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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2024, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3568/2022 promosso da
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
STATALE, 5/R, MERATE (LC), presso lo studio degli avv. NOTARO MATTEO e
CEREDA CRISTIANA, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione;
parte attrice-opponente
contro
:
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
GALLERIA BORROMEO, 3, PADOVA, presso lo studio degli avv. CAMILOTTI
LORENZO e PERAZZOLO VANESSA, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta-opposta
Oggetto: Appalto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso adito, contraris reiectis: nel merito: annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 986/2022, r.g. n. 1561/2022, emesso dal Tribunale di Treviso, Giudice dott. Luca Deli, in data 13.04.2022; in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm.
In via istruttoria:
- 1 -
La presente causa ha natura documentale e, pertanto, si richiamano tutti i documenti prodotti da nel corso della presente causa. Pt_1
Si insiste per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie.
Nella denegata ipotesi in cui il capitolo avversario n. 22 (memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. depositata da dovesse essere ammesso, si chiede l'esperimento CP_1
della prova contraria sui seguenti capitoli di prova:
1. E' vero o non è vero che ha eseguito le lavorazioni di cui ai punti n. Controparte_1
E01.1 e E02.1 del contratto di subappalto (cfr. doc. 7 fascicolo attrice opponente)?
2. E' vero che la committente finale, contestava ad la mancata Pt_2 Pt_1
esecuzione, da parte di delle lavorazioni di cui ai punti n. E01.1 e E02.1 del CP_1
contratto di subappalto e, di conseguenza, chiedeva ad di stralciare, dal Pt_1 prezzo dell'appalto, la somma di euro 6.075,07 (cfr. doc. 5 fascicolo attrice opponente)?
3. E' vero che, in conseguenza della mancata esecuzione delle opere di cui ai precedenti capitoli di prova, e concordavano che il prezzo Pt_1 CP_1
complessivo del subappalto venisse ridotto da euro 68.000,00 ad euro 65.579,94 (cfr. doc. 6 fascicolo attrice opponente)?
Si indicano come testi: sig. , c/o e sig. Testimone_1 Pt_1 Testimone_2
residente in [...].
[...]
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: nel merito:
- respingere l'opposizione formulata da e le domande tutte da essa Parte_1
formulate in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 986/2022 del 24.04.2022, RG 1561/2022, emesso dal Tribunale di Treviso;
- in subordine, condannare per le causali di cui in narrativa, al Parte_1 pagamento di € 44.680,37, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle fatture al saldo o dalla data della domanda monitoria al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa.
- 2 -
In via istruttoria:
Per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati da in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., con i testi ivi Controparte_1
indicati.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso da
[...]
nei confronti di per il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 44.680,07 a saldo del corrispettivo dei lavori da quest'ultima subappaltati alla ricorrente per la posa di un impianto elettrico presso la sede di Organizzazione_1
Castelfranco Veneto (TV), oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale deducendo: Controparte_1 che la committente nell'illustrare alle imprese coinvolte le Pt_2 Org_1
lavorazioni che avrebbero dovuto essere svolte in detto cantiere, avrebbe manifestato la necessità che i tecnici di impegnati su piattaforme elevatrici Controparte_1
(PLE) avrebbero dovuto essere sempre assistiti da un operaio a terra per ragioni di sicurezza;
- che la convenuta opposta avrebbe eseguito regolarmente i lavori subappaltati, ad eccezione di quelli indicati nei punti nn. E01.1 e E02.1 del preventivo sulla scorta del quale era stato concordato il corrispettivo di euro 68.000,00 oltre IVA, ragion per cui le parti si sarebbero accordate per scomputare dal dovuto la somma di euro 2.420,00 corrispondente al costo preventivato per i lavori non realizzati;
- che tale accordo sarebbe stato in parte disatteso da CP_1
- che quest'ultima avrebbe arbitrariamente preteso il pagamento della somma non preventivata di euro 22.320,00 per la presenza di operai a terra a monitoraggio delle piattaforme elevatrici, senza averne concordato il costo aggiuntivo.
Ritenendo quindi dovuto soltanto:
a) l'importo di euro 5.579,94 sulla fattura avversaria n. 372/01, quale saldo effettivo delle opere subappaltate (scomputato l'importo di euro 2.420,00 per le lavorazioni non eseguite e tenuto conto dei due acconti già pacificamente pagati da , di euro Pt_1
46.000,00 e di euro 14.000,00)
b) l'importo di euro 15.704,37 sulla fattura avversaria n. 373/01, con scomputo -
- 3 -
quindi- di euro 22.320,00 per la presenza dei movieri, l'attrice opponente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: rigettare l'eventuale avversaria domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 986/2022, r.g. n. 1561/2022, emesso dal
Tribunale di Treviso, Giudice dott. Luca Deli, in data 13.04.2022; in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm”.
