TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13142 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13626/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 15 luglio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13626/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...], cittadino del Gambia residente a[...]
n.29 C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Cristina Pennese ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nettuno (Roma) via Carlo Cattaneo n.10, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego di speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale (richiesta con CP_2
istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 03/02/2025 e notificato al ricorrente in data
19/02/2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Gambia;
di essere arrivato in Italia nel 2014; di essere rimasto per un anno nel centro di accoglienza a Lampedusa;
di essersi successivamente trasferito e stabilito ad Aprilia;
di aver iniziato a lavorare appena arrivato in Italia, seppur inizialmente in modo non regolare;
di avere stipulato un contratto di locazione con alcuni suoi amici, con cui vive e condivide l'abitazione; di aver ottenuto appena possibile un contratto di lavoro a tempo determinato nel 2021, che è stato più volte prorogato;
di lavorare attualmente per la società General Work Italia s.r.l.; di essere stato assunto a tempo indeterminato da gennaio 2025 presso la predetta società.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1 CP_2
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs.
286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19
D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98
e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2014 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, dopo un primo momento in cui ha lavorato in modo non regolare, dal 2021 è stato assunto con contratto di lavoro, come risulta dalle varie comunicazioni Unilav depositate in atti, dalle buste paga e dall'estratto contributivo INPS, presenti tra gli allegati al ricorso. Inoltre, da gennaio
2025 egli ha concluso con la società General Work Italia s.r.l. un contratto a tempo indeterminato. Egli possiede anche un alloggio idoneo in cui vive con alcuni suoi amici, come risulta dal contratto di locazione depositato in atti.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che la “seria intenzione” di integrarsi nel tessuto sociale italiano, desumibile anche dal deposito di contratti di lavoro a tempo determinato, può costituire il presupposto per il riconoscimento della protezione complementare: “deve essere rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato sia il peso specifico dell'integrazione lavorativa che delle attività formative e, da ultimo, ha evidenziato che la seria intenzione di integrazione sociale, desumibile da una pluralità di attività, può rilevare ai fini della protezione umanitaria quantunque essa non si sia ancora concretizzata in un'attività lavorativa a tempo indeterminato, specie se si consideri che tale obiettivo presenta difficoltà non irrilevanti anche per i cittadini del paese ospitante” (ex multiis Cass. 26089/2022, Cass. 16369/2022, Cass.7396/2021). Alla luce dell'effettivo inserimento sociale conseguito sul territorio italiano si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU e dunque deve essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98.
Le spese possono essere compensate in ragione della decisione fondata anche su documentazione sopravvenuta.
P.Q.M.
- riconosce a il diritto al riconoscimento della protezione speciale e Parte_1
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 16/07/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 15 luglio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13626/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...], cittadino del Gambia residente a[...]
n.29 C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Cristina Pennese ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nettuno (Roma) via Carlo Cattaneo n.10, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego di speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale (richiesta con CP_2
istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 03/02/2025 e notificato al ricorrente in data
19/02/2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Gambia;
di essere arrivato in Italia nel 2014; di essere rimasto per un anno nel centro di accoglienza a Lampedusa;
di essersi successivamente trasferito e stabilito ad Aprilia;
di aver iniziato a lavorare appena arrivato in Italia, seppur inizialmente in modo non regolare;
di avere stipulato un contratto di locazione con alcuni suoi amici, con cui vive e condivide l'abitazione; di aver ottenuto appena possibile un contratto di lavoro a tempo determinato nel 2021, che è stato più volte prorogato;
di lavorare attualmente per la società General Work Italia s.r.l.; di essere stato assunto a tempo indeterminato da gennaio 2025 presso la predetta società.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1 CP_2
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs.
286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19
D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98
e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2014 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, dopo un primo momento in cui ha lavorato in modo non regolare, dal 2021 è stato assunto con contratto di lavoro, come risulta dalle varie comunicazioni Unilav depositate in atti, dalle buste paga e dall'estratto contributivo INPS, presenti tra gli allegati al ricorso. Inoltre, da gennaio
2025 egli ha concluso con la società General Work Italia s.r.l. un contratto a tempo indeterminato. Egli possiede anche un alloggio idoneo in cui vive con alcuni suoi amici, come risulta dal contratto di locazione depositato in atti.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che la “seria intenzione” di integrarsi nel tessuto sociale italiano, desumibile anche dal deposito di contratti di lavoro a tempo determinato, può costituire il presupposto per il riconoscimento della protezione complementare: “deve essere rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato sia il peso specifico dell'integrazione lavorativa che delle attività formative e, da ultimo, ha evidenziato che la seria intenzione di integrazione sociale, desumibile da una pluralità di attività, può rilevare ai fini della protezione umanitaria quantunque essa non si sia ancora concretizzata in un'attività lavorativa a tempo indeterminato, specie se si consideri che tale obiettivo presenta difficoltà non irrilevanti anche per i cittadini del paese ospitante” (ex multiis Cass. 26089/2022, Cass. 16369/2022, Cass.7396/2021). Alla luce dell'effettivo inserimento sociale conseguito sul territorio italiano si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente potrebbe costituire una violazione del suo diritto alla vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU e dunque deve essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98.
Le spese possono essere compensate in ragione della decisione fondata anche su documentazione sopravvenuta.
P.Q.M.
- riconosce a il diritto al riconoscimento della protezione speciale e Parte_1
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/08 secondo il paradigma degli artt. 5 co 6 e 19 del D.lgs 286/98
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 16/07/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni