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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22869 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, (CF: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mariarosaria Della Corte presso cui elettivamente domicilia in
Salerno, alla via Nizza n. 134;
RICORRENTE
E
, (CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Maria Adele Russo Cirillo presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Dei Mille n. 40;
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2023, premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a NAPOLI, in data 21/03/2015; che dal matrimonio era nato un figlio: (nato a [...] il [...]); Per_1
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta vessatoria del resistente ai danni della moglie e del figlio;
1 chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. , una CTU CP_1
psicologica/psichiatrica in merito alla capacità genitoriali del sig. , la previsione di un CP_1
percorso psicologico per il minore ed il padre, l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre, con le modalità di cui al ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € Pt_1
600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie senza alcun assegno di mantenimento per il coniuge in quanto economicamente autosufficiente;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status, chiedendo l'addebito esclusivo a carico della sig.ra chiedeva inoltre una consulenza tecnica di Pt_1
natura psichiatrica/psicologica sulla persona della ricorrente, l'affido condiviso del minore, previo accertamento della idoneità genitoriale della sig.ra la previsione di un Pt_1
calendario di visita, in considerazione della possibilità per il figlio di trascorrere con il padre un tempo paritetico all'altro genitore;
la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.06.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo:
“1) I coniugi concordano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. A tal riguardo essi coniugi si danno atto di vivere di fatto separati già dal 19 luglio 2023. Attualmente il sig.
ha posto il proprio domicilio in Napoli in via Teodoro Capocci n. 1, in una CP_1
abitazione presa in locazione, mentre la sig.ra unitamente al figlio minore Parte_1
, risiede in Napoli, alla Via Torrione San Martino n. 51, nell'immobile già adibito a Per_1
residenza familiare. A tal proposito, resta inteso che, qualora uno dei due coniugi dovesse trasferire la propria residenza e/o domicilio altrove dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro fornendogli per iscritto il relativo indirizzo. 2) I coniugi, aventi entrambi una occupazione lavorativa, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto non sarà determinato alcun assegno alimentare e/o di mantenimento. 3) L'immobile adibito a dimora coniugale, sito in Napoli alla Via Torrione San Martino n. 51, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnato, a tutela del figlio minore, alla sig.ra che resterà Parte_1 ad abitarvi insieme all'unigenito . Tutti i beni mobili, arredi, servizi e suppellettili Per_1
della abitazione coniugale [di proprietà dei coniugi al 50%] resteranno nella abitazione coniugale, nell'interesse del minore, unitamente ai seguenti beni di proprietà esclusiva del sig.
, N. 3 quadri bacheca con sfondo bordò ed un orologio da parete Lorenz, che dovranno CP_1
però essere consegnati al sig. , a sua richiesta. A tal riguardo i coniugi si danno atto CP_1
2 che i seguenti beni di valore: parete attrezzata salone;
mobile radica salone;
mobile étagère basso salone;
specchiera antica salone;
n. 2 quadri cornice bianca salone, sono in loro comproprietà in pari quota (50%) e pertanto gli stessi potranno essere distrutti, dismessi e/o alienati a qualsiasi titolo soltanto con il consenso unanime di entrambi. 4) Il figlio minore,
(nato il [...]) viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale del minore saranno invece adottate di comune accordo, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. 5) Le parti si impegnano altresì a svolgere nel modo più sereno il ruolo di genitori, portandosi reciproco rispetto (ed anche verso i rispettivi nuclei familiari), favorendo ciascuno il rapporto con l'altro genitore (ed i rispettivi rami parentali) e la conseguente frequentazione secondo le modalità infra concordate, che le parti potranno modificare di comune accordo e con il dovuto anticipo (di almeno 24 ore) in conformità ai rispettivi impegni lavorativi ed alle esigenze del minore, secondo criteri di flessibilità e tolleranza reciproca. A tal riguardo le parti convengono che il sig. CP_1
terrà con sé il figlio secondo il calendario che segue: - nella settimana del weekend Per_1
di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e giovedì, di cui, uno con pernottamento, prelevandolo all'uscita di scuola alle ore 16.00 ed accompagnandolo ivi la mattina seguente alle ore 8.00, l'altro, dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 con accompagnamento presso la dimora materna;
- nella settimana del weekend di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale, il martedì, prelevandolo all'uscita di scuola alle ore
16.00 sino alle ore 21.00; - due weekend alternati al mese, prelevando il figlio il venerdì all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina con relativo accompagnamento a scuola alle ore
8.00. Resta inteso che in caso di impedimento oggettivo da parte di uno dei coniugi al prelevamento o alla consegna del figlio minore i sig.ri e Per_1 Parte_1 CP_1
si impegnano ad organizzarsi per il recupero dei giorni di visita del minore persi da
[...]