Con comparsa di risposta depositata in data 19.9.2022 si costituiva in giudizio
[...]
contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendo la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno parziale per la somma incontestata di € 21.284,31.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione del 13.10.2022 con ordinanza del 21.10.2022 il Giudice, preso atto dell'intervenuto pagamento delle somme non contestate dall'opponente, rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 7.2.2023 veniva concessa in favore di l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per Controparte_1
l'importo di Euro 1.133,78 vantato a titolo di interessi moratori sulla somma non contestata e pagata dall'opponente in limine litis.
Con la medesima ordinanza veniva altresì fissata l'udienza del 23.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, in cui la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Così brevemente sintetizzato l'iter processuale, si osserva innanzitutto che, a seguito del pagamento da parte della società opponente dell'importo complessivo di €
21.284,31 eseguito in data 4.10.2022, l'oggetto del contendere deve ritenersi circoscritto al tema della debenza dell'importo di € 1.075,06 a saldo della fattura n.
372/01 di e dell'ulteriore importo di € 22.320,00 preteso dalla Controparte_1
- 4 -
convenuta opposta a rifusione dei maggiori oneri per l'impiego di personale aggiuntivo per la sorveglianza a terra delle lavorazioni su piattaforme, attività pretesa dalla committente principale dopo la conclusione del contratto Organizzazione_1
di subappalto tra le odierne contendenti e all'esito di una riunione operativa tenutasi in data 2.8.2021.
Quanto al primo profilo, parte opponente ha dedotto che, non avendo la subappaltatrice eseguito i lavori di smantellamento e demolizione previsti alle voci nn.
E01.1 e E02.1 dell'elenco di cui al preventivo del 28.6.2021, le parti si sarebbero accordate per una riduzione consensuale del prezzo complessivo delle opere da euro
68.000,00 ad euro 65.579.94 e che disattendo tale accordo, avrebbe Controparte_1
scomputato dal conteggio il minor importo di € 1.344,00 anziché quello di € 2.420,06.
La convenuta ha a tale riguardo replicato che lo stralcio dei lavori riguardava esclusivamente le opere di cui alla voce E02.01 e di aver anzi scomputato dal proprio credito, per mera svista, il maggior importo previsto per i lavori di cui al n. E01.01 regolarmente eseguiti, anziché quello di € 1.075,20 relativo ai lavori stralciati.
Il corrispettivo a misura complessivo sarebbe dunque ammontato ad € 66.924,80.
La tesi della convenuta è contestata da parte opponente, la quale, nelle note scritte per l'udienza di trattazione del 13.10.2022, ha a sua volta replicato come le parti si fossero specificamente accordate per la maggior riduzione del compenso all'esito di una conversazione telefonica tra il sig. e il sig. il cui contenuto CP_2 Persona_1
risulterebbe trasfuso in una nota scritta inviata dall'opponente alla Controparte_1 in data 1.3.2022 (doc. 6), in cui veniva richiesta l'emissione di una nota di
[...] credito di € 1.076,06.
Parte convenuta ha tuttavia negato la circostanza, contestando altresì la valenza probatoria di tale ultimo scritto, in quanto documento di parte, in buona sostanza contenente una mera proposta di modifica dei termini economici dell'accordo, respinta dalla società creditrice per il tramite dei propri legali con la comunicazione email del 1.3.2022 (cfr. doc. 12 fasc. convenuta).
Ciò premesso, deve osservarsi che in un subappalto a misura qual è quello oggetto di causa, il corrispettivo, ancorché indicato al momento del perfezionamento del rapporto contrattuale in un importo puntuale, deve intendersi comunque sempre soggetto a modificazioni, in ragione del riscontro a consuntivo di quantità maggiori o minori di quelle preventivate o, per quanto in questa sede di maggior interesse, della mancata
- 5 -
esecuzione di talune opere per le quali era stato previsto un prezzo unitario.
Negli appalti a misura la procedura di determinazione del prezzo è infatti caratterizzata dal fatto che l'importo complessivo dovuto dal soggetto committente potrà essere quantificato solamente una volta che sia stata realizzata l'opera oggetto di contratto ed il corrispettivo finale sarà sempre parametrato alla consistenza effettiva dell'opera realizzata, ferma restando l'invariabilità del valore monetario pattuito dalle parti in relazione alla singola unità lavorativa.
Non vi è dunque necessità, per la parte che contesti l'eccessività della quantificazione del credito operata dal proprio appaltatore, di provare l'esistenza di uno specifico accordo per la ridefinizione di quell'importo originariamente previsto come risultante dalla sommatoria delle singole voci riportate nel computo metrico, né di offrire la prova negativa della mancata esecuzione di talune opere di cui sia ugualmente preteso il corrispettivo.
