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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15884/2024 promossa da: nata a [...] il [...] residente a [...]
Cartoleria n. 20 (C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cavallotti n. 85/A (C.F. ), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Angelo Scavone e dall'Avv. Silvia Braschi del Foro di
Bologna, con studio in Bologna, via L. C. Farini n. 26,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate e in sostituzione d'udienza; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 19/12/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Germania) il 12.08.1976, e nato a [...] il [...] uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a Bologna il 20/03/2021 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 54 parte I anno 2021;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Assegna alla Sig.ra la casa coniugale sita in via Cartoleria n. 20 a Bologna, con quanto in Pt_1 essa contenuto;
essendosi l'altro coniuge già allontanato nel mese di agosto 2024, asportando i propri effetti personali;
il deposito cauzionale che verrà restituito alla cessazione del contratto di locazione sarà diviso in parti uguali fra i coniugi;
3) Dispone che il cane di nome di proprietà della signora rimarrà a vivere con lei, con Pt_3 Pt_1 diritto di visita da parte del Sig. che potrà stare con l'animale due giorni alla settimana, Parte_2
quando previo accordo con la sig.ra preleverà il cane nel luogo che di volta in volta verrà Pt_1
concordato con la sig.ra Pt_1
4) Prende atto che le parti riconoscono reciprocamente che le quote di partecipazione all'impresa familiare di gestione della “Tabaccheria Marangoni Simone” sita a Bologna in via Guerrazzi n.
10/F, P. IVA. 03981671203, avente ad oggetto la rivendita di generi di monopolio n. 8 con annessa ricevitoria del lotto n. BO-367 nonchè il commercio al minuto di articoli complementari alle rivendite di generi di monopolio, sono di pari entità in considerazione dei rispettivi apporti;
5) Prende atto che le parti hanno concordato che, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per gli effetti di cui all'art. 19 legge 74/1987, il sig. si impegna a cedere alla sig.ra la piena ed esclusiva proprietà della Parte_2 Parte_1 azienda denominata “Tabaccheria Marangoni Simone” sita a Bologna in via Guerrazzi n. 10/F, P.
pagina 2 di 4 IVA. 03981671203 per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 8 con annessa ricevitoria del lotto n. 367 e commercio al minuto di articoli complementari sita a Bologna in via
Guerrazzi n. 10/F, a titolo di mantenimento una tantum, contestualmente al momento in cui l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli avrà rilasciato la licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 8 con annessa ricevitoria del lotto n. 367 sita a Bologna in via Guerrazzi
n. 10/F in favore della sig.ra Parte_1
6) Prende atto che il sig. dichiara che la cessione della suddetta azienda comprenderà: Parte_2
rimanenze, avviamento e valore dei cespiti, ivi compresi i relativi debiti e crediti, nonché i contratti inerenti all'esercizio dell'impresa incluso il contratto di locazione dei locali in cui l'attività è esercitata, per un valore complessivo stimabile attualmente in € 200.00,00, nonché il saldo attivo risultante dal conto corrente n. 2778 intestato alla attività di rivendita di tabacchi presso Banco
B.P.M alla data della cessione;
7) Prende atto che condizionatamente al riconoscimento di tale forma di mantenimento una tantum da realizzarsi nelle forme e nei tempi di cui ai punti n. 5 e 6 che precedono, la signora Parte_1 rinuncia a far valere i propri diritti di credito verso il sig. in relazione alle seguenti somme: Parte_2
A) importo delle rate del finanziamento di Agos Ducato spa n. 69763685 maturate da gennaio 2023 ad ottobre 2024 compreso per un totale di € 15.697,50, ad eccezione delle rate mensili di € 750,00 che risulteranno pagate direttamente dal conto della tabaccheria;
B) importo derivante dalla somma delle rate di finanziamento di Agos Ducato spa n. 69763685 non rimborsate mensilmente alla sig.ra da novembre 2024 alla data della cessione;
Pt_1
C) importo corrispondente al costo residuo del finanziamento di Agos Ducato spa n. 69763685 alla data della cessione della azienda risultante dall'estratto conto che la sig.ra fornirà il giorno Pt_1
precedente la cessione;
D) importo di € 11.750,00 versato dalla sig.ra sul conto corrente BPM n. 01535 cointestato Pt_1
per finanziare l'attività di impresa nelle date 19.9.24 e 20.10.2024;
E) importo di € 21.600,00 costituito dai prestiti mensili di cui al punto C) delle premesse del ricorso per separazione;
F) i diritti di credito derivanti dalla qualità di collaboratore familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c..
