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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 123/2022 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), difesa e rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Sergio Romanelli
Parte appellante c o n t r o
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo De Marco
Parte appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis,
- In via istruttoria: Ammettere, se necessario, CTU per la quantificazione del danno derivante dal mancato uso del veicolo Targa ES 534TP dal momento del tempo previsto per l'esecuzione delle riparazioni di cui alla fattura, sino al ritiro nonché per la svalutazione del mezzo e quantificazione delle spese per il bollo.
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza dare atto dell'inadempienza della soc. Tecnauto, come rappresentata, in considerazione alla mancata esecuzione delle riparazioni e, conseguentemente, condannare detta società alla restituzione dell'importo di €. 1.480, versato anticipatamente per il costo delle riparazioni non eseguite, oltre il costo del bollo e l'indennizzo per il mancato uso del mezzo quanto meno dal maggio
2017 al maggio 2019 da valutarsi in via di equità oltre interessi o previa ammissione di Ctu
- Respingere ogni ed ulteriore istanza di controparte
- Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale, iva cap e spese generali di entrambi i gradi di giudizio
- In ogni malaugurata ipotesi compensare le spese di giudizio
Per parte appellata
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversiis rejectis, respingere l'appello proposto siccome infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria delle competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e contributo integrativo, come per legge da liquidarsi a favore del difensore antistatario”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio davanti al Giudice di Pace della Spezia con atto di citazione Pt_1 notificato in data 10.06.2019, deducendo: di essere proprietaria dell'autovettura Jaguar AX type 2002
D targata ES534TP; che nel febbraio del 2017 detto veicolo è stato fatto trasportare (tramite soccorso
ACI) presso essendole stato garantito che il mezzo avrebbe potuto essere riparato, di CP_1
aver corrisposto in data 10.05.2017 l'importo di 1.480,00 euro, richiesto dal titolare della società per le lavorazioni necessarie;
di aver successivamente più volte sollecitato la riconsegna dell'auto, riparata e marciante (in data 31.7.2018 anche tramite invito formale;
da febbraio del 2019 tramite legale), ricevendo solo generiche assicurazioni;
di aver potuto ritirare il veicolo il giorno 10.05.2019, verificando che lo stesso non era stato riparato ed anzi, era stato consegnato con pezzi del motore smontati.
La parte ha quindi chiesto il risarcimento dei danni conseguentemente subiti e in particolare: la restituzione dell'importo di 1.480,00 euro, versato anticipatamente;
il costo della polizza di assicurazione e del bollo;
l'indennizzo per il mancato uso del mezzo, quantomeno da maggio 2017 sino a maggio 2019, da valutarsi anche in via di equità; oltre interessi.
si è costituita in primo grado contestando integralmente la prospettazione attorea, CP_1
deducendo in particolare: che la vettura non era marciante al momento della consegna;
di aver eseguito tutte le lavorazioni pattuite (i.e.: sostituzione della pompa dell'acqua, della cinghia e della catena di distribuzione;
sostituzione e spianatura della testata, compresa la sostituzione delle guarnizioni;
verifica della tenuta del motore), oltre che, in aggiunta, una seconda sostituzione della testata e la sostituzione della pompa alta pressione del gasolio;
di aver potuto verificare, all'esito di tali sostituzioni/riparazioni, l'esistenza di un'inconveniente alla centralina, che non forniva i necessari consensi;
di aver segnalato tale problematica alla proprietaria, così come il fatto che, in assenza di pezzi usati disponibili, l'acquisto di una nuova centralina avrebbe comportato un esborso superiore al presumibile valore della vettura;
che la controparte ha infine deciso di ritirare comunque il mezzo, senza effettuare il nuovo intervento. ha replicato evidenziando come da parte di , sino all'ultimo, sia sempre stata Pt_1 CP_1
assicurata la riconsegna del veicolo riparato e come nulla sia mai stato segnalato (prima della costituzione in giudizio) in merito ad eventuali problematiche alla centralina e alla necessità della sostituzione della stessa. Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria svolta, con la sentenza qui impugnata (la n. 395/2021 del
23.09.2021) ha rigettato la domanda attorea.
