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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Ombretta Salvetti Presidente dott. Andrea Carena Giudice dott. Giulia Paola Elena Bertolino Giudice rel. est.
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 186/2025 promosso da:
Parte_1 Parte_1 rappresentati e difesi dagli Avv. MOISO GIANLUIGI e PATRIA CARLO
RECLAMANTI contro rappresentata e difesa dall'avv. PATRISSO MICHELE CP_1
RECLAMATO
e contro
Arch. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Pescarmona e Alberto Controparte_2
Perroncito
RECLAMATO
e contro in persona del legale rappresentante RO CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. SUSANNA SORIA
[...]
RECLAMATO
e contro
, Controparte_5 Controparte_6
RECLAMATI
ha emesso la seguente
ORDINANZA
avente ad oggetto il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Asti in data 17.1.25 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nel procedimento recante R.G. n.
78/2025, vertente tra e parti sopra indicate
FATTO E DIRITTO le parti reclamanti “ e il Dott. Parte_1 Parte_1 hanno proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in cui, dopo aver premesso
Pagina 1 - di aver conferito incarico, all'inizio del 2014, al Geom. all'Arch. CP_7 CP_2 ed alla ditta , di predisporre tutto quanto
[...] RO necessario per la realizzazione di una farmacia in Asti, versando la somma complessiva di euro 472.340,80;
- che tali soggetti, ottenuti il 27.5.14 dal Comune di Asti i necessari permessi di costruire, e comunicato l'inizio dei lavori, “realizzavano l'esecuzione inesatta della farmacia”;
- che in seguito ad un'ispezione del 9.10.17 dei Carabinieri – Comando N.A.S. di
Alessandria, i quali rilevavano alcune non conformità igieniche, strutturali ed edilizie, veniva avviato dal un procedimento amministrativo nei confronti del Dott. CP_8
, che si concludeva con un verbale di violazione amministrativa per abuso Parte_1 edilizio;
che da tali accertamenti aveva altresì origine un procedimento penale;
e dopo aver dedotto
- che i soggetti cui era stato conferito l'incarico sopra indicato non eseguivano esattamente la prestazione dovuta, avente ad oggetto la realizzazione della farmacia, in quanto, in particolare, in assenza del necessario permesso di costruire o comunque in difformità o con variazioni essenziali rispetto a quanto autorizzato, realizzavano alcune opere in difformità da quanto autorizzato e previsto nel progetto, e in assenza dei necessari preavvisi e delle preventive autorizzazioni da parte del competente ufficio tecnico regionale;
- che “ e il Dott. Parte_1 Parte_1 Parte_1 sostenevano per la costruzione “irregolare” della farmacia, e per la successiva attività di regolarizzazione della farmacia, per il procedimento amministrativo, per il procedimento penale, ecc., costi ammontanti a circa euro 700.000,00
- di essere, pertanto, creditori dell'importo necessario per far fronte alla mancata e/o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali assunte dal Geom. dall'Arch. CP_7
e da , come determinabili dal Controparte_2 RO consulente tecnico;
- di aver invitato l'Arch. , , e gli Controparte_2 RO eredi del Geom. ( CP_7 Controparte_9 Controparte_5 [...]
a procedure di negoziazione assistita, senza esito positivo, Controparte_6 hanno chiesto al Tribunale :
“l'espletamento di una consulenza tecnica ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti di “ e del Dott. Parte_1 Parte_1 derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito del
Geom. dell'Arch. e della “ CP_7 Controparte_2 RO
, in particolare, chiedono che il consulente voglia:
[...]
1. accertare che il Geom. l'Arch. e “ CP_7 Controparte_2 RO
non eseguivano esattamente la prestazione dovuta avente ad oggetto la
[...] realizzazione della farmacia;
2. accertare che il Geom. l'Arch. e “ CP_7 Controparte_2 RO
, in particolare, in assenza del necessario permesso di costruire o comunque in
[...] difformità o con variazioni essenziali rispetto a quanto autorizzato, realizzavano nuovi volumi tramite l'edificazione delle seguenti opere: realizzazione di una superficie di mq 250 di area verde anziché mq. 867, realizzazione di un parcheggio di mq. 617 in pavimentazione con autobloccanti in
Pagina 2 difformità da quanto autorizzato, realizzazione di un marciapiede di mt. 50 non previsto in progetto, realizzazione, al piano interrato, di una soletta interpiano ad una quota superiore a quella autorizzata (2,68 in luogo di 2,40), modificazione della destinazione del locale tecnico in servizio igienico con opere conseguenti, modificazione della destinazione dei due locali deposito in un laboratorio e in un ufficio, modificazione dell'andamento delle scale interne rispetto al progetto autorizzato, modificazione, al piano terreno, della destinazione del locale tecnico e del locale di sgombero dell'unità residenziale in un locale commerciale, accorpamento al locale commerciale una porzione di 7,50 mq del vano residenziale originariamente previsto in progetto come soggiorno, realizzazione di un muro di contenimento e di tutti i muri di recinzione in zona sismica e in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione rispettivamente da inoltrare e da ricevere dal competente ufficio tecnico regionale, ecc..;
3. determinare il credito di “ e del Dott. Parte_1 [...]
derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o da fatto Pt_1 illecito.”
Il Tribunale, con decreto del 17.1.25 emesso inaudita altera parte, ha dichiarato la domanda inammissibile, sia in quanto “priva del contenuto minimo di utilità in chiave prospettica che giustifica il ricorso all'istituto di che trattasi, essendosi già approfonditamente svolte le trattative, tradottesi in plurimi procedimenti per negoziazione assistita rimasti senza esito da più di un anno, trattative che non legittimano dunque una prognosi positiva circa il buon esito conciliativo, neppure in chiave di mera verosimiglianza, sia in quanto priva del requisito del fumus boni iuris in regione dell'estrema genericità e indeterminatezza delle domande di merito prefigurate, “in funzione delle quali s'impone comunque il vaglio di utilità del tentativo di bonario componimento della lite e la cui fondatezza, in ogni caso, deve essere delibata in relazione all'indispensabile sussistenza di un fumus bonis iuris purtuttavia necessario anche nell'ipotesi processuale che qui occupa, ancorché attenuato dalla peculiare natura del giudizio, sono eccessivamente generiche, posto che, a prescindere dall'oscuro significato della nozione, non meglio specificata, di conferimento dell'incarico di predisporre tutto quanto necessario per la realizzazione di una farmacia, non risulta prospettata la minima specificazione circa la distinzione delle ragioni e dell'ammontare dei crediti sia sul lato passivo che sul lato attivo dell'obbligazione risarcitoria contrattuale di che trattasi, né potendosi predicare allo stato, difettando l'indicazione del titolo, l'eventuale solidarietà passiva;
***
Avverso tale pronuncia d'inammissibilità, le reclamanti hanno proposto l'odierno reclamo chiedendone la riforma e l'ammissione dell'ATP richiesto, in primo luogo osservando come la circostanza che il procedimento di negoziazione assistita non abbia avuto esito positivo, non possa valere ad escludere l'eventualità che l'intervento di un consulente tecnico terzo, nominato dal giudice, possa indurre le parti a addivenire ad una conciliazione proprio alla luce delle valutazioni tecniche da questi effettuate;
in secondo luogo precisando come le procedure di negoziazione assistita svolte non abbiano riguardato tutti i soggetti coinvolti nell'odierno procedimento, ed in ogni caso non le compagnie assicuratrici che avrebbero potuto essere chiamate in giudizio ed agevolare la conciliazione;
Pagina 3 in terzo luogo, quanto alla ritenuta genericità e indeterminatezza delle domande da far valere in un eventuale giudizio di merito, i reclamanti hanno affermato come nel ricorso sarebbero, invece, specificatamente individuati
- l'obbligazione contrattuale di cui trattasi, rinviando al paragrafo A) del ricorso
- l'inesatta esecuzione di detta obbligazione, rinviando al paragrafo D) del ricorso
- i crediti derivanti dalla inesatta esecuzione di detta obbligazione da parte dei resistenti, nonché da fatto illecito rinviando ai paragrafi A), B), C), E) , F) del ricorso;
- l'ammontare dei crediti (desumibile dai n. 101 documenti prodotti); ancora osservando come l' Arch. abbia rivestito la qualifica di direttore dei lavori e CP_7 progettista, la qualifica di impresa esecutrice, e il RO
Geom. , prima del decesso, abbia curato gli elaborati tecnici e descrittivi;
Controparte_7 in sintesi, evidenziano i reclamanti, nel ricorso sarebbero indicate le ragioni dei ricorrenti da far valere in un eventuale giudizio di merito, e con la consulenza tecnica preventiva richiesta essi chiedono che “vengano determinati i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione della farmacia e derivanti da fatto illecito per responsabilità dei resistenti (procedimenti amministrativi e penali) spese fatte e spese da fare”.
Si sono costituiti e hanno resistito in giudizio:
, erede del geom. chiedendo il rigetto del reclamo, rilevando CP_1 CP_7 preliminarmente l'omessa notifica del ricorso ex 696 bis c.p.c. unitamente al reclamo, e, in ogni caso, nel merito, evidenziando l'avvenuto decesso del Geom. il 28.4.24, in data antecedente CP_7 al rilascio del permesso di costruire, nonché l'estraneità del professionista rispetto alle doglianze dei reclamanti in quanto “le opere di cui si duole controparte sono state eseguite dopo la fine dei lavori del novembre 2015, da un'impresa diversa rispetto a quella che è stata citata in giudizio e sorvegliati e diretti da altri professionisti”; L'Arch. chiedendo il rigetto del reclamo, rilevando preliminarmente Controparte_2
l'omessa notifica del ricorso ex 696 bis c.p.c. unitamente al reclamo, e la conseguente violazione del diritto di difesa, e, nel merito, deducendo, in primo luogo la genericità e indeterminatezza delle domande, non sostenute da specifiche allegazioni, ma da un mero rinvio ai “101 documenti prodotti”, in secondo luogo eccependo il decorso dei termini di prescrizione e decadenza di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.; chiedendo il rigetto del reclamo per le RO medesime ragioni poste a fondamento dal giudice di primo grado nella sua decisione, in particolare, evidenziando la mancata specificazione da parte dei ricorrenti delle domande di merito proposte, ove si fa riferimento ad una generica “inesatta esecuzione dell'obbligazione”, senza specificazione dei vizi e delle difformità rispetto al progetto presentato, e senza alcuna riferimento al presunto inadempimento in relazione alle singole attività che ogni parte era tenuta a porre in essere. Infine, evidenziava da un lato come nel corso del contratto d'appalto essa avesse CP_3 sempre rispettato le rigide direttive imposte dalla committenza, ed, in ogni caso come le parti ricorrenti fossero irrimediabilmente decadute da ogni contestazione sull'opera, essendo decorsi i termini ex art 1667 e 1668 c.c.
