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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1357-2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori Rep. N° ________
magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso la sentenza n. 3060/2020 emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica nel giudizio n. r.g. 6371/2017 emessa e pubblicata in data 13.10.2020,
notificata in data 4.11.2020;
tra rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grattagliano in forza Parte_1
di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
e
e per essa, quale mandataria rappresentata e Controparte_1 CP_2
difesa dall'Avv. Andrea Nencha in in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata -
* * * * * *
1 All'udienza collegiale del 12.04.2024 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per l'appellanti: Accertare che il tasso moratorio è pari al 6,15 %, superiore al
tasso soglia del periodo pari al 5,775 %; accertare che il TAEG pari al 5,351 % in
uno allo spread del 2,00 % ex art. 5 del contratto di mutuo e la penale di estinzione
dell'1 % ex art. 8 del contratto di mutuo, danno come risultato un TEG finale pari
all'8,351 % o al 7,574 % come acclarato dal CTU, laddove il tasso soglia previsto
nel 1^ trimestre del 2006 era fissato nella misura del 5,775 %; Accertare e dichiarare
che il TAEG pari al 5,351 % in uno alla penale di estinzione dell'1 % ex art. 8 del
contratto di mutuo ed in uno alla penale di risoluzione del contratto, danno come
risultato un TEG finale pari al 7,351 % o al 6,574 % come acclarato dal CTU,
laddove il tasso soglia previsto nel 1^ trimestre del 2006 era fissato nella misura del
5,775 %; per l'effetto accerare la clausola relativa agli interessi è nulla con
conseguente gratuità del mutuo, essendo, quindi, il tasso usurario, stabilendo che
alla data del 2.12.2020 il debito residuo in linea capitale è pari ad € 41.276,29
avendo corrisposto ad oggi la somma di € 88.723,29; accertare la nullità della
clausola relativa agli interessi comunque convenuti, e che ai sensi e per gli effetti di
cui alla L. 108/96 così come previsto dalla L. 24/2001, con rimborso al mutuatario
di tutti gli interessi pagati dalla data di pagamento della quota di preammortamento,
fino al dì dell'ultimo pagamento nella misura di € 50.010,79 di cui interessi e spese
varie non dovute pari ad € 44.307,95; interessi legali € 4.428,27; rivalutazione
monetaria € 3.874,57 oltre i successivi interessi e rivalutazione dal 31.12.2013 fino
al soddisfo, come da perizia contabile di parte;
accertare l'avvenuta
indeterminatezza dei tassi di interesse così come convenuti ex art. 5 del contratto di
mutuo per aver costretto il mutuatario al regime dell'ammortamento alla francese e
quindi con capitalizzazione composta in luogo di quella semplice con un esborso da 2 parte del comparente di € 34.288,28 da scomputarsi dalla somma eventualmente
ancora dovuta dal mutuatario in virtù del nuovo piano di ammortamento c.d.
semplice; ritenere in compensazione con l'eventuale maggior avere da parte della
banca sia le somme derivanti dall'indebita applicazione dell'ammortamento alla
francese pari ad € 34.288,28, che quelle derivanti dai tassi sostituitivi legali in merito
alla nullità della clausola n. 5 che parametra gli interessi all'indice Euribor o quelle
altre maggiori e/o minori che dovessero essere ritenute provate e/o di ragione oltre
interessi legali;
accertare la violazione ex-art. 92 c.p.c. e dichiararne, quanto meno,
la relativa compensazione;
con vittoria di spese e compensi di questo grado di
giudizio in favore del sottoscritto distrattario.
l'appellata: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 3060/2020 del Tribunale di Bari con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.3.2017 l'appellante conveniva dinanzi il Tribunale di
Bari l' per accertare il superamento del tasso soglia di riferimento ex CP_1
lege 108/1996, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 11/1/2006
con atto per notaio dott. Rep. 40005 Racc. 11986, per l'importo Persona_1
di € 130.000,00, regolato da un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondato allo 0,05
superiore, maggiorato di 1,6 punti in ragione d'anno, pari al momento della stipula al
4,15% su base annua (ISC pari al 4,3056%) rimborsabile in 25 anni con rate mensili posticipate di € 697,00 l'una, che avrebbe determinato la gratuità del mutuo e la condanna della banca a restituire le somme versate in eccedenza (€ 50.010,79).
In via subordinata, chiedeva di accertare che l'ISC indicato nella misura del 4,305%
sarebbe stato diverso da quello applicato (5,351%) con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 125-bis TUB e con vittoria delle spese di lite.
