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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3887/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di discussione orale del 4 dicembre 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. promossa da
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e n.q. di legale rappresentante della , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorillo, giusta procura in atti, attore contro
(p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 13.06.2017, Parte_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante di , Controparte_1 premesso di aver intrattenuto, dal 25.02.2009, il rapporto di conto corrente n. 397, intestato all'associazione sportiva, nonché dal 14.01.2009, il rapporto di conto corrente n. 193911 a sé intestato ed acceso in data 16.04.2015 un mutuo chirografario intestato alla ha agito in giudizio nei Controparte_1 confronti del contestando l'illegittima applicazione ai Controparte_2 rapporti di conto corrente bancario di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. In ordine al rapporto di mutuo, ha altresì contestato l'applicazione di un tasso di interesse indeterminato e la difformità tra l'ISC/TAEG pattuito e quello effettivamente applicato al rapporto. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione formulata per mancata chiusura dei rapporti, e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sui rapporti di conto corrente oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. Va, preliminarmente, rilevato, affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto, che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ., n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ., n. 4214/24). Ciò premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i seguenti motivi. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava
2 sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che lo stesso sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
3 che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che ove il tasso degli interessi concordato superi, nel
4 corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, avendo la stessa espressamente contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal III trimestre 2013 (v. pag. 3 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che i rapporti fossero già in essere in data anteriore (2009). Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti nei contratti di conto corrente prodotti in atti (all. 01 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. In merito, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Deve, altresì, essere rigettata la censura relativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo
5 risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo i contratti di conto corrente stati aperti nel 2007, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, i contratti di conto corrente, sottoscritti dal cliente nel 2009, prevedono espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima (v. all. 01 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di applicazione da parte della banca di interessi superiori a quelli pattuiti frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi e di somme non dovute, nonché di applicazione anticipata delle valute di addebito, avendo parte attrice formulato le proprie deduzioni e richieste genericamente, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica. Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è infondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve essere sancita la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 07.04.2006; Tribunale Milano, 04.07.2002, n. 8896). Deve, invece, ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi.
6 Deve, quindi, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
“indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373). Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che il consulente, premesso di aver potuto effettuare la ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 193911, intestato a , dall'01.01.2010 al 31.12.2015, ha dato atto Parte_1 della presenza di un contratto di apertura di credito del 21.10.2009, sottoscritto dal correntista, dal quale emerge, unitamente al tasso debitore per gli utilizzi entro fido e per utilizzi oltre fido, l'applicazione del Corrispettivo di Disponibilità Creditizia (CDC) con l'indicazione di un'aliquota sulla base dell'importo del fido concesso, oltre ad una sintetica ma chiara descrizione sulla determinazione e calcolo del medesimo corrispettivo, dando così una corretta comunicazione al cliente sulla sua funzione e modalità di calcolo così come stabilito dall'art. 2 bis del D.L 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 (v. pag. 39 della c.t.u.: “Pertanto in risposta ai suddetti quesiti il CTU ha potuto riscontrare, tramite la documentazione contrattuale (cfr. all. n. contratto di apertura di credito del 21/10/2009), non solo l'adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 ma altresì l'applicazione in conformità della medesima normativa al rapporto di c/c n. 193911 da gennaio 2010 a giugno 