TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7524/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7524/2017 promossa da:
, incorporante la Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Francesco Napolitano, elett.te CP_2 domiciliata in Nola (Na) alla Via Abate Minichini n. 1 presso lo studio dell' Avv. Francesco Saverio Di
Nuzzo;
-appellante contro
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
quali eredi di rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di Persona_1
costituzione e risposta dall' Avv. Mariarca Rossi, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in MA
SU (Na) alla Via Cimitero n. 10;
- appellati nonchè
Controparte_7
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza dell' 11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal
10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale. pagina 1 di 7 Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1181/2017, depositata in data 29.8.2017, con la quale il Giudice di Pace di Sant' Anastasia ha condannato la compagnia, in solido con , al pagamento in favore di Controparte_7 Persona_1
della somma di euro 17.549,28, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dall' attore in occasione del sinistro verificatosi in data 22 agosto
2012, alle ore 23.30 in Schiavonea (CS) alla Via Pesaro per responsabilità del conducente del veicolo
VW Golf di proprietà della Esposito ed assicurato per la RCA con la il Controparte_8
quale nell' effettuare una manovra di retromarcia saliva sul marciapiedi colpendo con la parte posteriore del veicolo una scala posta innanzi al civico 20, sulla quale si trovava il sig. CP_4
causandone la caduta e le conseguenti lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
L' appellante ha impugnato la predetta decisione lamentando l' erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace, lamentando sia il riconoscimento dell' an della pretesa sulla base di deposizioni testimoniali lacunose e generiche, sia il quantum liquidato;
ha, inoltre, lamentato l' omesso esame della eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione, sollevata in primo grado e non esaminata, nonché la erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado, concludendo per l' accoglimento dell' appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 21.12.2017 si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_6
e in qualità di eredi di deceduto in data 22 agosto 2017 CP_4 Controparte_5 Persona_1
(evento verificatosi prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, e non dichiarato nel giudizio innanzi al giudice di pace) e resistevano all' avversa impugnazione, concludendo per il rigetto dell' appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituiva l' appellata e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_9
Sospesa la efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e rinnovata la ctu medico legale, la causa veniva infine assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all' udienza dell' 11.3.2025.
Nel merito, l' appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito espressi.
Il primo motivo di appello, relativo alla insussistenza di adeguata prova del fatto storico, è da disattendere, dovendosi condividere la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di pace, tenuto conto delle deposizioni dei due testi escussi in primo grado i quali hanno riferito in maniera precisa e dettagliata la dinamica del sinistro e le circostanze di tempo e di luogo in cui lo pagina 2 di 7 stesso si è verificato (teste , v. verbale di udienza del 18.5.2016, e teste Testimone_1 Tes_2
escussa all' udienza del 10.10.2016), sicchè non può condividersi la eccezione di genericità e
[...]
lacunosità della deposizione testimoniale formulata da parte appellante;
le circostanze in cui si è verificato il sinistro, peraltro, trovano riscontro nel referto di P.S., ove il si recò nell' CP_4
immediatezza dei fatti, nel quale è indicata quale causa delle lesioni “sinistro stradale”, con
“responsabilità di terzi”.
Il fatto storico dal quale origina la pretesa creditoria può, pertanto, dirsi provato alla luce delle risultanze della istruttoria espletata in primo grado, non avendo l' appellante fornito elementi idonei a compromettere la valutazione di attendibilità dei testi.
Appare, viceversa, fondato il motivo di appello afferente alla quantificazione del danno.
In primo luogo deve osservarsi che il sopravvenuto decesso del danneggiato, avvenuto in data 22 agosto 2017 (prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.8.2017), al quale sono subentrati gli eredi (che coltivano nel presente giudizio le pretese acquisite iure hereditatis, e la cui qualità è comprovata dallo stato di famiglia in atti, integrando la costituzione nel presente giudizio un atto di accettazione tacita dell' eredità), impone la liquidazione del cd. “danno biologico intermittente” (o, preferibilmente, “danno definito da premorienza”), che può essere definito come il pregiudizio all'integrità psicofisica di un soggetto che si sviluppa nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui si genera la menomazione invalidante e la morte del danneggiato, avvenuta in corso di giudizio per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita.
