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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6987/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6987/2020 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Barbara Lodovica Mancini
contro
(C.F. CONVENUTA CP_1 C.F._1 con l'avv. Luca Ambrosetti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni necessaria e opportuna declaratoria e provvidenza:
Nel merito: dichiarare che la Sig.ra si è resa gravemente inadempiente alle CP_1 obbligazioni assuntesi con il contratto a suo tempo stipulato inter partes e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto de quo e conseguentemente condannare la Sig.ra CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di Euro 5.520,00, a
[...] Parte_1 pagina 1 di 7 titolo di penale prevista dal contratto stipulato inter partes, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che
l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, rimettendoci, comunque, sin d'ora, in quanto occorra alla valutazione equitativa del Tribunale adito.
In ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le causali esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze e successive occorrende.
In via istruttoria […]
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, In via principale e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, tutte e nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni dispiegate nel presente atto rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto mandarsi assolta parte convenuta da ogni e qualsiasi richiesta di condanna dispiegata da controparte. In via subordinata: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso tutti, nessuno escluso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che la sig.ra CP_1
risulti debitrice, nei confronti della società di alcuna somma
[...] Pt_1 Parte_1
a titolo di penale, ridurre la stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto manifestamente eccessiva per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part (di seguito: ) conveniva in giudizio deducendo: Parte_1 CP_1
Part
- che quest'ultima, il 3.10.17, aveva sottoscritto il contratto n. 25387 con per l'installazione di n. 1 impianto fotovoltaico comprensivo di n. 20 moduli B.P.P. e n. 1 inverter con ottimizzatori Solaredge al prezzo di € 18.400,00;
pagina 2 di 7 CP_
- che essa attrice, con lettera a.r. del 9.10.17, regolarmente ricevuta dalla , aveva comunicato la propria accettazione della proposta contrattuale;
CP_
- che, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, essa non aveva ricevuto dalla la documentazione richiesta, necessaria per dare corso alla valutazione della finanziabilità e al successivo avvio dell'iter per procedere alla installazione dell'impianto;
CP_
- che in data 28.1.2018, la aveva richiesto telefonicamente ad essa attrice la possibilità di sospendere il contratto in attesa dello svolgimento dell'assemblea condominiale che avrebbe dovuto deliberare l'installazione dell'impianto presso l'immobile;
- che, in perfetta buona fede, essa aveva sospeso il contratto fino al successivo mese di aprile CP_ 2018 sollecitando alla una risposta in merito al pagamento dell'impianto tramite un istituto di credito di sua fiducia;
CP_
- che la , con successiva lettera del 20.2.18, aveva preteso di recedere dal contratto sostenendo di non essere stata autorizzata dall'amministratore ad installare l'impianto ma senza fornire alcuna prova della delibera di diniego;
- che, trascorso un considerevole lasso di tempo senza aver ricevuto alcuna comunicazione e dopo numerosi e vani tentativi di mettersi in contatto con la cliente, preso atto del grave CP_ inadempimento di quest'ultima, essa attrice, con raccomandata a/r, ricevuta dalla il
18.6.18, aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, invitando la convenuta, senza successo, al pagamento della penale contrattualmente stabilita nella misura del 30% del prezzo;
CP_ tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la chiedendo, accertato il grave inadempimento di quest'ultima, dichiararsi la risoluzione del contratto e condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 5.520,00 a titolo di penale contrattualmente prevista oltre interessi e rivalutazione.
CP_
Si costituiva in giudizio la deducendo, in fatto, che:
Part
- nella serata del 03.10.2017 (dopo cena) un incaricato della si era recato presso l'abitazione condotta in locazione da essa convenuta per illustrarle le potenzialità ed i vantaggi pagina 3 di 7 relativi all'installazione di un impianto fotovoltaico;
- in tale occasione essa aveva riferito all'incaricato di non avere alcun potere decisionale in quanto l'appartamento, oltre a non essere di sua proprietà, era inserito in un contesto condominiale e pertanto qualsiasi decisione avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea condominiale;
- l'incaricato l'aveva poi convinta a sottoscrivere il contratto riferendo che, qualora non avesse ottenuto il consenso né della proprietaria né dell'amministratore condominiale, egli avrebbe provveduto ad annullarlo senza alcuna penalità;
- essa, fidandosi delle parole dell'incaricato, aveva quindi sottoscritto in buona fede i moduli che le erano stati proposti;
successivamente, né la proprietaria dell'immobile, né tantomeno il condominio avevano autorizzato gli interventi di installazione dell'impianto fotovoltaico;
di ciò essa aveva, quindi, notiziato la società attrice;
Part
- con raccomandata del 07.06.2018 le aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto.
Tutto ciò premesso, deduceva, in diritto, che la condotta della convenuta integrava una pratica commerciale ingannevole, così come descritta negli artt. 23-24-25 e 26 Cod. Cons., nonchè violazione dei principi generali di buona fede e correttezza commerciale;
lamentava altresì la violazione degli artt. 1341-1342 c.c.; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in subordine, ridursi la penale ex art. 1384 c.c.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 13.2.2025.
La domanda è fondata.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni in merito alla asserita violazione degli obblighi di buona fede e diligenza e delle norme in materia di tutela del consumatore formulate dalla convenuta.
pagina 4 di 7 CP_ La , in primo luogo, lamenta di non aver ricevuto, in sede di sottoscrizione del contratto, alcuna adeguata e dettagliata spiegazione in merito alla facoltà di recesso.
L'affermazione, in primo luogo, è smentita dal contenuto del contratto sottoscritto, il quale prevede, in calce, prima dello spazio dedicato alla firma del cliente, le informazioni relative al diritto di recesso, richiamando, peraltro, espressamente, proprio l'art. 49 comma I Part lett. h D.Lgs. 206/2005. Quanto all'istruttoria orale, l'incaricato di , Testimone_1
CP_
, che si recò presso l'abitazione della e sottopose il contratto a quest'ultima, pur
[...]
non confermando quanto riferito specificatamente alla convenuta (circostanza – questa - del tutto comprensibile, considerato il tempo trascorso dall'incontro, e che anzi conferma la genuinità del teste), ha confermato che, di norma, egli illustra ai clienti il contenuto del
CP_ contratto ed i termini del recesso, mentre il teste compagno della e presente Testimone_2 all'incontro, non ha confermato espressamente quanto indicato nel capitolo ovvero che l'incaricato aveva omesso di spiegare alla convenuta i tempi e i modi per esercitare il diritto di CP_ recesso riferendo, anzi, che questi “informò la che aveva la possibilità di recedere dal contratto se non andavano a buon fine le autorizzazioni”.
Del tutto generiche sono poi le doglianze della convenuta in merito alla violazione degli artt. 23, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo;
in ogni caso, non è stato provato dall'attrice
Part l'asserito approfittamento da parte dell'incaricato ; né l'orario serale in cui si svolse CP_ l'incontro (confermato da entrambi i testi) né la presentazione del alla da parte di Tes_1
un conoscente comune costituiscono circostanze che, di per sé, possono essere riconducibili alle pratiche descritte dalle disposizioni richiamate.
Infondata è anche l'affermata violazione degli artt. 1341-1342 c.c.; afferma infatti la
S.C., con indirizzo consolidato, che nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato – come, appunto, nel caso di specie - da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (ex multis: Cass. Sez. 3,
14/02/2024, n. 4126).
pagina 5 di 7 Passando alla posizione della convenuta, quest'ultima non ha provato – come era suo onere – di aver trasmesso, come previsto dall'art. 16 del contratto, alla società la documentazione necessaria per la valutazione della finanziabilità e per l'avvio dell'iter per l'installazione degli impianti né di aver richiesto - senza ottenerle - le autorizzazioni della proprietaria e del condominio alla installazione dell'impianto; quanto alla missiva ricevuta da proprietaria dell'immobile (doc. 1 e 2 prodotti unitamente alla seconda Testimone_3
memoria), trattasi di documentazione evidentemente insufficiente posto che non vi è prova né circa la data della ricezione della stessa da parte della convenuta (è singolare che la convenuta
Part non abbia citato come teste proprio la né della trasmissione del documento a . Tes_3
In conclusione, pertanto, stante il grave inadempimento della convenuta, che con il proprio comportamento colpevole, non ha consentito l'esecuzione del contratto, va dichiarata la risoluzione del contratto;
la convenuta, conseguentemente, va condannata, ai sensi degli art. 10
e 23 del contratto, al pagamento della penale in favore della attrice, pari al 30% del corrispettivo pattuito e, quindi, € 5520,00 esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta
(Cass. Sez. U., 10/04/1995, n. 4126).
Va, infine, rigettata la domanda di riduzione della penale, svolta in via subordinata dalla convenuta;
considerato, infatti, che il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (Cass. 26901/23), ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per la riduzione tenuto conto dell'importo pattuito dalle parti quale corrispettivo e non incassato dall'attrice a causa della condotta della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
2) condanna , per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore CP_1
dell'attrice della somma di € 5.520,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
5077,00 oltre spese gen., iva e cpa come per legge.
