sede di udienza presidenziale, il 21.09.2022 compariva la sola ricorrente, la quale dichiarava:
“Confermo il ricorso. La ex casa coniugale si trova in IL Via Cecina 44 dove è rimasto a vivere il resistente mentre io con i nostri figli ci siamo trasferiti dal maggio 2022 in Via Magra 45. Fino ad aprile/ maggio 2022 i figli hanno regolarmente frequentato il padre mentre successivamente si sono rifiutati a seguito dei maltrattamenti da me subiti e che sono sfociati nella sentenza penale di condanna. Lavoro stabilmente anche se non in regola come donna delle pulizie. Il resistente fino a che abbiamo convissuto, lavorava come muratore. Non pago affitto essendomi stato concesso l'utilizzo della casa in cambio dell'attività di custodia. Percepisco il reddito di cittadinanza di € 1.000 mensili, comprensive della quota di € 200,00 a cagione della pregressa convivenza del resistente”.
Alla stessa udienza la ricorrente esibiva la sentenza penale di condanna del resistente che sanciva, tra Per_ l'altro, la perdita della responsabilità genitoriale sui minori ed da parte del padre CP_2 [...]
Il Presidente emetteva, in via provvisoria ed urgente, i seguenti provvedimenti: autorizzava CP_1
pagina 2 di 6 i coniugi a vivere separati;
affidava i figli in via super-esclusiva alla madre;
collocava i figli minori presso la madre;
prevedeva che il genitore non collocatario potesse vedere i figli minori presso i Servizi sociali di IL per una volta alla settimana e per un'ora per ciascuna volta;
poneva a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 150,00 mensili per ciascun figlio oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina;
assegnava alle parti i termini di legge e nominava il G.I.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio libero della ricorrente, l'ammissione dell'interrogatorio formale del resistente — il quale non si presentava in udienza — e l'espletamento del monitoraggio sui minori da parte del Servizio Sociale del Comune di IL. Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, non richiesti dalla ricorrente, unica parte costituita.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto rilevare che, in merito alla pronuncia sullo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 2201 del
2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia. Nel caso di specie, infatti, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Romania, è pacifico che entrambi i coniugi abbiano stabilito la loro residenza abituale in Italia, dove si è svolta la vita coniugale, dove i tre figli sono nati e dove attualmente risiedono, con conseguente applicazione della legge italiana alla presente procedura di separazione.
Parimenti sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alla domanda di affidamento dei minori, considerato che questi ultimi sono residenti e convivono con la madre a IL (LT), dove sono nati e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi, ai sensi degli artt. 5 e 17 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con Legge n. 101 del
2015; nonché sulle statuizioni economiche, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Ue n. 4/2009.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata.
Da quanto allegato e prodotto da parte ricorrente, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. e cioè il fatto che non vi siano le condizioni per una ripresa del consorzio coniugale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. sentenza penale in atti). Tale circostanza si desume anche dalla scelta del marito di non costituirsi in giudizio, nonostante fosse personalmente comparso all'udienza del 24.01.2023, nella quale veniva informato della necessità di avvalersi della difesa tecnica mediante un difensore. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi. pagina 3 di 6 Relativamente all'affidamento, si rileva che dal matrimonio sono nati tre figli, dei quali la primogenita, Per_
risultava già maggiorenne al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. Gli altri due figli, Per_1 ed sono divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, acquisendo pertanto la Controparte_2 capacità di agire. Di conseguenza, non può essere adottato alcun provvedimento in merito al regime di affidamento, al collocamento o al diritto di visita.
Merita, invece, di trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente. Sul punto, giova rammentare che, come noto, il diritto del genitore collocatario all'assegnazione della casa coniugale o familiare non viene meno automaticamente quando i figli raggiungono la maggiore età. Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, infatti, il genitore che convive stabilmente con il figlio divenuto maggiorenne, continua a mantenere tale diritto purché il figlio non sia nel frattempo diventato indipendente e autosufficiente dal punto di vista economico.
Dunque, presupposto indispensabile per ottenere l'assegnazione della casa familiare o coniugale consiste nella stabile convivenza dei figli, minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti, con il genitore collocatario. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la ricorrente conviva unitamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, circostanza confermata dalle relazioni dei
Servizi Sociali in atti. La casa coniugale sita in IL, Via Cecina n. 44, deve pertanto essere assegnata alla ricorrente, con termine a parte resistente sino a sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per lasciare libero l'immobile.
Infine, per quanto attiene alla richiesta di mantenimento dei tre figli, come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati
(v. Cass. ord. n. 25134 del 2018).
Con specifico riguardo al caso di specie, poi, essendo i tre figli maggiorenni, va rilevato che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce pagina 4 di 6 nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12;
n. 1830/11; n. 6509/17).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, in sede di udienza presidenziale veniva stabilito un contributo a carico del padre di € 150,00 mensili in ragione di ciascun figlio oltre il 50% di spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Latina. La ricorrente ha rappresentato che la figlia
[...] frequenta la facoltà di Lingue presso l'Università “La Sapienza” di Roma, mentre è Per_1 CP_2
Per_ iscritto all'ultimo anno delle scuole superiori ed frequenta il primo anno di Università. Da tali circostanze risulta evidente che i figli stanno proseguendo percorsi di formazione e non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Il resistente, peraltro, non essendosi costituito in giudizio, non ha offerto alcuna prova in merito alla eventuale indipendenza economica dei figli, sicché permane l'obbligo di provvedere al loro mantenimento.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza e di svolgere attività lavorativa come donna delle pulizie, sebbene in modo non regolare. Il resistente, dal canto suo, ha sempre lavorato come muratore almeno fino alla cessazione della convivenza, e il fatto che attualmente svolga tale attività “in nero” può reputarsi pacifico, alla luce della mancata risposta all'interrogatorio formale. Inoltre, la ricorrente ha riferito di non pagare l'affitto, in quanto le è stato concesso l'utilizzo dell'abitazione dove attualmente risiede in cambio dell'attività di custodia. In ottemperanza all'ordine presidenziale, poi, la ricorrente ha prodotto l'estratto conto
PostePay Evolution, la lista movimenti del libretto postale — entrambi a lei intestati — nonché un'autocertificazione relativa alla situazione reddituale propria e del resistente al maggio 2022. Ebbene, tenuto conto delle condizioni economiche dichiarate ed emerse, nonché della lacunosità della documentazione reddituale prodotta anche dalla ricorrente, si reputa equo mantenere ferme le statuizioni adottate in sede presidenziale, confermando a carico del resistente l'obbligo di versare alla pagina 5 di 6 ricorrente a titolo di mantenimento dei tre figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti la somma di € 150,00 per ciascun figlio per un totale di € 450,00; entrambi i genitori dovranno proseguire a sostenere, come già fissato in sede presidenziale, il 50% delle spese straordinarie sostenute per ciascun figlio come previste dall'attuale protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina.
Infine, in considerazione della natura della causa, delle condizioni delle parti e della contumacia di parte resistente, si reputa congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 5980/2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio nel Comune di
Cosmesti, provincia di GALATI (Romania) il 02.09.2000 (atto di matrimonio n. 25 del
02.09.2000), trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di IL (LT) al n. 275, parte II-
Serie C;
Assegna la casa coniugale sita in IL (LT), via Cecina, 44, alla ricorrente, con termine a parte resistente sino a sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per lasciare libero l'immobile;
Dispone che il ricorrente versi entri il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente il cui Iban verrà indicato dalla ricorrente l'assegno di mantenimento dei tre figli pari ad € 450,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli Indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Latina;
Compensa integralmente le spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (LT), l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (LT) per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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