Risulta, infatti, evidente che il decesso del danneggiato in epoca antecedente alla liquidazione giudiziale del danno incide sulla predetta liquidazione del pregiudizio alla salute, atteso che, in tale ipotesi, alla valutazione probabilistica connessa all'aspettativa di vita del danneggiato (che è alla base della liquidazione del tradizionale cd. danno biologico, che tiene conto dell' età del danneggiato al momento del sinistro ai fini di valutare la incidenza del pregiudizio sulla aspettativa di vita) va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, risultando chiaro che “quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva” (cfr. Cass. n. 22338/2007, n. 679/2016).
Venendo al criterio da utilizzare per la liquidazione di tale pregiudizio, ritenendosi non condivisibili il criterio equitativo cd. puro, quello che si fonda sulle fasce di età (trattandosi, come detto, di un pagina 3 di 7 parametro ancorato alla aspettativa di vita) e quello matematico, questo Tribunale ritiene di aderire al criterio di liquidazione proposto dall' Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, da ultimo con le
Tabelle del 2024, ovvero un criterio liquidativo che utilizza come parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante, secondo i valori monetari delle Tabelle di
Milano, che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio (ovvero il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante) e l' aspettativa di vita media (ovvero la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100).
Tale criterio si fonda, inoltre, sul logico presupposto che il danno non è una funzione costante nel tempo ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell' evento lesivo, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi, e comporta, pertanto, che il quantum liquidabile sia maggiore nei primi due anni dall' evento lesivo (con un incremento del 100% del risarcimento medio annuo per il primo anno, e del 50% per il secondo anno), e previsione di una somma addizionale per ogni ulteriore anno di sopravvivenza, con possibilità, infine di personalizzazione, modificando il dato tabellare fino al
50%, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
Occorre, pertanto, richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu nominato nel presente giudizio di appello (apparendo non adeguatamente motivata la ctu espletata in primo grado e ritenuta, pertanto, opportuna la rinnovazione), ed, in particolare, la relazione peritale depositata in data 23.3.2021, nella quale il consulente dà risposta alle osservazioni critiche formulate dal ct di parte appellante.
Sul punto, è da osservarsi che il ctu, nel giudizio di appello, è pervenuto a quantificare i postumi riportati dal danneggiato in misura superiore rispetto a quanto indicato dal ctu in primo grado, avendo quantificato il danno da invalidità permanente in misura pari all' 11-12%, a fronte del riconoscimento, da parte del ctu del primo grado, di una percentuale di invalidità pari all' 8%; difettando, tuttavia, appello incidentale sul punto – avendo, in particolare, gli appellati prestato acquiescenza alla quantificazione del danno effettuata dal ctu in primo grado, e non potendosi pervenire ad una modifica in assenza di domanda di parte in applicazione degli art. 112 e 329 c.p.c. – la liquidazione va effettuata con riferimento alla percentuale di invalidità indicata nella sentenza di primo grado.
Pertanto, tenuto conto del danno biologico riscontrato (8%), del lasso temporale intercorrente tra la data dell' evento dannoso (22 agosto 2012) ed il decesso del (22 agosto 2017), dunque pari a 5 anni, CP_4
deve essere riconosciuta, in applicazione dei criteri delle Tabelle di Milano 2024, in favore di parte appellata la somma di euro 4.140,00, di cui euro 974,00 per il primo anno, euro 1.705,00 per il secondo pagina 4 di 7 anno, ed euro 487,00 per ogni ulteriore anno, a partire dal terzo anno fino alla data del decesso (per un totale di 3 anni).
A tale importo va aggiunto quello dovuto a titolo di ITT ed ITP, riconosciuta da entrambi i ctu in misura pari giorni 30 di ITT, giorni 20 di ITP al 75% e giorni 20 di ITP a 50%, da liquidarsi nella misura indicata nella sentenza di primo grado – in mancanza di appello incidentale anche rispetto a tale punto - , ovvero pari a complessivi euro 2.555,50, di cui euro 1.383,00 a titolo di ITT per 30 giorni, euro 691,50 per ITP al 75% per 20 giorni ed euro 481,00 per ITP al 50% per 20 giorni, nonché la ulteriore somma di euro 89,90 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche documentate (nella misura riconosciuta congrua dal ctu, non essendovi, in particolare, prova della sussistenza di un danno odontoiatrico), per un totale complessivo di euro 6.785,40.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale ovvero la istanza di personalizzazione, tenuto conto della totale assenza di allegazioni e prove sul punto;
va, pertanto, cassata sul punto la sentenza del giudice di pace, che ha proceduto alla liquidazione in mancanza dei relativi presupposti.
