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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2342/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2342/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINO GUIDA SIMONE Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BARBARO NICOLA ATTRICE contro
quale procuratrice di (C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARTORANO ANGELO ALBERTO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (GRADATAMENTE)
- per i motivi dedotti in narrativa, revocare il Decreto Ingiuntivo N. 464/2022 (R.G. N. 996/2022);
- accertare e dichiarare che l'attrice opponente non è debitrice della somma richiesta dalla convenuta opposta con il Decreto Ingiuntivo N. 464/2022 (R.G. N. 996/2022) o della diversa somma liquida che dovesse essere accertata in corso di causa, per intervenuta estinzione/decadenza delle obbligazioni fideiussorie e del termine e dell'azione ex adverso proposta nei confronti dell'odierna opponente, ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo N. 464/2022 (R.G. N. 996/2022);
- visto l'articolo 117 del d.lgs. 385/119 (“TUB”) dichiarare nullo il contratto di fideiussione depositato da sub. documento 7. CP_1 IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Per la convenuta Previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto nonché inammissibili e improcedibili e non provate;
e per l'effetto riconfermare per l'importo di euro 855.668,98 provvisoriamente esecutivo l'opposto D.I. n. 464/2022 - R.G. 996/2022- emesso dal Giudice del Tribunale di Como.
- In via subordinata condannare la IG.ra , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], nella sua qualità di fideiussore della C.F._1
pagina 1 di 5 al pagamento in favore della della complessiva Parte_2 Controparte_2 somma di €. €.855.668,98 oltre gli ulteriori interessi contrattuali, come indicati nei contratti di mutuo e comunque nei limiti del tasso soglia, maturati e maturandi sulla sorte capitale dal 01.12.2018 e fino al soddisfo, ovvero alla diversa somma e/o tasso di interesse e/o decorrenza che è risultata in giudizio, pari ad € 288.370,54 oltre interessi dal 17.07.2025 sino al sodisfo.
- Vittoria di spese e competenze.
Ammettere prova testimoniale a mezzo la IG.ra nata a [...] il [...], sulla Tes_1 seguente circostanza “Vero è che essa in nome e per conto della nella Tes_1 Parte_2 qualità di mutuataria., inviava la mail dell'11-maggio-2017, che si mostra ad esso teste, al dott.
consulente esterno della mutuante banca IC ”, e in caso di esito negativo Testimone_2 prova testimoniale ex art. 203 c.p.c., essendo il teste residente nel circondario del Tribunale di Brescia, a mezzo del dott. nato a [...] il [...] e residente a Testimone_3 Coccaglio (BS) 25030 alla via Amendola n.13, sulla seguente circostanza “ Verò è che esso dott.
nella sua qualità di consulente esterno della DoBank s.p.a. procuratrice della Testimone_2 mutuante banca IC s.p.a, riceveva la mail dell'11-maggio-2017, che si mostra ad esso teste, da parte della IG.ra , in nome e per conto della nella qualità di mutuataria.”. Tes_1 Parte_2 Inoltre si chiede che l'On. G.I. voglia indicare le modalità di deposito dell'originale cartaceo della fideiussione del 27.06.2007 e del 12.12.2008 indicate quali all. n.7-10; In subordine si chiede che l'On. G.I. voglia disporre ex art.183, ult. comm., c.p.c. il libero interrogatorio della attrice anche in ordine alla circostanza che la IG.ra era Parte_1 Tes_1 persona che aveva poteri di rappresentanza della e comunque non era soggetto estraneo Parte_2 alla predetta società, in ordine alla gestione del credito di cui ai mutui concessi dall'allora IC spa che riguardavano gli immobili su CO (MT), sui quali vi era l'iscrizione ipotecaria, ed oggetto della esecuzione immobiliare RGE 42/20 del Tribunale di Matera. Mutui garantiti dalla fideiussione di essa . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - garante di per le Parte_1 Parte_2 obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario imprese di € 1.100.000,00 concluso dalla società con
IC BA (poi IC) S.p.A. - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 464/2022, ottenuto da quale mandataria di per il pagamento di € CP_1 Controparte_2
885.668,98 oltre interessi e spese, e preliminarmente, riconosceva solo la copia del contratto di fideiussione prodotta con l'atto di citazione, essendo quella allegata al ricorso ex art 633 cpc difforme da quello in suo possesso. Contestava inoltre, l'entità della somma ingiunta, superiore al credito vantato da nei confronti della debitrice principale, come risultante dalle certificazioni ex art. 50 TUB. CP_1
Eccepiva anche la violazione del termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, previsto dall'art 6 del contratto in deroga a quello dell'art 1957 cc, entro cui agire per l'adempimento.
