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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2014/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STELLA SERGIO e dell'avv. VIGEZZI DONATO GIUSEPPE
( ) VIALE FAMAGOSTA, 46 20142 MILANO;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA SOLFERINO 16 20121 MILANO presso il difensore avv. STELLA
SERGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 23 C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA _1 C.F._2
MENTANA, 40-42 06034 FOLIGNO presso lo studio dell'avv. ESIBIZIONE
GENNARO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ESIBIZIONE CLAUDIO ( ) VIA MENTANA, 42 06034 C.F._3
FOLIGNO; ( VIA MENTANA N. 42 Controparte_2 C.F._4
06034 FOLIGNO;
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Respingere ogni domanda formulata dal Sig. nel presente procedimento _1
nei confronti dell'ente ospedaliero convenuto in quanto infondata in fatto e in diritto, così come aveva già stabilito il Tribunale di Milano, Ia sez. civ., nella persona del
Giudice dott.ssa Martina Flamini, con sentenza n. 7963/2019, R.G. n. 52174/2016, pubblicata in data 03/09/2019 (e in riforma della precedente sentenza della Corte di
EL di Milano n. RG n. 3620/2019, pubblicata in data 22/04/2021, integralmente eseguita da con il pagamento dell'importo di € 244.449,31). Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente.
Per Parte_2
le domande e conclusioni formulate dal Sig. così come
[...] _1
espresse e strutturate e rassegnate in primo grado nell'originario atto di citazione e reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni e tutte anche espresse e reiterate nell'atto di citazione di EL ,in quanto fondate in fatto ed in diritto per tutte le pagina 2 di 23 considerazioni e le motivazioni esposte in narrativa, (così come aveva già statuito la
Corte di EL di Milano con la propria sentenza n. 1283/2021 pubblicata 22.04.2021 nel procedimento R.g.n. 3620/2019) e per l'effetto CONDANNARE l
[...]
, già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i
[...]
gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. per i fatti di _1
causa, derivati dalla condotta colposamente inadempiente dei sanitari organicamente inseriti in detta Struttura ospedaliera, danni così come riconosciuti e quantificati negli atti di cui sopra e nella sentenza della Corte di EL di Milano n. 1283/2021, e qui da intendersi tutti reiterati e trascritti per brevità, e pari al totale degli importi ivi indicati e riconosciuti e/o pari a quella somma maggiore o minore che l'Ecc. Corte di EL adita riterrà di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o, oltre gli interessi compensativi, legali e rivalutazione dalla data del fatto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
CHIEDE ex art. 350 c.p.c. ed in linea con la nuova valutazione sul punto sollecitata dalla Corte di Cassazione, il richiamo dei CTU per accertare se l'impiego di suture non riassorbibili, nell'intervento di corporoplastica di cui è causa, è “più probabile che non” in grado di prevenire la RECIDIVA, aggravando ancor piu' il danno occorso all'appellato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello odierno, così come statuito dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'attore conveniva innanzi al Tribunale di Milano, l'
[...]
, già Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 23 Universitario, per ivi sentir condannare l'odierna ricorrente al risarcimento dei danni patiti dal sig. a causa dell'inadempimento sanitario perpetrato. _1
in particolare, chiedeva il risarcimento del danno cagionato _1
dall'intervento di “corporoplastica secondo Nesbit modificata”. allegava _1
di essere affetto da una patologia congenita a livello genitale, consistente nell'incurvamento, solo di tipo ventrale, e non laterale, del pene, patologia che rendeva difficoltoso l'atto della penetrazione, e per il quale era stato sottoposto all'intervento chirurgico di cui sopra, prestando il consenso solo all'intervento diretto all'incurvamento ventrale. L'intervento era stato realizzato anche per un incurvamento laterale, mai riscontrato in precedenza, per cui tale incurvamento era stato provocato da un errore medico. Era così intervenuto un aggravamento della situazione precedente, costituito dalla deviazione laterale, con la mancata risoluzione dell'incurvamento ventrale, da cui le persistenti difficoltà della funzione erettile.
Con comparsa del 31.01.2017, si costituiva in giudizio l'azienda oggi ricorrente in riassunzione, la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea.
A seguito delle memorie 183 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo CTU medico – legale, con il dott. ed il Dott. Persona_1 Persona_2
In data 20.08.2018, i CCTTUU depositavano la Relazione di Consulenza Tecnica
Medico – Legale d'Ufficio.
Con sentenza n. 7963/2019 (R.g.n. 52174/2016, Rep. N. 6458/2019), emessa in data
29.08.2019, il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, compensando le spese di lite e di Ctu.
Con atto di citazione in appello, datato 08.10.2019, il sig. proponeva _1
impugnazione avverso la sentenza di primo grado mediante l'articolazione di 4 motivi di gravame.
pagina 4 di 23 Con il primo motivo, veniva impugnata la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, escludeva la sussistenza del nesso causale tra la condotta ospedaliera ed il danno esitato al in contrasto con le conclusioni espresse dai CTU sul punto. _1
Il Giudice di primo grado, in sintesi, dichiarava di non aderire alle conclusioni sul riconoscimento del nesso di causa rilevato dai CTU, secondo un ragionamento privo di logicità e coerenza.
Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, impugnava _1
la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante escludeva che la recidiva del recurvatum ventrale e l'esistenza dell'incurvatura laterale fossero conseguenza dell'intervento chirurgico del novembre 2005, sempre in netto contrasto con quanto espresso dai CCTTU.
Con il terzo motivo di appello l'odierna parte convenuta impugnava la sentenza di primo grado, per aver erroneamente ritenuto sussistente il DEFICIT ERETTILE già prima dell'intervento del novembre 2005, con conseguente erroneità della sentenza e manifesta violazione degli art. 115 e 116 c.p.c..
Con il quarto motivo di gravame impugnava la sentenza per violazione di _1
legge in ordine al consenso informato mentre con il quinto motivo di appello, l'odierno convenuto in riassunzione impugnava la parte della sentenza relativa alla condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'azienda oggi ricorrente contestando i motivi di gravame formulati da parte appellante, con richiesta di rigetto della domanda principale.
Con sentenza in data 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Milano accolse l'appello, condannando l'appellata al pagamento della somma di Euro 168.180,60, oltre accessori.
Osservò la corte territoriale, previo richiamo integrale della relazione di CTU, nonché dei chiarimenti forniti a verbale dai consulenti, che in relazione al recurvatum laterale i pagina 5 di 23 consulenti avevano evidenziato come sussistesse comunque una colpa dei sanitari, o per non essere stata la detta patologia diagnosticata nella visita preoperatoria, evento meno probabile, essendo stata indotta una erezione al 90%, che avrebbe sicuramente evidenziato il recurvatum laterale, e visto che i chirurghi avevano rilevato la detta patologia in sala operatoria con una erezione del 100%, oppure, se presentatasi la patologia durante l'intervento, era stato quest'ultimo a causare una patologia prima inesistente. Precisò, quindi, che «l'onere probatorio in relazione alla presenza del recurvatum laterale, fra l'altro con un'angolazione tale da suggerire una correzione chirurgica, era a carico del debitore struttura sanitaria, che non lo [aveva] adempiuto», per cui rimaneva il dato certo che tale patologia non fosse presente prima dell'intervento e che costituiva quindi un peggioramento, determinando nel paziente «un aggravamento di disturbo erettile a prevalente genesi psicogena associato ad un disturbo dell'adattamento».
Con riferimento al recurvatum ventrale, osservò che i consulenti avevano affermato che la recidiva, evento probabile anche se in una ridotta percentuale, era prevedibile o resa meno frequente con l'impiego di suture non riassorbibili, e che era rimasto indimostrato il tipo di sutura impiegato, poiché della descrizione dell'intervento in cartella clinica risultava esclusivamente che si era trattato di “sutura monofilamento”, che poteva essere utilizzata per suture sia riassorbibili che non riassorbibili. Precisò quindi che l'onere probatorio in ordine alla tipologia di sutura impiegata era a carico del debitore, che non l'aveva assolto, e che anche la recidiva del recurvatum ventrale aveva inciso concausalmente sull'aggravamento di cui sopra. Aggiunse che pertanto l'intervento del recurvatum laterale e la recidiva di quello ventrale avevano determinato un aggravamento del disturbo erettile, prevalentemente di natura psicogena, ma associato ad un disturbo dell'adattamento insorto dopo l'intervento, tale da essere definito danno differenziale, aggiunto cioè alla patologia preesistente.
pagina 6 di 23 Osservò ancora che ricorreva la violazione dell'obbligo del consenso informato (circa l'insorgenza o recidiva del recurvatum laterale e la recidiva di quello ventrale) quale violazione del diritto all'autodeterminazione, dal momento che la lesione del diritto alla salute era già stata ritenuta sussistente quale conseguenza della negligenza professionale e che, sulla base delle tabelle milanesi (edizione 2021) e la grave entità della violazione, spettava l'importo di Euro 20.000,00, sussistendo tutti i parametri indicati nelle tabelle
(grave entità dei postumi conseguenti al trattamento senza consenso;
grave sofferenza interiore – ad es. per la frustrazione di aspettative procreative -; paziente non informato vulnerabile;
intervento di tipo invasivo/non urgente con alternative terapeutiche;
grave violazione dell'obbligo informativo come informazione completamente assente).
Aggiunse, infine, che il danno da attribuire ai sanitari era pari al 18%, quale danno differenziale fra il 10% ed il 28%, dovendo sottrarsi alla invalidità effettivamente risultante quella ineliminabile (10%) e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Ha proposto ricorso per cassazione (già Parte_1 Controparte_4
) sulla base di sette motivi e ha resistito con controricorso la parte intimata. E'
[...]
stata fissata la camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. Civ., ed è stata presentata memoria.
