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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 10/04/2025 N. 11458/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1
ENRICA RICORRENTE contro (P.I. con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCO e dell'avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4.10.24 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Voglia il Tribunale di Milano disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che l'importo di € 20,00 di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013 per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, rubricato come “Copertura Economica” c.d. AFAC, sia ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della “Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106 CCNL, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TFR.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per le ore di prestazione di lavoro straordinario lavorate, la retribuzione, maggiorata della percentuale per lo straordinario, calcolata in applicazione del divisore convenzionale orario 173 e ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 113, 115 e 116 CCNL Vigilanza Privata e artt. 10 e 11 Sezione Servizi Fiduciari e ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 113, 115 e 116 CCNL Vigilanza Privata e artt. 10 e 11 Sezione Servizi Fiduciari.
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di mancata iscrizione della ricorrente al FASIV, l'Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità annue, di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari.
4. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in via Belvedere, 2/ ere al ricorrente, a titolo di differenze retributive per i titoli di cui sopra, il complessivo importo di € 4.792,95 (di cui: € 3.982,95 per l'errata qualificazione quale retribuzione variabile della “Copertura Economica” AFAC e per differenze per retribuzione dello straordinario, ed € 810,00 a titolo di Elemento distinto della retribuzione per la omessa iscrizione al FASIV) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
5. Con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014. si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale del credito retributivo, sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso. Fallito il tentativo di conciliazione, alla udienza del 10.4.25 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. È documentale oltre che del tutto pacifico che il ricorrente ha lavorato per CP_1
dal 16.4.2018 con inquadramento, da ultimo, al sesto livello CCNL Vigilanza Privata e
[...] ari, con qualifica di Guardia Particolare Giurata. Nel presente giudizio il ricorrente si duole che: a) la società, illegittimamente, non avrebbe incluso nella normale retribuzione (e, quindi, non considerato nel computo dei vari istituti contrattuali) l'importo mensile previsto a titolo acconto sui futuri aumenti contrattuali (c.d. AFAC) previsto dall'articolo 109 CCNL di settore (c.d. AFAC); b) sarebbe stato adottato un illegittimo criterio di calcolo dei compensi del lavoro straordinario;
c) la convenuta non gli avrebbe corrisposto l'EDR che avrebbe dovuto percepire per la mancata iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa ex art. 29 CCNL di settore;
nonché agisce per la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 4.792,95 oltre interessi legali e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo. L'art. 109 C.C.N.L. Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari stabilisce che “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”. All'art. 105 del contratto collettivo di settore – definizione della “Retribuzione normale” – è previsto che “per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”; al successivo art. 106 – rubricato “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)” – è stabilito che “il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:… Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati: a) indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977; b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1° novembre 1991; c) elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (Euro 6,497); d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (Euro 10,329) e) Quota Integrativa Territoriale conglobata a decorrere dall'1.5.2001. Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo. Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente C.C.N.L., il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali”. Per quanto concerne la domanda relativa all'inserimento negli elementi fissi della retribuzione normale mensile anche della voce AFAC, si richiamano, in quanto pienamente condivise dal giudicante, le motivazioni della sentenza n. 436/2020 della Corte di Appello di Milano, che nell'accogliere analoghi ricorsi, ha così motivato: […] “la materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo
2 prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi”) e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante. E' indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che “L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)”. Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso. La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella
“retribuzione normale” di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” (cfr. nello stesso senso anche sent. Corte d'appello di Milano n. 159/2021 rel Dossi). Chiarito, dunque, che la voce “Copertura Economica art. 109 CCNL” debba essere ricompresa tra gli elementi “fissi” della retribuzione, la richiesta dei lavoratori deve essere accolta con la conseguente condanna della società alle relative differenze retributive. I conteggi prodotti dai ricorrenti al riguardo appaiono corretti in quanto basati sulle buste paga e sulle disposizioni del CCNL. Del resto, parte convenuta, non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica, ha omesso di svolgere qualsivoglia contestazione al riguardo […]. La applicazione dei principi giuridici poco sopra richiamati alla fattispecie concreta rende chiara la fondatezza della pretesa di parte ricorrente e dunque la datrice dovrà essere condannata a pagare le differenze maturate in ragione della mancata integrazione con l'AFAC degli elementi fissi della retribuzione, con il conseguente diritto al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per festività, lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, permessi banca ore, permessi annuali, ferie e TFR: voci retributive che fanno, tutte, espresso riferimento alla “normale retribuzione” e al “salario unico nazionale”. Parte ricorrente si duole, poi, dell'erroneità del metodo di calcolo adottato da CP_1
per la remunerazione del lavoro straordinario. In relazione a tale doman
[...] intende dare continuità all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1152/2021), ove le ragioni di fondatezza del ricorso sono state così motivate.
