Rigetto
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02913/2025REG.PROV.COLL.
N. 01740/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cucurachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore e la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione V- Bis , 30 novembre 2022, n. 15985, resa tra le parti, non notificata e concernente il diniego di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego di concessione della cittadinanza italiana.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Ministro dell’interno ha disposto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Dopo aver respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli atti impugnati con ordinanza 21 novembre 2022, n. 708, non impugnata, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 30 novembre 2022, n. 15985, con la quale ha ritenuto immune dei vizi denunciati il diniego impugnato.
3. Con appello notificato il 17 febbraio 2023 e depositato il 23 febbraio successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, affidando il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropone in questa sede le censure dedotte in primo grado, lamentando:
“ VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE N. 91 DEL 5/02/1992 - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERROR IN IUDICANDO ”: secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe da riformare perché il primo giudice ha erroneamente valorizzato le risultanze documentali in atti, con particolare riguardo alla relazione riservata depositata in giudizio iussi iudicis in esecuzione dell’ordinanza collegiale del Tar 11 aprile 2022, n. 2389 e dalla quale non emergerebbero profili di controindicazione alla concessione delle cittadinanza italiana, avendo, peraltro, l’interessato già ottenuto il permesso di soggiorno con validità illimitata -OMISSIS-, mai revocato, con la conseguenza che non sussisterebbero i profili di rischio per la sicurezza nazionale, come paventato nel diniego impugnato.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto depositato il 23 giugno 2023 e l’appellante ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione il 3 dicembre 2024; all’udienza del 27 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
5. Prima di esaminare l’appello, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.
6. Deve preliminarmente essere ricordato che per costante giurisprudenza l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992, in quanto “ l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019) ” (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 16 gennaio 2025, n. 334).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, è stato altresì stabilito che “ come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 agosto 2023, n. 7484).
E tuttavia, è consentito il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego: “ la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 723).
7. Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza risulta largamente motivata e merita piena conferma, resistendo alle contestazioni dell’appellante.
Il diniego impugnato è motivato da elementi documentali che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza dello Stato, per come emerge dall’esame delle informazioni riservate, di cui l’interessato è stato messo a parte e che anche il Collegio ha esaminato.
In seguito alle risultanze acquisite a seguito dell’ordinanza istruttoria disposta dal Tribunale territoriale, il Ministero dell’interno ha informato che il richiedente è risultato vicino ad ambienti del radicalismo islamico aventi finalità di terrorismo, per come emerso delle informazioni dei servizi di sicurezza.
Questo dato consente di ritenere immune dei vizi denunciati la sentenza impugnata, che ha fatto buon governo delle norme applicabili alla fattispecie, nella quale l’Amministrazione è titolare di un potere connotato da ampia discrezionalità e che, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, consente di ritenere prevalente quello della sicurezza della Repubblica rispetto a quello dello straniero di conseguire la cittadinanza.
Sul punto, il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che, “ a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326) ”, considerato che la sicurezza dello Stato è “ interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657; cfr. 5236/2020 e 8039/2021). ”
Non risulta, dunque, che l’atto impugnato in primo grado fosse carente di istruttoria o inadeguatamente motivato, atteso che in materia, come correttamente ha stabilito il primo giudice, all’Amministrazione può riconoscersi “ un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; orientamento pienamente condiviso sin dall’inizio da questa sezione: vedi TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022)”, nella misura in cui “la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza -, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di "intelligence" in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018). ”
In altre parole, la natura di atto di alta amministrazione della concessione della cittadinanza che rimanda ad apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, unitamente al rilievo che le “ notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare ”, consentono alla Sezione di ritenere infondate le censure complessivamente mosse alla decisione di prime cure.
Né, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi anche con riguardo alla circostanza, cui l’appellante attribuisce notevole rilievo, per cui l’interessato ha conseguito nel 2012 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che tale provvedimento rimanda alla valutazione di vicende differenti, collocate in diversi periodi temporali, rispetto a quelli che hanno caratterizzano l’istruttoria che ha preceduto il diniego della cittadinanza.
In altre parole, la particolarità del provvedimento attributivo dello status di cittadino - con tutto ciò che comporta in termini di diritti e doveri nei confronti dello Stato - e la sua natura tendenzialmente irreversibile non consentono di inferire l’illegittimità del provvedimento di rigetto per il solo fatto che l’interessato sia già titolare di un permesso di soggiorno, poiché lo Stato può ben negare la prima anche avendo già concesso il secondo.
D’altra parte, nella materia per cui è causa è consentito all’interessato di ripresentare la domanda già dopo un anno dal primo rifiuto, sussistendone i requisiti, considerando che il cittadino straniero può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
8. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 1740/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle Amministrazioni appellate, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.