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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9344 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15056/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 15056/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Gianpaolo D'Arcangelo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Antonio Baiamonti 10
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati. pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, per
[...]
vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'anticipazione della pensione ex art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992 (invalidità nella misura non inferiore all'80%) e ai fini dei benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000 (invalidità nella misura non inferiore al 75%), nonché lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, limitatamente alla parte in cui non erano state riconosciute la condizione utile ai fini della pensione anticipata e la condizione di disabilità grave
(non seguita però da provvedimento di omologa parziale), ha convenuto in giudizio l' , affinché, previa rinnovazione della CTU, fosse riconosciuta la condizione CP_1
sanitaria utile ai fini del prepensionamento, nonché lo stato di disabilità grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
In di udienza, ha poi parzialmente precisato le conclusioni, chiedendo che in ogni caso fosse riconosciuta (anche) la condizione sanitaria utile ai fini dei benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000, così come accertato dal CTU nel giudizio di ATP, ma non oggetto di omologa parziale, evidenziando di aver depositato il ricorso in data 24.4.2025 e dunque prima dell'emissione del decreto di non omologa (15.5.2025).
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di pagina 2 di 8 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”,
L'art. 445 bis c.p.c. impone quindi l'accertamento tecnico in riferimento alle
“controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Stante il suddetto chiaro tenore letterale, deve ritenersi che siano escluse dal novero delle controversie da introdurre con la preliminare proposizione dell'accertamento tecnico preventivo quelle riguardanti prestazioni previdenziali non indicate nell'art. 445 bis, tra cui la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, L. 503/1992
(prestazione che presuppone la riduzione del requisito anagrafico per i lavoratori che abbiano un'invalidità non inferiore all'80%).
La relativa domanda è dunque inammissibile nella presente sede.
In ogni caso, anche ove si volesse ritenere l'ammissibilità della suddetta domanda nella presente sede di opposizione agli esiti dell'ATP (stante il diverso orientamento del giudice di prime cure), tanto in relazione alla domanda di accertamento dello stato di disabilità grave, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, quanto in relazione alla domanda di accertamento del requisito sanitario per l'anticipazione della pensione di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, L. 503/1992, si dovrebbe comunque concludere per l'infondatezza del ricorso.
Giova al riguardo ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme
(totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
pagina 3 di 8 Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, il CTU, Dott. , si è così espresso: Per_1
“Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle indagini peritali e posto a confronto con la documentazione sanitaria esibita e ritualmente allegata agli atti di causa, depone per
pagina 4 di 8 un complesso morboso che comporta senz'altro, nella ricorrente, una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, ciò a causa della patologia cardio-respiratoria, metabolica, dell'eccesso ponderale (obesità di secondo grado BMI
38,5 h 165, 105 Kg), che incide sull'apparato osteoarticolare locomotorio in soggetto spondilo disco-artrosico, con artropatia psoriasica sine psoriasi (HB27 positiva) e sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia per litiasi della colecisti, allo stato attuale con medio impegno funzionale osteoarticolare locomotorio e deambulatorio che avviene in autonomia senza ausili, benché con impaccio motorio. Si tratta di un complesso di malattie a carattere permanente, irreversibili, anche se migliorabili con adeguate terapie, che non consentono di svolgere in modo proficuo una qualsiasi attività lavorativa generica, che richieda nell'espletamento una prolungata stazione eretta, un eccessivo impegno della cerniera lombare e di altre articolazioni, un dispendio di energie fisiche che aggraverebbe, ancor più e con grave pregiudizio il già precario equilibrio di tutto l'organismo.
Si ritiene che il quadro morboso di cui sopra, nel complesso, determina nella paziente una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi del normale, al punto da renderla, invalida civile nella misura superiore ai due terzi e pari al 75%
(settantacinque per cento) sin dalla ragionevole data di gennaio 2025, epoca in cui è dimostrata la complicanza cardiovascolare sotto forma di classe funzionale cardiaca
(II-III N.Y.H.A.). … Per quanto riguarda la Legge del 05.02.1992, n. 104, va precisato che considera come soggetti aventi diritto alle prestazioni da essa previste le persone handicappate e, conformemente alla metodologia usata dall'Organizzazione Mondale della Sanità, definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La norma precisa che il diritto alle prestazioni è in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle
pagina 5 di 8 terapie riabilitative. Per quanto riguarda l'art. 3 c. 3 della Legge n. 104, viene definita situazione di gravità quella della persona handicappata la cui minorazione, singola o plurima, ne abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Da tale definizione si desume che la situazione di gravità non è accertata con stretto riferimento all'entità della menomazione, anche di grado elevato, ma deve essere valutata in relazione allo svantaggio sociale che la menomazione stessa ha prodotto e, in particolare, alla riduzione dell'autonomia personale. Dalla attenta disamina della documentazione allegata agli atti, dalla anamnesi riferita dalla ricorrente e da quanto attualmente obiettivato, trattasi di un soggetto affetto da complesso morboso parzialmente compensato dalla terapia farmacologica, collocando la ricorrente, allo stato attuale, in una situazione di sufficiente autonomia personale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione, senza necessità dell'intervento assistenziale da parte dei familiari. Pertanto, non è da ritenersi portatrice di handicap grave”.
