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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1151 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Torregrotta (ME), Via G. Verdi n. 4 – interno 1, elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso
Cannizzaro n. 190, presso lo studio dell'Avv. Felice Calabrò, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Torregrotta, Via G. Verdi n. 4 ed ivi dimorante in Via Nazionale n. 248, elettivamente domiciliato in
Milazzo, Via Umberto I n. 62, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Bruno, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 15.03.2024, , Parte_1 premesso che in data 11.09.2002 aveva contrato matrimonio a Monforte San Giorgio (ME) con
[...]
adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del comune di Monforte San Giorgio, atto n. 7 parte II serie A anno 2002); che dal matrimonio erano nati, in data 28.03.2008, il figlio e, in data 21.11.2012, il figlio Per_1 che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che i coniugi erano Per_2 economicamente autonomi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con autorizzazione degli stessi a vivere separati, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli con tempi domiciliazione privilegiata presso la madre e che la casa coniugale sita in Torregrotta (ME), Via G. Verdi n. 4, interno 1, fosse assegnata alla moglie, con previsione di un mantenimento in favore della prole, oltre alle suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 09.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.04.2024 si costituiva CP_1
la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma contestava le ulteriori
[...] domande, in particolare la domiciliazione privilegiata dei minori presso la madre, rilevando che il figlio maggiore aveva espresso il desiderio di vivere con lui. Si opponeva, ancora, alle Per_1 ulteriori richieste della ricorrente.
Alla prima udienza celebrata in data 09.09.2024, le parti davano atto che il contrasto verteva principalmente sulla domiciliazione del figlio e, pertanto, il Giudice, autorizzati i coniugi a Per_1 vivere separati, rinviava la causa all'udienza del 16.09.2024 per procedere all'audizione del minore.
A tale udienza, veniva disposta l'audizione del minore dopodiché venivano sentite Per_1 anche le parti personalmente. All'esito il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 19.09.2024, il Giudice, rilevato che le parti non raggiungevano un accordo, disponeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 15.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127-ter mediante lo scambio di note a trattazione scritta.
Con note depositate per detta udienza, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “0) I coniugi sono già autorizzati a vivere separati, ciascuno è libero di scegliere la propria residenza ove ritenga, col solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge finché anche il più piccolo dei due figli
( non avrà compiuto i diciotto anni. 1) I figli e sono affidati in maniera condivisa ad Per_2 Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata di presso il padre e di presso la madre;
le Per_1 Per_2 parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, o ciascuno di essi, di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. 2) Tempi di permanenza figli/genitori: anche al fine di garantire il mantenimento di costanti rapporti trai due fratelli, si prevede che: -a settimane alternate i ragazzi trascorrano con ciascuno dei genitori dal sabato alle ore 13:00 alla domenica alle ore 19:00; inoltre il Sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, che si fissano - fatto CP_1 Per_2 salvo diverso accordo - nel martedì e giovedì dalle 16:00 alle 21:00 (o, comunque, dopo cena); durante le vacanze natalizie, entrambi i ragazzi trascorreranno con il padre o la madre, ad anni alterni, il Natale e/o il Capodanno e precisamente: a) dal 23 dicembre ore 10:00 al 25 dicembre ore 10:00 con un genitore, e dal 25 dicembre ore
10:00 al 25 dicembre ore 10:00 con l'altro genitore;
b) dal 31 dicembre ore 10:00 all'1 gennaio ore 12:00 con un genitore e, dail'1 gennaio ore 12:00 al 2 gennaio ore 12:00 con l'altro; durante le vacanze pasquali, entrambi
i ragazzi trascorreranno con il padre o la madre ad anni alterni, la Pasqua e/o la Pasquetta;
nel periodo di vacanze estive, entrambi i ragazzi trascorreranno col padre tre settimane, non consecutive, e precisamente una settimana a giugno, una a luglio ed una ad agosto;
analogamente la madre potrà tenere con sé entrambi i figli per una settimana a giugno, per una a luglio e per una ad agosto;
in entrambi i casi con sospensione durante dette sei complessive settimane fatto salvo diverso accordo- della regolamentazione ordinaria dei rispettivi tempi genitoriali di permanenza coni figli;
nel giorno del rispettivo compleanno dei figli i ragazzi festeggeranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salva la possibilità di concordare modalità diverse;
nel giorno del rispettive compleanni dei genitori i ragazzi trascorreranno con quel genitore parte o tutta la giornata, con sospensione dell'ordinaria regolamentazione. 3)La casa coniugale di Torregrotta, Via G. Verdi n. 4 è assegnata alla Sig.ra il Sig. da tempo si è trasferito e dimora in Torregrotta, Via Nazionale n. 248. 4) Pt_1 CP_1
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto (le cosiddette "spese ordinarie" delle "Linee Guida CNF
29/11/2017") del figlio che vive presso di sé; il Sig. , inoltre, verserà, entro il cinque di ogni mese, alla CP_1
Sig.ra € 200,00 (duecento/zero), rivalutati annualmente secondo variazioni Indici Istat Famiglie Pt_1
Operai ed Impiegati, a titolo di contributo al mantenimento del figlio nel contempo, la sig.ra Per_2 Pt_1 verserà, entro il cinque di ogni mese, al Sig. € 100,00 (cento/zero). rivalutati annualmente secondo CP_1 variazioni Indici Istat Famiglie Operai ed Impiegati, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
5) Le spese straordinarie in favore di entrambi i figli sono suddivise al 50% tra i coniugi, i quali convengono di attenersi integralmente alle note "Linee Guida CNF 29/11/2017". 6) Entrambi i coniugi sono dotati di adeguati mezzi per procurarsi reddito ed entrambi lavoravano durante il matrimonio, per cui non vi sono i presupposti per un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro. 7) I coniugi, i quali hanno già regolamentato con separata scrittura privata il prelievo di beni del Sig. dalla casa ex coniugale, CP_1 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causale, avendo già definito ogni loro rapporto. 8) Spese e compensi di lite sono compensati;
i Procuratori delle parti sottoscrivono anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13 co.8 L.247/2012.” e chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, con emissione del relativo provvedimento.
Con successiva ordinanza, il Giudice, preso atto di quanto richiesto dalle parti, rinviava la causa all'udienza del 7 aprile 2025 per la trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale.
A tale data, veniva disposto un ulteriore rinvio per acquisire il parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti. Acquisito il chiesto parere, con ordinanza del 19 giugno 2025, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis.51
c. IV c.p.c.. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data del 21.11.2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta dell'1.01.2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 1151/24 R.G., così provvede:
1. Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo C.F._2 sottoscritto dalle parti stesse;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MONFORTE SAN GIORGIO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 11.09.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7 parte II serie A anno 2002.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.