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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.11480/2021 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giancarlo De Valerio e Roberto Parte_1
D'AM come da procura speciale in calce al ricorso opponente
ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti R. Vestini, A.P. Ciarelli e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.11.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35920210000276266000, notificato il 16.10.2021, con il quale l le CP_1 aveva chiesto il pagamento di € 119.854,53 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo da settembre 2018 ad ottobre 2019.
Esponeva che, secondo quanto risultante dall'avviso di addebito, la pretesa trovava titolo in un verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari di vigilanza dell' il 15.03.2021, mediante il quale era CP_1 stato contestato all'odierna opponente - titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di ristorazione in Lecce - di essersi avvalsa della prestazione di numerosi lavoratori, impiegati con mansioni varie, i quali erano stati formalmente assunti dalle società cooperative “Nonna A” e “Vitruvio” ma concretamente utilizzati presso il ristorante “Alex” gestito dalla odierna ricorrente nell'ambito delle obbligazioni assunte in contratto di appalto per la fornitura di servizi stipulato dalle società predette nel dicembre del 2018.
Esponeva che gli ispettori, ritenendo che lo schema dell'appalto fosse stato disposto al di fuori delle condizioni previste dalla legge e che la fattispecie integrasse – nella sua sostanza - gli estremi di una interposizione illecita di manodopera, avevano ritenuto sussistenti i rapporti di lavoro direttamente tra i
1 lavoratori assunti dalle cooperative e la sua ditta individuale, conseguentemente addebitandole la contribuzione previdenziale ancora dovuta in relazione a rapporti in esame, calcolata in applicazione delle regole sul minimale contributivo .
Ciò premesso, ritenendo l'infondatezza degli addebiti per le ragioni esposte in ricorso, parte opponente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza dell'opposizione riportandosi alle risultanze CP_1 trasfuse nel verbale ispettivo, in atti.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la stessa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Si premette che i verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di previdenza ed Controparte_2 assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (cfr., tra le molte, Cass. 20019/2018), mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi -per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono- possiedono un grado di attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (cfr. Cass. n. 14971/2020).
Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni espose di seguito.
Risulta dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti che i n.26 dipendenti elencati a pagg.
5-6 del verbale ispettivo allegato alla memoria difensiva dell' siano stati assunti dalla cooperativa “Nonna A” tra CP_1 settembre 2018 ed ottobre 2019, per essere contestualmente inviati ad operare presso la ditta opponente
(sebbene il contrato di appalto sia stato sottoscritto a dicembre 2018 ed abbia decorrenza dal 01.01.2019) tramite l'ulteriore interposizione della cooperativa “Vitruvio”.
Il contratto di appalto costituisce una delle ipotesi in cui il legislatore consente di derogare al principio generale per cui il rapporto di lavoro non può essere imputato ad un soggetto diverso all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Il ricorso a tale tipologia negoziale, per questa in questa sede interessa, è tuttavia consentito entro i limiti previsti dall'art.29 del d.lgs. n.276/2003, ai sensi del quale: “
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
2 d'impresa” (…) 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Purché l'appalto intercorso tra la parte opponente e la cooperativa “Vitruvio” possa essere considerato genuino ed essere distinto dalle ipotesi di interposizione vietata occorre quindi che l'appaltatore (la società cooperativa) abbia esercitato in concreto i tipici poteri datoriali nei confronti dei propri dipendenti, organizzandone l'attività e dirigendone la prestazione lavorativa. Occorre altresì che abbia assunto un vero rischio di impresa, consistente nel pericolo di non riuscire a coprire i costi sostenuti.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano entrambi i requisiti indicati.
Quanto al rischio d'impresa, deve considerarsi che prima dell'inizio della fornitura nessuno dei lavoratori inviati presso la ditta opponente era con concretamente occupato alle dipendenze dell'appaltatore: tutti i predetti lavoratori risultano appositamente assunti per essere inviati a lavorare presso il ristorante, attraverso una preventiva fornitura di tale personale dalla “Nonna A” (formale datrice di lavoro) alla
“Vitruvio”.