La Corte Suprema di Cassazione, III° sez. Civile, con ordinanza pronunciata nel procedimento R.G.n. 22343/2021 il 26 febbraio 2024, pubblicata il 27 marzo 2024, n.
8364, accoglieva il terzo motivo, parzialmente il quarto e parzialmente il sesto rigettando il resto del ricorso promosso dall , con Parte_1
assorbimento del quinto motivo, cassava la sentenza in relazione solamente ai motivi accolti e rinviava alla Corte di EL di Milano in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
pagina 7 di 23 Riassumeva il Giudizio l e concludeva come sopra Parte_1
riportato.
Si costituiva chiedendo di condannare l' _1 Controparte_3
, già ,
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. per i fatti di causa, _1
derivati dalla condotta colposamente inadempiente dei sanitari organicamente inseriti in detta Struttura ospedaliera, danni così come riconosciuti e quantificati negli atti di cui sopra e nella sentenza della Corte di EL di Milano n. 1283/2021 e pari al totale degli importi ivi indicati e riconosciuti e/o pari a quella somma maggiore o minore che la Corte di EL adita riterrà di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o, oltre gli interessi compensativi, legali e rivalutazione dalla data del fatto.
La causa veniva trattenuta in decisione dalla Corte in data 25.2.2015 e rimessa sul ruolo per approfondire la valutazione sul punto sollecitata dalla Corte di Cassazione, richiamando i CCTTUU per chiarire se l'impiego di suture riassorbibili, nell'intervento di corporoplastica di cui è causa, secondo criterio del “più probabile che non” sia stata causa della RECIDIVA, subita dall'appellato (istanza avanzata dalla difesa di
. _1
Infatti, poiché la Suprema Corte, in relazione al quarto motivo del ricorso in cassazione, in punto di recidiva del recurvatum ventrale, aveva constatato che era rimasto indimostrato il tipo di sutura impiegato, profilo ricadente nell'onere probatorio della struttura sanitaria, aveva rilevato che, al riguardo, il Giudice del merito si era limitato ad affermare che la recidiva era resa meno frequente con l'impiego di suture non riassorbibili, in mancanza di un accertamento in termini di “più probabile che non”.
In altri termini, la Suprema Corte aveva demandato alla Corte d'EL una nuova valutazione sul nesso causale tra recidiva e eventuale utilizzo di punti di sutura pagina 8 di 23 riassorbibili al posto di punti di sutura non riassorbibili, rispetto alla quale questa Corte aveva ritenuto necessario un chiarimento.
In linea con quanto indicato dalla Suprema Corte, Codesta Corte di EL, con ordinanza dell'11 marzo 2025 ha chiamato i CTU a chiarimenti formulando i seguenti quesiti:
1. “dicano i CC.TT.UU. se nell'eseguire le suture sono state osservate, nel caso concreto, dai sanitari della struttura ospedaliera le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
2. “dicano i CC.TT.UU. se l'insorgenza delle patologie riscontrate nel caso concreto dal sign. (con particolare riferimento alla recidiva del recurvatum ventrale) sono _1
causalmente riconducibili all'utilizzo di un filo non riassorbibile (con il criterio della probabilità logica e comunque secondo il criterio civilistico del <> ;
3. “in caso affermativo, indichino i CC.TT.UU. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti da nonché se lo stesso abbia _1
riportato lesioni permanenti, specificando in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (danno biologico), distinguendo quelli da recurvatum ventrale e quelli da recurvatum laterale (tenuto conto della indicazione unitaria dell'originario elaborato peritale)
Assunti i chiarimenti, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
13.5.2025, ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte con pronuncia rescindente ha cassato, per violazione di norme di diritto (v. i singoli motivi accolti), la sentenza della Corte di EL (ALL. n. 4) che aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra i danni lamentati (insorgenza del pagina 9 di 23 recurvatum laterale, recidiva del recurvatum ventrale e aggravamento del disturbo erettile) e l'intervento chirurgico eseguito dai sanitari della struttura convenuta nonché i presunti danni da difetto di informazioni.
Le questioni oggetto di decisione sono le seguenti:
a) Sulla lamentata insorgenza di un «recurvatum penieno laterale a destra» a causa dell'intervento chirurgico in data 28.11.2005.
b) Sulla lamentata insorgenza di un «recurvatum penieno ventrale» a causa dell'intervento chirurgico in data 28.11.2005.
c) Sulla richiesta di risarcimento del danno per il presunto aggravamento del disturbo erettile con disturbo di adattamento, quale conseguenza dell'intervento chirurgico.
d) Sulla richiesta di risarcimento del danno del Sig. per violazione del _1
diritto all'autodeterminazione.
***
A) Sulla lamentata insorgenza di un «recurvatum penieno laterale a destra» a causa dell'intervento chirurgico in data 28.11.2005.
Il Sig. lamenta, innanzitutto, che l'intervento chirurgico del 28.11.2005 _1
avrebbe causato un recurvatum laterale, inesistente prima dell'operazione. Come osservato nella pronuncia rescindente della Corte di Cassazione n. 8364/2024, incombe sul paziente - in base a giurisprudenza consolidata - l'onere di provare che dall'intervento sanitario è derivato un peggioramento delle condizioni di salute, e quindi nel caso di specie il Sig. avrebbe dovuto provare che la patologia del _1
recurvatum laterale non era presente prima dell'intervento, ma è sopravvenuta ed è stata causata da tale operazione.
pagina 10 di 23 Nella fattispecie è emerso dal verbale redatto dai professionisti in sede di intervento la sussistenza di un recurvatum laterale, seppure modesto, prima dell'operazione.
Infatti, in data 28.11.2005 in sala operatoria i medici chirurghi, prima di iniziare concretamente l'intervento chirurgico, hanno rilevato un recurvatum laterale del pene, il quale quindi era verosimilmente preesistente all'intervento e non può considerarsi una conseguenza dell'operazione (cfr. “descrizione dell'intervento”, contenuta nella cartella clinica, pag. 15, sub ALL. n. 6 presente giudizio;
cfr. anche scheda operatoria riportata a pag. 3, ultimo cpv. della CTU-ALL. n. 1 del presente giudizio).
Come si legge dunque nel registro operatorio in atti, facente piena prova ex artt. 2699 e
2700 c.c., fino a querela di falso, dell'attività espletata dai medici durante l'intervento, prima di procedere all'intervento chirurgico, con paziente in anestesia generale, gli operatori (primo operatore Dott. secondo operatore Prof. Persona_3 Per_4
terzo operatore Dott. indussero l'erezione artificiale mediante infusione Persona_5
di soluzione fisiologica nel tessuto erettile allo scopo di ottenere la completa rigidità del pene e quindi poter definitivamente valutare l'entità e il tipo della curvatura. Appena indotta l'erezione, prima di iniziare qualunque atto chirurgico, si evidenziò
“incurvamento ventrale dell'asta e laterale destro, e solo parzialmente sul proprio asse”.
La rilevazione del recurvatum laterale da parte dei chirurghi prima di iniziare le manovre chirurgiche è stata riportata anche nella CTU (pag. 20, ottavo cpv., evidenziazione nostra): «Per quanto riguarda la presenza preoperatoria dell'incurvamento laterale dx…esso viene descritto nell'intervento chirurgico prima che sia eseguita qualsiasi manovra chirurgica ablativa, ma non è documentato» []; v. anche
CTU, verbale di chiarimenti (ALL. n. 2 fascicoletto giudizio di rinvio, pag. 1): «Durante
l'intervento vedono anche un recurvatum laterale». Dalla scheda operatoria acclusa a pag. 15 della cartella clinica in atti (ALL. n. 6 fascicoletto giudizio di rinvio), emerge pagina 11 di 23 non solo che all'inizio dell'intervento del 28.11.2015 i chirurghi riscontrarono la compresenza di un recurvatum laterale, ma anche che gli stessi poi procedettero materialmente alla completa correzione del recurvatum laterale («Si eseguono quindi in successione due losanghe sul corpo cavernoso sinistro, previo controllo in erezione indotta, a livello del terzo medio e del terzo distale dell'asta, per correggere incurvamento laterale destro. Tutte le incisioni dell'albuginea vengono suturate in monofilamento 3/0. Legatura a livello del terzo distale della vena dorsale profonda. Si determina infine un'ultima erezione con fisiologica per evidenziare la completa correzione di entrambe le curvature (fotodocumentazione)”.
La correzione della recurvatum laterale, anche laddove non avesse impedito la penetrazione, si rendeva opportuna per ragioni morfologiche, conformemente ai benefici attesi dal paziente in relazione all'intervento (cfr. foglio del consenso informato alla cartella clinica sub All. 6 presente giudizio: “ripristino di una normale o più accettabile morfologia del pene in erezione con miglioramento funzionale”).
A fonte delle allegazioni di parte i CTU hanno affrontato la problematica. _1
Da molteplici passaggi della CTU risulta l'assoluta incertezza circa il fatto se il recurvatum laterale sia sorto a seguito dell'intervento del 28.11.2005 o se in realtà fosse preesistente all'intervento.
LA CTU
-CTU, pag. 20, 8° cpv.: «Per quanto riguarda la presenza preoperatoria dell'incurvamento laterale dx i dati sono contrastanti…Non si possono quindi trarre conclusioni certe in proposito»;
-CTU, pag. 21, ultimo cpv., in risposta al quesito n. 1: «…Non può essere con certezza definita la contemporanea presenza di un recurvatum laterale dx…» e pag. 24,
pagina 12 di 23 penultimo cpv.: «Il sig. soffriva di un recurvatum congenito con certezza _1
ventrale, non è possibile dire se vi fosse o meno anche un recurvatum laterale»;
-pag. 25, 3° cpv.: «Circa il recurvatum laterale delle due l'una: era presente prima dell'intervento e il non averlo segnalato e compreso nel consenso costituisce una criticità, o non era presente prima dell'intervento e costituisce una criticità averlo causato durante la procedura»).