Segnalava infine, che l'opposta aveva già instaurato una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice davanti al Tribunale di Matera, e che parte del credito vantato nei Parte_2 confronti di detta società, risultava ulteriormente garantito da un contratto con il Parte_3
[...]
Si costituiva quale mandataria di e riconosceva che, per un CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 5 errore di battitura, era stato richiesto il pagamento di € 885.668,98 anziché di € 855.668,98. Deduceva la genericità della contestazione della difformità dell'atto di fideiussione del 27.6.2007 con quello in possesso dell'opponente, non essendo precisato in cosa consisteva la difformità, sia nel contenuto che nella provenienza. Negava il fondamento dell'eccezione ex art 1957 cc, in quanto l'opponente aveva sottoscritto non una fideiussione, ma un contratto di garanza autonomo, come stabilito dall'art 7 e in ogni caso, precisava che in base all'art 6, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restavano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito, e quindi, a prescindere dal rispetto del termine di cui all'art 1957 cc, convenzionalmente esteso a 36 mesi.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza
22/5/2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di memorie conclusive e repliche.
La difformità delle copie dei contratti
L'opponente ha contestato la difformità della copia del contratto di fideiussione del 27/6/2007 prodotta dalla controparte, rispetto a quella in suo possesso, allegata all'atto di citazione.
Non è stata precisata però, quale specifica difformità vi sia tra le due copie della fideiussione.
In ogni caso l'opponente non ha disconosciuto l'autenticità della propria firma, apposta sulla copia di controparte, che si differenza da quella in suo possesso per le tre postille di correzione, inserite nella prima pagina, sottoscritte dall'opponente, che non incidono sulla materia del contendere.
La decadenza ex art 1957 cc
L'opponente ha eccepito la decadenza della controparte dal diritto di azionare le fideiussioni oggetto di causa, per il decorso del termine di cui all'art 1957 cc, convenzionalmente rideterminato in 36 mesi, a decorrere dalla risoluzione dei contratti di mutuo, con intimazione al pagamento del debito residuo alla debitrice comunicata da IC con pec 10/2/2016 , in quanto la prima istanza avanzata Pt_2 dalla creditrice nei confronti della società debitrice era costituita dalla notifica dell'atto di precetto, eseguita il 5/4/2020 e, quindi, dopo 50 mesi dalla risoluzione.
L'opposta ha negato il fondamento dell'eccezione in quanto i contratti sottoscritti dall'opponente non erano qualificabili come fideiussioni, ma contratti autonomi di garanzia. Inoltre il termine di decadenza di 36 mesi, decorreva dalla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo, fissata al 2023 per quello di €
1.100.000,00 e al 2022 per quello di € 400.000,00. Infine perché con mail 11.5.2017 la debitrice aveva chiesto a IC di soprassedere alle azioni esecutive e poi con pec del 21.4.2020 Pt_2
l'avv. Cirigliano, nell'interesse della stessa quale legale rappresentante di aveva Pt_1 Pt_2 ribadito la richiesta di soprassedere alle attività esecutive, come già in precedenza richiesto, con la prima mail. pagina 3 di 5 Ciò premesso, secondo l'art 7 – Pagamento del fideiussore, contenuto in entrambi i contratti, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, anche in caso di Pt_4 opposizione da parte del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La previsione, inserita in una fideiussione, della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, consente di qualificare l'accordo come contratto autonomo di garanzia che in quanto tale, resta svincolato dal principio di accessorietà dall'inadempimento colpevole del debitore principale
(Cass. 8874/2021), e quindi, anche dall'osservanza di quanto previsto dall'art 1957 cc.
In entrambi i contratti però, è prevista, nel rispetto dei limiti dell'autonomia contrattuale ex art 1322 cc,
l'applicazione dell'art 1957 cc, trascritto nella sezione riservata alle “Condizioni generali IGnificative” ed espressamente richiamato dall'art 6 – Responsabilità del fideiussore, con una sola modifica, in quanto prevede che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 cc, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”,
Diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, il termine decorre non dalla data di scadenza delle rate rimaste insolute, in base al piano di ammortamento, ma dalla risoluzione dei contratti di mutuo, comunicata da IC alla debitrice con pec 11/2/2016, con cui la banca ha intimato il Pt_2 pagamento del debito residuo, in dipendenza dall'erogazione dei mutui, ritenendo non più tollerabile il ritardo maturato dalla debitrice.
Tuttavia, la notifica dell'atto di precetto, eseguita il 5/4/2020 dall'opposta, non può ritenersi tardiva perché in precedenza con mail 11.5.2017, la società aveva chiesto a IC di attendere la definizione delle trattative per la vendita degli immobili ipotecati a garanzia dei mutui, al fine di riuscire a estinguere il proprio debito, richiesta poi ribadita subito dopo il pignoramento, con pec
21.4.2020.
L'aver la debitrice chiesto e ottenuto dalla banca un differimento dell'inizio dell'esecuzione, per consentirle di estinguere il debito con il ricavato della vendita degli immobili, rende l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, che ne è il legale rappresentante, contraria ai principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., che regolano l'esecuzione dei contratti.
Infattì, è del tutto evidente che se il debitore, nel proprio interesse, abbia ottenuto dal creditore un rinvio dell'azione giudiziaria, il suo garante non può allo stesso tempo, pretendere dal creditore l'inizio di tale azione nel termine previsto dall'art 1957 cc, o in quello diverso, convenzionalmente pattuito, per la conservazione della garanzia, e quindi, in danno del debitore, nel cui interesse si è costituito garante della sua obbligazione, di cui segue sostanzialmente le sorti.
Pertanto, poiché già dalla mail 11.5.2017 alla notifica dell'atto di precetto, eseguita il 5/4/2020, decorrono meno dei 36 mesi previsti per la decadenza della garanzia, l'eccezione dev'essere respinta. pagina 4 di 5 La somma dovuta
L'opposta ha precisato il proprio residuo credito, all'esito della procedura esecutiva esperita al
Tribunale di Matera, in € 288.370,54 oltre interessi convenzionali dal 17.7.2025.
Non avendo l'opponente provato ulteriori pagamenti, oltre quelli riconosciuti dalla controparte, neppure da parte dell'altro garante, ne consegue la revoca del decreto Parte_3 ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui sopra.
Quanto alle spese di giudizio, stante il mancato fondamento dei motivi di opposizione, fatta eccezione per l'errata indicazione della somma oggetto di ingiunzione, non vi sono ragioni per discorsi dal principio della soccombenza, per cui devono essere poste a carico dell'opponente per l'importo indicato in dispositivo, determinato in relazione al residuo ancora dovuto (tabella 2, VI scaglione, valore medio ridotto della metà, per la natura seriale del contenzioso).
