Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1600/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
9.10.1975 e residente a [...],
e da
(c.f. nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARIANGELA COLOMBO;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di LE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I coniugi e , ut sopra rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
CHIEDONO
l'accoglimento delle seguenti pagina 1 di 4
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare all'Ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente alla madre ed al padre, che Per_1
provvederanno alla sua cura ed istruzione di comune accordo, e verrà collocato prevalentemente presso la madre, cui sarà assegnata l'abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in
CA SS (LC) Via Matteotti n.1, con quanto la arreda, ad esclusione dei beni personali che il coniuge potrà prelevare.
3. Il NO provvederà a trasferire altrove la propria residenza. Parte_1
4. Il figlio minore , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori Per_1
che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dal sabato all'uscita della scuola alle ore 21.00 della domenica, e almeno due pomeriggi durante la settimana, indicativamente il martedì e giovedì, dall'uscita dalla scuola alle ore 21.00. Durante le festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta nel rispetto del criterio dell'alternanza.
Riguardo le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 con la Per_1
madre, da definire entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
5. I genitori danno atto che il figlio maggiorenne non economicamente indipendente Per_2 proseguirà a vivere presso l'abitazione coniugale.
6. Stante la maggiore età, gestirà liberamente la relazione con il padre con il quale Per_2
prenderà accordi diretti.
7. Il NO verserà alla NOa a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli e la somma mensile di Euro.550,00, rivalutabile Per_2 Per_1
annualmente secondo gli indici istat, entro il 5 di ogni mese.
8. Il NO , inoltre, concorrerà al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie per i figli e , secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Per_2 Per_1
LE.
9. I genitori concordano che resterà alla NOa quale genitore Parte_2 prevalentemente collocatario il 100% dell'assegno unico e universale per i figli.
10. I coniugi, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4 11. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio minore, nonché al rinnovo dei loro passaporti e/o di ogni altro documento personale.
12. Impegno alla cessione di diritti reali su immobili
Al fine di regolare il complesso dei rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti conseguenti alla crisi coniugale, il signor si impegna a trasferire alla NOa , Parte_1 Parte_2 entro otto mesi dall'omologa, senza versamento di prezzo, la proprietà per la quota di ½ di cui è titolare, dell'unità immobiliare sita in CA SS (LC), Via Giacomo Matteotti n.1 Piano S1-
T-1, in mappa e catasto così contraddistinta: catasto fabbricati foglio 1 particella 1430 – particelle corrispondenti in catasto terreni foglio 9 particella 1430, dati di classamento Rendita Euro.1.007,09 categoria A7, classe 2, consistenza 6,5 vani. Provenienza Atto del 19/05/1999 Notaio Dott. Per_3
, sede di LE Rep.135241-UR sede di LE (LC) registrazione n.724 registrato in data
[...]
26.05.1999 – compravendita voltura n.11052.1/1999.
Ai fini dell'art.1325 C.C. le parti dichiarano che la causa del presente trasferimento è rinvenibile nell'insieme delle condizioni che disciplinano gli accordi di separazione di cui al presente ricorso.
Le parti con l'esecuzione di quanto sopra previsto dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali sinora intercorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 2.10.2004 a GI (LC), nel corso del quale sono nati i figli, (a LE, il 22.5.2010), minorenne, e Persona_4 Per_5
(a LE, il 25.5.2006), maggiorenne e non economicamente indipendente.
[...]
Con ricorso depositato il 6.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
pagina 3 di 4 Il Tribunale si limita a dare atto delle previsioni di cui al n. 12, poiché riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1
, sposati a GI, il 2.10.2004 (atto trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del predetto Comune, al n. 11, parte II, serie A, anno 2004), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOGGIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LE, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4