[…] Occorre innanzitutto riportare l'art. 116 CCNL che sul punto specifico prevede:
3 “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105.” Il calcolo secondo la quota oraria non presenta alcuna difficoltà poiché si individua la retribuzione oraria (retribuzione mensile:173) maggiorando l'importo del 30%. L'operazione in tal caso è intuitiva perché lo straordinario si individua, come tale, sempre in ore (v. art. 79 CCNL in relazione ai limiti settimanali di cui agli articoli 75 e 76 CCNL). L'azienda, invece, dal gennaio 2017 ha operato come segue (si riporta quanto esposto nella memoria di primo grado)
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1. Viene calcolato l'importo della quota giornaliera di normale retribuzione: 1381,49 / 26 (coefficiente giornaliero dato dal CCNL) = 53,13423.
2. Viene calcolato l'importo della maggiorazione per lavoro straordinario: 53,13423* 30% = 15,94026.
3. Viene calcolato l'importo della retribuzione giornaliera comprensiva della maggiorazione del 30%: 53,13423 + 15,94026 = 69,07450 (che è l'importo unitario che compare in busta paga alla voce “straordinario 30%”).
4. Vengono poi prese le ore straordinarie lavorate in ogni singola giornata del mese. Esempio a gennaio 2017 vi sono stati 15 giorni in cui il ricorrente ha svolto lavoro straordinario: nei periodi 11-14, 17-22 e 26-30 gennaio 2017. Per ciascuna di queste giornate il ricorrente ha prestato 45 minuti di straordinario. A questo punto vengono riproporzionate queste ore su base giornaliera (sulla base dell'orario giornaliero di 7,15 ore stabilito dal CCNL per il 6+1+1), facendo questa operazione per ogni singola giornata e non in maniera cumulativa;
cioè NON si riproporzionano le ore totali sommate (che in questo caso sarebbero 11,5), ma occorre riproporzionare le ore prestate in ogni singola giornata, sommando alla fine i risultati. 22. Nel nostro caso (che è semplice, avendo sempre lo stesso quantitativo di lavoro straordinario per ogni giornata) abbiamo:
- 11 gennaio: 0,75 ( cioè 45 minuti, ) / 7,25 = 0,10
- 12 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 13 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 14 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 17 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 18 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 19 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 20 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 21 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 22 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 26 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 27 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 28 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 29 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 30 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- Totale= 0,10 x 15 = 1,5 (valore che compare in busta, che è quindi la quota dello straordinario rapportato alla quantità giornaliera). Vengono, infine, moltiplicate le ore riproporzionate con l'importo della giornata maggiorata, ottenendo: 1,5 * 69,07450 = 103,61 che è appunto l'importo finale che compare in busta paga erogato al dipendente”. Il punto in cui tale calcolo diverge da quello del lavoratore è l'adozione del divisore 7,25 anziché 6,653846. Sostituendo tale divisore nel calcolo aziendale dell'esempio del mese di gennaio 2017, la quota giornaliera sarebbe non più 0,10 ma 0,112716 che, rapportata al mese, non darebbe più 1,5 ma (0,112716 x15)=1,690751 che individua le
“quote giornaliere di straordinario” lavorate nel mese di gennaio 2017. Moltiplicando tale somma per l'importo giornaliero di retribuzione straordinaria ovvero euro 69,07450, si ottiene l'importo di euro 116,787779, e non euro 103,61 pagati dall'azienda.