-CTU, pag. 24, primo cpv: «Trattandosi di una patologia congenita e quindi non soggetta a peggioramenti, non rilevata nelle foto del 1999, se ne deve dedurre che se un recurvatum verso destra era presente esso non era di entità tale da precludere la penetrazione, che veniva invece preclusa dall'incurvamento ventrale»
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione incombe sul paziente l'onere di provare che dall'intervento sanitario sia derivato un peggioramento delle condizioni di salute. Nel caso di specie, il paziente doveva provare che il peggioramento, in termini di insorgenza del recurvatum laterale, era successivo l'intervento operatorio, e dunque doveva provare che prima di quest'ultimo la patologia non era presente, ma era sopravvenuta all'intervento.
Per quanto emerge dal registro operatorio, come detto, non vi è dubbio che il recurvatum laterale sussistesse anche prima dell'intervento, seppure di minima entità.
In assenza di prova circa l'assenza prima dell'intervento, recte: nel dubbio sull'esistenza o meno (prima di tale intervento) del recurvatum laterale, non può ritenersi la ricorrente in riassunzione responsabile.
Per completezza di esame, si osserva che non può essere condivisa la tesi di parte convenuta in riassunzione, secondo cui la Suprema Corte, pur avendo accolto il motivo di ricorso concernente il difetto di prova circa il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico e l'insorgenza del recurvatum laterale, avrebbe nondimeno riconosciuto una pagina 13 di 23 responsabilità in capo ai sanitari per omessa diagnosi della patologia anteriormente alla visita preoperatoria, nonché per aver contribuito a determinarne l'insorgenza e/o l'aggravamento mediante l'atto operatorio, risulta giuridicamente infondata.
Difatti, nella pronuncia di rigetto del primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione si è limitata a rilevare come il giudice di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, avesse ipotizzato un'alternativa eziologica: da un lato, la sussistenza di una condotta colposa per omessa diagnosi preoperatoria;
dall'altro, la causazione del danno iatrogeno mediante l'esecuzione dell'intervento chirurgico. La Corte ha osservato che tale duplice prospettiva è stata risolta dal giudice di merito mediante il ricorso al criterio dell'onere della prova, ritenendo che, in assenza di prova positiva circa la preesistenza del recurvatum, la patologia dovesse ritenersi eziologicamente connessa all'intervento chirurgico, con conseguente affermazione della responsabilità della struttura sanitaria per danno da trattamento medico.
Tuttavia, tale decisione della Corte d'EL è stata espressamente censurata dalla
Suprema Corte mediante l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, che ha determinato la Cassazione della decisione di secondo grado proprio in relazione all'erronea applicazione del principio sull'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria.
In conclusione, nessuna responsabilità può ascriversi in capo alla struttura sanitaria, per il recurvatum laterale, in assenza di prova che proprio l'intervento abbia causato la sua insorgenza.
B) Recidiva del recurvatum ventrale
Il sig. lamenta una recidiva del recurvatum ventrale, quale conseguenza _1
dell'intervento chirurgico del 28.11.2005.
Sul punto, dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione si desume che l'affermazione del giudice di appello -secondo cui la recidiva sarebbe resa meno pagina 14 di 23 frequente con l'impiego di suture non riassorbibili- non costituisce un accertamento in termini di «più probabile che non”, quanto alla capacità di tale tecnica di prevenire la recidiva». Secondo la Corte Suprema trattasi di profilo afferente al nesso eziologico, e dunque ricadente nell'onere probatorio del paziente: «il giudice del merito deve pertanto svolgere una nuova valutazione, avvalendosi eventualmente dell'ausilio tecnico, ed accertare se l'impiego di suture non riassorbibili è più che probabilmente che non in grado di prevenire la recidiva. Ove la circostanza rimanga non accertata, le conseguenze sfavorevoli del mancato accertamento devono ricadere sul paziente».
Osserva la parte ricorrente avanti alla Cassazione che il giudice di appello ha posto a carico della struttura sanitaria l'incertezza relativa al nesso di causalità con riferimento alla recidiva del recurvatum ventrale, non risultando accertato quale tipo di monofilamento (riassorbibile o non) sia stato impiegato per la sutura, e che inoltre la corte territoriale ha omesso di esaminare la valutazione della CTU secondo cui la recidiva, dovuta a cedimento delle suture o dei tessuti, «non costituisce una criticità dal punto di vista dell'adeguatezza dell'intervento effettuato».
In linea con quanto statuito dalla Suprema Corte, questa Corte di EL, con ordinanza dell'11 marzo 2025 ha chiamato i CTU a chiarimenti formulando i seguenti quesiti"
“dicano i CC.TT.UU. se nell'eseguire le suture sono state osservate, nel caso concreto, dai sanitari della struttura ospedaliera le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
”
“dicano i CC.TT.UU. se l'insorgenza delle patologie riscontrate nel caso concreto dal sign. (con particolare riferimento alla recidiva del recurvatum ventrale) sono _1
causalmente riconducibili all'utilizzo di un filo non riassorbibile (con il criterio della probabilità logica e comunque secondo il criterio civilistico del < non>>);”
pagina 15 di 23 “in caso affermativo, indichino i CC.TT.UU. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti da nonché se lo stesso abbia _1
riportato lesioni permanenti, specificando in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (danno biologico), distinguendo quelli da recurvatum ventrale e quelli da recurvatum laterale (tenuto conto della indicazione unitaria dell'originario elaborato peritale)"
Quanto al primo quesito, i CTU hanno confermato che all'epoca non esistevano linee guida sull'esecuzione delle suture, come del resto non esistono ancora oggi (cfr. verbale di udienza del 15 aprile 2025 “Con riferimento alle linee guida i CTU, concordemente, richiamano il proprio elaborato nel quale hanno precisato che all'epoca non esistevano linee guida sull'esecuzione delle suture;
non esistono neppure ora”)"
I consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso l'esistenza, sia all'epoca dei fatti sia attualmente, di linee guida formalizzate in materia di tecniche di sutura chirurgica. Ne consegue l'impossibilità di configurare una violazione colposa fondata sulla inosservanza di tali protocolli clinici, trattandosi di prassi non standardizzate e lasciate al prudente apprezzamento tecnico del chirurgo.
"Quanto al secondo quesito, occorre preliminarmente osservare che, essendo in contestazione il mancato utilizzo nel caso di specie di punti di sutura non riassorbili, asseritamente idonei a prevenire la recidiva, e avendo i CTU affermato, nel giudizio di primo grado, che la recidiva era resa meno frequente con l'impiego di suture non riassorbibili, la richiesta di chiarimenti ai CTU in punto di accertamento, in termini di più probabile che non, del nesso causale tra utilizzo dei punti di sutura e recidiva ventrale, deve pacificamente intendersi riferita all'eventuale uso di punti di sutura riassorbibili (e non a punti di sutura non riassorbili, come indicato nel quesito)."
Il reale oggetto della controversia risiede nel supposto impiego, da parte del personale sanitario, di fili riassorbibili. Considerato che i CTU avevano già affermato, nella prima pagina 16 di 23 consulenza, che le suture non riassorbibili riducono il rischio di recidiva, la valutazione causale richiesta concerne – in realtà – gli effetti dell'utilizzo dei fili riassorbibili sull'insorgenza della recidiva del recurvatum.
A dirimere ogni questione in merito, i CTU hanno chiarito che “la risposta al secondo quesito concernente la riconducibilità causale della recidiva del recurvatum ventrale all'utilizzo di un filo riassorbibile, è negativa”. I CTU hanno escluso, in via definitiva, la riconducibilità causale tra l'impiego di fili di sutura riassorbibili e l'insorgenza della recidiva del recurvatum ventrale, negando che – secondo il criterio del “più probabile che non” – il materiale utilizzato possa aver prodotto, in modo diretto e determinante,
l'esito patologico lamentato. Tale chiarimento esclude quindi la responsabilità sanitaria per vizio tecnico nell'esecuzione dell'atto chirurgico sotto il profilo dell'errata scelta del materiale di sutura.
I consulenti tecnici d'ufficio, nel rispondere al quesito a loro rivolto da questa Corte
d'EL – correttamente riformulato in termini di accertamento del nesso di causalità materiale tra l'impiego di fili di sutura riassorbibili e la recidiva del recurvatum ventrale
– hanno escluso in modo netto ogni relazione eziologica tra il presunto uso di tale materiale e la patologia insorta. Hanno fondato tale valutazione su evidenze scientifiche disponibili in letteratura disponibili all'epoca dei fatti e anche su studi clinici retrospettivi pubblicati nel 2020, che attestano, con validità empirica, l'irrilevanza dell'utilizzo di suture assorbibili ai fini dell'aumento dell'incidenza di recidiva in interventi di corporoplastica escissionale o incisionale. Pertanto, secondo i CTU,
l'utilizzo del materiale assorbibile non costituisce un fattore di rischio statisticamente significativo o clinicamente rilevante per la recidiva della curvatura peniena.
I consulenti tecnici hanno altresì fornito un ulteriore argomento clinico-temporale di natura tecnico-scientifica: hanno osservato che i fili di sutura riassorbibili, in base alle caratteristiche fisico-chimiche che li contraddistinguono, si decompongono e vengono pagina 17 di 23 completamente riassorbiti dai tessuti biologici entro un termine massimo di 180 giorni
(circa sei mesi). Nel caso in esame, la recidiva del recurvatum si è manifestata a distanza di circa dodici mesi dall'intervento chirurgico, dunque ex post rispetto all'esaurimento della funzione meccanica dei fili riassorbibili. Tale sfasatura temporale rende inconfigurabile, in termini tecnico-causali, ogni correlazione tra la scelta del materiale di sutura e il successivo insorgere della recidiva, per assenza di post hoc ergo propter hoc.
In sostanza, il meccanismo causale prospettato dalla parte attrice in primo grado risulta smentito dal dato cronologico oggettivo.
Nel verbale dell'udienza istruttoria tenutasi il 15 aprile 2025, i CTU hanno cristallizzato il proprio giudizio negativo circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza della recidiva e l'impiego di materiale di sutura riassorbibile. Hanno ribadito che la letteratura medico-scientifica non riconosce correlazione causale statisticamente significativa tra l'uso di suture riassorbibili e la recidiva nei casi di corporoplastica escissionale o incisionale. Inoltre, hanno rafforzato tale conclusione con un rilievo oggettivo fondato sulla cronologia dei fatti: il lasso temporale intercorso tra l'intervento chirurgico e la recidiva risulta incompatibile con un'eventuale efficacia (o inefficacia) del materiale suturale, ormai da tempo biologicamente inattivo.
Considerato l'esito negativo dell'indagine peritale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la recidiva e l'impiego del filo riassorbibile, questa Corte d'EL ha ritenuto non necessaria l'istruzione del terzo quesito, che verteva sulla quantificazione del danno biologico e dell'inabilità temporanea e/o permanente conseguente alla recidiva.
In conclusione, in esito all'attività peritale integrativa, questa Corte ritiene definitivamente escluso – secondo il parametro probatorio proprio della responsabilità civile, ossia il criterio del "più probabile che non" – ogni rapporto eziologico tra pagina 18 di 23 l'eventuale utilizzo di fili di sutura riassorbibili e l'insorgenza della recidiva del recurvatum.
C) Sulla richiesta di risarcimento del danno per il presunto aggravamento del disturbo erettile con disturbo di adattamento, quale conseguenza dell'intervento chirurgico.
Per quanto concerne il lamentato nesso di causalità fra l'intervento chirurgico e il danno consistente nell'aggravamento del disturbo erettile con disturbo di adattamento, è evidente che in assenza di prova del nesso causale tra intervento e recurvatum laterale, nonché la recidiva di quello ventrale, non può ritenersi provato che l'aggravamento delle problematiche erettili con disturbo di adattamento, sia conseguenza dell'intervento subito. Infatti, la storia clinica (anche psichica) sulla patologia pregressa dell'odierna parte convenuta in riassunzione ben potrebbe spiegare i vari disturbi lamentati.
D) Sulla richiesta di risarcimento del danno del Sig. per violazione del _1
diritto all'autodeterminazione.
La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia di rinvio oggetto di analisi, ha inteso chiarire – con affermazione di principio esplicita e vincolante – che anche nei casi in cui venga dedotta la sola violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non può prescindere dalla prova dell'esistenza del nesso causale tra l'omessa o inadeguata informazione e la condotta che il paziente avrebbe effettivamente tenuto se correttamente informato. In particolare, la
Corte ha sancito che l'an debeatur del diritto risarcitorio presuppone l'allegazione e la dimostrazione che il paziente, ove pienamente e correttamente informato circa la natura, le finalità, i rischi e le possibili alternative del trattamento sanitario, avrebbe ragionevolmente deciso di non sottoporvisi (Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2020, n.
24471).
pagina 19 di 23 La Suprema Corte ha altresì puntualizzato che, nei giudizi in cui è lamentata la lesione del diritto all'autodeterminazione, è onere della parte attrice allegare specificamente quali pregiudizi ulteriori – diversi e autonomi rispetto al danno alla salute eventualmente patito – siano stati da essa sofferti. Ciò in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non è configurabile, nel nostro ordinamento, un danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione che sia in re ipsa, ovvero che discenda automaticamente dalla mera violazione dell'obbligo informativo da parte del sanitario.
Nel caso di specie, la Corte di merito cassata –secondo quanto rilevato dalla
Cassazione– ha omesso di procedere all'accertamento richiesto su entrambi i profili sopra indicati: da un lato, non ha verificato se il paziente, laddove correttamente informato, avrebbe scelto di rifiutare il trattamento;
dall'altro, non ha accertato l'esistenza di un danno non patrimoniale ulteriore, concretamente subito e specificamente allegato, derivante dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
In sede di rinvio, considerata la natura “chiusa” del giudizio – in cui non è consentita l'ammissione di nuove prove – risulta determinante constatare che la parte attrice in primo grado non ha, tempestivamente, né allegato né provato che, se adeguatamente informata, avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento chirurgico. La carenza di tale allegazione rileva in modo dirimente ai fini della configurabilità del nesso causale tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno lamentato, escludendo pertanto la possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria.
Parimenti, risulta incontestabile che l'attore, il sig. non ha allegato né _1
dimostrato di aver subito, in conseguenza della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, un danno non patrimoniale distinto e autonomo rispetto ai pregiudizi eventualmente riconducibili alla lesione del diritto alla salute. Sul punto, il pagina 20 di 23 Tribunale di Milano – con motivazione condivisibile e coerente – aveva già rilevato tale carenza, come risulta dalle pagg. 18-19 della relativa sentenza.
È importante evidenziare che lo stesso appellante, nel proprio atto di gravame, individua il danno da violazione dell'autodeterminazione nei termini di un “danno-conseguenza” consistente in un generico stato di sofferenza psicologica e nella compromissione della libertà decisionale, affermando erroneamente che tale pregiudizio non richiederebbe una specifica prova, in quanto desumibile automaticamente dalla lesione del diritto all'informazione. Tale impostazione è però in contrasto con il principio per cui il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, non potendo essere fondato su presunzioni generiche o sulla sola violazione di un diritto fondamentale.
Anche a voler considerare, in via meramente ipotetica, la situazione psicologica del paziente antecedente all'intervento, emerge con chiarezza dalla consulenza tecnica d'ufficio che, già dall'età di 16 anni, il sig. presentava un quadro psico-sessuale _1
compromesso, caratterizzato dalla presenza di recurvatum ventrale associato a disturbi psicologici e sessuali di natura anancastica, nonché dalla totale assenza di relazioni affettive stabili e da disfunzioni erettili connotate da eziologia prevalentemente psicogena. In tale contesto preesistente e già ampiamente patologico sotto il profilo relazionale e sessuale, non risulta ravvisabile un autonomo danno non patrimoniale, di apprezzabile entità, che possa essere eziologicamente riconducibile alla sola carenza di consenso informato, in assenza di prova di un effettivo peggioramento causato dal trattamento medico.
La documentazione agli atti, ivi comprese le dichiarazioni rese dal paziente nel 2006, la testimonianza resa in sede penale e le relazioni medico-legali (ivi inclusa quella della dott.ssa consulente di parte) convergono nel delineare un quadro clinico Tes_1
preesistente già compromesso, senza che sia dimostrabile – in termini di elevata pagina 21 di 23 probabilità – l'insorgenza di un nuovo e diverso danno di natura non patrimoniale riconducibile all'omessa informazione.
Né risulta provato che l'attore abbia subito un pregiudizio riconducibile al fatto di essere stato sottoposto all'intervento senza essere adeguatamente preparato – dal punto di vista psicologico e personale – ad affrontarne le conseguenze. Anzi, l'andamento cronologico e la stabilità del quadro clinico, caratterizzato da disfunzioni erettili persistenti sin dall'adolescenza con entità sovrapponibile a quella successivamente lamentata, rendono altamente improbabile un effetto traumatico imprevisto o aggravante derivante dal trattamento.
Alla luce di quanto precede, appare del tutto evidente che difettano, nel caso di specie, i presupposti sostanziali per l'applicazione dei criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano in tema di risarcimento del danno da lesione del consenso informato, invocati da La Corte d'EL cassata, nel determinare l'entità del _1
risarcimento, si è erroneamente limitata ad applicare criteri tabellari astratti, senza operare alcuna concreta valutazione del caso specifico, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò ha legittimato l'accoglimento del motivo di ricorso da parte della Suprema Corte, la quale ha disposto il rinvio a questa Corte che procedendo a un nuovo esame conforme ai principi enunciati, perviene per i motivi sopra esposti al rigetto della domanda risarcitoria per violazione del consenso informato.
Le ulteriori questioni risultano assorbite da quanto sopra statuito.
L'accoglimento delle domande della parte attrice in riassunzione ed il rigetto di quelle proposte da comporta la condanna alle spese di quest'ultimo in favore di _1
(che ha integralmente eseguito la sentenza di appello con il Parte_1
pagamento dell'importo di € 244.449,31) delle spese del primo appello, della fase davanti alla Corte di Cassazione e del presente procedimento.
pagina 22 di 23 Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di media complessità.
P.Q.M.
La Corte d'EL di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge ogni domanda formulata dal Sig. nel presente _1
procedimento nei confronti dell'ente ospedaliero, confermando quanto già stabilito il Tribunale di Milano, Ia sez. civ., con sentenza n. 7963/2019, R.G. n.