Ciò posto, l'allegazione della convenuta di aver effettivamente eseguito le attività di smantellamento e demolizione previste dalla voce E01.1 del computo metrico non trova riscontro in alcun documento acquisito al giudizio e risulta al contrario smentita da documentazione proveniente dalla committente principale Organizzazione_1
Nella nota inviata via mail in data 24.1.2022 dal sig. di Tes_3 Org_1
al sig. viene infatti inequivocabilmente dato atto della mancata
[...] Testimone_1
esecuzione di tutte le opere di smantellamento, senza alcuna distinzione tra le
Organ postazioni relative all'area “ , Ogivatrice , Reparto Org_3 Org_4
Finitura” e quelle delle aree “Attrezzeria, Magazzino e Manutenzione, Reparto Org_5
, e con l'espresso duplice riferimento alla impossibilità di remunerare la
[...]
subappaltante di entrambe le voci del computo metrico inerenti a tali lavorazioni.
Trattandosi di un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, esso, pur non potendo spiegare piena valenza probatoria tra le parti, possiede, in ragione della sua specificità, un rilevante valore indiziario che, considerato unitamente all'ulteriore elemento presuntivo costituito dalla pacifica ed incontestata riduzione del corrispettivo pagato dalla alla induce a ritenere Org_1 Parte_1
insussistente il fatto costituivo di quella frazione del credito vantato dall'odierna convenuta.
Non si è poi ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale richiesta da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (capitoli da 22 a 24)
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perché contrastante con il contenuto di un documento e, pertanto, soggetta al divieto di cui all'art. 2722 c.c., oltre che per la genericità delle circostanze temporali in cui il fatto da provare verrebbe collocato (indistintamente tra agosto e settembre del 2021).
Irrilevante ai fini del decidere è poi la fotografia prodotta da parte convenuta sub doc.
27, trattandosi di una immagine non contestualizzata e potenzialmente riferibile a qualsiasi lavorazione sotto traccia.
L'opposizione della società opponente rispetto al saldo dell'importo esposto nella fattura n. 372/01 risulta quindi fondata.
Quanto alla pretesa di parte convenuta alla rifusione dei maggiori oneri conseguenti all'impiego dei c.d. movieri nella sorveglianza delle lavorazioni su piattaforme, occorre innanzitutto chiedersi se la richiesta di tale prestazione aggiuntiva costituisca o meno, dal punto di vista giuridico, una “variazione del progetto” rilevante a norma degli artt. 1660 e 1661 c.c. e, in caso affermativo, se essa possa giustificare la richiesta di un compenso aggiuntivo.
In primo luogo, non sembra che la fattispecie dedotta in giudizio possa essere ricondotta alla disciplina della revisione prezzi prevista dall'art. 1664 c.c. in relazione alla imprevedibile sopravvenienza di aumenti del costo della mano d'opera, atteso che, pur aderendo ad una accezione quanto più lata possibile di tale concetto, risulta comunque evidente che il Legislatore faccia riferimento a circostanze del tutto indipendenti ed estranee da qualsiasi possibilità di controllo e di gestione per le parti, come gli incrementi salariali, dei contributi previdenziali o degli oneri assicurativi.
Ai fini invece dell'applicazione degli artt. 1659, 1660 e 1661 c.c. è necessario definire giuridicamente il concetto di variazione.
Secondo la miglior dottrina, costituisce una variazione qualsiasi modificazione dell'opera o del servizio oggetto di appalto non concordata dalle parti in sede di stipula del contratto, ma che risulta essere necessaria, utile o comunque opportuna prima dell'accettazione da parte del soggetto appaltante.
A questo concetto può essere ricondotta non solo ogni variante relativa alla consistenza concreta dell'opera – come può essere la scelta dei materiali impiegati, ovvero la definizione della sua forma, dimensione o struttura – ma anche ogni variazione inerente alle modalità di esecuzione della stessa, ivi compresi il tempo e luogo dell'adempimento.
Benché dunque gli artt. 1660 e 1661 c.c. si riferiscano testualmente alle “variazioni al
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progetto” ordinate da committente o rese necessarie per realizzare l'opera a regola d'arte, il concetto di variazione deve intendersi correlato a qualsiasi modificazione delle modalità esecutive dell'opera o del servizio rispetto all'originario programma negoziale.
Dal punto di vista temporale, la modifica dell'oggetto del contratto deve sopravvenire alla sua stipula e precedere l'accettazione dell'opera.
Le diverse modalità organizzative per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa può dunque rientrare astrattamente nel concetto di variazione preso in considerazione dalle norme codicistiche pocanzi citate.
Rispetto alla tripartizione della tipologia di variazioni contemplate dal Legislatore, quella per cui è causa appare senza dubbio riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1661 c.c., pacificamente conseguendo non ad una iniziativa dell'appaltatore, bensì ad una specifica richiesta della committenza.
