Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9162/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PUTATURO Parte_1 C.F._1
DONATI FEDERICO MARIA con domicilio eletto presso l'Associazione Professionale Limatola sita in Milano alla Strada Provata Cesare battisti n. 2 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
:
(C.F. ), (C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 dall'avv. TESORO MARCO e dall'avv. PERRONE CHIARA presso lo studio dei quali in Milano Via
Vincenzo Monti n. 6 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c. al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22.7.2024, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Parte_1 Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub I) e II.a), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello primo CCNL Pubblici Esercizi sin dal 10.3.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 4.731,37, come risultante dall'allegato A, ovvero di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, e ferma la regolarizzazione contributiva;
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c) alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub III), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta a titolo di ammanco cassa presente nel cedolino di novembre 2022, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo netto di 113,00, ovvero di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia;
d) alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub IV.a) e IV.b), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento intimato ex art. 2, d.lgs.
n. 23/2015, e, per l'effetto, ordinare alla la reintegrazione del ricorrente nel posto di CP_1 lavoro, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – di importo lordo pari a quanto dedotto sub V), a seconda dell'inquadramento contrattuale che sarà accertato dall'adito
Giudicante, ovvero di importo pari alla diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di
Giustizia - per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, in misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, ferma restando la regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
e) in via subordinata a quanto richiesto sub IV.a) e IV.b) e salvo gravame, alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub IV.c), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento intimato ex artt. 3, co.
2, d.lgs. n. 23/2015, e, per l'effetto, ordinare alla la reintegrazione del ricorrente nel posto CP_1 di lavoro, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – di importo lordo pari a quanto dedotto sub V), a seconda dell'inquadramento contrattuale che sarà accertato dall'adito
Giudicante, ovvero di importo pari alla diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di
Giustizia - per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, in misura in ogni caso non superiore a dodici mensilità, ferma restando la regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
pagina 2 di 5 f) in via ulteriormente subordinata a quanto richiesto sub IV.a) e IV.b) e sub IV.c) e salvo gravame, alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub IV.d), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento intimato ex artt. 3, co. 2, d.lgs. n.
23/2015, e, per l'effetto, ordinare alla la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, CP_1 con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - di importo lordo pari a quanto dedotto sub
V), a seconda dell'inquadramento contrattuale che sarà accertato dall'adito Giudicante, ovvero di importo pari alla diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia - per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, in misura in ogni caso non superiore a dodici mensilità, ferma restando la regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
g) in via ancor più subordinata a quanto richiesto sub IV.a) e IV.b) e IV.c) e IV.d) e salvo gravame, alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub IV.e), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento intimato ex art. 3, co. 1, d.lgs. n.
23/2015, e, per l'effetto, a fronte dell'estinzione del rapporto di lavoro, condannare la convenuta al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, da quantificare nella misura massima e in ogni caso ben oltre le sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, di importo lordo pari a quanto dedotto sub V), a seconda dell'inquadramento contrattuale che sarà accertato dall'adito Giudicante, ovvero di importo pari alla diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia;
h) in via da ultimo ancor più subordinata in via ancor più subordinata a quanto richiesto sub IV.a) e
IV.b) e IV.c), IV.d) e IV.e) e salvo gravame, alla stregua di quanto argomentato in fatto e diritto sub
IV.f), che si ha qui per ripetuto e trascritto integralmente, accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento intimato ex art. 4, d.lgs. n. 23/2015, e, per l'effetto, a fronte dell'estinzione del rapporto di lavoro, condannare la convenuta al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, da quantificare nella misura massima e in ogni caso ben oltre le due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, di importo lordo pari a quanto dedotto sub V), a seconda dell'inquadramento contrattuale che sarà accertato dall'adito
Giudicante, ovvero di importo pari alla diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di
Giustizia” Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta dal 10.3.2022 e di aver svolto la propria attività presso la Pizzeria Gourmet in via Ravizza n. 11, Milano (Lievità Ravizza) in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time e con mansioni di capo sala ed inquadramento nel 5° livello pagina 3 di 5 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione, Turismo, lamenta l'illegittimità del recesso datoriale per vizio formale, ed anche perché ritorsivo, nonché per l'insussistenza del fatto contestato e, comunque, per la irrilevanza disciplinare del fatto addebitato e, in ogni caso, per la sproporzione della sanzione inflitta a fronte della condotta contestatagli.
Il ricorrente lamenta altresì l'erroneo inquadramento contrattuale per aver diritto, fin dall'assunzione, all'inquadramento nel superiore 1° livello del CCNL applicato al rapporto in ragione delle mansioni di
Store Manager effettivamente svolte con diritto a vedersi riconoscere le conseguenti differenze retributive.
Il ricorrente lamenta, infine, il mancato pagamento del lavoro straordinario asseritamente svolto, nonché l'illegittimità della trattenuta applicatagli nella busta paga di novembre 2022 per euro 113,00 per un presunto ammanco cassa e, in ogni caso, il proprio diritto a vedersi riconoscere l'incidenza delle somme fittiziamente corrispostegli a titolo di rimborsi spese sulla 13° e 14° mensilità e sul TFR.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_2
l'avversario ricorso e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata decisa a seguito dell'espletamento di attività istruttoria.
In data 15.4.2025 è stata emessa dallo scrivente giudice sentenza parziale con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto del ricorrente all'incidenza delle somme corrisposte a titolo di rimborsi spese sulla
13° e 14° mensilità e sul TFR;
accerta la illegittimità della trattenuta a titolo di ammanco cassa nel cedolino di novembre 2022 dell'importo netto di euro 113,00; rigetta nel resto il ricorso;
dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
spese al definitivo”.
Si richiamano integralmente in questa sede le motivazioni depositate in data 14.6.2025.
All'esito di quanto deciso, le parti sono state invitate a depositare conteggi condivisi relativi alle differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
Con i conteggi prodotti in data 7.5.2025 la parte ricorrente ha operato un ricalcolo degli importi spettanti al lavoratore quale incidenza delle somme corrisposte a titolo di rimborsi spese sulla 13° e 14° mensilità e sul TFR per i seguenti importi lordi: € 551,70 a titolo di incidenza sulla 13° mensilità, € pagina 4 di 5 551,70 a titolo di incidenza sulla 14° mensilità ed € 576,57 a titolo di TFR, provvedendo altresì al calcolo di rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c. al 30.4.2025 sugli importi lordi di €
551,70 a titolo di incidenza sulla 13° mensilità e di € 551,70 a titolo di incidenza sulla 14° mensilità per un importo complessivo lordo di € 164,99. E quindi per l'importo complessivo lordo di euro 1.679,97 oltre interessi e rivalutazione.
*
Tenuto conto che il ricorso, anche all'esito dell'istruttoria svolta, è stato accolto solo in minima parte, si ritiene che sussistano ragioni per compensare le spese di lite tra il ricorrente e la resistente nella misura di 2/3 con condanna della convenuta a versare al ricorrente il restante 1/3 come da quantificazione operata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 1837/2025 pubblicata 16.6.2025; condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo netto di euro 113,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo lordo di euro 1.679,97, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta l pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
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