Ed infatti, com' è noto, la giurisprudenza consolidata (a partire dalle SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 26972/2008), riconoscendo la valenza unitaria del danno non patrimoniale e negando l'autonoma risarcibilità del danno morale e del danno esistenziale, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, ammette, però, la possibilità di procedere alla personalizzazione del danno (laddove sussistano ripercussioni interne o dinamico-relazionali particolarmente rilevanti), per il ristoro di pregiudizi non ricompresi nel generico danno biologico (la cui liquidazione ristora tutti i soggetti, della medesima età, che abbiano subito il medesimo grado di menomazione), purchè sia assolto il correlato onere della prova (anche attraverso presunzioni), dimostrando l'esistenza anche di ulteriori aspetti lesivi che giustifichino la personalizzazione richiesta, al fine di garantire l' effettività della tutela risarcitoria la quale, da un lato, non deve indulgere a duplicazioni risarcitorie e, dall' altro, deve garantire l' integrale ristoro delle menomazioni subite.
Nella fattispecie, non può ritenersi fornita, neppure tramite presunzioni, la prova circa la ricorrenza di un pregiudizio non patrimoniale consistente in uno stato di sofferenza e di disagio psichico ulteriore ed aggiuntivo rispetto al pregiudizio permanente espresso dalla percentuale riscontrata (ulteriore e diverso, dunque, anche rispetto alla situazione in cui si vengano a trovare i soggetti che subiscano il medesimo grado di menomazione).
pagina 5 di 7 Infine, quanto al terzo motivo di appello, fondato sull' omesso esame della eccezione di annullamento del contratto ex art. 1892 e 1893 c.c. (per dichiarazioni inesatte o reticenti, avendo l' assicurata dichiarato di essere residente in Vicenza anziché in MA SU), si osserva quanto segue.
Il rimedio di cui all'art. 1892 c.c. è subordinato al simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato(cfr. Cass. 5115/1994).
E' quindi necessario, non solo che vi sia un informazione inesatta e/o reticente, ma anche e soprattutto, che l'inesattezza o la reticenza abbiano assunto per l'assicuratore un valore fondamentale e determinante nella formazione del suo consenso, e, in particolar modo, sul rischio assicurato.
L' onere probatorio della ricorrenza di tali requisiti ricade sull' assicuratore ex art. 2697 c.c., trattandosi di fatti costitutivi della eccezione (Cass. sent. n. 16769 del 2006).
Nel caso di specie, la compagnia opponente si è limitata ad allegare la inesattezza della dichiarazione di residenza e ad assumere che, se fosse stata informata della reale residenza, avrebbe stipulato a costi diversi (senza, però, assumere che non avrebbe stipulato affatto); in via assorbente rispetto ad ogni valutazione deve, però, darsi atto che non è stata fornita la prova che effettivamente la assicurata avesse, al momento della sottoscrizione dell' assicurazione, la residenza in MA SU (non è stato tempestivamente prodotto, nel giudizio di primo grado, alcun certificato di residenza), né, del resto, tale circostanza si può desumere dal luogo di verificazione del sinistro, tenuto conto che lo stesso si è verificato in altra Regione (Calabria).
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Da tanto consegue che l' appello va accolto limitatamente alla quantificazione del danno, dovendosi rideterminare il risarcimento dovuto in misura pari ad euro 6.785,40 oltre interessi nella misura indicata dal giudice di pace.
Da tali motivazioni consegue, altresì, il rigetto del motivo di gravame relativo alle spese di lite, correttamente poste a carico delle parti convenute, soccombenti, in misura congrua con i parametri vigenti al momento della liquidazione (D.M. 55/2014), tenuto conto del valore della domanda e della attività difensiva in concreto svolta.
pagina 6 di 7 L' accoglimento parziale dell' appello dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica l' integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello ai sensi dell' art. 92 c.p.c.
Le spese della ctu espletata nel giudizio di appello seguono la maggiore soccombenza dell' appellante
(tenuto conto che l' attività istruttoria, resa necessaria in ragione del motivo di gravame afferente alla quantificazione del danno, ha accertato la esistenza del danno alla salute in misura anche superiore a quanto stabilito in primo grado) e si pongono a carico di tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina il risarcimento dovuto dalla appellante in favore di e in Controparte_3 CP_6 Controparte_5 Controparte_4
qualità di eredi di in euro 6.785,40 oltre interessi nella misura indicata in parte Persona_1
motiva;
- conferma il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- pone le spese della ctu espletata in appello definitivamente a carico dell' appellante.