Principio immanente ed implicito alla disciplina codicistica appena citata è, tuttavia, quello per cui tanto l'incremento del compenso in favore dell'appaltatore, quanto la facoltà di recesso a fronte di variazioni eccedenti la soglia del sesto del prezzo presuppongono l'imprevedibilità delle variazioni medesime, quale precipitato del più generale principio di buona fede oggettiva.
Ne discende l'impossibilità di applicare la disciplina codicistica in materia di varianti a quei cambiamenti degli aspetti secondari o esecutivi dell'opera emersi o ordinati durante la sua esecuzione che l'appaltatore avrebbe potuto rappresentarsi, ricorrendo all'ordinaria diligenza, come obbiettivamente connaturali all'esecuzione dell'opera stessa.
Nel caso di specie, è evidente che l'opera subappaltata è rimasta assolutamente invariata nella sua consistenza oggettiva, essendo di converso mutate solo le modalità pratiche di svolgimento delle attività del personale tecnico coinvolto nella sua realizzazione.
Inoltre, pur non risultando l'impiego di movieri rispetto alle lavorazioni su piattaforme espressamente e specificamente imposto dalla normativa statale in materia di sicurezza sul lavoro, tale forma di sorveglianza può tuttavia essere senza dubbio ricondotta a quelle “adeguate cautele” prescritte dall'art. 110 del D.Lgs. 81/2009 in alternativa all'interdizione dell'area interessata dalle lavorazioni in quota.
A tale riguardo, risulta dalle allegazioni di parte e, soprattutto, dal doc. 5 di parte
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opponente che i lavori oggetto di causa avrebbero dovuto essere eseguiti nell'ambito del normale esercizio dell'attività produttiva della società committente Org_1
[...]
Per tale ragione, era dunque agevolmente prevedibile che potesse emergere, quale specifico fattore di rischio, l'interferenza tra l'esecuzione delle opere in quota ed il transito negli spazi sottostanti di dipendenti della committente, anche a bordo di carrelli elevatori o altri mezzi, con la conseguente, doverosa, imposizione delle più opportune misure di sicurezza.
In altri termini, la necessità di prevedere l'impiego di personale a terra per la sorveglianza del lavoro su piattaforme era una evenienza ampiamente prevedibile in relazione al concreto contesto di lavoro e, come tale, avrebbe dovuto essere considerata nella determinazione originaria del costo dell'opera preventivato.
Ma oltre a tale rilievo, di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, deve altresì rimarcarsi come il riconoscimento all'appaltatore del compenso supplementare previsto dall'art. 1661 c.c. postuli che quest'ultimo dimostri in modo rigoroso l'incremento di costo correlato alle variazioni richieste dal committente (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, sent. n.4911 del 16.7.1983)
Nella fattispecie in esame, pur essendo innegabile che, a seguito della richiesta dell'assistenza a terra da parte della committente, abbia stipulato Controparte_1
in data 20.9.2021 un apposito contratto integrativo con la per un CP_3
corrispettivo a corpo di € 20.378,00 oltre IVA, la società convenuta non ha comunque provato di aver effettivamente versato tale importo.
L'ultima fattura della in ordine cronologico (la n. 181 del 30.9.2021) si CP_3
riferisce infatti al contratto d'opera 31/2021 del 26.7.2021 e non a quello del
20.9.2021, mentre le distinte relative al bonifico bancario eseguito per 28.436,25 riportano nella causale, oltre alla fattura n. 181, le fatture 184, 182 e 180 che tuttavia non sono state prodotte in giudizio.
Non è dunque possibile verificare in modo rigoroso che tale pagamento sia stato effettivamente imputato al contratto integrativo del 20.9.2021 con la CP_3
Tale ulteriore rilievo, oltre a corroborare la prospettazione di parte opponente circa l'ininfluenza, dal punto di vista economico, della diversa dislocazione del personale somministrato dalla tra le piattaforme aeree ed il servizio di sicurezza a CP_3
terra, non avrebbe comunque consentito di accogliere la domanda monitoria di
- 9 -
riconoscimento del compenso supplementare per variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c.
Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non si può non tener conto della circostanza che la società opponente ha provveduto al pagamento degli importi che essa stessa riteneva pienamente e incontestabilmente dovuti soltanto dopo la notificazione dell'ingiunzione di pagamento e a ridosso dell'udienza di trattazione, di fatto rendendo inevitabile un contenzioso di cui, ove limitato alle questioni controverse appena trattate, la convenuta ne avrebbe potuto considerare diversamente l'alea e l'opportunità.
Ad ogni buon conto, la pacifica e riconosciuta debenza da parte della società opponente di un importo pari a quasi la metà del credito oggetto della domanda di ingiunzione integra a tutti gli effetti gli estremi della soccombenza reciproca e, ferma la revoca dell'ingiunzione di pagamento, giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea
Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 986/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data
13.04.2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 29/04/2024.