4 Si osserva che l'adozione del sistema su base giornaliera deve necessariamente prevedere un coefficiente convenzionale, proprio perché lo straordinario viene sempre individuato dal CCNL in ore e non in quote di giornata lavorativa. Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili, mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare una “giornata tipo effettiva di lavoro straordinario” che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali. Si osserva inoltre che, qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario, sì da ottenere -in pratica- un importo minore (e quindi sfavorevole per il lavoratore) calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria, avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati, mentre l'art. 116 si limita a prevedere “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”; appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici legali ritenere che, se di alternativa si tratta, questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi. Sarebbe altresì illogico che le parti sociali rimettessero il calcolo più sfavorevole al lavoratore alla libera scelta del datore di lavoro senza alcuna contropartita contrattuale. Ed ancora, come correttamente rileva l'appellante, nel caso di turno effettivo 5+1 il lavoro straordinario verrebbe compensato in modo superiore rispetto al turno 6+1+1, il che non trova alcuna giustificazione né logica, né in base alle previsioni delle parti sociali: infatti è illogico che per il lavoratore come , il cui orario giornaliero è 7 ore e quindici minuti anziché Persona_1
7, l'ora straordinaria “valga meno” rispetto a quella di un lavoratore la cui giornata lavorativa è di 7 ore. Poiché non vi sono contestazione sul quantum, l'accoglimento dell'appello comporta la condanna della società appellata al pagamento dell'ulteriore somma di euro 567,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Quanto all'appello incidentale della società, il Collegio osserva che il Tribunale è pervenuto all'accoglimento della domanda del lavoratore sulla base dell'esame dell'art. 7 del Contratto Integrativo Provinciale che, nella sentenza impugnata, è trascritto come segue
“Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera nei giorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota giornaliera di retribuzione oraria di tale retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dall'art. 116 comma c) del vigente CCNL. Il testo dell'articolo, risultante dal documento 3 prodotto dallo stesso ricorrente è invece:
“Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera nei giorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota giornaliera oraria di tale retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dall'art. 116 comma c) del vigente CCNL.” L'appellante incidentale ha prodotto il previgente contratto provinciale dove la norma è identica, salvo che fra la parola giornaliera e oraria vi è la disgiuntiva “o” che invece manca nel testo del 2010. La società sostiene che il testo del 2010 sia viziato da un errore materiale, posto che altrimenti l'espressione (al pari di quella trascritta nella sentenza impugnata) non avrebbe alcun senso compiuto. A tale proposito il Collegio osserva che l'unica soluzione per ricondurre ad un significato la clausola contrattuale è che anche il CIP proponga la medesima “alternativa” di cui al CCNL, ovvero che verrà corrisposta la quota giornaliera o oraria di tale retribuzione, etc. ; pertanto la soluzione dovrà essere la medesima rispetto alla questione del calcolo dello straordinario e del festivo. Ciò corrisponde alla evidente ratio della clausola, che è quella di parificare il lavoro nel giorno di permesso al lavoro straordinario e festivo. In definitiva, pure essendo corretto il rilievo dell'appellante incidentale circa l'erronea trascrizione da parte del Tribunale del testo dell'art. 7 del contratto provinciale, il risultato non è quello voluto dalla società, in forza delle ragioni sopra esposte circa la fondatezza dell'appello principale. Il gravame incidentale deve essere pertanto respinto, sia pure con diversa motivazione […]. Tali richiamate argomentazioni appaiono del tutto condivisibili. Sul punto peraltro si è pronunciata anche recente giurisprudenza di merito di questo stesso Tribunale (Trib. Milano Sentenza n. 1717/2024 pubbl. il 05/04/2024 -Giudice- dott. Perillo) la quale ha
