Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo 1 sara' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verra' prelevata per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.
La somma di cui al precedente articolo 1 sara' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verra' prelevata per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.