Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1329 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Presidente dott. Massimo Di Patria,
visti gli atti nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto N. 1329
/2024 R.G.V.G. tra e;
Parte_1 CP_1
OSSERVA
1) si è costituita con nuovo difensore, che ha richiesto Parte_1 preliminarmente il differimento dell'udienza cartolare già fissata per il 27/11/2024 ore 9.00, limitandosi a riportarsi “a tutte le difese, eccezioni e richieste formulate in precedenza”;
2) Il difensore di , “dato atto che il signor ha CP_1 CP_1 incaricato altro avvocato, come da mail inviatami dall'avvocato stesso contenente nomina in suo favore e revoca di ogni precedente mandato difensivo, in quanto non intende comparire all'udienza presidenziale;
Vista la precedente procura agli atti a me rilasciata congiuntamente dai coniugi in data 31.05.2024; Vista quindi la impossibilità di tutelare la signora per precedente incarico Parte_1 conferito anche dal signor e conseguente incompatibilità, nella CP_1 qualità in epigrafe specificata”, ha dichiarato “di rinunciare al mandato conferito da in data 31.05.2024 in relazione all'assistenza nel procedimento Parte_1 epigrafato”, chiedendo altresì “che venga differita l'udienza al fine di consentire al suesposto cliente di munirsi di nuovo difensore e garantire il diritto alla difesa”;
3) Nelle note depositate in data 17/01/2025, il difensore di Parte_1 rilevava: “Nel riportarmi a tutte le precedenti difese, eccezioni e richieste, si evidenzia che dopo la rituale costituzione come nuovo procuratore della sig.ra in data 25.11.2024, depositavo in data 26.11.2024 le note per la trattazione Pt_1 scritta per l'udienza del 27.11.2024. Nonostante le predette note venissero ritualmente accettate dal sistema, l'On.le Tribunale non ne prendeva atto ed indicava che all'udienza del 27.11.2024 nessuno compariva. Si chiede, pertanto, la modifica dell'ordinanza del 27.11.2024 dando atto della presenza di questo difensore, con ogni conseguenza di legge”.
[...] note ex art. 127-ter c.p.c. (tal non potendosi ritenere il richiamo alle precedenti difese, eccezioni e richieste istanze, operato dal difensore di in sede Parte_1 di richiesta preliminare di differimento ) né all'udienza del 27/11/2024 né a quella del 05/03/2025, devono ritenersi verificate le condizioni di cui all' art. 127-ter co. 3
c.p.c., con conseguente estinzione del procedimento e cancellazione della causa dal ruolo;
5) Peraltro, la mancata costituzione di costituisce evidentemente CP_1 revoca del consenso alle condizioni di separazione, con conseguente improcedibilità della domanda di separazione personale (cfr. Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 19540 del
24/07/2018 (Rv. 650192 - 01);
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Presidente
Massimo Di Patria