Inoltre, allegava che nel contratto era stato convenuto, per il "caso di ritardato 3 pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza dal mutuo anche
in caso di decadenza dal beneficio del termine", un interesse moratorio nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2% in ragione d'anno.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 27/6/2017 si costituiva la convenuta contestando nel merito il fondamento della domanda attorea, di cui CP_3
chiedeva il rigetto integrale.
Il giudice di primo grado, all'esito delle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., e di una consulenza tecnica d'ufficio, rigettava la domanda condannando Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell' .
[...] CP_1
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 2/12/2020, ha Parte_1
impugnato la sentenza di primo grado lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224,
1283, 1346, 1418 co. 2 c.c. e dell'art. 117 TUB, la violazione falsa applicazione dell'art. 117 TUB in relazione ai tassi parametrati all'euribor, la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c in ordine alla condanna alle spese processuali.
Si è costituita in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini ex-art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con i motivi di gravame, l'appellante lamenta l'errata decisione del giudice di primo grado in quanto sulla base di quanto accertato dal CTU relativo al TAEG pari al 4,574 %, aggiungendo la penale di estinzione anticipata pari all'1% e la commissione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento pari all'1%
come previsto nel documento di sintesi ed allegato al contratto di mutuo, il c.d. TAEG
sarebbe pari al 6,574% e quindi superiore al TSU dell'epoca pari al 5,775 %.
Inoltre il TAEG accertato dal CTU sarebbe al netto delle spese di polizza provate con dagli estratti conto e erroneamente escluse dal CTU determinando un TAEG 4 maggiore di quello calcolato dallo stesso CTU pari al 5,351 %.
Pertanto, a dire dell'appellante, il contratto sarebbe affetto da usura con ogni conseguente e necessaria riforma della sentenza di primo grado.
Il giudice di primo grado, infine, avrebbe avrebbe dovuto ritenere che laddove l'ISC
(o TAEG) fosse risultato scorretto ugualmente ci sarebbe stata la nullità rispetto alla singola clausola, e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così
come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB.
I motivi sono infondati.
Risulta pacifico tra le parti che come da estratto conto del 28/02/2006 che la CP_3
ha erogato all'appellante il mutuo con data valuta e data registrazione del 15-02-2006
per Euro 126.400 (Euro 130.000 di mutuo stipulato al netto di Euro 1000 per spese d'istruttoria e di Euro 2.600 per imposta sostitutiva) e nella stessa data del 15-02-
2006 risultano due addebiti, di 702 e 54,05 per premi di assicurazione di cui non risultano depositati i relativi contratti.
Con i primi motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze contabili della C.T.U. e l'omesso accertamento dell'usurarietà del finanziamento;
la violazione e mancata applicazione dell'art. 1815 c.c. con conseguente conversione del contratto di finanziamento da oneroso a gratuito;
in sostanza, reiterano la doglianza relativa alla natura usuraria del contratto di finanziamento e l'applicazione dell'art. 1815 c.c., dovendosi a loro dire, cumularsi, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi.
I motivi non hanno pregio.
Ritiene la Corte che correttamente il primo Giudice di primo grado ha stabilito la non ricomprensione nel calcolo del TAEG, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, degli interessi di mora e della c.d. commissione di estinzione anticipata. 5 La questione concernente la rilevanza o meno della commissione di estinzione anticipata ai fini della quantificazione dei costi da conteggiare per la verifica del superamento del tasso soglia-usura è stata di recente risolta dalla Suprema Corte di
Cassazione la quale, costantemente, ha chiarito che “proprio la natura di penale per
recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta
di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in
parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non
rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del
costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n. 7352/2022 del
7.3.2022).
Tale conclusione, confermate da altre decisioni di merito, trova conforto, sotto il versante oggettivo, delle poste da includere nella definizione di “interessi pattuiti”,
quali costi del credito erogato destinati a formare oggetto del confronto con il tasso soglia usura trimestralmente previsto dai decreti ministeriali.
Quindi, in una prospettiva funzionalmente orientata, non può negarsi che la commissione di estinzione anticipata svolga un ruolo che non può essere comparato con quello che caratterizza gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
I primi, difatti, rispondono alla logica dello scambio e sono espressione di una liquidazione presuntiva del vantaggio tratto dal mutuatario per la disponibilità del denaro consegnatogli dal mutuante;
gli interessi moratori, invece, rispondono alla diversa logica sanzionatoria, in forza della quale le parti forfettizzano in via convenzionale il danno conseguente ad un eventuale ritardo nel pagamento delle rate.
Inoltre, il valore percentuale dell'interesse moratorio e di quello corrispettivo è
rapportato alla durata dell'utilizzazione del denaro da parte del cliente e quindi ad un intervallo di tempo predefinito, nel caso di specie l'anno.