PQM
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 464/2022 del 4-5/5/2022, ma condanna al Parte_1 pagamento di € 288.370,54 oltre interessi convenzionali dal 17.7.2025;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 11.228,00 per Parte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 15/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2342/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINO GUIDA SIMONE Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BARBARO NICOLA ATTRICE contro
quale procuratrice di (C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARTORANO ANGELO ALBERTO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (GRADATAMENTE)
- per i motivi dedotti in narrativa, revocare il Decreto Ingiuntivo N. 464/2022 (R.G. N. 996/2022);
- accertare e dichiarare che l'attrice opponente non è debitrice della somma richiesta dalla convenuta opposta con il Decreto Ingiuntivo N. 464/2022 (R.G. N. 996/2022) o della diversa somma liquida che dovesse essere accertata in corso di causa, per intervenuta estinzione/decadenza delle obbligazioni fideiussorie e del termine e dell'azione ex adverso proposta nei confronti dell'odierna opponente, ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo N. 464/2022 (R.G. N. 996/2022);
- visto l'articolo 117 del d.lgs. 385/119 (“TUB”) dichiarare nullo il contratto di fideiussione depositato da sub. documento 7. CP_1 IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Per la convenuta Previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto nonché inammissibili e improcedibili e non provate;
e per l'effetto riconfermare per l'importo di euro 855.668,98 provvisoriamente esecutivo l'opposto D.I. n. 464/2022 - R.G. 996/2022- emesso dal Giudice del Tribunale di Como.
- In via subordinata condannare la IG.ra , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], nella sua qualità di fideiussore della C.F._1
pagina 1 di 5 al pagamento in favore della della complessiva Parte_2 Controparte_2 somma di €. €.855.668,98 oltre gli ulteriori interessi contrattuali, come indicati nei contratti di mutuo e comunque nei limiti del tasso soglia, maturati e maturandi sulla sorte capitale dal 01.12.2018 e fino al soddisfo, ovvero alla diversa somma e/o tasso di interesse e/o decorrenza che è risultata in giudizio, pari ad € 288.370,54 oltre interessi dal 17.07.2025 sino al sodisfo.
- Vittoria di spese e competenze.
Ammettere prova testimoniale a mezzo la IG.ra nata a [...] il [...], sulla Tes_1 seguente circostanza “Vero è che essa in nome e per conto della nella Tes_1 Parte_2 qualità di mutuataria., inviava la mail dell'11-maggio-2017, che si mostra ad esso teste, al dott.
consulente esterno della mutuante banca IC ”, e in caso di esito negativo Testimone_2 prova testimoniale ex art. 203 c.p.c., essendo il teste residente nel circondario del Tribunale di Brescia, a mezzo del dott. nato a [...] il [...] e residente a Testimone_3 Coccaglio (BS) 25030 alla via Amendola n.13, sulla seguente circostanza “ Verò è che esso dott.
nella sua qualità di consulente esterno della DoBank s.p.a. procuratrice della Testimone_2 mutuante banca IC s.p.a, riceveva la mail dell'11-maggio-2017, che si mostra ad esso teste, da parte della IG.ra , in nome e per conto della nella qualità di mutuataria.”. Tes_1 Parte_2 Inoltre si chiede che l'On. G.I. voglia indicare le modalità di deposito dell'originale cartaceo della fideiussione del 27.06.2007 e del 12.12.2008 indicate quali all. n.7-10; In subordine si chiede che l'On. G.I. voglia disporre ex art.183, ult. comm., c.p.c. il libero interrogatorio della attrice anche in ordine alla circostanza che la IG.ra era Parte_1 Tes_1 persona che aveva poteri di rappresentanza della e comunque non era soggetto estraneo Parte_2 alla predetta società, in ordine alla gestione del credito di cui ai mutui concessi dall'allora IC spa che riguardavano gli immobili su CO (MT), sui quali vi era l'iscrizione ipotecaria, ed oggetto della esecuzione immobiliare RGE 42/20 del Tribunale di Matera. Mutui garantiti dalla fideiussione di essa . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - garante di per le Parte_1 Parte_2 obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario imprese di € 1.100.000,00 concluso dalla società con
IC BA (poi IC) S.p.A. - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 464/2022, ottenuto da quale mandataria di per il pagamento di € CP_1 Controparte_2
885.668,98 oltre interessi e spese, e preliminarmente, riconosceva solo la copia del contratto di fideiussione prodotta con l'atto di citazione, essendo quella allegata al ricorso ex art 633 cpc difforme da quello in suo possesso. Contestava inoltre, l'entità della somma ingiunta, superiore al credito vantato da nei confronti della debitrice principale, come risultante dalle certificazioni ex art. 50 TUB. CP_1
Eccepiva anche la violazione del termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, previsto dall'art 6 del contratto in deroga a quello dell'art 1957 cc, entro cui agire per l'adempimento.