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
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In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3568/2022 promosso da
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
STATALE, 5/R, MERATE (LC), presso lo studio degli avv. NOTARO MATTEO e
CEREDA CRISTIANA, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione;
parte attrice-opponente
contro
:
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
GALLERIA BORROMEO, 3, PADOVA, presso lo studio degli avv. CAMILOTTI
LORENZO e PERAZZOLO VANESSA, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta-opposta
Oggetto: Appalto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso adito, contraris reiectis: nel merito: annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 986/2022, r.g. n. 1561/2022, emesso dal Tribunale di Treviso, Giudice dott. Luca Deli, in data 13.04.2022; in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm.
In via istruttoria:
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La presente causa ha natura documentale e, pertanto, si richiamano tutti i documenti prodotti da nel corso della presente causa. Pt_1
Si insiste per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie.
Nella denegata ipotesi in cui il capitolo avversario n. 22 (memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. depositata da dovesse essere ammesso, si chiede l'esperimento CP_1
della prova contraria sui seguenti capitoli di prova:
1. E' vero o non è vero che ha eseguito le lavorazioni di cui ai punti n. Controparte_1
E01.1 e E02.1 del contratto di subappalto (cfr. doc. 7 fascicolo attrice opponente)?
2. E' vero che la committente finale, contestava ad la mancata Pt_2 Pt_1
esecuzione, da parte di delle lavorazioni di cui ai punti n. E01.1 e E02.1 del CP_1
contratto di subappalto e, di conseguenza, chiedeva ad di stralciare, dal Pt_1 prezzo dell'appalto, la somma di euro 6.075,07 (cfr. doc. 5 fascicolo attrice opponente)?
3. E' vero che, in conseguenza della mancata esecuzione delle opere di cui ai precedenti capitoli di prova, e concordavano che il prezzo Pt_1 CP_1
complessivo del subappalto venisse ridotto da euro 68.000,00 ad euro 65.579,94 (cfr. doc. 6 fascicolo attrice opponente)?
Si indicano come testi: sig. , c/o e sig. Testimone_1 Pt_1 Testimone_2
residente in [...].
[...]
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: nel merito:
- respingere l'opposizione formulata da e le domande tutte da essa Parte_1
formulate in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 986/2022 del 24.04.2022, RG 1561/2022, emesso dal Tribunale di Treviso;
- in subordine, condannare per le causali di cui in narrativa, al Parte_1 pagamento di € 44.680,37, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle fatture al saldo o dalla data della domanda monitoria al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa.
- 2 -
In via istruttoria:
Per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati da in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., con i testi ivi Controparte_1
indicati.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso da
[...]
nei confronti di per il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 44.680,07 a saldo del corrispettivo dei lavori da quest'ultima subappaltati alla ricorrente per la posa di un impianto elettrico presso la sede di Organizzazione_1
Castelfranco Veneto (TV), oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale deducendo: Controparte_1 che la committente nell'illustrare alle imprese coinvolte le Pt_2 Org_1
lavorazioni che avrebbero dovuto essere svolte in detto cantiere, avrebbe manifestato la necessità che i tecnici di impegnati su piattaforme elevatrici Controparte_1
(PLE) avrebbero dovuto essere sempre assistiti da un operaio a terra per ragioni di sicurezza;
- che la convenuta opposta avrebbe eseguito regolarmente i lavori subappaltati, ad eccezione di quelli indicati nei punti nn. E01.1 e E02.1 del preventivo sulla scorta del quale era stato concordato il corrispettivo di euro 68.000,00 oltre IVA, ragion per cui le parti si sarebbero accordate per scomputare dal dovuto la somma di euro 2.420,00 corrispondente al costo preventivato per i lavori non realizzati;
- che tale accordo sarebbe stato in parte disatteso da CP_1
- che quest'ultima avrebbe arbitrariamente preteso il pagamento della somma non preventivata di euro 22.320,00 per la presenza di operai a terra a monitoraggio delle piattaforme elevatrici, senza averne concordato il costo aggiuntivo.
Ritenendo quindi dovuto soltanto:
a) l'importo di euro 5.579,94 sulla fattura avversaria n. 372/01, quale saldo effettivo delle opere subappaltate (scomputato l'importo di euro 2.420,00 per le lavorazioni non eseguite e tenuto conto dei due acconti già pacificamente pagati da , di euro Pt_1
46.000,00 e di euro 14.000,00)
b) l'importo di euro 15.704,37 sulla fattura avversaria n. 373/01, con scomputo -
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quindi- di euro 22.320,00 per la presenza dei movieri, l'attrice opponente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: rigettare l'eventuale avversaria domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 986/2022, r.g. n. 1561/2022, emesso dal
Tribunale di Treviso, Giudice dott. Luca Deli, in data 13.04.2022; in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm”.
