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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 636/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 19 marzo 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 17 marzo 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 636/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ariotto, Parte_1 Parte_2
come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 7 agosto 2023 ha dedotto: - Parte_3
di avere svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato come docente di scuola secondaria di primo grado dall'a.s. 2009/2010, in ruolo dall' 1 settembre 2021; - di non avere fruito della progressione stipendiale correlata all'anzianità di servizio, invece riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato, ma di avere sempre percepito la retribuzione corrispondente allo scaglione di anzianità 0 – 2 previsto dal CCNL comparto scuola;
- di non avere percepito l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non fruite negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021; ha concluso pertanto chiedendo il riconoscimento in suo favore della somma di
€ 725,92 a titolo di differenze retributive per progressione stipendiale e della somma di €
4.737,36 quale indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute, con condanna del convenuto al pagamento delle suddette somme. Con memoria depositata in data 21 CP_1 febbraio 2025, prendendo atto dei rilievi critici formulati dall'Avvocatura avverso i conteggi allegati al ricorso, ha ridefinito con nuovo conteggio le somme richieste, rideterminate quindi nella somma di € 223,36 a titolo di progressione stipendiale e nell'ammontare di € 4.389,58 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute.
Con memoria depositata in data 29 dicembre 2023 il si è Controparte_1
costituito in giudizio;
con riferimento alla domanda di pagamento delle differenze retributive a titolo di progressione stipendiale, ne ha riconosciuto la spettanza nel merito ma ne ha eccepito la parziale prescrizione quinquennale;
in merito alla indennità sostitutiva dei giorni di ferie e festività non goduti, ha eccepito che la normativa impedisce al personale docente della scuola di usufruire delle ferie durante i periodi di lezione (tranne che per un massimo di 5 giorni a domanda e senza oneri per l'amministrazione) individuando quali periodi di ferie quelli in cui l'attività didattica è sospesa. Ciò significa che, ove i singoli interessati non indichino specificamente quali fra i giorni previsti come sospensione delle attività didattiche intendano considerare come “ferie”, in tali periodi si presume che essi abbiano usufruito delle ferie contrattualmente spettanti;
si tratta infatti di giorni di sostanziale riposo, in cui essi non lavorano e percepiscono la retribuzione;
pertanto, deduce il , l'unico elemento fattuale da CP_1
accertare è se, al netto dei periodi di sospensione, negli aa.ss. dal 17/18 al 20/21 siano residuati giorni di ferie non fruiti dalla parte ricorrente;
ebbene, facendo applicazione di tali coordinate, dall'esame dei calendari scolastici e delle domande di ferie specificamente presentate dalla ricorrente, deduce parte resistente che risulta che, per ciascuno degli anni oggetto di domanda, la ricorrente ha fruito di tutti i giorni di ferie spettanti. Il ha pertanto concluso per il CP_1
rigetto della domanda di monetizzazione di ferie e festività, come formulata in ricorso.
2 La causa è stata istruita in via documentale e discussa per la decisione mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter cpc, con termine fino al 19 marzo 2025.
La domanda è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto al conseguimento della progressione stipendiale, posto il riconoscimento della fondatezza della richiesta da parte della resistente amministrazione, si procede all'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale da essa formulata;
l'eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto il credito vantato da parte ricorrente afferisce alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno 2021 mentre il ricorso è stato notificato il 21 settembre 2023, quindi ampiamente in termini.
Sulla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse, è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione, che con due pronunce conformi (n. 13440 del
15/5/2024 e n. 16715 del 17/6/2024) con le quali è stata ripresa altra pronuncia del 2022 (s. n.
14268/2022) ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva;
ciò in quanto, a parere della Corte, la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte non condivide quindi il ragionamento presuntivo sostenuto dall'Amministrazione
secondo cui la fruizione delle ferie si presume avvenuta nei periodi di sospensione delle Pt_4
attività didattiche, ma esige, per ritenere fondato il diniego della monetizzazione, che il datore di lavoro abbia informato il lavoratore in ordine alla possibilità di esercitare effettivamente il proprio diritto anche nei periodi di sospensione (oltre che durante la restante parte dell'anno, quando la fruizione è consentita per un massimo di 6 giorni a domanda e senza oneri per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 54 della L. n. 228/2012). Diversamente opinando, sottolinea ancora la Cassazione nell'ordinanza n. 28587 del 6 novembre 2024, una diversa interpretazione non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di
3 sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), il docente potrebbe essere chiamato a svolgere prestazioni di servizio ancorchè differenti da quella di docenza.
I principi di diritto affermati dall'autorevole Corte, dai quali non vi è motivo di discostarsi, vengono condivisi da questo Giudice e posti alla base della presente decisione.
Le stesse conclusioni possono essere applicate alla fruizione delle festività soppresse, in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie, come di recente affermato dalla Corte di
Cassazione, ordinanza 8962/2024, nella quale si legge: “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n.
937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n.8926 del 4.04.2024).
Quanto alle deduzioni difensive esposte dall'amministrazione nella memoria di discussione depositata il 14 marzo 2025, occorre rilevare che le circostanze di fatto ivi esposte, volte a dimostrare che la lavoratrice fosse resa edotta, ogni anno, dei periodo in cui potere concretamente fruire delle ferie, sono state tardivamente articolate e comunque rimaste sprovviste di prova.
In merito alla somma rivendicata a titolo di indennità sostitutiva, è possibile rifarsi ai conteggi riprodotti nel ricorso, elaborati dal ricorrente sulla base delle delibere approvate di anno in anno dalla Regione Umbria, a seguito delle disposizioni emanate dal che Controparte_1
individuano le date di inizio e fine delle lezioni (cfr “calendari Umbria” allegati) nonchè le festività nazionali.
4 I giorni di ferie/festività sono stati calcolati tenuto conto della durata dei contratti di lavoro della ricorrente e del criterio stabilito dagli artt. 13 e 19 CCNL 2007, tutt'ora vigente in forza del richiamo contenuto all'art. 1, comma 10 CCNL vigente, secondo cui al lavoratore spettano 2,5 gg. di ferie ogni 30 gg. di servizio sino a 3 anni di anzianità e 2,66 gg. dal quarto anno.
Si condivide inoltre l'arrotondamento per eccesso operato nei conteggi delle giornate di ferie maturate, trattandosi di metodo di calcolo trasversalmente impiegato e riconosciuto anche dall' , (in “orientamenti applicativi RAL 1710”) dove si legge: “L'avviso dell' è CP_2 CP_3
nel senso che, se dal calcolo delle ferie maturate dal personale risultano, oltre a giornate intere, anche delle frazioni, sia ragionevole, in assenza di espresse previsioni al riguardo, procedere ad arrotondamenti all'unità superiore in presenza di frazioni superiori a ½ (>0,5)”.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei valori di poco superiori ai minimi di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione compreso tra € 1100 e €
5200,00 in ragione della serialità del contenzioso e con esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta attività di assunzione di prove costituende.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_3 nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 223,36 a titolo di
Cont progressione stipendiale e, per l'effetto, condanna il al relativo pagamento, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute, per l'attività di docente a tempo determinato espletata negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.389,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 1100,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge e della somma di € 118,50 per rimborso di C.U., con distrazione dell'onorario in favore dell'avv. Alessio Ariotto per dichiarato anticipo.
Terni, 20 marzo 2025
il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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