In udienza le parti hanno discusso il procedimento illustrando il contenuto delle rispettive difese e, al termine della discussione, si sono richiamate agli atti introduttivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.
Pagina 4 In particolare la parte ricorrente, in relazione al decorso dei termini ex art. 1667 e 1668 c.c., ha rilevato che l'inadempimento dedotto non ha ad oggetto i gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c. bensì l'irregolarità del contratto ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto i vizi lamentati riguardano l'irregolarità dell'opera e la mancata realizzazione della stessa in conformità alla normativa edilizia ovvero la commissione degli illeciti urbanistici contestati, violazioni che rientrano nell'inadempimento generale previsto dall'art. 1218.
La difesa di , in risposta a tali deduzioni, ha rilevato la contraddittorietà della CP_1 ricorrente nel qualificare il contratto non come contratto d'appalto ma come contratto d'opera intellettuale.
Le altre difese si associavano nel chiedere il rigetto del reclamo, sottolineando, tutte, la natura esplorativa dell'accertamento tecnico richiesto da controparte.
***
Preliminarmente
Il reclamo è infondato e va rigettato, condividendo il Collegio le motivazioni espresse dal giudice di prima fase.
Deve, infatti, osservarsi che nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da
[...]
, le domande a cui dovrebbe Parte_1 Parte_1 essere funzionale, a fini deflattivi, l'accertamento tecnico richiesto, sono formulate in termini del tutto indeterminati e generici, non essendo stata operata alcuna qualificazione giuridica delle domande proposte, non essendo neppure stato indicato a quale titolo le parti sarebbero chiamate a rispondere delle obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, né essendo stata operata alcuna distinzione in ordine ai differenti profili di eventuale responsabilità dei diversi soggetti convenuti in giudizio.
I ricorrenti si sono limitati a delineare sinteticamente la successione di alcuni eventi, tra cui la stipulazione di un contratto e la sua inesatta esecuzione, un procedimento amministrativo per violazione di norme edilizie, ed un procedimento penale (senza peraltro dare conto dell'esito di quest'ultimo), ma non hanno specificato quali siano i profili di inesatto adempimento riconducibili alle parti.
Tali carenze nell'allegazione dei fatti costitutivi delle domande proposte delle ricorrenti, si traducono in una violazione del diritto di difesa, non permettono alle controparti di articolare adeguatamente le proprie difese, né di vagliare le effettive possibilità di una conciliazione.
Inoltre, quanto ai profili di asserita responsabilità per i vizi dovuti all'irregolarità dell'opera ed alla mancata realizzazione della stessa in conformità alla normativa edilizia, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno omesso di individuare quali sarebbero i profili di irregolarità e quali le norme urbanistiche violate.
Ne consegue che nel caso di specie, non consentendo le generiche allegazioni dei ricorrenti, né il generico rinvio ai “101 documenti prodotti” di identificare con precisione l'inesatto adempimento o la responsabilità da fatto illecito lamentati dai ricorrenti, è evidente che l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta avrebbe finalità del tutto esplorativa, volta unicamente a supplire le carenze assertive dei ricorrenti.
Per tali motivi, il reclamo deve essere rigettato e le parti ricorrenti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese legali sostenute dalle reclamate, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 in base ai valori minimi (con esclusione della fase istruttoria)
Pagina 5 per lo scaglione indeterminabile di complessità bassa, nonché al pagamento del doppio del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
Rigetta il reclamo
Condanna le parti reclamanti in solido a rifondere alla parte reclamata le CP_1 spese di giudizio che liquida in euro 1615 oltre iva e cpa ove dovute come per legge
Condanna le parti reclamanti in solido a rifondere alla parte reclamata le Controparte_2 spese di giudizio che liquida in euro 1615 oltre iva e cpa ove dovute come per legge
Condanna le parti reclamanti in solido a rifondere alla parte reclamata
[...]
le spese di giudizio che liquida in euro 1615 oltre iva e cpa ove Controparte_10 dovute come per legge
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si comunichi alle parti.
Asti, così deciso nella camera di consiglio il 19/03/2025
Il giudice estensore Il presidente
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO OMBRETTA VE
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