Nell'atto di appello ora in esame viene lamentata l'erronea valutazione delle prove in tal modo effettuato.
La motivazione del provvedimento è stata in particolare contestata laddove ha ritenuto la sussistenza della prova di quanto riferito dalla società in merito alle riparazioni effettuate e alla problematica della centralina, come verificata all'esito di quelle.
si è costituita anche in secondo grado, opponendosi. CP_1
L'appello è fondato, nei limiti che seguono.
Come noto (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 15659/2011): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”.
Ora, nella specie non è in contestazione il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né il fatto che il veicolo all'esito abbia continuato a non essere funzionante.
Era, dunque, onere di provare di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni. CP_1
Ebbene, deve ritenersi, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza del primo giudice, che tale prova sia mancata.
In particolare, mancano risultanze di sorta da cui desumere l'esistenza del dedotto inconveniente alla centralina, così come l'avvenuta successiva segnalazione della relativa problematica alla proprietaria del mezzo.
La società sul punto si è limitata a capitolare per interrogatorio formale di la quale (sentita Pt_1 all'udienza del 22.1.2021) non ha ammesso le circostanze.
Nulla di rilevante in senso in ipotesi favorevole a quanto prospettato da è, poi, emerso dalle CP_1
dichiarazioni rese dai tre testimoni intimati da parte attrice (odierna appellante).
L'odierna appellata, pertanto, non ha dato prova del fatto che al momento della riconsegna il mezzo continuasse a non funzionare per causa a lei non imputabile.
D'altro canto, non è stata fornita adeguata prova neppure dell'effettuazione (se non parziale, come riconosciuto in atti dalla stessa delle (pur inutili) riparazioni iniziali, come pattuite. Pt_1 Allo scopo, infatti, in assenza di ulteriori riscontri, non può ritenersi sufficiente la produzione di un mero preventivo o del documento di trasporto allegato sub 2.
Concludendo, può accertarsi l'inadempimento di . CP_1
In conseguenza di tale adempimento a spetta senz'altro la restituzione del corrispettivo Pt_1
corrisposto anticipatamente, pari a 1.480,00 euro;
dovendosi solo rilevare la tardività delle difese svolte da ultimo in questa sede dalla società circa l'assenza di prova del relativo pagamento, atteso che al riguardo in primo grado non erano state mosse specifiche contestazioni.
Le ulteriori domande risarcitorie non meritano, invece, accoglimento.
Quanto all'assicurazione e al bollo, avrebbe dovuto essere fornita prova documentale, ciò che non è stato fatto.
Quanto all'asserito danno da mancato utilizzo del mezzo, è da escludere che si tratti di un danno “in re ipsa”; Cass. ord. n. 5447/2020, tra le altre, avendo chiarito che: “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (cfr., altresì, Cass. ord. n. 27839/2022).
Ebbene, in tale prospettiva deve evidenziarsi come l'allegazione di parte sia stata del tutto generica.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va condannata alla restituzione dei CP_1
1.480,00 euro di cui sopra, oltre interessi di legge dall'originario pagamento al saldo;
con rigetto delle ulteriori pretese risarcitorie avanzata da Pt_1
Venendo alle spese di lite, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord.
6259/2014) secondo il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Nella specie si ritiene che le spese debbano seguire la soccombenza sostanziale della parte odierna appellata.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella relativi: a tutte e quattro le fasi nel giudizio di primo grado;
alle sole tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria) per l'appello.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto e riforma della sentenza impugnata, condanna, per le causali di cui in parte motiva, di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di dell'importo di 1.480,00 Parte_1
euro, oltre interessi di legge come da parte motiva;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute da liquidate, quanto al Parte_1
primo grado di giudizio, in 167,49 euro per esborsi e 700,00 euro a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e, quanto al grado di appello, in 174,00 euro per esborsi e 850,00 euro a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso alla Spezia, 19.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 123/2022 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), difesa e rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Sergio Romanelli
Parte appellante c o n t r o
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo De Marco
Parte appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis,
- In via istruttoria: Ammettere, se necessario, CTU per la quantificazione del danno derivante dal mancato uso del veicolo Targa ES 534TP dal momento del tempo previsto per l'esecuzione delle riparazioni di cui alla fattura, sino al ritiro nonché per la svalutazione del mezzo e quantificazione delle spese per il bollo.