Il corrispettivo contrattualmente previsto, “variabile su base mensile e determinato in virtù alla quantità e qualità del lavoro prestato dal fornitore nel periodo di competenza” (art.3 del contratto), si confonde evidentemente con la retribuzione dovuta ai prestatori di lavoro, di modo che quanto la committente versava mensilmente alla appaltatrice andava a coprire integralmente il costo della retribuzione ed azzerava, così, il rischio di impresa.
Quanto alla individuazione dell'effettivo titolare dei poteri datoriali nei confronti dei lavoratori utilizzati presso il ristorante, i dipendenti ascoltati nel corso dell'ispezione hanno dichiarato: “Le direttive di lavoro le ricevevo e le ricevo a tutt'oggi dalla Sig.ra sempre presente qui nel ristorante…La Sig.ra mi Parte_1 Pt_1 consegna mensilmente la busta paga ed io la sottoscrivo….Specifico che sin da giugno ricevo le direttive di lavoro dalla Sig.ra
ed a lei faccio riferimento per tutte le comunicazioni relative al mio rapporto di lavoro” (così Parte_1 [...]
, segretaria); “Il mio punto di riferimento sia per quanto attiene le indicazioni sul lavoro da svolgere che per Per_1 eventuali comunicazioni e problemi, è sempre stato ed è tutt'ora la Sig.ra ” ( , aiuto Parte_2 Testimone_1 cuoco); “Il lavoro mi è stato offerto dalla Sig.ra alla quale ho chiesto personalmente se poteva farmi lavorare. Parte_1
Con la Sig.ra abbiamo concordato una paga mensile di circa 800,00 euro…La Sig.ra è la persona Parte_1 Parte_1 che mi dice cosa devo fare in cucina… LA persona a cui riferisco tutto, compreso le eventuali assenze, è la Sig.ra CP_3
” (Lo Moussa, aiuto cuoco); “Dei pagamenti delle retribuzioni si occupa la società Vitruvio…Mio padre
[...]
così come la chef sono i miei riferimenti lavorativi, sia per quanto riguarda le indicazioni Per_2 Parte_1 sul lavoro da svolgere che per eventuali comunicazioni o problemi” ( cameriera); “Ricevo le disposizioni di Tes_2
Lavoro dalla chef che stabilisce anche i turni di lavoro” ( cuoco). Parte_1 Persona_3
3 Nessuno dei dipendenti ascoltati ha riferito di aver preso concretamente ordini o direttive da Per_4
legale rapp.te delle cooperative.
[...]
A fronte di un quadro probatorio quale quello esaminato, le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio non consentono di addivenire ad una ricostruzione diversa.
Il teste ha riferito: “Ho lavorato all'interno del ristorante Alex come dipendente della Testimone_3 [...] ero il responsabile della sala e il Dott. era il mio datore di lavoro. Spesso il Dott. Parte_3 Persona_4 veniva presso il ristorante e di comune accordo dava direttive per il ristorante… Il Dott. veniva spesso Per_4 Per_4 presso il ristorante, intendo dire quasi ogni giorno. Egli controllava il lavoro dei dipendenti e di comune accordo coordinava il tutto. Il Dott. organizzava corsi di formazione, predisponeva le buste paga e pagava i dipendenti a mezzo bonifico. Per_4
In assenza del Dott. ero io, in qualità di responsabile dell'attività che coordinavo il lavoro dei dipendenti. La Per_4 ricorrente dava ogni tanto qualche indicazione ma non entrava nel merito alla operatività del personale dipendente” (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza del 07.06.2023).
Ad avviso del Tribunale, la suddetta testimonianza è isolata ed in contrasto con le dichiarazioni raccolte dagli ispettori ed allegate al verbale ispettivo, per cui non può valere a dimostrare il concreto ed effettivo esercizio dei poteri datoriali da parte del legale rapp.te della . Parte_4
Si consideri altresì che il legame sentimentale intercorrente tra la ricorrente ed il teste (conviventi da circa cinque anni al momento di rilascio della dichiarazione) diminuisce ulteriormente l'attendibilità del teste, essendo verosimile che egli tenda naturalmente a non danneggiare la propria compagna.
Deve anche sottolinearsi come la quasi totalità dei lavoratori utilizzati dalla odierna opponente in esecuzione del contratto di appalto fosse già stato impiegato alle sue dirette dipendenze nel periodo immediatamente precedente all'inizio della fornitura, a riprova della evidente artificiosità di una operazione articolata al solo scopo di ottenere una somministrazione di forza lavoro in violazione delle norme che disciplinano tale istituto.
Quanto, infine, alla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese da Persona_4 nell'ambito di altro giudizio civile (R.G.28889/23 del Tribunale di Lecce), il relativo documento deve ritenersi inammissibile dato che all'udienza del 19.02.2025, il Tribunale aveva rinviato la causa all'udienza del 19.03.2025 per l'ascolto del predetto teste e che, all'udienza fissata, i procuratori di parte istante hanno omesso di citarlo, così incorrendo nella decadenza prevista dalla legge. Appare evidente come l'acquisizione del verbale contenente la sua testimonianza nell'ambito di altro giudizio varrebbe a vanificare le conseguenze della decadenza, peraltro sottraendo alla sua sede naturale – il presente processo
– la formazione della prova.
Il dedotto stato di detenzione del teste non risulta provato e in ogni caso la circostanza, non documentata al momento previsto per l'assunzione della prova, non giustificherebbe l'omessa intimazione del testimone.
4 In virtù del combinato disposto degli artt.30, comma 4 bis, e 27 del d.lgs. n.276/2003 (Somministrazione irregolare.
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli
20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino
a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore), deve quindi ritenersi che l' abbia correttamente attribuito alla odierna opponente la qualità di datore di CP_1 lavoro del personale utilizzato ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali, conseguentemente chiedendole il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti come quantificata nell'avviso di addebito opposto, in applicazione delle regole sul minimale contributivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute dall' liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.11480/2021 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giancarlo De Valerio e Roberto Parte_1
D'AM come da procura speciale in calce al ricorso opponente
ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti R. Vestini, A.P. Ciarelli e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.11.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35920210000276266000, notificato il 16.10.2021, con il quale l le CP_1 aveva chiesto il pagamento di € 119.854,53 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo da settembre 2018 ad ottobre 2019.
Esponeva che, secondo quanto risultante dall'avviso di addebito, la pretesa trovava titolo in un verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari di vigilanza dell' il 15.03.2021, mediante il quale era CP_1 stato contestato all'odierna opponente - titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di ristorazione in Lecce - di essersi avvalsa della prestazione di numerosi lavoratori, impiegati con mansioni varie, i quali erano stati formalmente assunti dalle società cooperative “Nonna A” e “Vitruvio” ma concretamente utilizzati presso il ristorante “Alex” gestito dalla odierna ricorrente nell'ambito delle obbligazioni assunte in contratto di appalto per la fornitura di servizi stipulato dalle società predette nel dicembre del 2018.
Esponeva che gli ispettori, ritenendo che lo schema dell'appalto fosse stato disposto al di fuori delle condizioni previste dalla legge e che la fattispecie integrasse – nella sua sostanza - gli estremi di una interposizione illecita di manodopera, avevano ritenuto sussistenti i rapporti di lavoro direttamente tra i
1 lavoratori assunti dalle cooperative e la sua ditta individuale, conseguentemente addebitandole la contribuzione previdenziale ancora dovuta in relazione a rapporti in esame, calcolata in applicazione delle regole sul minimale contributivo .
Ciò premesso, ritenendo l'infondatezza degli addebiti per le ragioni esposte in ricorso, parte opponente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza dell'opposizione riportandosi alle risultanze CP_1 trasfuse nel verbale ispettivo, in atti.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la stessa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Si premette che i verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di previdenza ed Controparte_2 assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (cfr., tra le molte, Cass. 20019/2018), mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi -per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono- possiedono un grado di attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (cfr. Cass. n. 14971/2020).
Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni espose di seguito.
Risulta dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti che i n.26 dipendenti elencati a pagg.
5-6 del verbale ispettivo allegato alla memoria difensiva dell' siano stati assunti dalla cooperativa “Nonna A” tra CP_1 settembre 2018 ed ottobre 2019, per essere contestualmente inviati ad operare presso la ditta opponente
(sebbene il contrato di appalto sia stato sottoscritto a dicembre 2018 ed abbia decorrenza dal 01.01.2019) tramite l'ulteriore interposizione della cooperativa “Vitruvio”.
Il contratto di appalto costituisce una delle ipotesi in cui il legislatore consente di derogare al principio generale per cui il rapporto di lavoro non può essere imputato ad un soggetto diverso all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Il ricorso a tale tipologia negoziale, per questa in questa sede interessa, è tuttavia consentito entro i limiti previsti dall'art.29 del d.lgs. n.276/2003, ai sensi del quale: “
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
2 d'impresa” (…) 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Purché l'appalto intercorso tra la parte opponente e la cooperativa “Vitruvio” possa essere considerato genuino ed essere distinto dalle ipotesi di interposizione vietata occorre quindi che l'appaltatore (la società cooperativa) abbia esercitato in concreto i tipici poteri datoriali nei confronti dei propri dipendenti, organizzandone l'attività e dirigendone la prestazione lavorativa. Occorre altresì che abbia assunto un vero rischio di impresa, consistente nel pericolo di non riuscire a coprire i costi sostenuti.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano entrambi i requisiti indicati.
Quanto al rischio d'impresa, deve considerarsi che prima dell'inizio della fornitura nessuno dei lavoratori inviati presso la ditta opponente era con concretamente occupato alle dipendenze dell'appaltatore: tutti i predetti lavoratori risultano appositamente assunti per essere inviati a lavorare presso il ristorante, attraverso una preventiva fornitura di tale personale dalla “Nonna A” (formale datrice di lavoro) alla
“Vitruvio”.
Il corrispettivo contrattualmente previsto, “variabile su base mensile e determinato in virtù alla quantità e qualità del lavoro prestato dal fornitore nel periodo di competenza” (art.3 del contratto), si confonde evidentemente con la retribuzione dovuta ai prestatori di lavoro, di modo che quanto la committente versava mensilmente alla appaltatrice andava a coprire integralmente il costo della retribuzione ed azzerava, così, il rischio di impresa.
Quanto alla individuazione dell'effettivo titolare dei poteri datoriali nei confronti dei lavoratori utilizzati presso il ristorante, i dipendenti ascoltati nel corso dell'ispezione hanno dichiarato: “Le direttive di lavoro le ricevevo e le ricevo a tutt'oggi dalla Sig.ra sempre presente qui nel ristorante…La Sig.ra mi Parte_1 Pt_1 consegna mensilmente la busta paga ed io la sottoscrivo….Specifico che sin da giugno ricevo le direttive di lavoro dalla Sig.ra
ed a lei faccio riferimento per tutte le comunicazioni relative al mio rapporto di lavoro” (così Parte_1 [...]
, segretaria); “Il mio punto di riferimento sia per quanto attiene le indicazioni sul lavoro da svolgere che per Per_1 eventuali comunicazioni e problemi, è sempre stato ed è tutt'ora la Sig.ra ” ( , aiuto Parte_2 Testimone_1 cuoco); “Il lavoro mi è stato offerto dalla Sig.ra alla quale ho chiesto personalmente se poteva farmi lavorare. Parte_1
Con la Sig.ra abbiamo concordato una paga mensile di circa 800,00 euro…La Sig.ra è la persona Parte_1 Parte_1 che mi dice cosa devo fare in cucina… LA persona a cui riferisco tutto, compreso le eventuali assenze, è la Sig.ra CP_3
” (Lo Moussa, aiuto cuoco); “Dei pagamenti delle retribuzioni si occupa la società Vitruvio…Mio padre
[...]
così come la chef sono i miei riferimenti lavorativi, sia per quanto riguarda le indicazioni Per_2 Parte_1 sul lavoro da svolgere che per eventuali comunicazioni o problemi” ( cameriera); “Ricevo le disposizioni di Tes_2
Lavoro dalla chef che stabilisce anche i turni di lavoro” ( cuoco). Parte_1 Persona_3
3 Nessuno dei dipendenti ascoltati ha riferito di aver preso concretamente ordini o direttive da Per_4
legale rapp.te delle cooperative.
[...]
A fronte di un quadro probatorio quale quello esaminato, le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio non consentono di addivenire ad una ricostruzione diversa.
Il teste ha riferito: “Ho lavorato all'interno del ristorante Alex come dipendente della Testimone_3 [...] ero il responsabile della sala e il Dott. era il mio datore di lavoro. Spesso il Dott. Parte_3 Persona_4 veniva presso il ristorante e di comune accordo dava direttive per il ristorante… Il Dott. veniva spesso Per_4 Per_4 presso il ristorante, intendo dire quasi ogni giorno. Egli controllava il lavoro dei dipendenti e di comune accordo coordinava il tutto. Il Dott. organizzava corsi di formazione, predisponeva le buste paga e pagava i dipendenti a mezzo bonifico. Per_4
In assenza del Dott. ero io, in qualità di responsabile dell'attività che coordinavo il lavoro dei dipendenti. La Per_4 ricorrente dava ogni tanto qualche indicazione ma non entrava nel merito alla operatività del personale dipendente” (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza del 07.06.2023).
Ad avviso del Tribunale, la suddetta testimonianza è isolata ed in contrasto con le dichiarazioni raccolte dagli ispettori ed allegate al verbale ispettivo, per cui non può valere a dimostrare il concreto ed effettivo esercizio dei poteri datoriali da parte del legale rapp.te della . Parte_4
Si consideri altresì che il legame sentimentale intercorrente tra la ricorrente ed il teste (conviventi da circa cinque anni al momento di rilascio della dichiarazione) diminuisce ulteriormente l'attendibilità del teste, essendo verosimile che egli tenda naturalmente a non danneggiare la propria compagna.
Deve anche sottolinearsi come la quasi totalità dei lavoratori utilizzati dalla odierna opponente in esecuzione del contratto di appalto fosse già stato impiegato alle sue dirette dipendenze nel periodo immediatamente precedente all'inizio della fornitura, a riprova della evidente artificiosità di una operazione articolata al solo scopo di ottenere una somministrazione di forza lavoro in violazione delle norme che disciplinano tale istituto.
Quanto, infine, alla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese da Persona_4 nell'ambito di altro giudizio civile (R.G.28889/23 del Tribunale di Lecce), il relativo documento deve ritenersi inammissibile dato che all'udienza del 19.02.2025, il Tribunale aveva rinviato la causa all'udienza del 19.03.2025 per l'ascolto del predetto teste e che, all'udienza fissata, i procuratori di parte istante hanno omesso di citarlo, così incorrendo nella decadenza prevista dalla legge. Appare evidente come l'acquisizione del verbale contenente la sua testimonianza nell'ambito di altro giudizio varrebbe a vanificare le conseguenze della decadenza, peraltro sottraendo alla sua sede naturale – il presente processo
– la formazione della prova.
Il dedotto stato di detenzione del teste non risulta provato e in ogni caso la circostanza, non documentata al momento previsto per l'assunzione della prova, non giustificherebbe l'omessa intimazione del testimone.
4 In virtù del combinato disposto degli artt.30, comma 4 bis, e 27 del d.lgs. n.276/2003 (Somministrazione irregolare.
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli
20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino
a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore), deve quindi ritenersi che l' abbia correttamente attribuito alla odierna opponente la qualità di datore di CP_1 lavoro del personale utilizzato ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali, conseguentemente chiedendole il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti come quantificata nell'avviso di addebito opposto, in applicazione delle regole sul minimale contributivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute dall' liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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