TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 807/2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BATTISTELLI EMANUELA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, depositata istanza congiunta di conversione del rito e di trattazione scritta, all'udienza del 24 novembre 2025, depositate le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni concordate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:” I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, nulla dovranno corrispondersi reciprocamente per l'assegno divorzile. L'assegno di mantenimento disposto a favore della moglie in sede di separazione si intende revocato, a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
la somma di €400,00 (quattrocento,00 euro) mensili, entro e non oltre Per_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri, che qui si intende riportato e trascritto. Ciò fino a quando la figlia non diverrà economicamente autosufficiente.
3. I sig.ri Parte_1
e , si impegnano a cedere ai figli maggiorenni, e Controparte_1 Controparte_2
, ciascuno per la quota di relativa spettanza, pari a ½ caduno Controparte_3
della piena proprietà, la nuda proprietà degli immobili siti in Via Ivano Scarioli, n.
45, e precisamente: i. appartamento distinto in Catasto Fabbricati del Comune di
Genzano di Roma, al foglio 1 particella 639, sub 509, cat. A/2; ii. locale cantina, distinto al Catasto al foglio 1 particella 639, sub 515. 4. I due immobili, (già separati catastalmente, ma attualmente uniti attraverso una scala, posta nell'appartamento che concede l'accesso al locale, posto al piano interrato), verranno suddivisi, in due distinte unità immobiliari.
5. Verrà altresì costituito a favore del sig. , diritto di usufrutto del locale sopra indicato Parte_1
(locale cantina sito in Via Ivano Scarioli n.45, foglio 1, particella 639 sub 515, categoria C/2 rendita 143,16 mq. Catastali totali 42 mq); mentre a favore della sig.ra , verrà costituito, il diritto di usufrutto dell'appartamento Controparte_1
(foglio 1, particella 639, sub.509, di 6 vani, R.C. 650,74).
6. Le spese notarili pagina 2 di 4 necessarie per formalizzare la suddetta cessione saranno a carico suddivise in parti uguali trai coniugi, così come tutte le spese necessarie per la materiale suddivisione delle due unità immobiliari. Ciascuno si accollerà le relative spese per volture utenze ed eventuali oneri fiscali.
7. Il sig. si impegna a Parte_1
cedere alla sig.ra , in ottemperanza di quanto già previsto al punto 7 CP_1
dell'atto di separazione, la quota di propria spettanza pari a ½ della indivisa proprietà dei seguenti beni: apprezzamento di terreno, sito in Genzano di Roma,
Montegiove, distinto in catasto terreni al foglio n. 4, particella 334, are 0,20 e particella 223, are 5,20 ( partita 8043); Locale magazzino ubicato in Genzano di
Roma Via Cadore, distinto in catasto urbano, fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 439/2 ( partita 332). A fronte di tale cessione i coniugi dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a prendere l'uno dall'atro, per ogni, ragione o titolo derivante dal rapporto di coniugio e dalla separazione legale, compresi gli arretrati dell'assegno di mantenimento, disposti a favore della ex coniuge e della figlia, e rivalutazione ISTAT, dichiarando altresì i sig.ri e Controparte_1
di aver definitivamente regolato ogni rapporto economico Parte_1
patrimoniale tra di loro esistente ad eccezione per quanto espresso nei punti precedenti. 9. I sig.ri e chiedono, in relazione Parte_1 Controparte_1
alle disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, l'esenzione da ogni imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014 e
Risoluzione 65/E del 16 luglio 2015). Gli stessi a tal fine dichiarano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 19 giugno 1993 in Genzano di Roma, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Genzano di Roma (anno 1993, atto n. 28, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 807/2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BATTISTELLI EMANUELA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, depositata istanza congiunta di conversione del rito e di trattazione scritta, all'udienza del 24 novembre 2025, depositate le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni concordate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:” I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, nulla dovranno corrispondersi reciprocamente per l'assegno divorzile. L'assegno di mantenimento disposto a favore della moglie in sede di separazione si intende revocato, a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
la somma di €400,00 (quattrocento,00 euro) mensili, entro e non oltre Per_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri, che qui si intende riportato e trascritto. Ciò fino a quando la figlia non diverrà economicamente autosufficiente.
3. I sig.ri Parte_1
e , si impegnano a cedere ai figli maggiorenni, e Controparte_1 Controparte_2
, ciascuno per la quota di relativa spettanza, pari a ½ caduno Controparte_3
della piena proprietà, la nuda proprietà degli immobili siti in Via Ivano Scarioli, n.
45, e precisamente: i. appartamento distinto in Catasto Fabbricati del Comune di
Genzano di Roma, al foglio 1 particella 639, sub 509, cat. A/2; ii. locale cantina, distinto al Catasto al foglio 1 particella 639, sub 515. 4. I due immobili, (già separati catastalmente, ma attualmente uniti attraverso una scala, posta nell'appartamento che concede l'accesso al locale, posto al piano interrato), verranno suddivisi, in due distinte unità immobiliari.
5. Verrà altresì costituito a favore del sig. , diritto di usufrutto del locale sopra indicato Parte_1
(locale cantina sito in Via Ivano Scarioli n.45, foglio 1, particella 639 sub 515, categoria C/2 rendita 143,16 mq. Catastali totali 42 mq); mentre a favore della sig.ra , verrà costituito, il diritto di usufrutto dell'appartamento Controparte_1
(foglio 1, particella 639, sub.509, di 6 vani, R.C. 650,74).
6. Le spese notarili pagina 2 di 4 necessarie per formalizzare la suddetta cessione saranno a carico suddivise in parti uguali trai coniugi, così come tutte le spese necessarie per la materiale suddivisione delle due unità immobiliari. Ciascuno si accollerà le relative spese per volture utenze ed eventuali oneri fiscali.
7. Il sig. si impegna a Parte_1
cedere alla sig.ra , in ottemperanza di quanto già previsto al punto 7 CP_1
dell'atto di separazione, la quota di propria spettanza pari a ½ della indivisa proprietà dei seguenti beni: apprezzamento di terreno, sito in Genzano di Roma,
Montegiove, distinto in catasto terreni al foglio n. 4, particella 334, are 0,20 e particella 223, are 5,20 ( partita 8043); Locale magazzino ubicato in Genzano di
Roma Via Cadore, distinto in catasto urbano, fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 439/2 ( partita 332). A fronte di tale cessione i coniugi dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a prendere l'uno dall'atro, per ogni, ragione o titolo derivante dal rapporto di coniugio e dalla separazione legale, compresi gli arretrati dell'assegno di mantenimento, disposti a favore della ex coniuge e della figlia, e rivalutazione ISTAT, dichiarando altresì i sig.ri e Controparte_1
di aver definitivamente regolato ogni rapporto economico Parte_1
patrimoniale tra di loro esistente ad eccezione per quanto espresso nei punti precedenti. 9. I sig.ri e chiedono, in relazione Parte_1 Controparte_1
alle disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, l'esenzione da ogni imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014 e
Risoluzione 65/E del 16 luglio 2015). Gli stessi a tal fine dichiarano che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 19 giugno 1993 in Genzano di Roma, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Genzano di Roma (anno 1993, atto n. 28, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4