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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7335 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 24579 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso – in virtù di mandato apposto in calce al ricorso – dagli avvocati Luca Cerchia e Domenica
Bencivenga ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla Via San Domenico nr. 62
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
– in virtù di mandato apposto in calce alla comparsa – dagli avvocati Loredana Rocchetti e Monica
Polverino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Aversa (CE), alla via Salvo
D'Acquisto nr. 5
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 16.7.2010 e che dalla loro CP_1
Per_ unione era nata una figlia, il 12.1.2015, rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie, in quanto la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale a causa delle condotte della
. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva: «1. Autorizzare i coniugi a vivere CP_1 separatamente, con obbligo di prestarsi il dovuto reciproco rispetto;
2. disporre Per_ l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre che, con doveroso senso di responsabilità e nell'interesse esclusivo della minore, continuerà ad abitare presso la casa familiare ubicata in Napoli alla Via
S. Maria a Cubito 540, disciplinando i rapporti e gli incontri della figlia con il padre, nonché le modalità di assunzione delle decisioni riguardanti la stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo il piano genitoriale, redatto ex art. 473 bis 12 c.p.c. e che si allega al presente atto;
3. disporre il pagamento, da porre a carico del ricorrente quale contributo per il mantenimento per la figlia Per_ minore , della somma di € 200,00, da versarsi entro il primo giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indice Istat come per legge, oltre al 50% delle spese ritenute di natura straordinaria così come indicate dal Protocollo
d'Intesa stipulato in data 07/07/2018 tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
4. disporre che le parti beneficeranno dell'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
5. il Parte_1 avrà facoltà di avere con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive e tenendo conto delle sue legittime aspirazioni, ogni martedì dalle ore 16.00 con pernottamento presso il padre;
il giovedì di ogni settimana invece (salvo diverso accordo da prendersi di comune intesa) la avrà con sé dalle ore 16.00 fino alle ore 20:00, riaccompagnandola dopo cena presso la casa materna. Inoltre il padre potrà avere con sé la figlia, a weekend alternati, dalle ore
09:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica prima di cena;
analoga facoltà sarà concessa alle parti in occasione di ponti o festività che, sempre nel rispetto dell'alternanza, potranno avere con sé la loro figlia minore;
6. nel periodo di
Natale, il padre avrà con sé la figlia i giorni 24 e 31 Dicembre, oppure il 25
Dicembre ed il 1° Gennaio ad anni alterni, così come anche per i giorni 05 e 06 gennaio ad anni alterni;
parimenti anche per il giorno di Pasqua, in modo che ogni anno, alternativamente, il Natale o la Pasqua saranno trascorsi con l'uno o l'altro
2 dei genitori, previo accordo tra loro;
il padre potrà trascorrere con la figlia la festa del papà, e la madre la festa della mamma, così come il compleanno e l'onomastico dell'uno e dell'altra;
7. durante le ferie estive, il padre potrà avere con sé la figlia per un periodo di 15 gg., anche non consecutivi, tra il 01 luglio ed il 7 settembre, nel periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre, inoltre, potrà avere con sé la figlia anche una terza settimana nel periodo di giugno o luglio, in base al proprio piano ferie;
8. ambo i genitori si impegneranno, nel reciproco rispetto e nell'esclusivo interesse della figlia, a trascorrere il tempo a loro disposizione con la stessa in tutte le occasioni nelle quali la stessa manifesterà la necessità di assolvere ad impegni legati allo sport, alla sua vita sociale o di relazione (feste, gare sportive, gite, etc.) ed a quella spirituale, e ciò anche nel Per_ giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia;
9. ordinare ad ambedue i genitori di comunicarsi reciprocamente, nei tempi minimi necessari e nell'interesse esclusivo della prole, ogni mutamento di dimora, domicilio o residenza, nonché dei rispettivi recapiti telefonici».
A seguito della notifica del decreto di fissazione di udienza del 21.11.2024 ex art. 473-bis.14 c.p.c., d'uno con l'anzidetto ricorso, l'11.4.2025 si costituiva CP_1
la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, chiedeva: «1.
[...] pronunciare sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. disporre l'affido condiviso della figlia minore Per_
con collocazione abitativa presso la madre;
3. disporre in favore della signora
, in ragione della collocazione abitativa della figlia minore presso di CP_1 lei, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli, c.a.p. 80145, alla Strada
Provinciale Santa Maria a Cubito n. 540, unitamente alle pertinenze e agli arredi ivi esistenti;
4. disciplinare la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute più opportune;
5. disporre a carico del signor in favore della signora un congruo assegno quale Parte_1 CP_1
Per_ contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore non inferiore ad euro 700,00 mensili, da corrispondere a far data dalla domanda, entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT previsti per le famiglie e operai;
6. disporre a carico del signor in favore della signora il pagamento nella misura Parte_1 Parte_2
3 del 70% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nonché, specificamente, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese sportive, delle spese scolastiche;
7. con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Alla prima udienza del 13.5.2025 le parti, comparivano personalmente e dopo aver confermato la volontà di separarsi, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie;
il Giudice, pertanto, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità dell'accordo così raggiunto dalle parti e rinviava all'udienza del 17.6.2025 per consentire la produzione del certificato di matrimonio del luogo in cui fu contatto.
Il P.M. concludeva per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con disciplina dei rapporti come da accordi tra le parti
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 co. 1 c.c.. Preliminarmente si evidenzia che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla controparte in ragione dell'accordo raggiunto all'udienza del 13.5.2025. Ciò posto, ritiene il
Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Considerato inoltre che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni reciproco interesse, risulta allora evidente come tra gli stessi sia cessata la comunione materiale e spirituale, la quale dovrebbe invece costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti nei termini di seguito riportati: Per_ «Affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre nella casa famigliare;
assegnazione della casa famigliare a , che volturerà le utenze CP_1
a suo nome;
, che ne paga il mutuo, si impegna a Parte_1 rilasciarla entro il 30 giugno trasferendosi anche in via provvisoria presso i propri genitori con l'intenzione di prendere in locazione un nuovo Per_ immobile dove poter ospitare in maniera più adeguata entro settembre;
Per_ disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre come attualmente, salvo diverso accordo, martedì e il giovedì dalle 15,30/16,00
4 fino alle 21,30 dopo cena, a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera;
ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, 15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
Per_ assegno a titolo di contributo nel mantenimento di di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, che Parte_1 verserà entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT;
Per_ Assegno Unico per al 50% tra le parti;
rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente, rimessione della querela da parte della e accettazione della rimessione da parte del CP_1
; Parte_1
Spese di lite compensate».
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (vale a dire affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); pertanto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori coinvolti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da , così Parte_1 provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.34, parte II, reg. Atti Matrimonio anno 2010) in conformità agli
[...] accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per la
5 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile), in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr. 898 come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_3
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 24579 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso – in virtù di mandato apposto in calce al ricorso – dagli avvocati Luca Cerchia e Domenica
Bencivenga ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla Via San Domenico nr. 62
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
– in virtù di mandato apposto in calce alla comparsa – dagli avvocati Loredana Rocchetti e Monica
Polverino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Aversa (CE), alla via Salvo
D'Acquisto nr. 5
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 16.7.2010 e che dalla loro CP_1
Per_ unione era nata una figlia, il 12.1.2015, rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie, in quanto la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale a causa delle condotte della
. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva: «1. Autorizzare i coniugi a vivere CP_1 separatamente, con obbligo di prestarsi il dovuto reciproco rispetto;
2. disporre Per_ l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre che, con doveroso senso di responsabilità e nell'interesse esclusivo della minore, continuerà ad abitare presso la casa familiare ubicata in Napoli alla Via
S. Maria a Cubito 540, disciplinando i rapporti e gli incontri della figlia con il padre, nonché le modalità di assunzione delle decisioni riguardanti la stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo il piano genitoriale, redatto ex art. 473 bis 12 c.p.c. e che si allega al presente atto;
3. disporre il pagamento, da porre a carico del ricorrente quale contributo per il mantenimento per la figlia Per_ minore , della somma di € 200,00, da versarsi entro il primo giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indice Istat come per legge, oltre al 50% delle spese ritenute di natura straordinaria così come indicate dal Protocollo
d'Intesa stipulato in data 07/07/2018 tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
4. disporre che le parti beneficeranno dell'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
5. il Parte_1 avrà facoltà di avere con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive e tenendo conto delle sue legittime aspirazioni, ogni martedì dalle ore 16.00 con pernottamento presso il padre;
il giovedì di ogni settimana invece (salvo diverso accordo da prendersi di comune intesa) la avrà con sé dalle ore 16.00 fino alle ore 20:00, riaccompagnandola dopo cena presso la casa materna. Inoltre il padre potrà avere con sé la figlia, a weekend alternati, dalle ore
09:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica prima di cena;
analoga facoltà sarà concessa alle parti in occasione di ponti o festività che, sempre nel rispetto dell'alternanza, potranno avere con sé la loro figlia minore;
6. nel periodo di
Natale, il padre avrà con sé la figlia i giorni 24 e 31 Dicembre, oppure il 25
Dicembre ed il 1° Gennaio ad anni alterni, così come anche per i giorni 05 e 06 gennaio ad anni alterni;
parimenti anche per il giorno di Pasqua, in modo che ogni anno, alternativamente, il Natale o la Pasqua saranno trascorsi con l'uno o l'altro
2 dei genitori, previo accordo tra loro;
il padre potrà trascorrere con la figlia la festa del papà, e la madre la festa della mamma, così come il compleanno e l'onomastico dell'uno e dell'altra;
7. durante le ferie estive, il padre potrà avere con sé la figlia per un periodo di 15 gg., anche non consecutivi, tra il 01 luglio ed il 7 settembre, nel periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre, inoltre, potrà avere con sé la figlia anche una terza settimana nel periodo di giugno o luglio, in base al proprio piano ferie;
8. ambo i genitori si impegneranno, nel reciproco rispetto e nell'esclusivo interesse della figlia, a trascorrere il tempo a loro disposizione con la stessa in tutte le occasioni nelle quali la stessa manifesterà la necessità di assolvere ad impegni legati allo sport, alla sua vita sociale o di relazione (feste, gare sportive, gite, etc.) ed a quella spirituale, e ciò anche nel Per_ giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia;
9. ordinare ad ambedue i genitori di comunicarsi reciprocamente, nei tempi minimi necessari e nell'interesse esclusivo della prole, ogni mutamento di dimora, domicilio o residenza, nonché dei rispettivi recapiti telefonici».
A seguito della notifica del decreto di fissazione di udienza del 21.11.2024 ex art. 473-bis.14 c.p.c., d'uno con l'anzidetto ricorso, l'11.4.2025 si costituiva CP_1
la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, chiedeva: «1.
[...] pronunciare sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. disporre l'affido condiviso della figlia minore Per_
con collocazione abitativa presso la madre;
3. disporre in favore della signora
, in ragione della collocazione abitativa della figlia minore presso di CP_1 lei, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli, c.a.p. 80145, alla Strada
Provinciale Santa Maria a Cubito n. 540, unitamente alle pertinenze e agli arredi ivi esistenti;
4. disciplinare la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute più opportune;
5. disporre a carico del signor in favore della signora un congruo assegno quale Parte_1 CP_1
Per_ contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore non inferiore ad euro 700,00 mensili, da corrispondere a far data dalla domanda, entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT previsti per le famiglie e operai;
6. disporre a carico del signor in favore della signora il pagamento nella misura Parte_1 Parte_2
3 del 70% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nonché, specificamente, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese sportive, delle spese scolastiche;
7. con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Alla prima udienza del 13.5.2025 le parti, comparivano personalmente e dopo aver confermato la volontà di separarsi, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie;
il Giudice, pertanto, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità dell'accordo così raggiunto dalle parti e rinviava all'udienza del 17.6.2025 per consentire la produzione del certificato di matrimonio del luogo in cui fu contatto.
Il P.M. concludeva per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con disciplina dei rapporti come da accordi tra le parti
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 co. 1 c.c.. Preliminarmente si evidenzia che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla controparte in ragione dell'accordo raggiunto all'udienza del 13.5.2025. Ciò posto, ritiene il
Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Considerato inoltre che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni reciproco interesse, risulta allora evidente come tra gli stessi sia cessata la comunione materiale e spirituale, la quale dovrebbe invece costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti nei termini di seguito riportati: Per_ «Affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre nella casa famigliare;
assegnazione della casa famigliare a , che volturerà le utenze CP_1
a suo nome;
, che ne paga il mutuo, si impegna a Parte_1 rilasciarla entro il 30 giugno trasferendosi anche in via provvisoria presso i propri genitori con l'intenzione di prendere in locazione un nuovo Per_ immobile dove poter ospitare in maniera più adeguata entro settembre;
Per_ disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre come attualmente, salvo diverso accordo, martedì e il giovedì dalle 15,30/16,00
4 fino alle 21,30 dopo cena, a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera;
ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, 15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
Per_ assegno a titolo di contributo nel mantenimento di di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, che Parte_1 verserà entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre rivalutazione CP_1 annuale ISTAT;
Per_ Assegno Unico per al 50% tra le parti;
rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente, rimessione della querela da parte della e accettazione della rimessione da parte del CP_1
; Parte_1
Spese di lite compensate».
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (vale a dire affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); pertanto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori coinvolti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da , così Parte_1 provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.34, parte II, reg. Atti Matrimonio anno 2010) in conformità agli
[...] accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per la
5 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile), in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr. 898 come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_3
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