Segnalava infine, che l'opposta aveva già instaurato una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice davanti al Tribunale di Matera, e che parte del credito vantato nei Parte_2 confronti di detta società, risultava ulteriormente garantito da un contratto con il Parte_3
[...]
Si costituiva quale mandataria di e riconosceva che, per un CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 5 errore di battitura, era stato richiesto il pagamento di € 885.668,98 anziché di € 855.668,98. Deduceva la genericità della contestazione della difformità dell'atto di fideiussione del 27.6.2007 con quello in possesso dell'opponente, non essendo precisato in cosa consisteva la difformità, sia nel contenuto che nella provenienza. Negava il fondamento dell'eccezione ex art 1957 cc, in quanto l'opponente aveva sottoscritto non una fideiussione, ma un contratto di garanza autonomo, come stabilito dall'art 7 e in ogni caso, precisava che in base all'art 6, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restavano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito, e quindi, a prescindere dal rispetto del termine di cui all'art 1957 cc, convenzionalmente esteso a 36 mesi.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza
22/5/2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di memorie conclusive e repliche.
La difformità delle copie dei contratti
L'opponente ha contestato la difformità della copia del contratto di fideiussione del 27/6/2007 prodotta dalla controparte, rispetto a quella in suo possesso, allegata all'atto di citazione.
Non è stata precisata però, quale specifica difformità vi sia tra le due copie della fideiussione.
In ogni caso l'opponente non ha disconosciuto l'autenticità della propria firma, apposta sulla copia di controparte, che si differenza da quella in suo possesso per le tre postille di correzione, inserite nella prima pagina, sottoscritte dall'opponente, che non incidono sulla materia del contendere.
La decadenza ex art 1957 cc
L'opponente ha eccepito la decadenza della controparte dal diritto di azionare le fideiussioni oggetto di causa, per il decorso del termine di cui all'art 1957 cc, convenzionalmente rideterminato in 36 mesi, a decorrere dalla risoluzione dei contratti di mutuo, con intimazione al pagamento del debito residuo alla debitrice comunicata da IC con pec 10/2/2016 , in quanto la prima istanza avanzata Pt_2 dalla creditrice nei confronti della società debitrice era costituita dalla notifica dell'atto di precetto, eseguita il 5/4/2020 e, quindi, dopo 50 mesi dalla risoluzione.
L'opposta ha negato il fondamento dell'eccezione in quanto i contratti sottoscritti dall'opponente non erano qualificabili come fideiussioni, ma contratti autonomi di garanzia. Inoltre il termine di decadenza di 36 mesi, decorreva dalla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo, fissata al 2023 per quello di €
1.100.000,00 e al 2022 per quello di € 400.000,00. Infine perché con mail 11.5.2017 la debitrice aveva chiesto a IC di soprassedere alle azioni esecutive e poi con pec del 21.4.2020 Pt_2
l'avv. Cirigliano, nell'interesse della stessa quale legale rappresentante di aveva Pt_1 Pt_2 ribadito la richiesta di soprassedere alle attività esecutive, come già in precedenza richiesto, con la prima mail. pagina 3 di 5 Ciò premesso, secondo l'art 7 – Pagamento del fideiussore, contenuto in entrambi i contratti, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, anche in caso di Pt_4 opposizione da parte del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La previsione, inserita in una fideiussione, della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, consente di qualificare l'accordo come contratto autonomo di garanzia che in quanto tale, resta svincolato dal principio di accessorietà dall'inadempimento colpevole del debitore principale
(Cass. 8874/2021), e quindi, anche dall'osservanza di quanto previsto dall'art 1957 cc.