Nola, 23 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7524/2017 promossa da:
, incorporante la Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Francesco Napolitano, elett.te CP_2 domiciliata in Nola (Na) alla Via Abate Minichini n. 1 presso lo studio dell' Avv. Francesco Saverio Di
Nuzzo;
-appellante contro
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
quali eredi di rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di Persona_1
costituzione e risposta dall' Avv. Mariarca Rossi, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in MA
SU (Na) alla Via Cimitero n. 10;
- appellati nonchè
Controparte_7
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza dell' 11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal
10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale. pagina 1 di 7 Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1181/2017, depositata in data 29.8.2017, con la quale il Giudice di Pace di Sant' Anastasia ha condannato la compagnia, in solido con , al pagamento in favore di Controparte_7 Persona_1
della somma di euro 17.549,28, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dall' attore in occasione del sinistro verificatosi in data 22 agosto
2012, alle ore 23.30 in Schiavonea (CS) alla Via Pesaro per responsabilità del conducente del veicolo
VW Golf di proprietà della Esposito ed assicurato per la RCA con la il Controparte_8
quale nell' effettuare una manovra di retromarcia saliva sul marciapiedi colpendo con la parte posteriore del veicolo una scala posta innanzi al civico 20, sulla quale si trovava il sig. CP_4
causandone la caduta e le conseguenti lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
L' appellante ha impugnato la predetta decisione lamentando l' erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace, lamentando sia il riconoscimento dell' an della pretesa sulla base di deposizioni testimoniali lacunose e generiche, sia il quantum liquidato;
ha, inoltre, lamentato l' omesso esame della eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione, sollevata in primo grado e non esaminata, nonché la erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado, concludendo per l' accoglimento dell' appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 21.12.2017 si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_6
e in qualità di eredi di deceduto in data 22 agosto 2017 CP_4 Controparte_5 Persona_1
(evento verificatosi prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, e non dichiarato nel giudizio innanzi al giudice di pace) e resistevano all' avversa impugnazione, concludendo per il rigetto dell' appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituiva l' appellata e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_9
Sospesa la efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e rinnovata la ctu medico legale, la causa veniva infine assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all' udienza dell' 11.3.2025.
Nel merito, l' appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito espressi.
Il primo motivo di appello, relativo alla insussistenza di adeguata prova del fatto storico, è da disattendere, dovendosi condividere la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di pace, tenuto conto delle deposizioni dei due testi escussi in primo grado i quali hanno riferito in maniera precisa e dettagliata la dinamica del sinistro e le circostanze di tempo e di luogo in cui lo pagina 2 di 7 stesso si è verificato (teste , v. verbale di udienza del 18.5.2016, e teste Testimone_1 Tes_2
escussa all' udienza del 10.10.2016), sicchè non può condividersi la eccezione di genericità e
[...]
lacunosità della deposizione testimoniale formulata da parte appellante;
le circostanze in cui si è verificato il sinistro, peraltro, trovano riscontro nel referto di P.S., ove il si recò nell' CP_4
immediatezza dei fatti, nel quale è indicata quale causa delle lesioni “sinistro stradale”, con
“responsabilità di terzi”.
Il fatto storico dal quale origina la pretesa creditoria può, pertanto, dirsi provato alla luce delle risultanze della istruttoria espletata in primo grado, non avendo l' appellante fornito elementi idonei a compromettere la valutazione di attendibilità dei testi.
Appare, viceversa, fondato il motivo di appello afferente alla quantificazione del danno.
In primo luogo deve osservarsi che il sopravvenuto decesso del danneggiato, avvenuto in data 22 agosto 2017 (prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.8.2017), al quale sono subentrati gli eredi (che coltivano nel presente giudizio le pretese acquisite iure hereditatis, e la cui qualità è comprovata dallo stato di famiglia in atti, integrando la costituzione nel presente giudizio un atto di accettazione tacita dell' eredità), impone la liquidazione del cd. “danno biologico intermittente” (o, preferibilmente, “danno definito da premorienza”), che può essere definito come il pregiudizio all'integrità psicofisica di un soggetto che si sviluppa nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui si genera la menomazione invalidante e la morte del danneggiato, avvenuta in corso di giudizio per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita.