2012”). Il consulente ha, poi, rilevato che anche successivamente alla data del 1° luglio 2012 (cui fa riferimento il decreto CICR 20 giugno 2012 n. 644) la Banca si è conformata alla disciplina prevista dall'art. 117 bis T.U.B. In particolare, è stata rinvenuta in atti una “Proposta di modifica unilaterale del contratto effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U.B.” del 30.06.2012 in cui si comunicava al cliente la nuova disciplina in materia di remunerazione per le banche in caso di apertura di credito, scoperto di conto corrente e sconfinamento (v. pag. 40: “In particolare l'istituto bancario riportandosi a quanto stabilito dall'art. 117 bis del TUB al 1° e 2° comma comunicava al cliente che, con decorrenza 01/10/2012, sul rapporto in essere c/c n. 193911 sarebbero state applicate nuove condizioni economiche. Di tali nuove condizioni se ne faceva espressa indicazione riportando i nuovi tassi debitori in assenza di fido e oltre fido, introducendo altresì la Commissione di
7 Istruttoria Veloce (CIV), definendola e commisurandone l'importo a valori fissi (come stabilito dal comma 2 dell'art. 117 bis del TUB)”. Successivamente alla data del 30.06.2012 ed in particolare nel corso del 2013, sono state rinvenuti ulteriori contratti di apertura di credito a valere sul predetto conto ed ulteriori comunicazioni e proposte di modifica unilaterale (“Addendum contrattuale per modifica consensuale e condizioni”) che hanno evidenziato le condizioni economiche applicate al rapporto. Per il conto corrente n. 193911, non è stato pertanto necessario rideterminare il saldo finale. In ordine al rapporto di conto corrente n. 397, intestato alla CP_1
il consulente ha, invece, dato atto dalla mancanza in atti di estratti
[...] conto con conseguente impossibilità di procedere alla rideterminazione del saldo ed agli accertamenti richiesti. Alla luce delle risultanze peritali, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, il nominato c.t.u. ha, quindi, ritenuto di dover confermare il saldo di € 91,61, risultante dalle scritture contabili della banca, cui all'estratto conto del 31.12.2015 (v. pag. 43 della c.t.u.). In ordine al rapporto di mutuo chirografario va rigettata la domanda di nullità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un ISC/TAEG diverso rispetto a quello effettivamente pattuito. Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata o errata indicazione dell' o non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi CP_3 CP_4 dell'art. 117 T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del CP_3
C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse
8 normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente applicati, così come CP_3 CP_4 effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il Con legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di rapporto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, quindi, l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, prevedendo che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso, e limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina, introdotta con D.lgs. n. 141/10. La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso un contratto di “mutuo chirografario impresa”, consistente, come è noto, in un finanziamento destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale. Non può, parimenti, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza del suo oggetto. La presenza di un'eventuale clausola con una informazione errata non equivale, del resto, ad una clausola indeterminata nel suo contenuto oggettivo, né essa può essere ritenuta per questo motivo illecita e quindi nulla. Il
9 T.A.E.G. è, infatti, presente nel contratto e la clausola non è affetta da nullità, essendo determinata in tutti i suoi elementi costitutivi ed essendo gli specifici costi addebitati (inclusi o non inclusi nel T.A.E.G.) individuati con esattezza da altre norme contrattuali. Né può, peraltro, ritenersi che il T.A.E.G. rientri nella nozione di “prezzo” applicato o condizione contrattuale “praticata” che, ai sensi dell'art. 117, comma IV, VI e VII T.U.B., devono essere correttamente indicati nel contratto o nel separato documento di sintesi (cfr. Cass. Civ., 09.12.2021, n. 39169, circa il T.A.E.G. e l'analogo istituto dell' ha precisato che “in CP_3 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”). Il T.A.E.G. non costituisce, infatti, un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina di cui all'art. 117 TUB), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente in ordine alle caratteristiche del finanziamento. Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma VI, T.U.B., quindi, deve ritenersi, in conformità con la consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia CP_3 richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117 T.U.B., come richiamato nella premessa alla delibera CICR del 04.03.2003, n. 286, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832, per il quale “la violazione dell'obbligo informativa, in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori”; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”).
