Articolo 2 della Legge 18 luglio 1984, n. 369
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 agosto 1984
Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo 1 sara' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verra' prelevata per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984