Risulta, infatti, evidente che il decesso del danneggiato in epoca antecedente alla liquidazione giudiziale del danno incide sulla predetta liquidazione del pregiudizio alla salute, atteso che, in tale ipotesi, alla valutazione probabilistica connessa all'aspettativa di vita del danneggiato (che è alla base della liquidazione del tradizionale cd. danno biologico, che tiene conto dell' età del danneggiato al momento del sinistro ai fini di valutare la incidenza del pregiudizio sulla aspettativa di vita) va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, risultando chiaro che “quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva” (cfr. Cass. n. 22338/2007, n. 679/2016).
Venendo al criterio da utilizzare per la liquidazione di tale pregiudizio, ritenendosi non condivisibili il criterio equitativo cd. puro, quello che si fonda sulle fasce di età (trattandosi, come detto, di un pagina 3 di 7 parametro ancorato alla aspettativa di vita) e quello matematico, questo Tribunale ritiene di aderire al criterio di liquidazione proposto dall' Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, da ultimo con le
Tabelle del 2024, ovvero un criterio liquidativo che utilizza come parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante, secondo i valori monetari delle Tabelle di
Milano, che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio (ovvero il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante) e l' aspettativa di vita media (ovvero la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100).
Tale criterio si fonda, inoltre, sul logico presupposto che il danno non è una funzione costante nel tempo ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell' evento lesivo, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi, e comporta, pertanto, che il quantum liquidabile sia maggiore nei primi due anni dall' evento lesivo (con un incremento del 100% del risarcimento medio annuo per il primo anno, e del 50% per il secondo anno), e previsione di una somma addizionale per ogni ulteriore anno di sopravvivenza, con possibilità, infine di personalizzazione, modificando il dato tabellare fino al
50%, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
Occorre, pertanto, richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu nominato nel presente giudizio di appello (apparendo non adeguatamente motivata la ctu espletata in primo grado e ritenuta, pertanto, opportuna la rinnovazione), ed, in particolare, la relazione peritale depositata in data 23.3.2021, nella quale il consulente dà risposta alle osservazioni critiche formulate dal ct di parte appellante.
Sul punto, è da osservarsi che il ctu, nel giudizio di appello, è pervenuto a quantificare i postumi riportati dal danneggiato in misura superiore rispetto a quanto indicato dal ctu in primo grado, avendo quantificato il danno da invalidità permanente in misura pari all' 11-12%, a fronte del riconoscimento, da parte del ctu del primo grado, di una percentuale di invalidità pari all' 8%; difettando, tuttavia, appello incidentale sul punto – avendo, in particolare, gli appellati prestato acquiescenza alla quantificazione del danno effettuata dal ctu in primo grado, e non potendosi pervenire ad una modifica in assenza di domanda di parte in applicazione degli art. 112 e 329 c.p.c. – la liquidazione va effettuata con riferimento alla percentuale di invalidità indicata nella sentenza di primo grado.
Pertanto, tenuto conto del danno biologico riscontrato (8%), del lasso temporale intercorrente tra la data dell' evento dannoso (22 agosto 2012) ed il decesso del (22 agosto 2017), dunque pari a 5 anni, CP_4
deve essere riconosciuta, in applicazione dei criteri delle Tabelle di Milano 2024, in favore di parte appellata la somma di euro 4.140,00, di cui euro 974,00 per il primo anno, euro 1.705,00 per il secondo pagina 4 di 7 anno, ed euro 487,00 per ogni ulteriore anno, a partire dal terzo anno fino alla data del decesso (per un totale di 3 anni).
A tale importo va aggiunto quello dovuto a titolo di ITT ed ITP, riconosciuta da entrambi i ctu in misura pari giorni 30 di ITT, giorni 20 di ITP al 75% e giorni 20 di ITP a 50%, da liquidarsi nella misura indicata nella sentenza di primo grado – in mancanza di appello incidentale anche rispetto a tale punto - , ovvero pari a complessivi euro 2.555,50, di cui euro 1.383,00 a titolo di ITT per 30 giorni, euro 691,50 per ITP al 75% per 20 giorni ed euro 481,00 per ITP al 50% per 20 giorni, nonché la ulteriore somma di euro 89,90 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche documentate (nella misura riconosciuta congrua dal ctu, non essendovi, in particolare, prova della sussistenza di un danno odontoiatrico), per un totale complessivo di euro 6.785,40.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale ovvero la istanza di personalizzazione, tenuto conto della totale assenza di allegazioni e prove sul punto;
va, pertanto, cassata sul punto la sentenza del giudice di pace, che ha proceduto alla liquidazione in mancanza dei relativi presupposti.