10 L'eventuale violazione dell'obbligo informativo nell'indicazione del T.A.E.G. potrebbe, quindi, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale. In assenza di una norma ad hoc come l'art. 125 bis T.U.B., infatti, l'inesatta indicazione del T.A.E.G. altro non rappresenta che una errata informazione fornita da un contraente all'altro per la quale, quindi, secondo le regole generali dell'ordinamento, mai potrebbe essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola, ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale o precontrattuale, con conseguente possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno eventualmente subito (cfr., Tribunale Siena, 18.01.2019, n. 54: “la Con Con difformità tra contrattuale e effettivo dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, ove esattamente invocata e dimostrata da chi la invoca”). Circostanze, tuttavia, non allegate nel caso di specie. Inoltre, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). In particolare, l'Euribor, trattandosi di un tasso rilevato ufficialmente dalla E.B.F. è certamente dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII, 02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596; Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso variabile, determinato sulla base dell'Euribor 3M base 365 (medi tempo per tempo vigente, il cui valore è attualmente pari al 0290% aumentato/diminuito dello scarto (spread) di 5,000 punti (v. all. 26 alla comparsa di costituzione e risposta). Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice devono, pertanto, essere rigettate. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le spese di c.t.u. vano definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3887/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte attrice. Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
12
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e n.q. di legale rappresentante della , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorillo, giusta procura in atti, attore contro
(p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 13.06.2017, Parte_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante di , Controparte_1 premesso di aver intrattenuto, dal 25.02.2009, il rapporto di conto corrente n. 397, intestato all'associazione sportiva, nonché dal 14.01.2009, il rapporto di conto corrente n. 193911 a sé intestato ed acceso in data 16.04.2015 un mutuo chirografario intestato alla ha agito in giudizio nei Controparte_1 confronti del contestando l'illegittima applicazione ai Controparte_2 rapporti di conto corrente bancario di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. In ordine al rapporto di mutuo, ha altresì contestato l'applicazione di un tasso di interesse indeterminato e la difformità tra l'ISC/TAEG pattuito e quello effettivamente applicato al rapporto. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione formulata per mancata chiusura dei rapporti, e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sui rapporti di conto corrente oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. Va, preliminarmente, rilevato, affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto, che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ., n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ., n. 4214/24). Ciò premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i seguenti motivi. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava
2 sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che lo stesso sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
3 che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che ove il tasso degli interessi concordato superi, nel
4 corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, avendo la stessa espressamente contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal III trimestre 2013 (v. pag. 3 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che i rapporti fossero già in essere in data anteriore (2009). Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti nei contratti di conto corrente prodotti in atti (all. 01 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. In merito, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Deve, altresì, essere rigettata la censura relativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo
5 risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo i contratti di conto corrente stati aperti nel 2007, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, i contratti di conto corrente, sottoscritti dal cliente nel 2009, prevedono espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima (v. all. 01 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di applicazione da parte della banca di interessi superiori a quelli pattuiti frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi e di somme non dovute, nonché di applicazione anticipata delle valute di addebito, avendo parte attrice formulato le proprie deduzioni e richieste genericamente, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica. Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è infondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve essere sancita la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 07.04.2006; Tribunale Milano, 04.07.2002, n. 8896). Deve, invece, ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi.
6 Deve, quindi, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
“indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373). Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che il consulente, premesso di aver potuto effettuare la ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 193911, intestato a , dall'01.01.2010 al 31.12.2015, ha dato atto Parte_1 della presenza di un contratto di apertura di credito del 21.10.2009, sottoscritto dal correntista, dal quale emerge, unitamente al tasso debitore per gli utilizzi entro fido e per utilizzi oltre fido, l'applicazione del Corrispettivo di Disponibilità Creditizia (CDC) con l'indicazione di un'aliquota sulla base dell'importo del fido concesso, oltre ad una sintetica ma chiara descrizione sulla determinazione e calcolo del medesimo corrispettivo, dando così una corretta comunicazione al cliente sulla sua funzione e modalità di calcolo così come stabilito dall'art. 2 bis del D.L 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 (v. pag. 39 della c.t.u.: “Pertanto in risposta ai suddetti quesiti il CTU ha potuto riscontrare, tramite la documentazione contrattuale (cfr. all. n. contratto di apertura di credito del 21/10/2009), non solo l'adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 ma altresì l'applicazione in conformità della medesima normativa al rapporto di c/c n. 193911 da gennaio 2010 a giugno 2012”). Il consulente ha, poi, rilevato che anche successivamente alla data del 1° luglio 2012 (cui fa riferimento il decreto CICR 20 giugno 2012 n. 644) la Banca si è conformata alla disciplina prevista dall'art. 117 bis T.U.B. In particolare, è stata rinvenuta in atti una “Proposta di modifica unilaterale del contratto effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U.B.” del 30.06.2012 in cui si comunicava al cliente la nuova disciplina in materia di remunerazione per le banche in caso di apertura di credito, scoperto di conto corrente e sconfinamento (v. pag. 40: “In particolare l'istituto bancario riportandosi a quanto stabilito dall'art. 117 bis del TUB al 1° e 2° comma comunicava al cliente che, con decorrenza 01/10/2012, sul rapporto in essere c/c n. 193911 sarebbero state applicate nuove condizioni economiche. Di tali nuove condizioni se ne faceva espressa indicazione riportando i nuovi tassi debitori in assenza di fido e oltre fido, introducendo altresì la Commissione di
