Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.6720/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO GIUFFRIDA 2B, CATANIA, presso lo studio dell'avv. STEFANIA COCO, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MAURIZIO FERDINANDO ZAPPALA' in VIALE XX SETTEMBRE 28, CATANIA, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 21 ottobre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
, formulando le seguenti conclusioni: “accertare la società di fatto tra l'odierna Controparte_1 attrice e la sig.ra e per l'effetto condannare al pagamento della CP_1 Controparte_1
somma di euro 150.000 per arricchimento senza causa e pari al valore delle attrezzature conferite ed all'avviamento delle due case di riposo facenti capo a Vinion S.r.l. o quella maggior o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande attoree volte all'accertamento dell'occulta partecipazione di parte attrice alla compagine
1
150.000,00, e di qualunque altro importo, a titolo di arricchimento senza causa della medesima Vinion
S.r.l. e la conseguente inammissibilità ed infondatezza delle domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta.
All'udienza del 21 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
La domanda di parte attrice ha ad oggetto la richiesta di condanna ex art. 2041 c.c. di CP_1
convenuta personalmente in giudizio per accertare l'esistenza di una “società di fatto”, e non
[...] quale amministratore unico della società “Residenza per Anziani Vinion s.r.l.”. L'attrice ha dedotto l'esistenza di una società di fatto tra essa attrice e l'odierna convenuta la quale avrebbe ingiustamente tratto profitto dall'apporto personale ed economico di parte attrice reso nell'espletamento dell'attività imprenditoriale di gestione di due case di cura facenti tuttavia capo alla “Residenza per Anziani Vinion
S.r.l.” (vedi doc.1 atto di citazione e doc. 2 comparsa di costituzione).
Parte attrice ha allegato – ma non provato - di aver costituito nel 2015 la società “ Controparte_2
al fine di proseguire la sua precedente attività di assistenza e cura di anziani esercitata a
[...] mezzo della soc. coop. Sociale “Casa della Serenità”, di cui era legale rappresentante, cessata a seguito della situazione debitoria e conseguente sfratto. Ha poi dichiarato di non aver mai assunto formalmente alcuna carica all'interno della suddetta società ma di aver operato occultamente all'interno di essa provvedendo alla gestione dell'attività, alla cura degli anziani ed ai rapporti con i parenti, e di aver contribuito economicamente attraverso il trasferimento dei beni mobili ed attrezzature presenti nella precedente sede operativa di Largo Paisiello, poi sfrattata, presso una delle due sedi gestite dalla Vinion
s.r.l. sita in Catania, Via Dei Miti. In particolare, parte attrice ha individuato l'indebito arricchimento di cui richiede l'indennizzo nella somma di €150.000,00, quale valore delle attrezzature conferite e dell'avviamento delle due case di riposo facenti capo alla società Vinion s.r.l.
Pertanto, già la stessa allegazione e ricostruzione fattuale prospettata dalla parte attrice in citazione fa riferimento esclusivamente a fatti tutti univocamente riferibili alla società “ Controparte_2
nei cui confronti, pertanto, avrebbero dovuto semmai essere avanzate eventuali pretese.
[...]
Di conseguenza, è la stessa parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio ad individuare espressamente quale beneficiaria del proprio apporto personale ed economico e, dunque, dell'asserito
2 arricchimento senza causa, la Vinion s.r.l.: “(…) la Vinion s.r.l. subentrando nel contratto di affitto della sede di Viale Vittorio Veneto, proseguiva di fatto dell'attività della Casa della Serenità, usufruendo dei medesimi locali ed attrezzature” (vedi pag. 2 atto di citazione); ed ancora, è sempre parte attrice ad individuare quale beneficiaria dell'incremento patrimoniale la società Vinion s.r.l. a cui, difatti, indirizzava formale lettera di diffida (vedi doc. 3 atto di citazione).
Ciò chiarito, peraltro, non può non rilevarsi l'inammissibilità della domanda anche in ragione della natura sussidiaria e residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2042 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogniqualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un'altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Cass. Sez. Un.
33954/2023; 5222/2023; Cass. Sez. Un. 28042/08), come pare nella specie ove si prospettano pretese per una compartecipazione sociale di fatto ad una s.r.l.
La domanda attorea pertanto va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014
e succ. modif. ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle difese, all'attività difensiva e processuale in concreto svolta per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara inammissibile la domanda avanzata da
contro
; Parte_1 Controparte_1
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della parte convenuta, che si liquidano in €7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 31.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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