Brescia, 24/05/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6987/2020 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Barbara Lodovica Mancini
contro
(C.F. CONVENUTA CP_1 C.F._1 con l'avv. Luca Ambrosetti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni necessaria e opportuna declaratoria e provvidenza:
Nel merito: dichiarare che la Sig.ra si è resa gravemente inadempiente alle CP_1 obbligazioni assuntesi con il contratto a suo tempo stipulato inter partes e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto de quo e conseguentemente condannare la Sig.ra CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di Euro 5.520,00, a
[...] Parte_1 pagina 1 di 7 titolo di penale prevista dal contratto stipulato inter partes, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che
l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, rimettendoci, comunque, sin d'ora, in quanto occorra alla valutazione equitativa del Tribunale adito.
In ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le causali esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze e successive occorrende.
In via istruttoria […]
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, In via principale e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, tutte e nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni dispiegate nel presente atto rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto mandarsi assolta parte convenuta da ogni e qualsiasi richiesta di condanna dispiegata da controparte. In via subordinata: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso tutti, nessuno escluso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che la sig.ra CP_1
risulti debitrice, nei confronti della società di alcuna somma
[...] Pt_1 Parte_1
a titolo di penale, ridurre la stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto manifestamente eccessiva per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part (di seguito: ) conveniva in giudizio deducendo: Parte_1 CP_1
Part
- che quest'ultima, il 3.10.17, aveva sottoscritto il contratto n. 25387 con per l'installazione di n. 1 impianto fotovoltaico comprensivo di n. 20 moduli B.P.P. e n. 1 inverter con ottimizzatori Solaredge al prezzo di € 18.400,00;
pagina 2 di 7 CP_
- che essa attrice, con lettera a.r. del 9.10.17, regolarmente ricevuta dalla , aveva comunicato la propria accettazione della proposta contrattuale;
CP_
- che, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, essa non aveva ricevuto dalla la documentazione richiesta, necessaria per dare corso alla valutazione della finanziabilità e al successivo avvio dell'iter per procedere alla installazione dell'impianto;
CP_
- che in data 28.1.2018, la aveva richiesto telefonicamente ad essa attrice la possibilità di sospendere il contratto in attesa dello svolgimento dell'assemblea condominiale che avrebbe dovuto deliberare l'installazione dell'impianto presso l'immobile;
- che, in perfetta buona fede, essa aveva sospeso il contratto fino al successivo mese di aprile CP_ 2018 sollecitando alla una risposta in merito al pagamento dell'impianto tramite un istituto di credito di sua fiducia;
CP_
- che la , con successiva lettera del 20.2.18, aveva preteso di recedere dal contratto sostenendo di non essere stata autorizzata dall'amministratore ad installare l'impianto ma senza fornire alcuna prova della delibera di diniego;
- che, trascorso un considerevole lasso di tempo senza aver ricevuto alcuna comunicazione e dopo numerosi e vani tentativi di mettersi in contatto con la cliente, preso atto del grave CP_ inadempimento di quest'ultima, essa attrice, con raccomandata a/r, ricevuta dalla il
18.6.18, aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, invitando la convenuta, senza successo, al pagamento della penale contrattualmente stabilita nella misura del 30% del prezzo;
CP_ tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la chiedendo, accertato il grave inadempimento di quest'ultima, dichiararsi la risoluzione del contratto e condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 5.520,00 a titolo di penale contrattualmente prevista oltre interessi e rivalutazione.
CP_
Si costituiva in giudizio la deducendo, in fatto, che:
Part
- nella serata del 03.10.2017 (dopo cena) un incaricato della si era recato presso l'abitazione condotta in locazione da essa convenuta per illustrarle le potenzialità ed i vantaggi pagina 3 di 7 relativi all'installazione di un impianto fotovoltaico;
- in tale occasione essa aveva riferito all'incaricato di non avere alcun potere decisionale in quanto l'appartamento, oltre a non essere di sua proprietà, era inserito in un contesto condominiale e pertanto qualsiasi decisione avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea condominiale;
- l'incaricato l'aveva poi convinta a sottoscrivere il contratto riferendo che, qualora non avesse ottenuto il consenso né della proprietaria né dell'amministratore condominiale, egli avrebbe provveduto ad annullarlo senza alcuna penalità;
- essa, fidandosi delle parole dell'incaricato, aveva quindi sottoscritto in buona fede i moduli che le erano stati proposti;
successivamente, né la proprietaria dell'immobile, né tantomeno il condominio avevano autorizzato gli interventi di installazione dell'impianto fotovoltaico;
di ciò essa aveva, quindi, notiziato la società attrice;
Part
- con raccomandata del 07.06.2018 le aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto.