Ed infatti, com' è noto, la giurisprudenza consolidata (a partire dalle SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 26972/2008), riconoscendo la valenza unitaria del danno non patrimoniale e negando l'autonoma risarcibilità del danno morale e del danno esistenziale, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, ammette, però, la possibilità di procedere alla personalizzazione del danno (laddove sussistano ripercussioni interne o dinamico-relazionali particolarmente rilevanti), per il ristoro di pregiudizi non ricompresi nel generico danno biologico (la cui liquidazione ristora tutti i soggetti, della medesima età, che abbiano subito il medesimo grado di menomazione), purchè sia assolto il correlato onere della prova (anche attraverso presunzioni), dimostrando l'esistenza anche di ulteriori aspetti lesivi che giustifichino la personalizzazione richiesta, al fine di garantire l' effettività della tutela risarcitoria la quale, da un lato, non deve indulgere a duplicazioni risarcitorie e, dall' altro, deve garantire l' integrale ristoro delle menomazioni subite.
Nella fattispecie, non può ritenersi fornita, neppure tramite presunzioni, la prova circa la ricorrenza di un pregiudizio non patrimoniale consistente in uno stato di sofferenza e di disagio psichico ulteriore ed aggiuntivo rispetto al pregiudizio permanente espresso dalla percentuale riscontrata (ulteriore e diverso, dunque, anche rispetto alla situazione in cui si vengano a trovare i soggetti che subiscano il medesimo grado di menomazione).
pagina 5 di 7 Infine, quanto al terzo motivo di appello, fondato sull' omesso esame della eccezione di annullamento del contratto ex art. 1892 e 1893 c.c. (per dichiarazioni inesatte o reticenti, avendo l' assicurata dichiarato di essere residente in Vicenza anziché in MA SU), si osserva quanto segue.
Il rimedio di cui all'art. 1892 c.c. è subordinato al simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato(cfr. Cass. 5115/1994).
E' quindi necessario, non solo che vi sia un informazione inesatta e/o reticente, ma anche e soprattutto, che l'inesattezza o la reticenza abbiano assunto per l'assicuratore un valore fondamentale e determinante nella formazione del suo consenso, e, in particolar modo, sul rischio assicurato.
L' onere probatorio della ricorrenza di tali requisiti ricade sull' assicuratore ex art. 2697 c.c., trattandosi di fatti costitutivi della eccezione (Cass. sent. n. 16769 del 2006).
Nel caso di specie, la compagnia opponente si è limitata ad allegare la inesattezza della dichiarazione di residenza e ad assumere che, se fosse stata informata della reale residenza, avrebbe stipulato a costi diversi (senza, però, assumere che non avrebbe stipulato affatto); in via assorbente rispetto ad ogni valutazione deve, però, darsi atto che non è stata fornita la prova che effettivamente la assicurata avesse, al momento della sottoscrizione dell' assicurazione, la residenza in MA SU (non è stato tempestivamente prodotto, nel giudizio di primo grado, alcun certificato di residenza), né, del resto, tale circostanza si può desumere dal luogo di verificazione del sinistro, tenuto conto che lo stesso si è verificato in altra Regione (Calabria).
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Da tanto consegue che l' appello va accolto limitatamente alla quantificazione del danno, dovendosi rideterminare il risarcimento dovuto in misura pari ad euro 6.785,40 oltre interessi nella misura indicata dal giudice di pace.
Da tali motivazioni consegue, altresì, il rigetto del motivo di gravame relativo alle spese di lite, correttamente poste a carico delle parti convenute, soccombenti, in misura congrua con i parametri vigenti al momento della liquidazione (D.M. 55/2014), tenuto conto del valore della domanda e della attività difensiva in concreto svolta.
pagina 6 di 7 L' accoglimento parziale dell' appello dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica l' integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello ai sensi dell' art. 92 c.p.c.
Le spese della ctu espletata nel giudizio di appello seguono la maggiore soccombenza dell' appellante
(tenuto conto che l' attività istruttoria, resa necessaria in ragione del motivo di gravame afferente alla quantificazione del danno, ha accertato la esistenza del danno alla salute in misura anche superiore a quanto stabilito in primo grado) e si pongono a carico di tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina il risarcimento dovuto dalla appellante in favore di e in Controparte_3 CP_6 Controparte_5 Controparte_4
qualità di eredi di in euro 6.785,40 oltre interessi nella misura indicata in parte Persona_1
motiva;
- conferma il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- pone le spese della ctu espletata in appello definitivamente a carico dell' appellante.
Nola, 23 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7