Con comparsa di risposta depositata in data 19.9.2022 si costituiva in giudizio
[...]
contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendo la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno parziale per la somma incontestata di € 21.284,31.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione del 13.10.2022 con ordinanza del 21.10.2022 il Giudice, preso atto dell'intervenuto pagamento delle somme non contestate dall'opponente, rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 7.2.2023 veniva concessa in favore di l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per Controparte_1
l'importo di Euro 1.133,78 vantato a titolo di interessi moratori sulla somma non contestata e pagata dall'opponente in limine litis.
Con la medesima ordinanza veniva altresì fissata l'udienza del 23.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, in cui la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Così brevemente sintetizzato l'iter processuale, si osserva innanzitutto che, a seguito del pagamento da parte della società opponente dell'importo complessivo di €
21.284,31 eseguito in data 4.10.2022, l'oggetto del contendere deve ritenersi circoscritto al tema della debenza dell'importo di € 1.075,06 a saldo della fattura n.
372/01 di e dell'ulteriore importo di € 22.320,00 preteso dalla Controparte_1
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convenuta opposta a rifusione dei maggiori oneri per l'impiego di personale aggiuntivo per la sorveglianza a terra delle lavorazioni su piattaforme, attività pretesa dalla committente principale dopo la conclusione del contratto Organizzazione_1
di subappalto tra le odierne contendenti e all'esito di una riunione operativa tenutasi in data 2.8.2021.
Quanto al primo profilo, parte opponente ha dedotto che, non avendo la subappaltatrice eseguito i lavori di smantellamento e demolizione previsti alle voci nn.
E01.1 e E02.1 dell'elenco di cui al preventivo del 28.6.2021, le parti si sarebbero accordate per una riduzione consensuale del prezzo complessivo delle opere da euro
68.000,00 ad euro 65.579.94 e che disattendo tale accordo, avrebbe Controparte_1
scomputato dal conteggio il minor importo di € 1.344,00 anziché quello di € 2.420,06.
La convenuta ha a tale riguardo replicato che lo stralcio dei lavori riguardava esclusivamente le opere di cui alla voce E02.01 e di aver anzi scomputato dal proprio credito, per mera svista, il maggior importo previsto per i lavori di cui al n. E01.01 regolarmente eseguiti, anziché quello di € 1.075,20 relativo ai lavori stralciati.
Il corrispettivo a misura complessivo sarebbe dunque ammontato ad € 66.924,80.
La tesi della convenuta è contestata da parte opponente, la quale, nelle note scritte per l'udienza di trattazione del 13.10.2022, ha a sua volta replicato come le parti si fossero specificamente accordate per la maggior riduzione del compenso all'esito di una conversazione telefonica tra il sig. e il sig. il cui contenuto CP_2 Persona_1
risulterebbe trasfuso in una nota scritta inviata dall'opponente alla Controparte_1 in data 1.3.2022 (doc. 6), in cui veniva richiesta l'emissione di una nota di
[...] credito di € 1.076,06.
Parte convenuta ha tuttavia negato la circostanza, contestando altresì la valenza probatoria di tale ultimo scritto, in quanto documento di parte, in buona sostanza contenente una mera proposta di modifica dei termini economici dell'accordo, respinta dalla società creditrice per il tramite dei propri legali con la comunicazione email del 1.3.2022 (cfr. doc. 12 fasc. convenuta).
Ciò premesso, deve osservarsi che in un subappalto a misura qual è quello oggetto di causa, il corrispettivo, ancorché indicato al momento del perfezionamento del rapporto contrattuale in un importo puntuale, deve intendersi comunque sempre soggetto a modificazioni, in ragione del riscontro a consuntivo di quantità maggiori o minori di quelle preventivate o, per quanto in questa sede di maggior interesse, della mancata
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esecuzione di talune opere per le quali era stato previsto un prezzo unitario.
Negli appalti a misura la procedura di determinazione del prezzo è infatti caratterizzata dal fatto che l'importo complessivo dovuto dal soggetto committente potrà essere quantificato solamente una volta che sia stata realizzata l'opera oggetto di contratto ed il corrispettivo finale sarà sempre parametrato alla consistenza effettiva dell'opera realizzata, ferma restando l'invariabilità del valore monetario pattuito dalle parti in relazione alla singola unità lavorativa.
Non vi è dunque necessità, per la parte che contesti l'eccessività della quantificazione del credito operata dal proprio appaltatore, di provare l'esistenza di uno specifico accordo per la ridefinizione di quell'importo originariamente previsto come risultante dalla sommatoria delle singole voci riportate nel computo metrico, né di offrire la prova negativa della mancata esecuzione di talune opere di cui sia ugualmente preteso il corrispettivo.