52174/2016, pubblicata in data 03/09/2019;
2. Condanna al pagamento in favore di e _1 Parte_1 Pt_1
delle spese del grado di appello (esclusa la fase istruttoria non tenutasi) liquidate in
Euro 8.470,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
della fase davanti alla Corte di Cassazione liquidate in Euro 6.585,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali e del presente procedimento in riassunzione liquidate in Euro 12.156,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano il 13.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2014/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STELLA SERGIO e dell'avv. VIGEZZI DONATO GIUSEPPE
( ) VIALE FAMAGOSTA, 46 20142 MILANO;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA SOLFERINO 16 20121 MILANO presso il difensore avv. STELLA
SERGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 23 C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA _1 C.F._2
MENTANA, 40-42 06034 FOLIGNO presso lo studio dell'avv. ESIBIZIONE
GENNARO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ESIBIZIONE CLAUDIO ( ) VIA MENTANA, 42 06034 C.F._3
FOLIGNO; ( VIA MENTANA N. 42 Controparte_2 C.F._4
06034 FOLIGNO;
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Respingere ogni domanda formulata dal Sig. nel presente procedimento _1
nei confronti dell'ente ospedaliero convenuto in quanto infondata in fatto e in diritto, così come aveva già stabilito il Tribunale di Milano, Ia sez. civ., nella persona del
Giudice dott.ssa Martina Flamini, con sentenza n. 7963/2019, R.G. n. 52174/2016, pubblicata in data 03/09/2019 (e in riforma della precedente sentenza della Corte di
EL di Milano n. RG n. 3620/2019, pubblicata in data 22/04/2021, integralmente eseguita da con il pagamento dell'importo di € 244.449,31). Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente.
Per Parte_2
le domande e conclusioni formulate dal Sig. così come
[...] _1
espresse e strutturate e rassegnate in primo grado nell'originario atto di citazione e reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni e tutte anche espresse e reiterate nell'atto di citazione di EL ,in quanto fondate in fatto ed in diritto per tutte le pagina 2 di 23 considerazioni e le motivazioni esposte in narrativa, (così come aveva già statuito la
Corte di EL di Milano con la propria sentenza n. 1283/2021 pubblicata 22.04.2021 nel procedimento R.g.n. 3620/2019) e per l'effetto CONDANNARE l
[...]
, già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i
[...]
gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. per i fatti di _1
causa, derivati dalla condotta colposamente inadempiente dei sanitari organicamente inseriti in detta Struttura ospedaliera, danni così come riconosciuti e quantificati negli atti di cui sopra e nella sentenza della Corte di EL di Milano n. 1283/2021, e qui da intendersi tutti reiterati e trascritti per brevità, e pari al totale degli importi ivi indicati e riconosciuti e/o pari a quella somma maggiore o minore che l'Ecc. Corte di EL adita riterrà di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o, oltre gli interessi compensativi, legali e rivalutazione dalla data del fatto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
CHIEDE ex art. 350 c.p.c. ed in linea con la nuova valutazione sul punto sollecitata dalla Corte di Cassazione, il richiamo dei CTU per accertare se l'impiego di suture non riassorbibili, nell'intervento di corporoplastica di cui è causa, è “più probabile che non” in grado di prevenire la RECIDIVA, aggravando ancor piu' il danno occorso all'appellato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello odierno, così come statuito dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'attore conveniva innanzi al Tribunale di Milano, l'
[...]
, già Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 23 Universitario, per ivi sentir condannare l'odierna ricorrente al risarcimento dei danni patiti dal sig. a causa dell'inadempimento sanitario perpetrato. _1
in particolare, chiedeva il risarcimento del danno cagionato _1
dall'intervento di “corporoplastica secondo Nesbit modificata”. allegava _1
di essere affetto da una patologia congenita a livello genitale, consistente nell'incurvamento, solo di tipo ventrale, e non laterale, del pene, patologia che rendeva difficoltoso l'atto della penetrazione, e per il quale era stato sottoposto all'intervento chirurgico di cui sopra, prestando il consenso solo all'intervento diretto all'incurvamento ventrale. L'intervento era stato realizzato anche per un incurvamento laterale, mai riscontrato in precedenza, per cui tale incurvamento era stato provocato da un errore medico. Era così intervenuto un aggravamento della situazione precedente, costituito dalla deviazione laterale, con la mancata risoluzione dell'incurvamento ventrale, da cui le persistenti difficoltà della funzione erettile.
Con comparsa del 31.01.2017, si costituiva in giudizio l'azienda oggi ricorrente in riassunzione, la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea.
A seguito delle memorie 183 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo CTU medico – legale, con il dott. ed il Dott. Persona_1 Persona_2
In data 20.08.2018, i CCTTUU depositavano la Relazione di Consulenza Tecnica
Medico – Legale d'Ufficio.
Con sentenza n. 7963/2019 (R.g.n. 52174/2016, Rep. N. 6458/2019), emessa in data
29.08.2019, il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, compensando le spese di lite e di Ctu.
Con atto di citazione in appello, datato 08.10.2019, il sig. proponeva _1
impugnazione avverso la sentenza di primo grado mediante l'articolazione di 4 motivi di gravame.
pagina 4 di 23 Con il primo motivo, veniva impugnata la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado, escludeva la sussistenza del nesso causale tra la condotta ospedaliera ed il danno esitato al in contrasto con le conclusioni espresse dai CTU sul punto. _1
Il Giudice di primo grado, in sintesi, dichiarava di non aderire alle conclusioni sul riconoscimento del nesso di causa rilevato dai CTU, secondo un ragionamento privo di logicità e coerenza.
Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, impugnava _1
la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante escludeva che la recidiva del recurvatum ventrale e l'esistenza dell'incurvatura laterale fossero conseguenza dell'intervento chirurgico del novembre 2005, sempre in netto contrasto con quanto espresso dai CCTTU.
Con il terzo motivo di appello l'odierna parte convenuta impugnava la sentenza di primo grado, per aver erroneamente ritenuto sussistente il DEFICIT ERETTILE già prima dell'intervento del novembre 2005, con conseguente erroneità della sentenza e manifesta violazione degli art. 115 e 116 c.p.c..
Con il quarto motivo di gravame impugnava la sentenza per violazione di _1
legge in ordine al consenso informato mentre con il quinto motivo di appello, l'odierno convenuto in riassunzione impugnava la parte della sentenza relativa alla condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'azienda oggi ricorrente contestando i motivi di gravame formulati da parte appellante, con richiesta di rigetto della domanda principale.
Con sentenza in data 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Milano accolse l'appello, condannando l'appellata al pagamento della somma di Euro 168.180,60, oltre accessori.
Osservò la corte territoriale, previo richiamo integrale della relazione di CTU, nonché dei chiarimenti forniti a verbale dai consulenti, che in relazione al recurvatum laterale i pagina 5 di 23 consulenti avevano evidenziato come sussistesse comunque una colpa dei sanitari, o per non essere stata la detta patologia diagnosticata nella visita preoperatoria, evento meno probabile, essendo stata indotta una erezione al 90%, che avrebbe sicuramente evidenziato il recurvatum laterale, e visto che i chirurghi avevano rilevato la detta patologia in sala operatoria con una erezione del 100%, oppure, se presentatasi la patologia durante l'intervento, era stato quest'ultimo a causare una patologia prima inesistente. Precisò, quindi, che «l'onere probatorio in relazione alla presenza del recurvatum laterale, fra l'altro con un'angolazione tale da suggerire una correzione chirurgica, era a carico del debitore struttura sanitaria, che non lo [aveva] adempiuto», per cui rimaneva il dato certo che tale patologia non fosse presente prima dell'intervento e che costituiva quindi un peggioramento, determinando nel paziente «un aggravamento di disturbo erettile a prevalente genesi psicogena associato ad un disturbo dell'adattamento».
Con riferimento al recurvatum ventrale, osservò che i consulenti avevano affermato che la recidiva, evento probabile anche se in una ridotta percentuale, era prevedibile o resa meno frequente con l'impiego di suture non riassorbibili, e che era rimasto indimostrato il tipo di sutura impiegato, poiché della descrizione dell'intervento in cartella clinica risultava esclusivamente che si era trattato di “sutura monofilamento”, che poteva essere utilizzata per suture sia riassorbibili che non riassorbibili. Precisò quindi che l'onere probatorio in ordine alla tipologia di sutura impiegata era a carico del debitore, che non l'aveva assolto, e che anche la recidiva del recurvatum ventrale aveva inciso concausalmente sull'aggravamento di cui sopra. Aggiunse che pertanto l'intervento del recurvatum laterale e la recidiva di quello ventrale avevano determinato un aggravamento del disturbo erettile, prevalentemente di natura psicogena, ma associato ad un disturbo dell'adattamento insorto dopo l'intervento, tale da essere definito danno differenziale, aggiunto cioè alla patologia preesistente.
pagina 6 di 23 Osservò ancora che ricorreva la violazione dell'obbligo del consenso informato (circa l'insorgenza o recidiva del recurvatum laterale e la recidiva di quello ventrale) quale violazione del diritto all'autodeterminazione, dal momento che la lesione del diritto alla salute era già stata ritenuta sussistente quale conseguenza della negligenza professionale e che, sulla base delle tabelle milanesi (edizione 2021) e la grave entità della violazione, spettava l'importo di Euro 20.000,00, sussistendo tutti i parametri indicati nelle tabelle
(grave entità dei postumi conseguenti al trattamento senza consenso;
grave sofferenza interiore – ad es. per la frustrazione di aspettative procreative -; paziente non informato vulnerabile;
intervento di tipo invasivo/non urgente con alternative terapeutiche;
grave violazione dell'obbligo informativo come informazione completamente assente).
Aggiunse, infine, che il danno da attribuire ai sanitari era pari al 18%, quale danno differenziale fra il 10% ed il 28%, dovendo sottrarsi alla invalidità effettivamente risultante quella ineliminabile (10%) e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Ha proposto ricorso per cassazione (già Parte_1 Controparte_4
) sulla base di sette motivi e ha resistito con controricorso la parte intimata. E'
[...]
stata fissata la camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. Civ., ed è stata presentata memoria.
La Corte Suprema di Cassazione, III° sez. Civile, con ordinanza pronunciata nel procedimento R.G.n. 22343/2021 il 26 febbraio 2024, pubblicata il 27 marzo 2024, n.
8364, accoglieva il terzo motivo, parzialmente il quarto e parzialmente il sesto rigettando il resto del ricorso promosso dall , con Parte_1
assorbimento del quinto motivo, cassava la sentenza in relazione solamente ai motivi accolti e rinviava alla Corte di EL di Milano in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
pagina 7 di 23 Riassumeva il Giudizio l e concludeva come sopra Parte_1
riportato.
Si costituiva chiedendo di condannare l' _1 Controparte_3
, già ,
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. per i fatti di causa, _1
derivati dalla condotta colposamente inadempiente dei sanitari organicamente inseriti in detta Struttura ospedaliera, danni così come riconosciuti e quantificati negli atti di cui sopra e nella sentenza della Corte di EL di Milano n. 1283/2021 e pari al totale degli importi ivi indicati e riconosciuti e/o pari a quella somma maggiore o minore che la Corte di EL adita riterrà di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o, oltre gli interessi compensativi, legali e rivalutazione dalla data del fatto.
La causa veniva trattenuta in decisione dalla Corte in data 25.2.2015 e rimessa sul ruolo per approfondire la valutazione sul punto sollecitata dalla Corte di Cassazione, richiamando i CCTTUU per chiarire se l'impiego di suture riassorbibili, nell'intervento di corporoplastica di cui è causa, secondo criterio del “più probabile che non” sia stata causa della RECIDIVA, subita dall'appellato (istanza avanzata dalla difesa di
. _1
Infatti, poiché la Suprema Corte, in relazione al quarto motivo del ricorso in cassazione, in punto di recidiva del recurvatum ventrale, aveva constatato che era rimasto indimostrato il tipo di sutura impiegato, profilo ricadente nell'onere probatorio della struttura sanitaria, aveva rilevato che, al riguardo, il Giudice del merito si era limitato ad affermare che la recidiva era resa meno frequente con l'impiego di suture non riassorbibili, in mancanza di un accertamento in termini di “più probabile che non”.
In altri termini, la Suprema Corte aveva demandato alla Corte d'EL una nuova valutazione sul nesso causale tra recidiva e eventuale utilizzo di punti di sutura pagina 8 di 23 riassorbibili al posto di punti di sutura non riassorbibili, rispetto alla quale questa Corte aveva ritenuto necessario un chiarimento.
In linea con quanto indicato dalla Suprema Corte, Codesta Corte di EL, con ordinanza dell'11 marzo 2025 ha chiamato i CTU a chiarimenti formulando i seguenti quesiti:
1. “dicano i CC.TT.UU. se nell'eseguire le suture sono state osservate, nel caso concreto, dai sanitari della struttura ospedaliera le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
2. “dicano i CC.TT.UU. se l'insorgenza delle patologie riscontrate nel caso concreto dal sign. (con particolare riferimento alla recidiva del recurvatum ventrale) sono _1
causalmente riconducibili all'utilizzo di un filo non riassorbibile (con il criterio della probabilità logica e comunque secondo il criterio civilistico del <
3. “in caso affermativo, indichino i CC.TT.UU. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti da nonché se lo stesso abbia _1
riportato lesioni permanenti, specificando in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (danno biologico), distinguendo quelli da recurvatum ventrale e quelli da recurvatum laterale (tenuto conto della indicazione unitaria dell'originario elaborato peritale)
Assunti i chiarimenti, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
13.5.2025, ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte con pronuncia rescindente ha cassato, per violazione di norme di diritto (v. i singoli motivi accolti), la sentenza della Corte di EL (ALL. n. 4) che aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra i danni lamentati (insorgenza del pagina 9 di 23 recurvatum laterale, recidiva del recurvatum ventrale e aggravamento del disturbo erettile) e l'intervento chirurgico eseguito dai sanitari della struttura convenuta nonché i presunti danni da difetto di informazioni.
Le questioni oggetto di decisione sono le seguenti:
a) Sulla lamentata insorgenza di un «recurvatum penieno laterale a destra» a causa dell'intervento chirurgico in data 28.11.2005.
b) Sulla lamentata insorgenza di un «recurvatum penieno ventrale» a causa dell'intervento chirurgico in data 28.11.2005.
c) Sulla richiesta di risarcimento del danno per il presunto aggravamento del disturbo erettile con disturbo di adattamento, quale conseguenza dell'intervento chirurgico.
d) Sulla richiesta di risarcimento del danno del Sig. per violazione del _1
diritto all'autodeterminazione.
***
A) Sulla lamentata insorgenza di un «recurvatum penieno laterale a destra» a causa dell'intervento chirurgico in data 28.11.2005.
Il Sig. lamenta, innanzitutto, che l'intervento chirurgico del 28.11.2005 _1
avrebbe causato un recurvatum laterale, inesistente prima dell'operazione. Come osservato nella pronuncia rescindente della Corte di Cassazione n. 8364/2024, incombe sul paziente - in base a giurisprudenza consolidata - l'onere di provare che dall'intervento sanitario è derivato un peggioramento delle condizioni di salute, e quindi nel caso di specie il Sig. avrebbe dovuto provare che la patologia del _1
recurvatum laterale non era presente prima dell'intervento, ma è sopravvenuta ed è stata causata da tale operazione.
pagina 10 di 23 Nella fattispecie è emerso dal verbale redatto dai professionisti in sede di intervento la sussistenza di un recurvatum laterale, seppure modesto, prima dell'operazione.
Infatti, in data 28.11.2005 in sala operatoria i medici chirurghi, prima di iniziare concretamente l'intervento chirurgico, hanno rilevato un recurvatum laterale del pene, il quale quindi era verosimilmente preesistente all'intervento e non può considerarsi una conseguenza dell'operazione (cfr. “descrizione dell'intervento”, contenuta nella cartella clinica, pag. 15, sub ALL. n. 6 presente giudizio;
cfr. anche scheda operatoria riportata a pag. 3, ultimo cpv. della CTU-ALL. n. 1 del presente giudizio).
Come si legge dunque nel registro operatorio in atti, facente piena prova ex artt. 2699 e
2700 c.c., fino a querela di falso, dell'attività espletata dai medici durante l'intervento, prima di procedere all'intervento chirurgico, con paziente in anestesia generale, gli operatori (primo operatore Dott. secondo operatore Prof. Persona_3 Per_4
terzo operatore Dott. indussero l'erezione artificiale mediante infusione Persona_5
di soluzione fisiologica nel tessuto erettile allo scopo di ottenere la completa rigidità del pene e quindi poter definitivamente valutare l'entità e il tipo della curvatura. Appena indotta l'erezione, prima di iniziare qualunque atto chirurgico, si evidenziò
“incurvamento ventrale dell'asta e laterale destro, e solo parzialmente sul proprio asse”.
La rilevazione del recurvatum laterale da parte dei chirurghi prima di iniziare le manovre chirurgiche è stata riportata anche nella CTU (pag. 20, ottavo cpv., evidenziazione nostra): «Per quanto riguarda la presenza preoperatoria dell'incurvamento laterale dx…esso viene descritto nell'intervento chirurgico prima che sia eseguita qualsiasi manovra chirurgica ablativa, ma non è documentato» []; v. anche
CTU, verbale di chiarimenti (ALL. n. 2 fascicoletto giudizio di rinvio, pag. 1): «Durante
l'intervento vedono anche un recurvatum laterale». Dalla scheda operatoria acclusa a pag. 15 della cartella clinica in atti (ALL. n. 6 fascicoletto giudizio di rinvio), emerge pagina 11 di 23 non solo che all'inizio dell'intervento del 28.11.2015 i chirurghi riscontrarono la compresenza di un recurvatum laterale, ma anche che gli stessi poi procedettero materialmente alla completa correzione del recurvatum laterale («Si eseguono quindi in successione due losanghe sul corpo cavernoso sinistro, previo controllo in erezione indotta, a livello del terzo medio e del terzo distale dell'asta, per correggere incurvamento laterale destro. Tutte le incisioni dell'albuginea vengono suturate in monofilamento 3/0. Legatura a livello del terzo distale della vena dorsale profonda. Si determina infine un'ultima erezione con fisiologica per evidenziare la completa correzione di entrambe le curvature (fotodocumentazione)”.
La correzione della recurvatum laterale, anche laddove non avesse impedito la penetrazione, si rendeva opportuna per ragioni morfologiche, conformemente ai benefici attesi dal paziente in relazione all'intervento (cfr. foglio del consenso informato alla cartella clinica sub All. 6 presente giudizio: “ripristino di una normale o più accettabile morfologia del pene in erezione con miglioramento funzionale”).
A fonte delle allegazioni di parte i CTU hanno affrontato la problematica. _1
Da molteplici passaggi della CTU risulta l'assoluta incertezza circa il fatto se il recurvatum laterale sia sorto a seguito dell'intervento del 28.11.2005 o se in realtà fosse preesistente all'intervento.
LA CTU
-CTU, pag. 20, 8° cpv.: «Per quanto riguarda la presenza preoperatoria dell'incurvamento laterale dx i dati sono contrastanti…Non si possono quindi trarre conclusioni certe in proposito»;
-CTU, pag. 21, ultimo cpv., in risposta al quesito n. 1: «…Non può essere con certezza definita la contemporanea presenza di un recurvatum laterale dx…» e pag. 24,
pagina 12 di 23 penultimo cpv.: «Il sig. soffriva di un recurvatum congenito con certezza _1
ventrale, non è possibile dire se vi fosse o meno anche un recurvatum laterale»;
-pag. 25, 3° cpv.: «Circa il recurvatum laterale delle due l'una: era presente prima dell'intervento e il non averlo segnalato e compreso nel consenso costituisce una criticità, o non era presente prima dell'intervento e costituisce una criticità averlo causato durante la procedura»).