7 Istruttoria Veloce (CIV), definendola e commisurandone l'importo a valori fissi (come stabilito dal comma 2 dell'art. 117 bis del TUB)”. Successivamente alla data del 30.06.2012 ed in particolare nel corso del 2013, sono state rinvenuti ulteriori contratti di apertura di credito a valere sul predetto conto ed ulteriori comunicazioni e proposte di modifica unilaterale (“Addendum contrattuale per modifica consensuale e condizioni”) che hanno evidenziato le condizioni economiche applicate al rapporto. Per il conto corrente n. 193911, non è stato pertanto necessario rideterminare il saldo finale. In ordine al rapporto di conto corrente n. 397, intestato alla CP_1
il consulente ha, invece, dato atto dalla mancanza in atti di estratti
[...] conto con conseguente impossibilità di procedere alla rideterminazione del saldo ed agli accertamenti richiesti. Alla luce delle risultanze peritali, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, il nominato c.t.u. ha, quindi, ritenuto di dover confermare il saldo di € 91,61, risultante dalle scritture contabili della banca, cui all'estratto conto del 31.12.2015 (v. pag. 43 della c.t.u.). In ordine al rapporto di mutuo chirografario va rigettata la domanda di nullità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un ISC/TAEG diverso rispetto a quello effettivamente pattuito. Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata o errata indicazione dell' o non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi CP_3 CP_4 dell'art. 117 T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del CP_3
C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse
8 normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente applicati, così come CP_3 CP_4 effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il Con legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di rapporto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, quindi, l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, prevedendo che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso, e limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina, introdotta con D.lgs. n. 141/10. La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso un contratto di “mutuo chirografario impresa”, consistente, come è noto, in un finanziamento destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale. Non può, parimenti, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza del suo oggetto. La presenza di un'eventuale clausola con una informazione errata non equivale, del resto, ad una clausola indeterminata nel suo contenuto oggettivo, né essa può essere ritenuta per questo motivo illecita e quindi nulla. Il
9 T.A.E.G. è, infatti, presente nel contratto e la clausola non è affetta da nullità, essendo determinata in tutti i suoi elementi costitutivi ed essendo gli specifici costi addebitati (inclusi o non inclusi nel T.A.E.G.) individuati con esattezza da altre norme contrattuali. Né può, peraltro, ritenersi che il T.A.E.G. rientri nella nozione di “prezzo” applicato o condizione contrattuale “praticata” che, ai sensi dell'art. 117, comma IV, VI e VII T.U.B., devono essere correttamente indicati nel contratto o nel separato documento di sintesi (cfr. Cass. Civ., 09.12.2021, n. 39169, circa il T.A.E.G. e l'analogo istituto dell' ha precisato che “in CP_3 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”). Il T.A.E.G. non costituisce, infatti, un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina di cui all'art. 117 TUB), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente in ordine alle caratteristiche del finanziamento. Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma VI, T.U.B., quindi, deve ritenersi, in conformità con la consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia CP_3 richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117 T.U.B., come richiamato nella premessa alla delibera CICR del 04.03.2003, n. 286, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832, per il quale “la violazione dell'obbligo informativa, in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori”; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”).
10 L'eventuale violazione dell'obbligo informativo nell'indicazione del T.A.E.G. potrebbe, quindi, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale. In assenza di una norma ad hoc come l'art. 125 bis T.U.B., infatti, l'inesatta indicazione del T.A.E.G. altro non rappresenta che una errata informazione fornita da un contraente all'altro per la quale, quindi, secondo le regole generali dell'ordinamento, mai potrebbe essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola, ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale o precontrattuale, con conseguente possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno eventualmente subito (cfr., Tribunale Siena, 18.01.2019, n. 54: “la Con Con difformità tra contrattuale e effettivo dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, ove esattamente invocata e dimostrata da chi la invoca”). Circostanze, tuttavia, non allegate nel caso di specie. Inoltre, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). In particolare, l'Euribor, trattandosi di un tasso rilevato ufficialmente dalla E.B.F. è certamente dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII, 02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596; Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051). Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso variabile, determinato sulla base dell'Euribor 3M base 365 (medi tempo per tempo vigente, il cui valore è attualmente pari al 0290% aumentato/diminuito dello scarto (spread) di 5,000 punti (v. all. 26 alla comparsa di costituzione e risposta). Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice devono, pertanto, essere rigettate. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice in favore della banca convenuta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le spese di c.t.u. vano definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3887/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte attrice. Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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