5 ulteriormente chiarito che: Ad avviso del giudicante l'aspetto rilevante per il corretto calcolo della retribuzione dovuta per lo straordinario in un caso quale quello in commento non è tanto la base di partenza (ovvero avendo riguardo alla retribuzione giornaliera piuttosto che alla retribuzione oraria) ma l'individuazione del corretto coefficiente per la loro determinazione. Nella sentenza della Corte di Appello richiamata al paragrafo precedente, difatti, viene applicato il medesimo criterio adottato dalla società, vale a dire l'adozione della base giornaliera, salvo non condividersi le argomentazioni difensive dell'azienda secondo cui il coefficiente per riproporzionare le ore su base giornaliera debba essere quello di 7,15 (avendo riguardo all'orario giornaliero di 7,15 ore stabilito dal CCNL) e non già quello di 6,653846 (ottenuto attraverso la divisione del coefficiente di 173 con il coefficiente 26). Ora, si rileva che una terza modalità per il calcolo della retribuzione oraria, invero la più semplice ed immediata (e richiamata in ricorso), è quella che, partendo dalla retribuzione mensile riconosciuta in busta paga, la divide per il divisore 173, per poi moltiplicare il dato così ottenuto con le ore di straordinario lavorate giornalmente. In tutti questi tre casi, il risultato finale deve necessariamente, per essere corretto, portare allo stesso importo di straordinario riconosciuto al lavoratore. Ed allora, è agevole osservare che in tutti i casi in cui si adottino i criteri individuati dalla parte ricorrente piuttosto che dalla Corte di appello (ovvero utilizzando la retribuzione mensile diviso 173, il risultato matematico ottenuto è sempre (verrebbe da dire, necessariamente e logicamente) il medesimo. La distorsione, quindi, è proprio la scelta aziendale di voler utilizzare un coefficiente diverso, questo sì fondato sulla mera convenienza di ottenere un risultato matematico inferiore e, quindi, corrispondere al lavoratore importi inferiori al dovuto. Quanto poco sopra rilevato dalla decisione richiamata appare valevole nella fattispecie di causa. Quanto alla questione relativa all'elemento distinto della retribuzione non assorbibile di cui all'art. 29 Parte Generale e all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del contratto collettivo di settore, si osserva quanto segue. Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per la Vigilanza, c.d. FASIV è stato costituito tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL del settore Vigilanza e Servizi di sicurezza sussidiaria, con la finalità di garantire agli iscritti una assistenza sanitaria integrativa ed ulteriore rispetto alla assistenza sanitaria obbligatoria. L'art. 29, Parte Generale, C.C.N.L. dispone: “ A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare;
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”. L'art. 32, Sezione Servizi Fiduciari, C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dispone: “per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 euro/mese, a partire dal 1° luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V. Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 23”. Il Tribunale di Milano ha già avuto modo di pronunziarsi in senso favorevole in materia (Tribunale di Milano, 5 maggio 2021, n. 1291) e detto orientamento, pienamente condiviso dalla scrivente, ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Appello di Milano (cfr. in particolare C.d.A. Milano, Sez. Lav., 30 gennaio 2019, n. 56 e C.d. A Milano, Sez. Lav., 9 dicembre 2021, n. 1222).