In entrambi i contratti però, è prevista, nel rispetto dei limiti dell'autonomia contrattuale ex art 1322 cc,
l'applicazione dell'art 1957 cc, trascritto nella sezione riservata alle “Condizioni generali IGnificative” ed espressamente richiamato dall'art 6 – Responsabilità del fideiussore, con una sola modifica, in quanto prevede che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 cc, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”,
Diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, il termine decorre non dalla data di scadenza delle rate rimaste insolute, in base al piano di ammortamento, ma dalla risoluzione dei contratti di mutuo, comunicata da IC alla debitrice con pec 11/2/2016, con cui la banca ha intimato il Pt_2 pagamento del debito residuo, in dipendenza dall'erogazione dei mutui, ritenendo non più tollerabile il ritardo maturato dalla debitrice.
Tuttavia, la notifica dell'atto di precetto, eseguita il 5/4/2020 dall'opposta, non può ritenersi tardiva perché in precedenza con mail 11.5.2017, la società aveva chiesto a IC di attendere la definizione delle trattative per la vendita degli immobili ipotecati a garanzia dei mutui, al fine di riuscire a estinguere il proprio debito, richiesta poi ribadita subito dopo il pignoramento, con pec
21.4.2020.
L'aver la debitrice chiesto e ottenuto dalla banca un differimento dell'inizio dell'esecuzione, per consentirle di estinguere il debito con il ricavato della vendita degli immobili, rende l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, che ne è il legale rappresentante, contraria ai principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., che regolano l'esecuzione dei contratti.
Infattì, è del tutto evidente che se il debitore, nel proprio interesse, abbia ottenuto dal creditore un rinvio dell'azione giudiziaria, il suo garante non può allo stesso tempo, pretendere dal creditore l'inizio di tale azione nel termine previsto dall'art 1957 cc, o in quello diverso, convenzionalmente pattuito, per la conservazione della garanzia, e quindi, in danno del debitore, nel cui interesse si è costituito garante della sua obbligazione, di cui segue sostanzialmente le sorti.
Pertanto, poiché già dalla mail 11.5.2017 alla notifica dell'atto di precetto, eseguita il 5/4/2020, decorrono meno dei 36 mesi previsti per la decadenza della garanzia, l'eccezione dev'essere respinta. pagina 4 di 5 La somma dovuta
L'opposta ha precisato il proprio residuo credito, all'esito della procedura esecutiva esperita al
Tribunale di Matera, in € 288.370,54 oltre interessi convenzionali dal 17.7.2025.
Non avendo l'opponente provato ulteriori pagamenti, oltre quelli riconosciuti dalla controparte, neppure da parte dell'altro garante, ne consegue la revoca del decreto Parte_3 ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui sopra.
Quanto alle spese di giudizio, stante il mancato fondamento dei motivi di opposizione, fatta eccezione per l'errata indicazione della somma oggetto di ingiunzione, non vi sono ragioni per discorsi dal principio della soccombenza, per cui devono essere poste a carico dell'opponente per l'importo indicato in dispositivo, determinato in relazione al residuo ancora dovuto (tabella 2, VI scaglione, valore medio ridotto della metà, per la natura seriale del contenzioso).
PQM
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 464/2022 del 4-5/5/2022, ma condanna al Parte_1 pagamento di € 288.370,54 oltre interessi convenzionali dal 17.7.2025;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 11.228,00 per Parte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 15/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5