parte del Sig. nella settimana successiva;
- per le vacanze natalizie il minore CP_1
sino al compimento degli 11 anni di età (termine ciclo scolastico primarie) trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con pernotto con un genitore ed il 25 dicembre con pernotto con l'altro genitore;
allo stesso modo trascorrerà alternativamente il 31 dicembre con pernotto con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro genitore. Resta inteso che nell'arco temporale intercorrente tra le predette date, ciascun genitore potrà effettuare soggiorni in Italia e/o
3 all'estero con il minore previa comunicazione all'altro, almeno 30 giorni prima. Mentre dal compimento del minore degli 11 anni di età, questi trascorrerà le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'atro genitore;
- per le festività pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro genitore, con pernottamento, secondo il principio dell'alternanza; - per le vacanze estive, il minore, sino al compimento degli 11 anni di età,
(termine ciclo scolastico primarie) trascorrerà, 15 giorni continuativi con ciascun genitore, con riferimento al solo mese di agosto;
la scelta del periodo (1/15 o 16/31) avverrà in modo alternato. Resta inteso che con riferimento alle vacanze estive/2024, il sig. ha dato CP_1 disponibilità alla sig.ra di trascorrere anche quest'anno con il figlio minore Pt_1
i primi 15 giorni di agosto. Dal compimento degli 11 anni di età, il minore Per_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. A tal riguardo, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, in anticipo, il luogo di soggiorno ove si recheranno con il minore durante le vacanze estive e in generale durante i viaggi e/o soggiorni in Italia e/o all'estero. - il compleanno del minore sarà festeggiato con ciascun genitore alternando, di anno in anno, il pranzo e la cena. - per le festività inerenti ai compleanni ed onomastici dei genitori, nonché la festa della mamma e quella del papà saranno trascorse rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore;
- in ordine alle ricorrenze e festività varie (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) il minore le trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre. Resta inteso che le parti si impegnano a che nei giorni e nei periodi in cui il figlio è con Per_1
un genitore, questi dovrà garantire ed assicurare all'altro almeno due contatti telefonici giornalieri con il figlio. Le parti, inoltre, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente eventuali alterazioni dello stato di salute del figlio durante il periodo di sua Per_1
permanenza presso ciascun genitore. 6) I Sig.ri e si CP_1 Parte_1
obbligano altresì, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, a dare inizio ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso il Centro privato “Centro di
Psicoterapia della Famiglia,” sito in Napoli, alla via Bernini n. 104, dividendo al 50% i relativi costi. 7) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore , un assegno
[...] Per_1 mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) con decorrenza iniziale dal mese di maggio
2024, da prestarsi anticipatamente entro il giorno 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente personale della sig.ra presso l'istituto bancario Intesa Parte_1
San Paolo Spa – filiale Via Merliani, 19 - Napoli IBAN IT74 R030 6903 4851 0000 0091 719,
4 con rivalutazione ISTAT, a partire dal mese di maggio 2025. A tal riguardo, le parti convengono che il sig. , contestualmente la sottoscrizione del presente accordo, che CP_1
vale anche come quietanza, verserà, mediante bonifico bancario, alla sig.ra Parte_1 che accetta, la somma di € 600 a titolo di integrazione delle somme già versate per il mantenimento del figlio per i mesi da novembre 2024 ad aprile 2024. Contestualmente la sig.ra rimborserà al sig. mediante bonifico bancario la quota di Parte_1 CP_1
sua spettanza del 50% delle spese straordinarie dallo stesso anticipate e documentate per il figlio minore [quali visita specialistica a Roma dal Dott. di € 152 + € 37 Per_1 Per_2 spese di autostrada e visita otorinolaringoiatrica dal Dott. di € 40 = Totale € 229,00] Per_3
corrispondente ad un importo di € 114,50 (centoquattordici//50). Allo stesso modo la sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, rimetterà al sig. Parte_1
la quota del 50% di sua spettanza dell'assegno unico INPS, incassato per CP_1
intero dalla stessa dal mese di novembre 2023 al mese di aprile 2024 [nov. 2023, € 54,10; Dic.