-CTU, pag. 24, primo cpv: «Trattandosi di una patologia congenita e quindi non soggetta a peggioramenti, non rilevata nelle foto del 1999, se ne deve dedurre che se un recurvatum verso destra era presente esso non era di entità tale da precludere la penetrazione, che veniva invece preclusa dall'incurvamento ventrale»
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione incombe sul paziente l'onere di provare che dall'intervento sanitario sia derivato un peggioramento delle condizioni di salute. Nel caso di specie, il paziente doveva provare che il peggioramento, in termini di insorgenza del recurvatum laterale, era successivo l'intervento operatorio, e dunque doveva provare che prima di quest'ultimo la patologia non era presente, ma era sopravvenuta all'intervento.
Per quanto emerge dal registro operatorio, come detto, non vi è dubbio che il recurvatum laterale sussistesse anche prima dell'intervento, seppure di minima entità.
In assenza di prova circa l'assenza prima dell'intervento, recte: nel dubbio sull'esistenza o meno (prima di tale intervento) del recurvatum laterale, non può ritenersi la ricorrente in riassunzione responsabile.
Per completezza di esame, si osserva che non può essere condivisa la tesi di parte convenuta in riassunzione, secondo cui la Suprema Corte, pur avendo accolto il motivo di ricorso concernente il difetto di prova circa il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico e l'insorgenza del recurvatum laterale, avrebbe nondimeno riconosciuto una pagina 13 di 23 responsabilità in capo ai sanitari per omessa diagnosi della patologia anteriormente alla visita preoperatoria, nonché per aver contribuito a determinarne l'insorgenza e/o l'aggravamento mediante l'atto operatorio, risulta giuridicamente infondata.
Difatti, nella pronuncia di rigetto del primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione si è limitata a rilevare come il giudice di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, avesse ipotizzato un'alternativa eziologica: da un lato, la sussistenza di una condotta colposa per omessa diagnosi preoperatoria;
dall'altro, la causazione del danno iatrogeno mediante l'esecuzione dell'intervento chirurgico. La Corte ha osservato che tale duplice prospettiva è stata risolta dal giudice di merito mediante il ricorso al criterio dell'onere della prova, ritenendo che, in assenza di prova positiva circa la preesistenza del recurvatum, la patologia dovesse ritenersi eziologicamente connessa all'intervento chirurgico, con conseguente affermazione della responsabilità della struttura sanitaria per danno da trattamento medico.
Tuttavia, tale decisione della Corte d'EL è stata espressamente censurata dalla
Suprema Corte mediante l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, che ha determinato la Cassazione della decisione di secondo grado proprio in relazione all'erronea applicazione del principio sull'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria.
In conclusione, nessuna responsabilità può ascriversi in capo alla struttura sanitaria, per il recurvatum laterale, in assenza di prova che proprio l'intervento abbia causato la sua insorgenza.
B) Recidiva del recurvatum ventrale
Il sig. lamenta una recidiva del recurvatum ventrale, quale conseguenza _1
dell'intervento chirurgico del 28.11.2005.
Sul punto, dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione si desume che l'affermazione del giudice di appello -secondo cui la recidiva sarebbe resa meno pagina 14 di 23 frequente con l'impiego di suture non riassorbibili- non costituisce un accertamento in termini di «più probabile che non”, quanto alla capacità di tale tecnica di prevenire la recidiva». Secondo la Corte Suprema trattasi di profilo afferente al nesso eziologico, e dunque ricadente nell'onere probatorio del paziente: «il giudice del merito deve pertanto svolgere una nuova valutazione, avvalendosi eventualmente dell'ausilio tecnico, ed accertare se l'impiego di suture non riassorbibili è più che probabilmente che non in grado di prevenire la recidiva. Ove la circostanza rimanga non accertata, le conseguenze sfavorevoli del mancato accertamento devono ricadere sul paziente».
Osserva la parte ricorrente avanti alla Cassazione che il giudice di appello ha posto a carico della struttura sanitaria l'incertezza relativa al nesso di causalità con riferimento alla recidiva del recurvatum ventrale, non risultando accertato quale tipo di monofilamento (riassorbibile o non) sia stato impiegato per la sutura, e che inoltre la corte territoriale ha omesso di esaminare la valutazione della CTU secondo cui la recidiva, dovuta a cedimento delle suture o dei tessuti, «non costituisce una criticità dal punto di vista dell'adeguatezza dell'intervento effettuato».
In linea con quanto statuito dalla Suprema Corte, questa Corte di EL, con ordinanza dell'11 marzo 2025 ha chiamato i CTU a chiarimenti formulando i seguenti quesiti"
“dicano i CC.TT.UU. se nell'eseguire le suture sono state osservate, nel caso concreto, dai sanitari della struttura ospedaliera le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
”
“dicano i CC.TT.UU. se l'insorgenza delle patologie riscontrate nel caso concreto dal sign. (con particolare riferimento alla recidiva del recurvatum ventrale) sono _1
causalmente riconducibili all'utilizzo di un filo non riassorbibile (con il criterio della probabilità logica e comunque secondo il criterio civilistico del < non>>);”
pagina 15 di 23 “in caso affermativo, indichino i CC.TT.UU. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti da nonché se lo stesso abbia _1
riportato lesioni permanenti, specificando in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (danno biologico), distinguendo quelli da recurvatum ventrale e quelli da recurvatum laterale (tenuto conto della indicazione unitaria dell'originario elaborato peritale)"
Quanto al primo quesito, i CTU hanno confermato che all'epoca non esistevano linee guida sull'esecuzione delle suture, come del resto non esistono ancora oggi (cfr. verbale di udienza del 15 aprile 2025 “Con riferimento alle linee guida i CTU, concordemente, richiamano il proprio elaborato nel quale hanno precisato che all'epoca non esistevano linee guida sull'esecuzione delle suture;
non esistono neppure ora”)"
I consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso l'esistenza, sia all'epoca dei fatti sia attualmente, di linee guida formalizzate in materia di tecniche di sutura chirurgica. Ne consegue l'impossibilità di configurare una violazione colposa fondata sulla inosservanza di tali protocolli clinici, trattandosi di prassi non standardizzate e lasciate al prudente apprezzamento tecnico del chirurgo.
"Quanto al secondo quesito, occorre preliminarmente osservare che, essendo in contestazione il mancato utilizzo nel caso di specie di punti di sutura non riassorbili, asseritamente idonei a prevenire la recidiva, e avendo i CTU affermato, nel giudizio di primo grado, che la recidiva era resa meno frequente con l'impiego di suture non riassorbibili, la richiesta di chiarimenti ai CTU in punto di accertamento, in termini di più probabile che non, del nesso causale tra utilizzo dei punti di sutura e recidiva ventrale, deve pacificamente intendersi riferita all'eventuale uso di punti di sutura riassorbibili (e non a punti di sutura non riassorbili, come indicato nel quesito)."
Il reale oggetto della controversia risiede nel supposto impiego, da parte del personale sanitario, di fili riassorbibili. Considerato che i CTU avevano già affermato, nella prima pagina 16 di 23 consulenza, che le suture non riassorbibili riducono il rischio di recidiva, la valutazione causale richiesta concerne – in realtà – gli effetti dell'utilizzo dei fili riassorbibili sull'insorgenza della recidiva del recurvatum.
A dirimere ogni questione in merito, i CTU hanno chiarito che “la risposta al secondo quesito concernente la riconducibilità causale della recidiva del recurvatum ventrale all'utilizzo di un filo riassorbibile, è negativa”. I CTU hanno escluso, in via definitiva, la riconducibilità causale tra l'impiego di fili di sutura riassorbibili e l'insorgenza della recidiva del recurvatum ventrale, negando che – secondo il criterio del “più probabile che non” – il materiale utilizzato possa aver prodotto, in modo diretto e determinante,
l'esito patologico lamentato. Tale chiarimento esclude quindi la responsabilità sanitaria per vizio tecnico nell'esecuzione dell'atto chirurgico sotto il profilo dell'errata scelta del materiale di sutura.
I consulenti tecnici d'ufficio, nel rispondere al quesito a loro rivolto da questa Corte
d'EL – correttamente riformulato in termini di accertamento del nesso di causalità materiale tra l'impiego di fili di sutura riassorbibili e la recidiva del recurvatum ventrale
– hanno escluso in modo netto ogni relazione eziologica tra il presunto uso di tale materiale e la patologia insorta. Hanno fondato tale valutazione su evidenze scientifiche disponibili in letteratura disponibili all'epoca dei fatti e anche su studi clinici retrospettivi pubblicati nel 2020, che attestano, con validità empirica, l'irrilevanza dell'utilizzo di suture assorbibili ai fini dell'aumento dell'incidenza di recidiva in interventi di corporoplastica escissionale o incisionale. Pertanto, secondo i CTU,
l'utilizzo del materiale assorbibile non costituisce un fattore di rischio statisticamente significativo o clinicamente rilevante per la recidiva della curvatura peniena.