6 Quanto alla specifica regolamentazione del FASIV non appare discutibile il fatto che l'iniziativa di iscrizione al Fondo del proprio dipendente sia posta a carico dalla datrice di lavoro. L'art.4 dello Statuto prevede infatti che “Al fondo aderiscono le Imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (..) iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (..) che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari delle prestazioni. La già menzionata disposizione di cui all'art.32 del CCNL Sez. Serv. Fid. sancisce che “per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 euro/mese (..) per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V.” Sicchè, come correttamente evidenziato anche dalla ricorrente, la erogazione del contributo da parte della datrice di lavoro non può che configurarsi quale condicio sine qua non per la “iscrizione al Fondo stesso del singolo lavoratore”, pacificamente posta a carico della datrice di lavoro, dovendosi escludere la natura “facoltativa” dell'iscrizione al fondo da parte del datore di lavoro. Dalla violazione di tale obbligazione consegue l'onere datoriale, di cui all'art. 29 Parte Generale del CCNL applicato, che prevede, in caso di omesso versamento da parte del datore delle quote mensili al Fondo, l'obbligo di versamento al lavoratore di un “elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art.105. Nel caso in analisi la società convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto alla obbligazione su di lei gravante e nella specie non ha reso dimostrazione della iscrizione del ricorrente al fondo né, in sua vece, dei versamenti mensili dell'EDR. Per quanto sin qui osservato e dovendosi conseguentemente nella specie attribuirsi efficacia alle richiamate disposizioni contrattuali, si ritiene allora sussista il lamentato inadempimento con onere datoriale di corrispondere al lavoratore ricorrente, per l'annualità in questione, l'elemento distinto della retribuzione pari a € 30,00 mensili (pacificamente non corrisposto come emerge dai cedolini prodotti al doc. 2 del ricorso). Deve quindi ritenersi accertato il diritto di di percepire l'elemento Parte_1 distinto della retribuzione nell'importo pari a € 30,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità di cui all'art. 29, Parte Generale, e all'art. 32, Sezione Servizi Fiduciari, C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per l'effetto, . deve essere condannata a corrispondere – per il Controparte_1 suddetto titolo, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei – complessivi € 810 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Da ultimo giova peraltro rilevare come, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta sia infondata alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022). Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, la convenuta deve essere condannata a corrispondere, a titolo di incidenza dell'importo di cui all'art. 109 C.C.N.L. 8 aprile 2013 – AFAC – sul calcolo delle retribuzioni per festività, lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, permessi banca ore, permessi annuali e ferie, complessivi € 4.792,95 lordi (di cui: € 3.982,95 per l'errata qualificazione quale retribuzione variabile della “Copertura Economica” AFAC e per differenze per retribuzione dello straordinario, ed € 810,00 a titolo di Elemento distinto della retribuzione per la omessa iscrizione al FASIV) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
7 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura indicata in dispositivo, che tiene anche conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accerta il diritto del ricorrente a che l'importo di € 20,00 dovuto quale “Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali” (in breve AFAC) sia ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della
“Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106 CCNL, nonché della “Retribuzione Normale” e “Paga Base Tabellare Conglobata” di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo CCNL Sezione Servizi Fiduciari, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro Straordinario e Festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TFR;
2)accerta il diritto del ricorrente a percepire, per le ore di prestazione di lavoro straordinario lavorate, la retribuzione calcolata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 113, 115 e 116 CCNL Vigilanza Privata, mediante applicazione alla retribuzione mensile, maggiorata della percentuale contrattualmente prevista per il lavoro straordinario, del divisore convenzionale orario 173;
3) accerta la violazione da parte di dell'obbligo di procedere alla iscrizione Controparte_1 del ricorrente al Fondo Sanitario In .d. FASIV) ed il conseguente diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di mancata iscrizione del ricorrente al FASIV, l'Elemento
della non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere CP_2 CP_3 per 14 mensilità annue, di cui all'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari;
4) per l'effetto condanna ., a corrispondere al ricorrente il complessivo Controparte_1 importo di € 4.792,95 (di cui: € 3.982,95 per l'errata qualificazione quale retribuzione variabile della
“Copertura Economica” AFAC e per differenze per retribuzione dello straordinario, ed € 810,00 a titolo di Elemento distinto della retribuzione per la omessa iscrizione al FASIV) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
6) condanna ., alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese Controparte_1 che si liquida e generali, IVA, CPA, C.U., oneri accessori dovuti per legge;
Milano, 10.4.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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