2023, €54,10; Gen. 2024, € 54,10; Feb. 2024, €57,00; Marzo 2024, €59,90 = Totale € 279,2] pari ad un importo di € 139,60, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente del sig. . 8) I sig.ri e convengono altresì CP_1 CP_1 Parte_1
che il bonus figli come tutti gli altri bonus e/o agevolazioni anche di ordine fiscale già varati e/o da vararsi, saranno suddivisi tra le parti al 50% come per legge, così anche lo sgravio fiscale del figlio minore sarà effettuato tra le parti al 50%. A tal fine i sig.ri Parte_1
e si obbligano reciprocamente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari CP_1
per il percepimento dei suddetti bonus, secondo le modalità sopra pattuite. 9) Le spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio saranno ripartite tra essi genitori al Per_1
50%. Con riferimento alle spese mediche sanitarie , ivi incluse quelle per medicina alternativa,
i coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Servizio Sanitario
Nazionale, il ricorso a specialisti, esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di logopedia/psicoterapia, spese dentistiche e di ortodonzia, interventi chirurgici in genere e relativi degenze, che deroghino quanto previsto e concesso da detto SSN, dovrà essere preventivamente concordato e documentato tra i coniugi. Con riferimento alle spese straordinarie, scolastiche, ludiche, sportive del minore, sempre da dividersi al 50% tra i coniugi, essi concordano che terminato il ciclo della scuola primaria, il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degl'Istituti Statali. L'eventuale ricorso a deroghe, quali istituti privati, istruttori privati, gite scolastiche e/o viaggi a scopo di studio di più giorni e simili, libri extra programma scolastico e/o materiale didattico e/o di cancelleria c.d.
“griffato” e di particolare valore economico, dovrà essere preventivamente concordato e
5 documentato tra i coniugi. Ad ogni modo le parti dichiarano che per la regolamentazione, modalità di suddivisione ed il rimborso delle spese straordinarie, per tutto quanto non previsto nel presente accordo, intendono aderire alle linee-guida sancite dal protocollo del Tribunale di
Napoli del 4.03.2018 (da considerarsi quale parte integrante dell'accordo). 10) I coniugi
, al fine di realizzare una sistemazione dei rapporti familiari Parte_2
- patrimoniali tra loro, convengono altresì che la sig.ra si accolla, a far Parte_1
data dal 1 luglio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 c.c., l'intero debito che il sig.
ha assunto, in solido con la Sig.ra nei confronti dell'istituto bancario Intesa CP_1 Pt_1
Sanpaolo S.p.A., in virtù del contratto di mutuo N.44539539, stipulato il 25.11.2019 (per l'importo originario di € 144.00,00, con rate mensili di € 459,87 e destinato all'acquisto dell'immobile sito in Napoli, alla via Torrione San Martino n. 21), obbligandosi al pagamento di tutte le rate del mutuo, a decorrere da quella scaduta il 1° luglio 2023, sino all'integrale estinzione dello stesso. La Sig.ra si impegna a compiere quanto necessario al fine di Pt_1
conseguire, entro il 31/12/2024, alla banca finanziatrice la dichiarazione di liberazione del Sig. dagli obblighi nascenti dal contratto di mutuo. La sig.ra sarà CP_1 Pt_1 tenuta a manlevare e tenere indenne il sig. , a prima richiesta di quest'ultimo, CP_1
da qualsiasi spesa e/o costo lo stesso dovesse sopportare per causa direttamente e/o indirettamente connessa al mutuo oggetto di accollo. 11) La sig.ra si Parte_1
obbliga, altresì, a manlevare e tenere indenne il sig. , a prima richiesta di CP_1 quest'ultimo, da qualsiasi spesa e/o costo lo stesso dovesse soffrire a fronte di eventuali richieste di rimborso di prestiti effettuati da parte dei genitori della Sig.ra i sig.ri Pt_1
e alla figlia medesima. 12) Le parti si rilasciano Parte_3 Controparte_2
reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore
. 13) Essi coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente Persona_4
accordo di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, nessuna esclusa e di non avere altro da chiedersi. 14) Le spese del presente giudizio Trib. Napoli R.G. 22869/2023, I° Sez. civ., dott.ssa M. Ilaria Romano, vengono compensate tra le parti. I difensori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.”
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Collegio con ordinanza dell'8.11.2024, rimetteva la causa sul ruolo, attesa l'inadeguatezza delle disposizioni economiche - contenute nell'accordo - a soddisfare gli interessi del minore.
6 All'udienza del 09.01.2025, le parti raccogliendo le indicazioni del Tribunale chiedevano recepirsi la modifica dell'accordo nei seguenti termini “a carico del sig. l'obbligo di CP_1
contribuire al pagamento del 50% della rata del mutuo della casa familiare di via Torrione
San Martino n. 51, nonché le rate dei finanziamenti di ristrutturazione dello stesso immobile per un totale complessivo di circa 1.000,00 euro al mese, con l'attribuzione dell'intero Assegno
Unico”.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Poiché i patti, così come modificati, non sono contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
[...]
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori
7 incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, S. A, sez.
O, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio il 24.01.2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
8