Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ER AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-) emesso dal Questore di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale al ricorrente è stato comminato il c.d. "DASPO " sportivo per la durata di anni uno;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, anche non conosciuto, relativo al divieto di assistere a manifestazioni sportive da parte del ricorrente ed a tutti gli obblighi ivi previsti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. ER NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. ER AN ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n° -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale il Questore di -OMISSIS- ha comminato al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive cd. “ DASPO” per la durata di anni uno.
2. Rappresenta il ricorrente che, in data -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- comunicava l’avvio del procedimento amministrativo diretto all'applicazione del provvedimento preventivo sopra richiamato, previsto dall'articolo 6 quater comma 1-ter della legge 13 dicembre 1989 numero 401 e successive modifiche.
3. In detta comunicazione veniva contestata all’esponente la condotta da lui tenuta durante l'incontro di calcio " -OMISSIS- ", svoltosi presso l'impianto sportivo comunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, valido per il campionato regionale di Promozione.
4. In particolare, nella predetta nota si rappresentava come il ricorrente, dirigente della squadra di calcio dell’-OMISSIS-, avesse rivolto al direttore di gara una serie di frasi irriguardose, e che tale atteggiamento, dapprima tenuto nella zona adiacente al bar e successivamente nei pressi delle gradinate -ove erano presenti, oltre alla tifoseria locale, anche i tifosi della compagine ospite- avesse contribuito a scaldare gli animi tra le tifoserie, stimolando la tifoseria locale ad insultare il direttore di gara.
4.1. Nella medesima comunicazione veniva, inoltre, precisato che, rientrato nella zona adiacente al bar dell'impianto sportivo, l’esponente si sarebbe rivolto in modo irriguardoso ai militari dell'Arma dei Carabinieri presenti in loco per svolgere servizio di ordine pubblico, iniziando con questi un'accesa discussione nonostante l'invito dei militari ad abbassare i toni e ad usare un linguaggio più consono.
4.2. In ultimo, veniva riportato analogo episodio, risalente al -OMISSIS-, in occasione dell'incontro di calcio tra l’-OMISSIS- e -OMISSIS-, durante il quale avrebbe rivolto frasi offensive a sfondo sessista, nei confronti di una giovane componente della terna arbitrale, avrebbe insultato il direttore di gara ed i suoi collaboratori nonché i tifosi avversari, e avrebbe preso di mira un giocatore proferendo insulti a sfondo razziale.
5. Parte ricorrente rappresenta di aver presentato pertinenti memorie difensive ed istanza di accesso agli atti prendendo puntuale posizione su tutte le contestazioni avanzate.
6. In data 6 giugno, il Questore della Provincia di -OMISSIS- irrogata la gravata misura di prevenzione, con divieto per il periodo di anni uno, dalla data della notifica del provvedimento, di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale.
7. Avverso tale provvedimento è insorto parte ricorrente con un unico motivo di gravame con il quale ha dedotto la violazione, falsa ed errata applicazione degli articoli 6 e 6 quater della L. n. 401 del 1989; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e carenza di istruttoria circa la sussistenza dei fatti contestati; travisamento dei fatti; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti per l'applicazione del DASPO nel caso di specie.
7.1. Il ricorrente contesta la ricostruzione in fatto riportata nel gravato provvedimento evidenzia, ad ogni modo, che, anche nella denegata ipotesi in cui si fosse voluto ritenere corretta tale ricostruzione, nessuna delle condotte contestate nella parte motiva del provvedimento inibitorio (ovvero l’aver indirizzato una serie di frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, l’aver accusato la società ospite, per il tramite dei tifosi di questa, di avere falsato il campionato e l’aver iniziato una accesa discussione con i militari dell’Arma dei Carabinieri presenti in loco per il servizio di ordine pubblico ai quali si sarebbe rivolto in modo irriguardoso, concludendo l’accesa discussione proferendo la frase “ finiamola qui che è meglio ”), integrerebbe le fattispecie di cui agli articoli 6 e 6 quater della L. n. 401 del 1989.
7.2. In particolare, evidenzia parte ricorrente di non aver preso alcuna parte attiva a episodi di violenza su persone o cose, né avrebbe, in alcun modo, incitato, inneggiato o indotto alla violenza chicchessia e dunque non potrebbe trovare applicazione la fattispecie di cui al primo comma lett. a) dell’art. 6 L. 401/1989.
7.3. Per converso, la contestazione mossa nei propri riguardi si riferirebbe al più ad una condotta irriguardosa o ingiuriosa e non certo violenta, minacciosa o intimidatrice;
7.4. Neppure potrebbe trovare applicazione l’art. 6 quater comma 1-ter L. 401/1989, col richiamo degli articoli 336 e 337 c.p, in quanto anche tale disposizione recherebbe l’esplicito riferimento al presupposto della violenza o minaccia, nel caso di specie insussistente.
7.5. In definitiva si duole parte ricorrente del fatto che il Questore di -OMISSIS- avrebbe erroneamente fatto rientrare all’interno della fattispecie del DASPO anche la condotta ingiuriosa o irriguardosa, ma non violenta, minacciosa o intimidatrice, per il solo fatto che essa avrebbe potuto innescare comportamenti opposti nella tifoseria avversaria col pericolo di mettere in pregiudizio l’ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica.
8. Con Ordinanza di questa sezione del 5 settembre 2025, n° 270 la proposta istanza cautelare veniva accolta.
9. Nell’imminenza dell’udienza di merito l’amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento n° -OMISSIS- con il quale la Questura della Provincia di -OMISSIS-, sul presupposto che il riesame dei fatti occorsi aveva restituito, rispetto al momento dell'adozione della misura, un quadro diverso e ridimensionato rispetto ai criteri di pericolosità inizialmente rilevati, ha revocato in autotutela il gravato provvedimento di DASPO.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25 marzo 2026.
11. Osserva il Collegio come la sopraindicata sopravvenienza provvedimentale, con correlato
pieno conseguimento del bene della vita da parte ricorrente, integri i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.;
12. La natura del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NT | IU AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.