Ciò posto, l'allegazione della convenuta di aver effettivamente eseguito le attività di smantellamento e demolizione previste dalla voce E01.1 del computo metrico non trova riscontro in alcun documento acquisito al giudizio e risulta al contrario smentita da documentazione proveniente dalla committente principale Organizzazione_1
Nella nota inviata via mail in data 24.1.2022 dal sig. di Tes_3 Org_1
al sig. viene infatti inequivocabilmente dato atto della mancata
[...] Testimone_1
esecuzione di tutte le opere di smantellamento, senza alcuna distinzione tra le
Organ postazioni relative all'area “ , Ogivatrice , Reparto Org_3 Org_4
Finitura” e quelle delle aree “Attrezzeria, Magazzino e Manutenzione, Reparto Org_5
, e con l'espresso duplice riferimento alla impossibilità di remunerare la
[...]
subappaltante di entrambe le voci del computo metrico inerenti a tali lavorazioni.
Trattandosi di un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, esso, pur non potendo spiegare piena valenza probatoria tra le parti, possiede, in ragione della sua specificità, un rilevante valore indiziario che, considerato unitamente all'ulteriore elemento presuntivo costituito dalla pacifica ed incontestata riduzione del corrispettivo pagato dalla alla induce a ritenere Org_1 Parte_1
insussistente il fatto costituivo di quella frazione del credito vantato dall'odierna convenuta.
Non si è poi ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale richiesta da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (capitoli da 22 a 24)
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perché contrastante con il contenuto di un documento e, pertanto, soggetta al divieto di cui all'art. 2722 c.c., oltre che per la genericità delle circostanze temporali in cui il fatto da provare verrebbe collocato (indistintamente tra agosto e settembre del 2021).
Irrilevante ai fini del decidere è poi la fotografia prodotta da parte convenuta sub doc.
27, trattandosi di una immagine non contestualizzata e potenzialmente riferibile a qualsiasi lavorazione sotto traccia.
L'opposizione della società opponente rispetto al saldo dell'importo esposto nella fattura n. 372/01 risulta quindi fondata.
Quanto alla pretesa di parte convenuta alla rifusione dei maggiori oneri conseguenti all'impiego dei c.d. movieri nella sorveglianza delle lavorazioni su piattaforme, occorre innanzitutto chiedersi se la richiesta di tale prestazione aggiuntiva costituisca o meno, dal punto di vista giuridico, una “variazione del progetto” rilevante a norma degli artt. 1660 e 1661 c.c. e, in caso affermativo, se essa possa giustificare la richiesta di un compenso aggiuntivo.
In primo luogo, non sembra che la fattispecie dedotta in giudizio possa essere ricondotta alla disciplina della revisione prezzi prevista dall'art. 1664 c.c. in relazione alla imprevedibile sopravvenienza di aumenti del costo della mano d'opera, atteso che, pur aderendo ad una accezione quanto più lata possibile di tale concetto, risulta comunque evidente che il Legislatore faccia riferimento a circostanze del tutto indipendenti ed estranee da qualsiasi possibilità di controllo e di gestione per le parti, come gli incrementi salariali, dei contributi previdenziali o degli oneri assicurativi.
Ai fini invece dell'applicazione degli artt. 1659, 1660 e 1661 c.c. è necessario definire giuridicamente il concetto di variazione.
Secondo la miglior dottrina, costituisce una variazione qualsiasi modificazione dell'opera o del servizio oggetto di appalto non concordata dalle parti in sede di stipula del contratto, ma che risulta essere necessaria, utile o comunque opportuna prima dell'accettazione da parte del soggetto appaltante.
A questo concetto può essere ricondotta non solo ogni variante relativa alla consistenza concreta dell'opera – come può essere la scelta dei materiali impiegati, ovvero la definizione della sua forma, dimensione o struttura – ma anche ogni variazione inerente alle modalità di esecuzione della stessa, ivi compresi il tempo e luogo dell'adempimento.
Benché dunque gli artt. 1660 e 1661 c.c. si riferiscano testualmente alle “variazioni al
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progetto” ordinate da committente o rese necessarie per realizzare l'opera a regola d'arte, il concetto di variazione deve intendersi correlato a qualsiasi modificazione delle modalità esecutive dell'opera o del servizio rispetto all'originario programma negoziale.
Dal punto di vista temporale, la modifica dell'oggetto del contratto deve sopravvenire alla sua stipula e precedere l'accettazione dell'opera.
Le diverse modalità organizzative per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa può dunque rientrare astrattamente nel concetto di variazione preso in considerazione dalle norme codicistiche pocanzi citate.
Rispetto alla tripartizione della tipologia di variazioni contemplate dal Legislatore, quella per cui è causa appare senza dubbio riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1661 c.c., pacificamente conseguendo non ad una iniziativa dell'appaltatore, bensì ad una specifica richiesta della committenza.
