Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2020, n. 268
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Sentenza 9 gennaio 2020

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Nella disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l'ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme dell'art. 98 l.fall.. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l'ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui all'art. 113-bis l.fall..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2020, n. 268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 268
    Data del deposito : 9 gennaio 2020

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