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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2114/2021
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2114/2021 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Sapia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
p ro tem
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2114/2021
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/12/2021, Parte_1
ha esposto:
[...]
- che in data 18/01/2018 era stato assunto dalla ditta con contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato ed inquadramento nel livello 3J del CCNL
“Logistica, trasporto merci e spedizioni” del 01/08/2013 (come da comunicazione di assunzione UNILAV del 17/01/2018 - doc.
n. 1 allegato al ricorso);
- che in data 30/10/2018 aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. (come da modulo di recesso - doc. n. 2 allegato al ricorso), in quanto, pur avendo regolarmente lavorato nei periodi di riferimento, il datore di lavoro aveva omesso di corrispondere la retribuzione relativa alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018, nonché la consegna dei cedolini paga relativi alle predette mensilità;
- che in data 09/11/2021, innanzi all'Ispettorato del
Lavoro di Catanzaro, veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, a causa dell'assenza del datore di lavoro.
1.1. Il ricorrente ha quindi così specificato il proprio credito:
- retribuzione del mese di agosto 2018: € 1.598,78;
- retribuzione del mese di settembre 2018: € 1.598,78;
- retribuzione del mese di ottobre 2018: € 1.598,78;
- permessi non goduti: € 285,60;
- ferie non godute: € 1.095,36;
- ex festività soppresse: € 228,48;
- XIII mensilità: € 1.199,09;
- XIV mensilità: € 1.199,09;
- T.F.R.: € 860,00.
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2114/2021
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di €
9.963,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Nonostante la ritualità della notifica, rinnovata per ordine di questo Giudice (si veda il verbale ordinanza dell'11/07/2023
e la nota di deposito del 22/01/2025 con allegati il ricorso notificato e il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ.), parte convenuta non si è costituita, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso deve essere accolto.
4. Nel caso di specie si verte in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione gravante sul datore di lavoro.
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ormai chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come avviene nel caso di specie) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2114/2021
il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
4.2. Orbene, il convenuto non si è però costituito in giudizio sicché non solo non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento della retribuzione su di lui gravante (ovvero il fatto estintivo dell'obbligazione), ma ha altresì rinunciato a far valere l'eccezione di inadempimento
(ovvero ad eccepire l'eventuale mancata effettuazione della prestazione lavorativa).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, dovendosene disporre il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della Controparte_1 somma di € 9.963,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del ricorrente;
Parte_1
- condanna la resistente al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che si liquidano nella somma di € 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2114/2021 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Sapia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
p ro tem
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2114/2021
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/12/2021, Parte_1
ha esposto:
[...]
- che in data 18/01/2018 era stato assunto dalla ditta con contratto di lavoro a tempo pieno Controparte_1
e indeterminato ed inquadramento nel livello 3J del CCNL
“Logistica, trasporto merci e spedizioni” del 01/08/2013 (come da comunicazione di assunzione UNILAV del 17/01/2018 - doc.
n. 1 allegato al ricorso);
- che in data 30/10/2018 aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. (come da modulo di recesso - doc. n. 2 allegato al ricorso), in quanto, pur avendo regolarmente lavorato nei periodi di riferimento, il datore di lavoro aveva omesso di corrispondere la retribuzione relativa alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018, nonché la consegna dei cedolini paga relativi alle predette mensilità;
- che in data 09/11/2021, innanzi all'Ispettorato del
Lavoro di Catanzaro, veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, a causa dell'assenza del datore di lavoro.
1.1. Il ricorrente ha quindi così specificato il proprio credito:
- retribuzione del mese di agosto 2018: € 1.598,78;
- retribuzione del mese di settembre 2018: € 1.598,78;
- retribuzione del mese di ottobre 2018: € 1.598,78;
- permessi non goduti: € 285,60;
- ferie non godute: € 1.095,36;
- ex festività soppresse: € 228,48;
- XIII mensilità: € 1.199,09;
- XIV mensilità: € 1.199,09;
- T.F.R.: € 860,00.
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2114/2021
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di €
9.963,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Nonostante la ritualità della notifica, rinnovata per ordine di questo Giudice (si veda il verbale ordinanza dell'11/07/2023
e la nota di deposito del 22/01/2025 con allegati il ricorso notificato e il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ.), parte convenuta non si è costituita, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso deve essere accolto.
4. Nel caso di specie si verte in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione gravante sul datore di lavoro.
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ormai chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come avviene nel caso di specie) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2114/2021
il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
4.2. Orbene, il convenuto non si è però costituito in giudizio sicché non solo non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento della retribuzione su di lui gravante (ovvero il fatto estintivo dell'obbligazione), ma ha altresì rinunciato a far valere l'eccezione di inadempimento
(ovvero ad eccepire l'eventuale mancata effettuazione della prestazione lavorativa).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, dovendosene disporre il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della Controparte_1 somma di € 9.963,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del ricorrente;
Parte_1
- condanna la resistente al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che si liquidano nella somma di € 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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