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza dare atto dell'inadempienza della soc. Tecnauto, come rappresentata, in considerazione alla mancata esecuzione delle riparazioni e, conseguentemente, condannare detta società alla restituzione dell'importo di €. 1.480, versato anticipatamente per il costo delle riparazioni non eseguite, oltre il costo del bollo e l'indennizzo per il mancato uso del mezzo quanto meno dal maggio
2017 al maggio 2019 da valutarsi in via di equità oltre interessi o previa ammissione di Ctu
- Respingere ogni ed ulteriore istanza di controparte
- Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale, iva cap e spese generali di entrambi i gradi di giudizio
- In ogni malaugurata ipotesi compensare le spese di giudizio
Per parte appellata
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversiis rejectis, respingere l'appello proposto siccome infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria delle competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e contributo integrativo, come per legge da liquidarsi a favore del difensore antistatario”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio davanti al Giudice di Pace della Spezia con atto di citazione Pt_1 notificato in data 10.06.2019, deducendo: di essere proprietaria dell'autovettura Jaguar AX type 2002
D targata ES534TP; che nel febbraio del 2017 detto veicolo è stato fatto trasportare (tramite soccorso
ACI) presso essendole stato garantito che il mezzo avrebbe potuto essere riparato, di CP_1
aver corrisposto in data 10.05.2017 l'importo di 1.480,00 euro, richiesto dal titolare della società per le lavorazioni necessarie;
di aver successivamente più volte sollecitato la riconsegna dell'auto, riparata e marciante (in data 31.7.2018 anche tramite invito formale;
da febbraio del 2019 tramite legale), ricevendo solo generiche assicurazioni;
di aver potuto ritirare il veicolo il giorno 10.05.2019, verificando che lo stesso non era stato riparato ed anzi, era stato consegnato con pezzi del motore smontati.
La parte ha quindi chiesto il risarcimento dei danni conseguentemente subiti e in particolare: la restituzione dell'importo di 1.480,00 euro, versato anticipatamente;
il costo della polizza di assicurazione e del bollo;
l'indennizzo per il mancato uso del mezzo, quantomeno da maggio 2017 sino a maggio 2019, da valutarsi anche in via di equità; oltre interessi.
si è costituita in primo grado contestando integralmente la prospettazione attorea, CP_1
deducendo in particolare: che la vettura non era marciante al momento della consegna;
di aver eseguito tutte le lavorazioni pattuite (i.e.: sostituzione della pompa dell'acqua, della cinghia e della catena di distribuzione;
sostituzione e spianatura della testata, compresa la sostituzione delle guarnizioni;
verifica della tenuta del motore), oltre che, in aggiunta, una seconda sostituzione della testata e la sostituzione della pompa alta pressione del gasolio;
di aver potuto verificare, all'esito di tali sostituzioni/riparazioni, l'esistenza di un'inconveniente alla centralina, che non forniva i necessari consensi;
di aver segnalato tale problematica alla proprietaria, così come il fatto che, in assenza di pezzi usati disponibili, l'acquisto di una nuova centralina avrebbe comportato un esborso superiore al presumibile valore della vettura;
che la controparte ha infine deciso di ritirare comunque il mezzo, senza effettuare il nuovo intervento. ha replicato evidenziando come da parte di , sino all'ultimo, sia sempre stata Pt_1 CP_1
assicurata la riconsegna del veicolo riparato e come nulla sia mai stato segnalato (prima della costituzione in giudizio) in merito ad eventuali problematiche alla centralina e alla necessità della sostituzione della stessa. Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria svolta, con la sentenza qui impugnata (la n. 395/2021 del
23.09.2021) ha rigettato la domanda attorea.