I consulenti tecnici hanno altresì fornito un ulteriore argomento clinico-temporale di natura tecnico-scientifica: hanno osservato che i fili di sutura riassorbibili, in base alle caratteristiche fisico-chimiche che li contraddistinguono, si decompongono e vengono pagina 17 di 23 completamente riassorbiti dai tessuti biologici entro un termine massimo di 180 giorni
(circa sei mesi). Nel caso in esame, la recidiva del recurvatum si è manifestata a distanza di circa dodici mesi dall'intervento chirurgico, dunque ex post rispetto all'esaurimento della funzione meccanica dei fili riassorbibili. Tale sfasatura temporale rende inconfigurabile, in termini tecnico-causali, ogni correlazione tra la scelta del materiale di sutura e il successivo insorgere della recidiva, per assenza di post hoc ergo propter hoc.
In sostanza, il meccanismo causale prospettato dalla parte attrice in primo grado risulta smentito dal dato cronologico oggettivo.
Nel verbale dell'udienza istruttoria tenutasi il 15 aprile 2025, i CTU hanno cristallizzato il proprio giudizio negativo circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza della recidiva e l'impiego di materiale di sutura riassorbibile. Hanno ribadito che la letteratura medico-scientifica non riconosce correlazione causale statisticamente significativa tra l'uso di suture riassorbibili e la recidiva nei casi di corporoplastica escissionale o incisionale. Inoltre, hanno rafforzato tale conclusione con un rilievo oggettivo fondato sulla cronologia dei fatti: il lasso temporale intercorso tra l'intervento chirurgico e la recidiva risulta incompatibile con un'eventuale efficacia (o inefficacia) del materiale suturale, ormai da tempo biologicamente inattivo.
Considerato l'esito negativo dell'indagine peritale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la recidiva e l'impiego del filo riassorbibile, questa Corte d'EL ha ritenuto non necessaria l'istruzione del terzo quesito, che verteva sulla quantificazione del danno biologico e dell'inabilità temporanea e/o permanente conseguente alla recidiva.
In conclusione, in esito all'attività peritale integrativa, questa Corte ritiene definitivamente escluso – secondo il parametro probatorio proprio della responsabilità civile, ossia il criterio del "più probabile che non" – ogni rapporto eziologico tra pagina 18 di 23 l'eventuale utilizzo di fili di sutura riassorbibili e l'insorgenza della recidiva del recurvatum.
C) Sulla richiesta di risarcimento del danno per il presunto aggravamento del disturbo erettile con disturbo di adattamento, quale conseguenza dell'intervento chirurgico.
Per quanto concerne il lamentato nesso di causalità fra l'intervento chirurgico e il danno consistente nell'aggravamento del disturbo erettile con disturbo di adattamento, è evidente che in assenza di prova del nesso causale tra intervento e recurvatum laterale, nonché la recidiva di quello ventrale, non può ritenersi provato che l'aggravamento delle problematiche erettili con disturbo di adattamento, sia conseguenza dell'intervento subito. Infatti, la storia clinica (anche psichica) sulla patologia pregressa dell'odierna parte convenuta in riassunzione ben potrebbe spiegare i vari disturbi lamentati.
D) Sulla richiesta di risarcimento del danno del Sig. per violazione del _1
diritto all'autodeterminazione.
La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia di rinvio oggetto di analisi, ha inteso chiarire – con affermazione di principio esplicita e vincolante – che anche nei casi in cui venga dedotta la sola violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non può prescindere dalla prova dell'esistenza del nesso causale tra l'omessa o inadeguata informazione e la condotta che il paziente avrebbe effettivamente tenuto se correttamente informato. In particolare, la
Corte ha sancito che l'an debeatur del diritto risarcitorio presuppone l'allegazione e la dimostrazione che il paziente, ove pienamente e correttamente informato circa la natura, le finalità, i rischi e le possibili alternative del trattamento sanitario, avrebbe ragionevolmente deciso di non sottoporvisi (Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2020, n.
24471).
pagina 19 di 23 La Suprema Corte ha altresì puntualizzato che, nei giudizi in cui è lamentata la lesione del diritto all'autodeterminazione, è onere della parte attrice allegare specificamente quali pregiudizi ulteriori – diversi e autonomi rispetto al danno alla salute eventualmente patito – siano stati da essa sofferti. Ciò in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non è configurabile, nel nostro ordinamento, un danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione che sia in re ipsa, ovvero che discenda automaticamente dalla mera violazione dell'obbligo informativo da parte del sanitario.
Nel caso di specie, la Corte di merito cassata –secondo quanto rilevato dalla
Cassazione– ha omesso di procedere all'accertamento richiesto su entrambi i profili sopra indicati: da un lato, non ha verificato se il paziente, laddove correttamente informato, avrebbe scelto di rifiutare il trattamento;
dall'altro, non ha accertato l'esistenza di un danno non patrimoniale ulteriore, concretamente subito e specificamente allegato, derivante dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
In sede di rinvio, considerata la natura “chiusa” del giudizio – in cui non è consentita l'ammissione di nuove prove – risulta determinante constatare che la parte attrice in primo grado non ha, tempestivamente, né allegato né provato che, se adeguatamente informata, avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento chirurgico. La carenza di tale allegazione rileva in modo dirimente ai fini della configurabilità del nesso causale tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno lamentato, escludendo pertanto la possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria.
Parimenti, risulta incontestabile che l'attore, il sig. non ha allegato né _1
dimostrato di aver subito, in conseguenza della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, un danno non patrimoniale distinto e autonomo rispetto ai pregiudizi eventualmente riconducibili alla lesione del diritto alla salute. Sul punto, il pagina 20 di 23 Tribunale di Milano – con motivazione condivisibile e coerente – aveva già rilevato tale carenza, come risulta dalle pagg. 18-19 della relativa sentenza.
È importante evidenziare che lo stesso appellante, nel proprio atto di gravame, individua il danno da violazione dell'autodeterminazione nei termini di un “danno-conseguenza” consistente in un generico stato di sofferenza psicologica e nella compromissione della libertà decisionale, affermando erroneamente che tale pregiudizio non richiederebbe una specifica prova, in quanto desumibile automaticamente dalla lesione del diritto all'informazione. Tale impostazione è però in contrasto con il principio per cui il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, non potendo essere fondato su presunzioni generiche o sulla sola violazione di un diritto fondamentale.
Anche a voler considerare, in via meramente ipotetica, la situazione psicologica del paziente antecedente all'intervento, emerge con chiarezza dalla consulenza tecnica d'ufficio che, già dall'età di 16 anni, il sig. presentava un quadro psico-sessuale _1
compromesso, caratterizzato dalla presenza di recurvatum ventrale associato a disturbi psicologici e sessuali di natura anancastica, nonché dalla totale assenza di relazioni affettive stabili e da disfunzioni erettili connotate da eziologia prevalentemente psicogena. In tale contesto preesistente e già ampiamente patologico sotto il profilo relazionale e sessuale, non risulta ravvisabile un autonomo danno non patrimoniale, di apprezzabile entità, che possa essere eziologicamente riconducibile alla sola carenza di consenso informato, in assenza di prova di un effettivo peggioramento causato dal trattamento medico.
La documentazione agli atti, ivi comprese le dichiarazioni rese dal paziente nel 2006, la testimonianza resa in sede penale e le relazioni medico-legali (ivi inclusa quella della dott.ssa consulente di parte) convergono nel delineare un quadro clinico Tes_1
preesistente già compromesso, senza che sia dimostrabile – in termini di elevata pagina 21 di 23 probabilità – l'insorgenza di un nuovo e diverso danno di natura non patrimoniale riconducibile all'omessa informazione.
Né risulta provato che l'attore abbia subito un pregiudizio riconducibile al fatto di essere stato sottoposto all'intervento senza essere adeguatamente preparato – dal punto di vista psicologico e personale – ad affrontarne le conseguenze. Anzi, l'andamento cronologico e la stabilità del quadro clinico, caratterizzato da disfunzioni erettili persistenti sin dall'adolescenza con entità sovrapponibile a quella successivamente lamentata, rendono altamente improbabile un effetto traumatico imprevisto o aggravante derivante dal trattamento.
Alla luce di quanto precede, appare del tutto evidente che difettano, nel caso di specie, i presupposti sostanziali per l'applicazione dei criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano in tema di risarcimento del danno da lesione del consenso informato, invocati da La Corte d'EL cassata, nel determinare l'entità del _1
risarcimento, si è erroneamente limitata ad applicare criteri tabellari astratti, senza operare alcuna concreta valutazione del caso specifico, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò ha legittimato l'accoglimento del motivo di ricorso da parte della Suprema Corte, la quale ha disposto il rinvio a questa Corte che procedendo a un nuovo esame conforme ai principi enunciati, perviene per i motivi sopra esposti al rigetto della domanda risarcitoria per violazione del consenso informato.
Le ulteriori questioni risultano assorbite da quanto sopra statuito.
L'accoglimento delle domande della parte attrice in riassunzione ed il rigetto di quelle proposte da comporta la condanna alle spese di quest'ultimo in favore di _1
(che ha integralmente eseguito la sentenza di appello con il Parte_1
pagamento dell'importo di € 244.449,31) delle spese del primo appello, della fase davanti alla Corte di Cassazione e del presente procedimento.
pagina 22 di 23 Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di media complessità.
P.Q.M.
La Corte d'EL di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge ogni domanda formulata dal Sig. nel presente _1
procedimento nei confronti dell'ente ospedaliero, confermando quanto già stabilito il Tribunale di Milano, Ia sez. civ., con sentenza n. 7963/2019, R.G. n.
52174/2016, pubblicata in data 03/09/2019;
2. Condanna al pagamento in favore di e _1 Parte_1 Pt_1
delle spese del grado di appello (esclusa la fase istruttoria non tenutasi) liquidate in
Euro 8.470,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
della fase davanti alla Corte di Cassazione liquidate in Euro 6.585,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali e del presente procedimento in riassunzione liquidate in Euro 12.156,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano il 13.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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