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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
21/07/1972
e
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2 il 13/02/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BIOLO FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 28.4.2001 a Vicenza (VI) con atto trascritto presso i Registri degli
1 Atti di Matrimonio del predetto Comune, atto n° 49 Parte II Serie A, anno 2001.
2) Affidare i figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre presso il quale verrà altresì fissata la residenza anagrafica, prevedendo il diritto-dovere della madre di vedere e tenere con sé i figli – compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici degli stessi – quanto vorrà, previo accordo con il padre, e comunque secondo il seguente calendario minimale:
- a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica, con la precisazione che in caso di scuola o di altri impegni sarà cura della madre ivi condurre o andare a prendere i figli;
- durante il periodo natalizio una settimana con ciascun genitore (alternando, anno per anno, con ciascun genitore, la settimana del Natale con quella del Capodanno); per il periodo pasquale, i figli trascorrerà con ciascun genitore tre giorni continuativi
(alternando, anno per anno, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- durante le vacanze estive la madre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive;
a tal fine i genitori d'accordo tra loro e avendo riguardo alle esigenze di entrambi stabiliranno le date, di anno in anno, entro il 31 Maggio;
- I compleanni dei genitori e le feste della mamma e del papà verranno trascorsi dai figli presso il genitore festeggiato;
- Ad anni alterni, i genitori trascorreranno con i figli le date relative alle festività del
25 Aprile, del 2 Giugno e dell'8 Dicembre;
Il padre presta espressamente il consenso che il diritto di visita e i pernotti avvengano anche presso la casa dei nonni materni sita in Valdagno.
3) La madre concorrerà al mantenimento dei figli versando al padre un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio (totale 600,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché facendosi carico del 50% delle spese straordinarie da determinarsi e regolarsi come previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Al sig. competerà inoltre il diritto a percepire l'intero assegno per il nucleo CP_1 familiare o altre erogazioni similari impegnandosi a tal fine la sig.ra a Pt_1 sottoscrivere ogni documentazione all'uopo necessaria.
2 4) La casa familiare resterà assegnata al sig. essendo già intervenuta CP_1 rinuncia sul punto da parte della sig.ra anche avendo riguardo all'effettivo Pt_1 regime di collocamento dei figli;
5) I coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente al versamento di qualsivoglia assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
6) La sig.ra , dando atto di non aver sinora asportato completamente i propri Pt_1 beni personali dalla casa familiare, si impegna a provvedervi senza ritardo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
In difetto di puntuale attuazione di quanto sopra il sig. sarà libero di CP_1 procedere personalmente alla liberazione della casa, smaltendo gli effetti personali della signora e ponendo in carico a questa i relativi costi di Pt_1 sgombero/smaltimento.
7) Nulla sulle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CE (VI) in data 28/04/2001.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente si rileva come la figlia , nata in data [...], sia nelle more Per_1 del giudizio divenuta maggiorenne. Nulla dovrà pertanto disporsi in ordine all'affidamento e al collocamento della stessa.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore del Tribunale Ordinario di Vicenza nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con sentenza di omologa n. 1056/2023 del 07/06/2023, passata in giudicato il 9/1/2024, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine Per all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
Per
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- nulla con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia , divenuta Per_1 maggiorenne;
Par
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della madre Parte_1
l'obbligo di corrispondere al padre a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie ed , maggiorenni ma non autosufficienti, la Per_3 Per_1 somma mensile di euro 200,00 ciascuna, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto
4 tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con le figlie e , maggiorenni ma CP_1 Per_3 Per_1
Per non autosufficienti ed il figlio , ancora minorenne;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in CE (VI) il 28/04/2001 alle condizioni
[...] Parte_1 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) nulla in punto affidamento e collocamento della figlia , divenuta maggiorenne;
Per_1
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CE (VI) al n. 49, parte II, serie A, anno 2001;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
21/07/1972
e
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2 il 13/02/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BIOLO FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 28.4.2001 a Vicenza (VI) con atto trascritto presso i Registri degli
1 Atti di Matrimonio del predetto Comune, atto n° 49 Parte II Serie A, anno 2001.
2) Affidare i figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre presso il quale verrà altresì fissata la residenza anagrafica, prevedendo il diritto-dovere della madre di vedere e tenere con sé i figli – compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici degli stessi – quanto vorrà, previo accordo con il padre, e comunque secondo il seguente calendario minimale:
- a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica, con la precisazione che in caso di scuola o di altri impegni sarà cura della madre ivi condurre o andare a prendere i figli;
- durante il periodo natalizio una settimana con ciascun genitore (alternando, anno per anno, con ciascun genitore, la settimana del Natale con quella del Capodanno); per il periodo pasquale, i figli trascorrerà con ciascun genitore tre giorni continuativi
(alternando, anno per anno, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- durante le vacanze estive la madre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive;
a tal fine i genitori d'accordo tra loro e avendo riguardo alle esigenze di entrambi stabiliranno le date, di anno in anno, entro il 31 Maggio;
- I compleanni dei genitori e le feste della mamma e del papà verranno trascorsi dai figli presso il genitore festeggiato;
- Ad anni alterni, i genitori trascorreranno con i figli le date relative alle festività del
25 Aprile, del 2 Giugno e dell'8 Dicembre;
Il padre presta espressamente il consenso che il diritto di visita e i pernotti avvengano anche presso la casa dei nonni materni sita in Valdagno.
3) La madre concorrerà al mantenimento dei figli versando al padre un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio (totale 600,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché facendosi carico del 50% delle spese straordinarie da determinarsi e regolarsi come previsto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Al sig. competerà inoltre il diritto a percepire l'intero assegno per il nucleo CP_1 familiare o altre erogazioni similari impegnandosi a tal fine la sig.ra a Pt_1 sottoscrivere ogni documentazione all'uopo necessaria.
2 4) La casa familiare resterà assegnata al sig. essendo già intervenuta CP_1 rinuncia sul punto da parte della sig.ra anche avendo riguardo all'effettivo Pt_1 regime di collocamento dei figli;
5) I coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente al versamento di qualsivoglia assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
6) La sig.ra , dando atto di non aver sinora asportato completamente i propri Pt_1 beni personali dalla casa familiare, si impegna a provvedervi senza ritardo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
In difetto di puntuale attuazione di quanto sopra il sig. sarà libero di CP_1 procedere personalmente alla liberazione della casa, smaltendo gli effetti personali della signora e ponendo in carico a questa i relativi costi di Pt_1 sgombero/smaltimento.
7) Nulla sulle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CE (VI) in data 28/04/2001.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente si rileva come la figlia , nata in data [...], sia nelle more Per_1 del giudizio divenuta maggiorenne. Nulla dovrà pertanto disporsi in ordine all'affidamento e al collocamento della stessa.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore del Tribunale Ordinario di Vicenza nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con sentenza di omologa n. 1056/2023 del 07/06/2023, passata in giudicato il 9/1/2024, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine Per all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
Per
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- nulla con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia , divenuta Per_1 maggiorenne;
Par
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della madre Parte_1
l'obbligo di corrispondere al padre a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie ed , maggiorenni ma non autosufficienti, la Per_3 Per_1 somma mensile di euro 200,00 ciascuna, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto
4 tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con le figlie e , maggiorenni ma CP_1 Per_3 Per_1
Per non autosufficienti ed il figlio , ancora minorenne;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in CE (VI) il 28/04/2001 alle condizioni
[...] Parte_1 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) nulla in punto affidamento e collocamento della figlia , divenuta maggiorenne;
Per_1
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CE (VI) al n. 49, parte II, serie A, anno 2001;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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