Dal canto suo, la parte ricorrente, nel contestare tali valutazioni, si è limitata a prospettare che il CTU “abbia sottostimato la gravità e l'impegno funzionale delle patologie”; che “non abbia correttamente inquadrato le patologie da cui risulta affette parte ricorrente riconoscendogli punti tabellari nettamente inferiori”, senza fornire però alcuna valutazione alternativa.
Per quanto osservato, devono escludersi affermazioni illogiche o scientificamente errate;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici difformità tra la valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004). Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
pagina 6 di 8 Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Considerato che però il CTU nominato nella fase di ATP ha accertato che sin dal 1° gennaio 2025 ricorrono le condizioni previste dall'Art. 80 della Legge 23.12.2000, n.
388 (ai fini della contribuzione figurativa); che detto accertamento non è stato contestato nei termini dall' ; che non è stato emesso decreto di omologa parziale;
nella CP_1
presente sede va dichiarata la sussistenza delle predette condizioni sanitarie, con la relativa decorrenza.
Le spese di lite relative alla fase di ATP, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, ponendosi a carico dell' , parzialmente soccombente, la restante metà delle CP_1
spese sostenute dalla parte ricorrente.
Per quanto riguarda invece le spese della fase di opposizione agli esiti dell'ATP, rilevato che la parte ricorrente ha allegato la sussistenza della necessaria condizione reddituale, può dichiararsene la non ripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2025 si trova nelle condizioni previste dall'Art. 80 della Legge 23.12.2000, n. 388;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento delle condizioni utili ai fini del prepensionamento ex art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992;
pagina 7 di 8 - rigetta il ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP e dunque la domanda di accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese della CP_1
fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA, compensando tra le parti la restante metà;
- dichiara non ripetibili le spese di lite della presente fase di giudizio.
Roma, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 15056/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Gianpaolo D'Arcangelo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Antonio Baiamonti 10
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati. pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, per
[...]
vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'anticipazione della pensione ex art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992 (invalidità nella misura non inferiore all'80%) e ai fini dei benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000 (invalidità nella misura non inferiore al 75%), nonché lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, limitatamente alla parte in cui non erano state riconosciute la condizione utile ai fini della pensione anticipata e la condizione di disabilità grave
(non seguita però da provvedimento di omologa parziale), ha convenuto in giudizio l' , affinché, previa rinnovazione della CTU, fosse riconosciuta la condizione CP_1
sanitaria utile ai fini del prepensionamento, nonché lo stato di disabilità grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
In di udienza, ha poi parzialmente precisato le conclusioni, chiedendo che in ogni caso fosse riconosciuta (anche) la condizione sanitaria utile ai fini dei benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000, così come accertato dal CTU nel giudizio di ATP, ma non oggetto di omologa parziale, evidenziando di aver depositato il ricorso in data 24.4.2025 e dunque prima dell'emissione del decreto di non omologa (15.5.2025).
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di pagina 2 di 8 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”,
L'art. 445 bis c.p.c. impone quindi l'accertamento tecnico in riferimento alle
“controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Stante il suddetto chiaro tenore letterale, deve ritenersi che siano escluse dal novero delle controversie da introdurre con la preliminare proposizione dell'accertamento tecnico preventivo quelle riguardanti prestazioni previdenziali non indicate nell'art. 445 bis, tra cui la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, L. 503/1992
(prestazione che presuppone la riduzione del requisito anagrafico per i lavoratori che abbiano un'invalidità non inferiore all'80%).
La relativa domanda è dunque inammissibile nella presente sede.
In ogni caso, anche ove si volesse ritenere l'ammissibilità della suddetta domanda nella presente sede di opposizione agli esiti dell'ATP (stante il diverso orientamento del giudice di prime cure), tanto in relazione alla domanda di accertamento dello stato di disabilità grave, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, quanto in relazione alla domanda di accertamento del requisito sanitario per l'anticipazione della pensione di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, L. 503/1992, si dovrebbe comunque concludere per l'infondatezza del ricorso.
