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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1852/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16755/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098277354000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098277354000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Roma, alla Indirizzo_1 , presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 nonché con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata di detto avvocato Email_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento di euro 574,24, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale Agente della riscossione per la Provincia di Roma, notificato in data 26.09.2024 con cui si contesta il mancato versamento del bollo auto per il 2015, richiesto con la cartella n. 09720170232601435 asseritamente notificata il 10.03.20218 nonchè del bollo auto 2016 richiesto con cartella n. 09720190014938335 asseritamente notificata il 24.06.2019, in relazione al Veicolo Targato Targa_1, parte ricorrente eccepisce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dei tributiHa eccepito l'intervenuta prescrizione e la decadenza della pubblica amministrazione a riscuotere la tassa automobilistica.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la Regione Lazio nonchè l'Agenzia delle Entrate
Riscossione contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Le eccezioni sollevate vanno disattese.
La cartelle di pagamento n. 09720170232601435000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, annualità 2015, con riferimento al Veicolo Targato Targa_1, appae notificata in data 10/03/2018. Il ruolo n. 2017/13576, riferito al Veicolo Targato Targa_1 annualità 2015, è stato reso esecutivo in data 31/08/2017, entro i termini di legge.
La cartella n. 09720190014938335000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, annualità 2016, con riferimento al Veicolo Targato Targa_1, è stata notificata in data 24/06/2019. Il ruolo n. 2018/14600, riferito al Veicolo Targato Targa_1, annualità 2016, è stato reso esecutivo in data 22/10/2018, entro i termini di legge.
Le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma
85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Tra la notifica delle cartelle 09720170232601435 000, notificata il 10.03.2018 e la cartella di pagamento
9720190014938335 notificata il 24.06.2019 e l'avviso di intimazione opposto n. 09720249098277354 000 notificata il 26.09.2024, risultano essere stati correttamente notificati alla Indirizzo_2
i seguenti atti interruttivi, non opposti nei termini di legge, e per i quali si producono la relata di notifica e la copia del documento:
• avviso di intimazione n. 09720199031277217 000 notificato il 14.11.2019;
• preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200081382 000 notificato il 13.12.2022 relativamente alla cartella di pagamento 09720170232601435 000;
• preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200081382 000 notificato il 13.12.2022 relativamente alla cartella di pagamento 09720190014938335 000.
Siffatte ragioni inducono al rigetto del gravame.
Sussistono giusti motivi in considerazione della peculiarità della questione e del comportamento processuale per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate tra tutte le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
AR LO FE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16755/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098277354000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098277354000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Roma, alla Indirizzo_1 , presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 nonché con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata di detto avvocato Email_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento di euro 574,24, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale Agente della riscossione per la Provincia di Roma, notificato in data 26.09.2024 con cui si contesta il mancato versamento del bollo auto per il 2015, richiesto con la cartella n. 09720170232601435 asseritamente notificata il 10.03.20218 nonchè del bollo auto 2016 richiesto con cartella n. 09720190014938335 asseritamente notificata il 24.06.2019, in relazione al Veicolo Targato Targa_1, parte ricorrente eccepisce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dei tributiHa eccepito l'intervenuta prescrizione e la decadenza della pubblica amministrazione a riscuotere la tassa automobilistica.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la Regione Lazio nonchè l'Agenzia delle Entrate
Riscossione contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Le eccezioni sollevate vanno disattese.
La cartelle di pagamento n. 09720170232601435000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, annualità 2015, con riferimento al Veicolo Targato Targa_1, appae notificata in data 10/03/2018. Il ruolo n. 2017/13576, riferito al Veicolo Targato Targa_1 annualità 2015, è stato reso esecutivo in data 31/08/2017, entro i termini di legge.
La cartella n. 09720190014938335000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, annualità 2016, con riferimento al Veicolo Targato Targa_1, è stata notificata in data 24/06/2019. Il ruolo n. 2018/14600, riferito al Veicolo Targato Targa_1, annualità 2016, è stato reso esecutivo in data 22/10/2018, entro i termini di legge.
Le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma
85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Tra la notifica delle cartelle 09720170232601435 000, notificata il 10.03.2018 e la cartella di pagamento
9720190014938335 notificata il 24.06.2019 e l'avviso di intimazione opposto n. 09720249098277354 000 notificata il 26.09.2024, risultano essere stati correttamente notificati alla Indirizzo_2
i seguenti atti interruttivi, non opposti nei termini di legge, e per i quali si producono la relata di notifica e la copia del documento:
• avviso di intimazione n. 09720199031277217 000 notificato il 14.11.2019;
• preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200081382 000 notificato il 13.12.2022 relativamente alla cartella di pagamento 09720170232601435 000;
• preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200081382 000 notificato il 13.12.2022 relativamente alla cartella di pagamento 09720190014938335 000.
Siffatte ragioni inducono al rigetto del gravame.
Sussistono giusti motivi in considerazione della peculiarità della questione e del comportamento processuale per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate tra tutte le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
AR LO FE