Tutto ciò premesso, deduceva, in diritto, che la condotta della convenuta integrava una pratica commerciale ingannevole, così come descritta negli artt. 23-24-25 e 26 Cod. Cons., nonchè violazione dei principi generali di buona fede e correttezza commerciale;
lamentava altresì la violazione degli artt. 1341-1342 c.c.; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in subordine, ridursi la penale ex art. 1384 c.c.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 13.2.2025.
La domanda è fondata.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni in merito alla asserita violazione degli obblighi di buona fede e diligenza e delle norme in materia di tutela del consumatore formulate dalla convenuta.
pagina 4 di 7 CP_ La , in primo luogo, lamenta di non aver ricevuto, in sede di sottoscrizione del contratto, alcuna adeguata e dettagliata spiegazione in merito alla facoltà di recesso.
L'affermazione, in primo luogo, è smentita dal contenuto del contratto sottoscritto, il quale prevede, in calce, prima dello spazio dedicato alla firma del cliente, le informazioni relative al diritto di recesso, richiamando, peraltro, espressamente, proprio l'art. 49 comma I Part lett. h D.Lgs. 206/2005. Quanto all'istruttoria orale, l'incaricato di , Testimone_1
CP_
, che si recò presso l'abitazione della e sottopose il contratto a quest'ultima, pur
[...]
non confermando quanto riferito specificatamente alla convenuta (circostanza – questa - del tutto comprensibile, considerato il tempo trascorso dall'incontro, e che anzi conferma la genuinità del teste), ha confermato che, di norma, egli illustra ai clienti il contenuto del
CP_ contratto ed i termini del recesso, mentre il teste compagno della e presente Testimone_2 all'incontro, non ha confermato espressamente quanto indicato nel capitolo ovvero che l'incaricato aveva omesso di spiegare alla convenuta i tempi e i modi per esercitare il diritto di CP_ recesso riferendo, anzi, che questi “informò la che aveva la possibilità di recedere dal contratto se non andavano a buon fine le autorizzazioni”.
Del tutto generiche sono poi le doglianze della convenuta in merito alla violazione degli artt. 23, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo;
in ogni caso, non è stato provato dall'attrice
Part l'asserito approfittamento da parte dell'incaricato ; né l'orario serale in cui si svolse CP_ l'incontro (confermato da entrambi i testi) né la presentazione del alla da parte di Tes_1
un conoscente comune costituiscono circostanze che, di per sé, possono essere riconducibili alle pratiche descritte dalle disposizioni richiamate.
Infondata è anche l'affermata violazione degli artt. 1341-1342 c.c.; afferma infatti la
S.C., con indirizzo consolidato, che nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato – come, appunto, nel caso di specie - da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (ex multis: Cass. Sez. 3,
14/02/2024, n. 4126).
pagina 5 di 7 Passando alla posizione della convenuta, quest'ultima non ha provato – come era suo onere – di aver trasmesso, come previsto dall'art. 16 del contratto, alla società la documentazione necessaria per la valutazione della finanziabilità e per l'avvio dell'iter per l'installazione degli impianti né di aver richiesto - senza ottenerle - le autorizzazioni della proprietaria e del condominio alla installazione dell'impianto; quanto alla missiva ricevuta da proprietaria dell'immobile (doc. 1 e 2 prodotti unitamente alla seconda Testimone_3
memoria), trattasi di documentazione evidentemente insufficiente posto che non vi è prova né circa la data della ricezione della stessa da parte della convenuta (è singolare che la convenuta
Part non abbia citato come teste proprio la né della trasmissione del documento a . Tes_3
In conclusione, pertanto, stante il grave inadempimento della convenuta, che con il proprio comportamento colpevole, non ha consentito l'esecuzione del contratto, va dichiarata la risoluzione del contratto;
la convenuta, conseguentemente, va condannata, ai sensi degli art. 10
e 23 del contratto, al pagamento della penale in favore della attrice, pari al 30% del corrispettivo pattuito e, quindi, € 5520,00 esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta
(Cass. Sez. U., 10/04/1995, n. 4126).
Va, infine, rigettata la domanda di riduzione della penale, svolta in via subordinata dalla convenuta;
considerato, infatti, che il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (Cass. 26901/23), ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per la riduzione tenuto conto dell'importo pattuito dalle parti quale corrispettivo e non incassato dall'attrice a causa della condotta della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
2) condanna , per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore CP_1
dell'attrice della somma di € 5.520,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
5077,00 oltre spese gen., iva e cpa come per legge.
Brescia, 24/05/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
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