Per contro, la commissione di estinzione anticipata costituisce un corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto 6 previsto dall'art. 40 TUB. La suddetta commissione quindi svolge, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Peraltro, ai fini del calcolo dell'incidenza della commissione di estinzione anticipata sull'economia del contratto, il fattore tempo non riveste alcun rilievo, trattandosi di una remunerazione espressa in termini assoluti ed il cui versamento in favore della banca è subordinato al verificarsi di un evento futuro ed incerto, connesso a valutazioni discrezionali e insindacabili del mutuatario che si determina alla restituzione anticipata delle somme erogate.
Invero, in tale contesto, l'intervallo temporale influisce solo in via indiretta, posto che la maggiore o minore incidenza del valore assoluto espresso dalla commissione di estinzione anticipata dipenderà dal momento in cui il mutuatario deciderà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo: si assisterà ad un'incidenza maggiore se tale commissione viene applicata nei primissimi stadi progressivi del piano di ammortamento, mentre si avrà una esposizione nella norma, se la commissione è applicata in uno stadio successivo, ossia quando il mutuatario ha fruito per più tempo del capitale concessogli a mutuo.
Ne consegue che la commissione di estinzione anticipata non può essere fatta rientrare entro “commissioni e remunerazioni (...) collegate alla erogazione del credito” di cui all'art. 644 co. 5 c.p.
Quanto agli interessi moratori, va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione,
anche a Sezioni Unite, ha chiarito “l'importanza della tutela del debitore quale
espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre a ricondurre alla stessa anche la
componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da
quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta
e di un possibile debito del finanziato” (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597). 7 In questo contesto, è stata così messa in risalto “la rilevanza della differenziazione
delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso
soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme
dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la
diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto
corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (Cass.,
20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli
accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della
loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996,
art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti
ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo
globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio
del periodo di riferimento (Cass. n. 8109/2022)”.
Ora, questa ricostruzione della sistematica delle scelte legislative porta alla riaffermazione del principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303; Cass.,
18/01/2019, n. 1464).
In questo quadro, nell'ottica del separato raffronto della usurarietà dei differenti tassi,
va ribadito che gli interessi moratori applicati nella specie non oltrepassano il tasso soglia usurario.
Invero, il contratto di mutuo de quo fissa, quale tasso di interesse di mora la maggiorazione di 2 % che il CTU ha calcolato pari al 6,366% (4,366%+2%) che è al di sotto del tasso di usura in quanto il raffronto va operato con il “tasso soglia mora”
ed avendo a riguardo la maggiorazione di 2,1 prevista da applicando la CP_4
formula TEG MORA=((TEGM+2,1)x1,5).
Ciò vuol dire che applicando la formula del TEG mora al TEGM di la formula: 8 TEGM + 2,1% (rilevazione statistica del tasso medio di mora praticato dagli operatori professionali, contenuto nel DM trimestrale di riferimento) + 50% (a titolo di maggiorazione del TEGM del trimestre di riferimento sulla base dell'art. 2 l 108/1996
applicabile, ratione temporis).
Quindi, il tasso soglia riferito all'interesse di mora è pari al 7,875% (cioè tasso soglia al 5,775 (TEGM + 50%) + 2,1%, corrispondente alla rilevazione statistica del tasso medio di mora contenuto nel DM del primo trimestre 2006 e, quindi, maggiore rispetto a quello pattuito, o comunque riscontrato dal CTU in 6,366%.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve negarsi fondamento alla soluzione prospettata dall'appellante, secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata debba sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo.
Sempre ai fini della verifica della natura usuraria del mutuo in oggetto, va ribadita la non rilevanza della c.d. usurarietà sopravvenuta, costantemente affermata dalla
Suprema Corte.
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. SS.UU. Sentenza n. 24675 del 19.10.2017).
Mentre, con riferimento alle spese di assicurazione che sarebbero state sostenute dal 9 debitore per ottenere il credito, pur in mancanza dei relativi contratti da cui dovrebbe risultare il collegamento alla concessione del credito, collegamento comunque dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, si ricava un TAEG del 4,366 %
communque inferiore al 5,775% quale tasso-soglia.
Accertata la non usurarietà del mutuo, deve pertanto ritenersi che da parte del
Tribunale sia stata correttamente esclusa anche l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.. Il rigetto dei primi due profili di censura, comporta inoltre l'assorbimento della questione relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione dell'accertata non usurarietà degli interessi pattuiti.
Del pari, è infondata la censura di omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di indeterminatezza dei tassi di interesse ex art. 117 T.U.B. a fronte della difformità tra il TAEG/ISC contrattuale convenuto e quello effettivo applicato.