Principio immanente ed implicito alla disciplina codicistica appena citata è, tuttavia, quello per cui tanto l'incremento del compenso in favore dell'appaltatore, quanto la facoltà di recesso a fronte di variazioni eccedenti la soglia del sesto del prezzo presuppongono l'imprevedibilità delle variazioni medesime, quale precipitato del più generale principio di buona fede oggettiva.
Ne discende l'impossibilità di applicare la disciplina codicistica in materia di varianti a quei cambiamenti degli aspetti secondari o esecutivi dell'opera emersi o ordinati durante la sua esecuzione che l'appaltatore avrebbe potuto rappresentarsi, ricorrendo all'ordinaria diligenza, come obbiettivamente connaturali all'esecuzione dell'opera stessa.
Nel caso di specie, è evidente che l'opera subappaltata è rimasta assolutamente invariata nella sua consistenza oggettiva, essendo di converso mutate solo le modalità pratiche di svolgimento delle attività del personale tecnico coinvolto nella sua realizzazione.
Inoltre, pur non risultando l'impiego di movieri rispetto alle lavorazioni su piattaforme espressamente e specificamente imposto dalla normativa statale in materia di sicurezza sul lavoro, tale forma di sorveglianza può tuttavia essere senza dubbio ricondotta a quelle “adeguate cautele” prescritte dall'art. 110 del D.Lgs. 81/2009 in alternativa all'interdizione dell'area interessata dalle lavorazioni in quota.
A tale riguardo, risulta dalle allegazioni di parte e, soprattutto, dal doc. 5 di parte
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opponente che i lavori oggetto di causa avrebbero dovuto essere eseguiti nell'ambito del normale esercizio dell'attività produttiva della società committente Org_1
[...]
Per tale ragione, era dunque agevolmente prevedibile che potesse emergere, quale specifico fattore di rischio, l'interferenza tra l'esecuzione delle opere in quota ed il transito negli spazi sottostanti di dipendenti della committente, anche a bordo di carrelli elevatori o altri mezzi, con la conseguente, doverosa, imposizione delle più opportune misure di sicurezza.
In altri termini, la necessità di prevedere l'impiego di personale a terra per la sorveglianza del lavoro su piattaforme era una evenienza ampiamente prevedibile in relazione al concreto contesto di lavoro e, come tale, avrebbe dovuto essere considerata nella determinazione originaria del costo dell'opera preventivato.
Ma oltre a tale rilievo, di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, deve altresì rimarcarsi come il riconoscimento all'appaltatore del compenso supplementare previsto dall'art. 1661 c.c. postuli che quest'ultimo dimostri in modo rigoroso l'incremento di costo correlato alle variazioni richieste dal committente (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, sent. n.4911 del 16.7.1983)
Nella fattispecie in esame, pur essendo innegabile che, a seguito della richiesta dell'assistenza a terra da parte della committente, abbia stipulato Controparte_1
in data 20.9.2021 un apposito contratto integrativo con la per un CP_3
corrispettivo a corpo di € 20.378,00 oltre IVA, la società convenuta non ha comunque provato di aver effettivamente versato tale importo.
L'ultima fattura della in ordine cronologico (la n. 181 del 30.9.2021) si CP_3
riferisce infatti al contratto d'opera 31/2021 del 26.7.2021 e non a quello del
20.9.2021, mentre le distinte relative al bonifico bancario eseguito per 28.436,25 riportano nella causale, oltre alla fattura n. 181, le fatture 184, 182 e 180 che tuttavia non sono state prodotte in giudizio.
Non è dunque possibile verificare in modo rigoroso che tale pagamento sia stato effettivamente imputato al contratto integrativo del 20.9.2021 con la CP_3
Tale ulteriore rilievo, oltre a corroborare la prospettazione di parte opponente circa l'ininfluenza, dal punto di vista economico, della diversa dislocazione del personale somministrato dalla tra le piattaforme aeree ed il servizio di sicurezza a CP_3
terra, non avrebbe comunque consentito di accogliere la domanda monitoria di
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riconoscimento del compenso supplementare per variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c.
Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non si può non tener conto della circostanza che la società opponente ha provveduto al pagamento degli importi che essa stessa riteneva pienamente e incontestabilmente dovuti soltanto dopo la notificazione dell'ingiunzione di pagamento e a ridosso dell'udienza di trattazione, di fatto rendendo inevitabile un contenzioso di cui, ove limitato alle questioni controverse appena trattate, la convenuta ne avrebbe potuto considerare diversamente l'alea e l'opportunità.
Ad ogni buon conto, la pacifica e riconosciuta debenza da parte della società opponente di un importo pari a quasi la metà del credito oggetto della domanda di ingiunzione integra a tutti gli effetti gli estremi della soccombenza reciproca e, ferma la revoca dell'ingiunzione di pagamento, giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea
Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 986/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data
13.04.2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 29/04/2024.
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
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