Giova al riguardo ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme
(totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
pagina 3 di 8 Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, il CTU, Dott. , si è così espresso: Per_1
“Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle indagini peritali e posto a confronto con la documentazione sanitaria esibita e ritualmente allegata agli atti di causa, depone per
pagina 4 di 8 un complesso morboso che comporta senz'altro, nella ricorrente, una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, ciò a causa della patologia cardio-respiratoria, metabolica, dell'eccesso ponderale (obesità di secondo grado BMI
38,5 h 165, 105 Kg), che incide sull'apparato osteoarticolare locomotorio in soggetto spondilo disco-artrosico, con artropatia psoriasica sine psoriasi (HB27 positiva) e sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia per litiasi della colecisti, allo stato attuale con medio impegno funzionale osteoarticolare locomotorio e deambulatorio che avviene in autonomia senza ausili, benché con impaccio motorio. Si tratta di un complesso di malattie a carattere permanente, irreversibili, anche se migliorabili con adeguate terapie, che non consentono di svolgere in modo proficuo una qualsiasi attività lavorativa generica, che richieda nell'espletamento una prolungata stazione eretta, un eccessivo impegno della cerniera lombare e di altre articolazioni, un dispendio di energie fisiche che aggraverebbe, ancor più e con grave pregiudizio il già precario equilibrio di tutto l'organismo.
Si ritiene che il quadro morboso di cui sopra, nel complesso, determina nella paziente una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi del normale, al punto da renderla, invalida civile nella misura superiore ai due terzi e pari al 75%
(settantacinque per cento) sin dalla ragionevole data di gennaio 2025, epoca in cui è dimostrata la complicanza cardiovascolare sotto forma di classe funzionale cardiaca
(II-III N.Y.H.A.). … Per quanto riguarda la Legge del 05.02.1992, n. 104, va precisato che considera come soggetti aventi diritto alle prestazioni da essa previste le persone handicappate e, conformemente alla metodologia usata dall'Organizzazione Mondale della Sanità, definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La norma precisa che il diritto alle prestazioni è in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle
pagina 5 di 8 terapie riabilitative. Per quanto riguarda l'art. 3 c. 3 della Legge n. 104, viene definita situazione di gravità quella della persona handicappata la cui minorazione, singola o plurima, ne abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Da tale definizione si desume che la situazione di gravità non è accertata con stretto riferimento all'entità della menomazione, anche di grado elevato, ma deve essere valutata in relazione allo svantaggio sociale che la menomazione stessa ha prodotto e, in particolare, alla riduzione dell'autonomia personale. Dalla attenta disamina della documentazione allegata agli atti, dalla anamnesi riferita dalla ricorrente e da quanto attualmente obiettivato, trattasi di un soggetto affetto da complesso morboso parzialmente compensato dalla terapia farmacologica, collocando la ricorrente, allo stato attuale, in una situazione di sufficiente autonomia personale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione, senza necessità dell'intervento assistenziale da parte dei familiari. Pertanto, non è da ritenersi portatrice di handicap grave”.
Dal canto suo, la parte ricorrente, nel contestare tali valutazioni, si è limitata a prospettare che il CTU “abbia sottostimato la gravità e l'impegno funzionale delle patologie”; che “non abbia correttamente inquadrato le patologie da cui risulta affette parte ricorrente riconoscendogli punti tabellari nettamente inferiori”, senza fornire però alcuna valutazione alternativa.
Per quanto osservato, devono escludersi affermazioni illogiche o scientificamente errate;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici difformità tra la valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004). Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
pagina 6 di 8 Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Considerato che però il CTU nominato nella fase di ATP ha accertato che sin dal 1° gennaio 2025 ricorrono le condizioni previste dall'Art. 80 della Legge 23.12.2000, n.
388 (ai fini della contribuzione figurativa); che detto accertamento non è stato contestato nei termini dall' ; che non è stato emesso decreto di omologa parziale;
nella CP_1
presente sede va dichiarata la sussistenza delle predette condizioni sanitarie, con la relativa decorrenza.
Le spese di lite relative alla fase di ATP, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, ponendosi a carico dell' , parzialmente soccombente, la restante metà delle CP_1
spese sostenute dalla parte ricorrente.
Per quanto riguarda invece le spese della fase di opposizione agli esiti dell'ATP, rilevato che la parte ricorrente ha allegato la sussistenza della necessaria condizione reddituale, può dichiararsene la non ripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2025 si trova nelle condizioni previste dall'Art. 80 della Legge 23.12.2000, n. 388;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento delle condizioni utili ai fini del prepensionamento ex art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992;
pagina 7 di 8 - rigetta il ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP e dunque la domanda di accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese della CP_1
fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA, compensando tra le parti la restante metà;
- dichiara non ripetibili le spese di lite della presente fase di giudizio.
Roma, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8