A tal proposito, va infatti esclusa l'applicabilità al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dall'appellante la disciplina di cui all'art. 125bis co. 6 t.u.b. - che sancisce la nullità delle clausole del contratto che prevedono costi per il consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG (comma 6), nonché la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (comma 7) -
essendo quest'ultima entrata in vigore successivamente alla stipula del mutuo
(articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141).
Non potrebbe, inoltre, trovare applicazione nel caso di specie neppure la sanzione di cui all'art. 117 t.u.b., assolvendo il TAEG/ISC esclusivamente una funzione informativa come dimostra il fatto che non viene richiamato dalla sezione III del cap.
1, Tit. X delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del 25/7/2003 - regolante il contenuto dei contratti - ma dalla sezione II concernente la pubblicità e l'informazione precontrattuale. 10 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che
Par
“Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non
costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente
applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui
esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB. (...)”.
L'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità
del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (Cass. civ., sez. I, 14.2.2023, n. 4597).
Ebbene, nel caso di specie non risulta che gli appellanti abbiano articolato (sia in sede di introduzione del giudizio di primo grado sia in atto di appello) apposita domanda di risarcimento del danno ancorata alla erronea indicazione del TAEG e, più in radice, fornito elementi (in fatto e diritto) fondanti la medesima richiesta risarcitoria.
Ne consegue anche il rigetto di tale motivo.
Con un ulteriore motivo, nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interessi, in ragione del sistema di ammortamento del mutuo cd. alla francese stilato secondo il meccanismo della capitalizzazione composta e ciò avrebbe prodotto maggiori interessi rispetto a quelli convenuti con conseguente indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
Il motivo è infondato.
In particolare occorre rilevare che, sui temi che riguardano l'ammortamento alla francese applicato al rapporto, sono intervenute le Sezioni 11 Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130 del 2024, affermando il principio secondo cui "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale
del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo
standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità
di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori
non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di
credito e i clienti".
La suddetta pronuncia ha lasciato tuttavia aperto il problema dell'individuazione della regola giuridica da applicare, rispetto alle medesime questioni affrontate, con riguardo ai mutui a tasso variabile, come quello di cui si controverte nel presente giudizio, e quindi il tema della possibilità di estendere il medesimo principio di diritto sopra riportato anche a tali fattispecie.
Quindi, il Collegio, tenuto conto delle Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" (sentenza n. 15130 del 2024),
rileva che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN)
ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, 12 nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Con altro motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non si sia pronunciato sulla domanda di accertamento della nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi contemplante il riferimento al tasso
Euribor in quanto sarebbe stato manipolato tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008 e frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche europee accertata dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 rilevabile d'ufficio ex art. 127 TUB, trattandosi di una nullità di protezione a tutela di interessi e valori fondamentali tra cui certamente il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.).
La Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016,
ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA
(Euro Over-Night Index Average) (di seguito "E1RD").
Quanto alla legittimità della determinazione del tasso di interesse variabile effettuata per relationem con rinvio al parametro dell'Euribor, va condivisa la valutazione in proposito svolta dal Tribunale secondo cui tale richiamo consente di rispettare il requisito di determinatezza/determinabilità del tasso di interesse, posto che è pacifico che il tasso Euribor costituisca un tasso univoco con valenza sovranazionale,
ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, di talché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione;
che, peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto,
al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia
correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto
legittimo” (Cass. 3/5/2024 n. 12007); che, rispetto a tale pronuncia, è solo il caso di 13 dire che non rilevano, in questa sede, i possibili profili di nullità astrattamente configurabili nel riferimento all'Euribor esaminati dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza in questione, e, ciò, a fronte dell'evidente carenza di allegazione e prova da parte dell'appellante che nulla ha dedotto in ordine ai presupposti su cui potrebbe, in ipotesi, essere riconosciuta detta nullità, quale effetto di un'intesa illecita restrittiva della concorrenza diretta alla manipolazione dei tassi.
Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe,
dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno,
fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa.
Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor,
sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi,
non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi,
assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro
"alterato" da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti.
Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto.
In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria "applicazione" di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già
richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021). 14 Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado in quanto avrebbero dovuto essere compensate sussistendo il presupposto di cui all'art. 92 c.p.c. costituito dal “mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti”, asseritamente sopravvenuto nel corso del giudizio.
Il motivo è infondato trattandosi di principi noti e consolidati che non sono mutati nel corso del procedimento.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.000-52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3060/2020 Parte_1
emessa dal Tribunale di Bari pubblicata in data 13.10.2020, notificata in data
4.11.2020 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico delle appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 25.03.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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