Nell'atto di appello ora in esame viene lamentata l'erronea valutazione delle prove in tal modo effettuato.
La motivazione del provvedimento è stata in particolare contestata laddove ha ritenuto la sussistenza della prova di quanto riferito dalla società in merito alle riparazioni effettuate e alla problematica della centralina, come verificata all'esito di quelle.
si è costituita anche in secondo grado, opponendosi. CP_1
L'appello è fondato, nei limiti che seguono.
Come noto (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 15659/2011): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”.
Ora, nella specie non è in contestazione il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né il fatto che il veicolo all'esito abbia continuato a non essere funzionante.
Era, dunque, onere di provare di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni. CP_1
Ebbene, deve ritenersi, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza del primo giudice, che tale prova sia mancata.
In particolare, mancano risultanze di sorta da cui desumere l'esistenza del dedotto inconveniente alla centralina, così come l'avvenuta successiva segnalazione della relativa problematica alla proprietaria del mezzo.
La società sul punto si è limitata a capitolare per interrogatorio formale di la quale (sentita Pt_1 all'udienza del 22.1.2021) non ha ammesso le circostanze.
Nulla di rilevante in senso in ipotesi favorevole a quanto prospettato da è, poi, emerso dalle CP_1
dichiarazioni rese dai tre testimoni intimati da parte attrice (odierna appellante).
L'odierna appellata, pertanto, non ha dato prova del fatto che al momento della riconsegna il mezzo continuasse a non funzionare per causa a lei non imputabile.
D'altro canto, non è stata fornita adeguata prova neppure dell'effettuazione (se non parziale, come riconosciuto in atti dalla stessa delle (pur inutili) riparazioni iniziali, come pattuite. Pt_1 Allo scopo, infatti, in assenza di ulteriori riscontri, non può ritenersi sufficiente la produzione di un mero preventivo o del documento di trasporto allegato sub 2.
Concludendo, può accertarsi l'inadempimento di . CP_1
In conseguenza di tale adempimento a spetta senz'altro la restituzione del corrispettivo Pt_1
corrisposto anticipatamente, pari a 1.480,00 euro;
dovendosi solo rilevare la tardività delle difese svolte da ultimo in questa sede dalla società circa l'assenza di prova del relativo pagamento, atteso che al riguardo in primo grado non erano state mosse specifiche contestazioni.
Le ulteriori domande risarcitorie non meritano, invece, accoglimento.
Quanto all'assicurazione e al bollo, avrebbe dovuto essere fornita prova documentale, ciò che non è stato fatto.
Quanto all'asserito danno da mancato utilizzo del mezzo, è da escludere che si tratti di un danno “in re ipsa”; Cass. ord. n. 5447/2020, tra le altre, avendo chiarito che: “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (cfr., altresì, Cass. ord. n. 27839/2022).
Ebbene, in tale prospettiva deve evidenziarsi come l'allegazione di parte sia stata del tutto generica.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va condannata alla restituzione dei CP_1
1.480,00 euro di cui sopra, oltre interessi di legge dall'originario pagamento al saldo;
con rigetto delle ulteriori pretese risarcitorie avanzata da Pt_1
Venendo alle spese di lite, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord.
6259/2014) secondo il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Nella specie si ritiene che le spese debbano seguire la soccombenza sostanziale della parte odierna appellata.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella relativi: a tutte e quattro le fasi nel giudizio di primo grado;
alle sole tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria) per l'appello.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto e riforma della sentenza impugnata, condanna, per le causali di cui in parte motiva, di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di dell'importo di 1.480,00 Parte_1
euro, oltre interessi di legge come da parte motiva;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute da liquidate, quanto al Parte_1
primo grado di giudizio, in 167,49 euro per esborsi e 700,00 euro a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e, quanto al grado di appello, in 174,00 euro per esborsi e 850,00 euro a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso alla Spezia, 19.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto