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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 3 gennaio 2024
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che, a parziale modifica del precedente provvedimento che rinviava per la discussione orale, il giudizio è stato rinviato per la trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 5 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2021 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco De Stefano (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Solofra C.F._2
alla via G. Maffei n. 5;
OPPONENTE contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Diana Maccario Controparte_1 C.F._3
(C.F. , domicilio digitale: C.F._4 Email_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, procedeva ad introdurre il giudizio di Parte_1
merito conseguente alla fase cautelare instaurata dal medesimo con ricorso ex art. 617 e c.p.c., innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES.MOB. 2036/2014.
Con il ricorso ex art. 617 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il creditore Parte_1
impugnava l'ordinanza di assegnazione parziale delle somme del 15.10.2020, nella parte in
[...] cui veniva disposto “... rilevato inoltre che l'originaria ordinanza del 30 marzo 2017 non deliberava
l'aspetto relativo alla entità degli interessi liquidati nel titolo esecutivo, questione questa che deve decidersi nel senso del computo di questi nella misura legale dalla domanda giudiziale e sino alla data odierna, … e quindi per euro 2.438,00; rilevato che, … in applicazione del principio che vieta al
Giudice dell'Esecuzione di integrare il titolo esecutivo riconoscendo al creditore ulteriori importi non oggetto di specifica liquidazione …”; in particolare, ne deduceva l'illegittima quantificazione degli interessi legali, operata dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non dalla scadenza dell'obbligazione pecuniaria, chiedendone la rideterminazione.
Il G.E., con successiva ordinanza del 06.05.2021, rigettava il ricorso formulato ai sensi dell'art. 617
c.p.c., non riscontrando “nel titolo esecutivo alcuna specifica liquidazione di interessi nella misura richiesta dal creditore, pur potendo astrattamente ritenersi che questi possano competere in virtù della normativa richiamata”, accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dal debitore ai sensi dell'art. 624
c.p.c. e contenuta nell'originario ricorso in opposizione, limitatamente all'importo per interessi intimati nella misura maggiore di euro 2.438,00 ed, infine, fissava il termine di giorni 30 per l'introduzione del pagina 2 di 5 presente giudizio di merito, che veniva tempestivamente proposto dal creditore, il quale chiedeva la revoca della suddetta ordinanza, per gli stessi motivi esposti nella fase cautelare.
Instauratosi il contraddittorio, l'esecutato si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1
chiedendo, invece, la conferma della predetta ordinanza, vinte le spese di lite.
All'udienza del 27.10.2021, senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale, all'odierna udienza, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni dalle parti in lite, è stato riservata per la decisione.
***
1. , nel proporre il presente giudizio di merito, conseguente al ricorso ex art. 617 Parte_1
c.p.c. proposto, nella procedura iscritta al n. 2036/2014 R.G.ES.MOB., avverso l'ordinanza del G.E. del 15.10.2020, deduce l'erronea quantificazione degli interessi legali di cui al titolo esecutivo posto a fondamento dell'espropriazione mobiliare e costituito dal decreto ingiuntivo n. 252/2014 dell'intestato
Tribunale, confermato all'esito del giudizio di opposizione.
In particolare, contestando le motivazioni formulate dal G.E., secondo cui non è consentito nella fase esecutiva integrare il titolo esecutivo che ne è posto a fondamento, l'odierna parte opponente deduce che gli interessi legali dovuti dall'esecutato non possano decorrere dalla proposizione della domanda monitoria, ovvero dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, bensì, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, dalla scadenza della obbligazione dedotta nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
Viceversa, l'odierna parte opposta deduce che, non avendo il Giudice del monitorio statuito la decorrenza degli interessi dal sorgere del credito, non è consentita l'integrazione o la correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale nella fase esecutiva;
correttamente, dunque, secondo la tesi dell'esecutato, il G.E. ha provveduto alla quantificazione degli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale.
Tanto premesso, occorre rilevare che, per giurisprudenza costante, «in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di
“interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.
c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito,
pagina 3 di 5 non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva» (Cassazione Civile, sentenza n. 8128/2020).
Peraltro, come correttamente rilevato dal G.E., secondo la giurisprudenza di legittimità, “il tenore letterale dell'art. 1284 c.c. è chiaro e non si presta ad equivoci: gli interessi decorrono dal momento in cui è «proposta» la domanda giudiziale (o l'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale: comma 5). In altri termini, è la proposizione della domanda giudiziale a determinare il previsto effetto sostanziale attributivo…Deve ritenersi che, quando la legge dice che gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e la forma di introduzione della domanda è costituita dal ricorso da depositarsi davanti al giudice e successivamente notificarsi alla parte convenuta, la proposizione della domanda giudiziale risulta individuabile nell'attività di deposito del ricorso. Il riferimento legislativo alla proposizione della domanda giudiziale è da ritenersi volto privilegiare il mero momento della formulazione della richiesta al giudice e non già quello della partecipazione della richiesta al debitore” (Cassazione Civile, ordinanza n. 13145/2021; in tal senso Cassazione Civile,
Ordinanza n. 20883/2019, secondo cui: in tema di obbligazioni derivanti da inadempimento contrattuale gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso).
Nel caso in lite, il titolo esecutivo conteneva la condanna agli interessi legali “generici”, quelli di cui all'art. 1284 c.c., non contenendo alcun riferimento al criterio specifico previsto dall'art. 4 del d.lgs. n.
231/2002, con decorrenza, dunque, dalla domanda giudiziale.
Peraltro, come correttamente rilevato dal G.E., laddove non sia condivisa la decisione contenuta nel titolo esecutivo, andrebbe impugnata la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice dell'esecuzione (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 22457/2017).
Sarebbe stato, dunque, necessario prospettare la questione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anziché rinviare la tematica analizzata alla fase esecutiva.
Per le argomentazioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'ordinanza resa dal G.E., in data 06.05.2021, nella procedura iscritta al n. 2036/2014 R.G.ES.MOB. del Tribunale di Avellino.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, al netto della fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma l'ordinanza resa dal G.E., in data 06.05.2021, nella procedura iscritta al n. 2036/2014 R.G.ES.MOB. del Tribunale di Avellino.
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avellino, 3 gennaio 2024
Il Giudice dott. Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 3 gennaio 2024
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che, a parziale modifica del precedente provvedimento che rinviava per la discussione orale, il giudizio è stato rinviato per la trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 5 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2021 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco De Stefano (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Solofra C.F._2
alla via G. Maffei n. 5;
OPPONENTE contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Diana Maccario Controparte_1 C.F._3
(C.F. , domicilio digitale: C.F._4 Email_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, procedeva ad introdurre il giudizio di Parte_1
merito conseguente alla fase cautelare instaurata dal medesimo con ricorso ex art. 617 e c.p.c., innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES.MOB. 2036/2014.
Con il ricorso ex art. 617 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il creditore Parte_1
impugnava l'ordinanza di assegnazione parziale delle somme del 15.10.2020, nella parte in
[...] cui veniva disposto “... rilevato inoltre che l'originaria ordinanza del 30 marzo 2017 non deliberava
l'aspetto relativo alla entità degli interessi liquidati nel titolo esecutivo, questione questa che deve decidersi nel senso del computo di questi nella misura legale dalla domanda giudiziale e sino alla data odierna, … e quindi per euro 2.438,00; rilevato che, … in applicazione del principio che vieta al
Giudice dell'Esecuzione di integrare il titolo esecutivo riconoscendo al creditore ulteriori importi non oggetto di specifica liquidazione …”; in particolare, ne deduceva l'illegittima quantificazione degli interessi legali, operata dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non dalla scadenza dell'obbligazione pecuniaria, chiedendone la rideterminazione.
Il G.E., con successiva ordinanza del 06.05.2021, rigettava il ricorso formulato ai sensi dell'art. 617
c.p.c., non riscontrando “nel titolo esecutivo alcuna specifica liquidazione di interessi nella misura richiesta dal creditore, pur potendo astrattamente ritenersi che questi possano competere in virtù della normativa richiamata”, accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dal debitore ai sensi dell'art. 624
c.p.c. e contenuta nell'originario ricorso in opposizione, limitatamente all'importo per interessi intimati nella misura maggiore di euro 2.438,00 ed, infine, fissava il termine di giorni 30 per l'introduzione del pagina 2 di 5 presente giudizio di merito, che veniva tempestivamente proposto dal creditore, il quale chiedeva la revoca della suddetta ordinanza, per gli stessi motivi esposti nella fase cautelare.
Instauratosi il contraddittorio, l'esecutato si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1
chiedendo, invece, la conferma della predetta ordinanza, vinte le spese di lite.
All'udienza del 27.10.2021, senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale, all'odierna udienza, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni dalle parti in lite, è stato riservata per la decisione.
***
1. , nel proporre il presente giudizio di merito, conseguente al ricorso ex art. 617 Parte_1
c.p.c. proposto, nella procedura iscritta al n. 2036/2014 R.G.ES.MOB., avverso l'ordinanza del G.E. del 15.10.2020, deduce l'erronea quantificazione degli interessi legali di cui al titolo esecutivo posto a fondamento dell'espropriazione mobiliare e costituito dal decreto ingiuntivo n. 252/2014 dell'intestato
Tribunale, confermato all'esito del giudizio di opposizione.
In particolare, contestando le motivazioni formulate dal G.E., secondo cui non è consentito nella fase esecutiva integrare il titolo esecutivo che ne è posto a fondamento, l'odierna parte opponente deduce che gli interessi legali dovuti dall'esecutato non possano decorrere dalla proposizione della domanda monitoria, ovvero dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, bensì, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, dalla scadenza della obbligazione dedotta nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
Viceversa, l'odierna parte opposta deduce che, non avendo il Giudice del monitorio statuito la decorrenza degli interessi dal sorgere del credito, non è consentita l'integrazione o la correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale nella fase esecutiva;
correttamente, dunque, secondo la tesi dell'esecutato, il G.E. ha provveduto alla quantificazione degli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale.
Tanto premesso, occorre rilevare che, per giurisprudenza costante, «in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di
“interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.
c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito,
pagina 3 di 5 non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva» (Cassazione Civile, sentenza n. 8128/2020).
Peraltro, come correttamente rilevato dal G.E., secondo la giurisprudenza di legittimità, “il tenore letterale dell'art. 1284 c.c. è chiaro e non si presta ad equivoci: gli interessi decorrono dal momento in cui è «proposta» la domanda giudiziale (o l'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale: comma 5). In altri termini, è la proposizione della domanda giudiziale a determinare il previsto effetto sostanziale attributivo…Deve ritenersi che, quando la legge dice che gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e la forma di introduzione della domanda è costituita dal ricorso da depositarsi davanti al giudice e successivamente notificarsi alla parte convenuta, la proposizione della domanda giudiziale risulta individuabile nell'attività di deposito del ricorso. Il riferimento legislativo alla proposizione della domanda giudiziale è da ritenersi volto privilegiare il mero momento della formulazione della richiesta al giudice e non già quello della partecipazione della richiesta al debitore” (Cassazione Civile, ordinanza n. 13145/2021; in tal senso Cassazione Civile,
Ordinanza n. 20883/2019, secondo cui: in tema di obbligazioni derivanti da inadempimento contrattuale gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso).
Nel caso in lite, il titolo esecutivo conteneva la condanna agli interessi legali “generici”, quelli di cui all'art. 1284 c.c., non contenendo alcun riferimento al criterio specifico previsto dall'art. 4 del d.lgs. n.
231/2002, con decorrenza, dunque, dalla domanda giudiziale.
Peraltro, come correttamente rilevato dal G.E., laddove non sia condivisa la decisione contenuta nel titolo esecutivo, andrebbe impugnata la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice dell'esecuzione (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 22457/2017).
Sarebbe stato, dunque, necessario prospettare la questione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anziché rinviare la tematica analizzata alla fase esecutiva.
Per le argomentazioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'ordinanza resa dal G.E., in data 06.05.2021, nella procedura iscritta al n. 2036/2014 R.G.ES.MOB. del Tribunale di Avellino.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, al netto della fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma l'ordinanza resa dal G.E., in data 06.05.2021, nella procedura iscritta al n. 2036/2014 R.G.ES.MOB. del Tribunale di Avellino.
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avellino, 3 gennaio 2024
Il Giudice dott. Aureliana Di Matteo
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