8) prende atto che i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente acceso presso Banco BPM
s.p.a. n. 01535 (filiale di 6 di Bologna) a loro cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della sig.ra al momento della cessione dell'impresa familiare il saldo attivo Pt_1
pagina 3 di 4 sarà dovuto esclusivamente a favore della sig.ra Pt_1
9) prende atto che i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente acceso presso Credit
Agricole Italia Spa n. 64085, a loro cointestato e alimentato con provvista di entrambi i coniugi,
entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, previo conguaglio fra i coniugi per le somme che dall'analisi dei movimenti bancari risulteranno versate in misura superiore da uno dei due coniugi;
10) prende atto che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
11) Prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e che null'altro avranno a pretendere reciprocamente una volta che sarà trasferita l'azienda secondo i patti contenuti nel seguente accordo e ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15884/2024 promossa da: nata a [...] il [...] residente a [...]
Cartoleria n. 20 (C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cavallotti n. 85/A (C.F. ), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Angelo Scavone e dall'Avv. Silvia Braschi del Foro di
Bologna, con studio in Bologna, via L. C. Farini n. 26,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate e in sostituzione d'udienza; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 19/12/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Germania) il 12.08.1976, e nato a [...] il [...] uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a Bologna il 20/03/2021 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 54 parte I anno 2021;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Assegna alla Sig.ra la casa coniugale sita in via Cartoleria n. 20 a Bologna, con quanto in Pt_1 essa contenuto;
essendosi l'altro coniuge già allontanato nel mese di agosto 2024, asportando i propri effetti personali;
il deposito cauzionale che verrà restituito alla cessazione del contratto di locazione sarà diviso in parti uguali fra i coniugi;
3) Dispone che il cane di nome di proprietà della signora rimarrà a vivere con lei, con Pt_3 Pt_1 diritto di visita da parte del Sig. che potrà stare con l'animale due giorni alla settimana, Parte_2
quando previo accordo con la sig.ra preleverà il cane nel luogo che di volta in volta verrà Pt_1
concordato con la sig.ra Pt_1
4) Prende atto che le parti riconoscono reciprocamente che le quote di partecipazione all'impresa familiare di gestione della “Tabaccheria Marangoni Simone” sita a Bologna in via Guerrazzi n.
10/F, P. IVA. 03981671203, avente ad oggetto la rivendita di generi di monopolio n. 8 con annessa ricevitoria del lotto n. BO-367 nonchè il commercio al minuto di articoli complementari alle rivendite di generi di monopolio, sono di pari entità in considerazione dei rispettivi apporti;
5) Prende atto che le parti hanno concordato che, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per gli effetti di cui all'art. 19 legge 74/1987, il sig. si impegna a cedere alla sig.ra la piena ed esclusiva proprietà della Parte_2 Parte_1 azienda denominata “Tabaccheria Marangoni Simone” sita a Bologna in via Guerrazzi n. 10/F, P.
pagina 2 di 4 IVA. 03981671203 per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 8 con annessa ricevitoria del lotto n. 367 e commercio al minuto di articoli complementari sita a Bologna in via
Guerrazzi n. 10/F, a titolo di mantenimento una tantum, contestualmente al momento in cui l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli avrà rilasciato la licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 8 con annessa ricevitoria del lotto n. 367 sita a Bologna in via Guerrazzi
n. 10/F in favore della sig.ra Parte_1
6) Prende atto che il sig. dichiara che la cessione della suddetta azienda comprenderà: Parte_2
rimanenze, avviamento e valore dei cespiti, ivi compresi i relativi debiti e crediti, nonché i contratti inerenti all'esercizio dell'impresa incluso il contratto di locazione dei locali in cui l'attività è esercitata, per un valore complessivo stimabile attualmente in € 200.00,00, nonché il saldo attivo risultante dal conto corrente n. 2778 intestato alla attività di rivendita di tabacchi presso Banco
B.P.M alla data della cessione;
7) Prende atto che condizionatamente al riconoscimento di tale forma di mantenimento una tantum da realizzarsi nelle forme e nei tempi di cui ai punti n. 5 e 6 che precedono, la signora Parte_1 rinuncia a far valere i propri diritti di credito verso il sig. in relazione alle seguenti somme: Parte_2
A) importo delle rate del finanziamento di Agos Ducato spa n. 69763685 maturate da gennaio 2023 ad ottobre 2024 compreso per un totale di € 15.697,50, ad eccezione delle rate mensili di € 750,00 che risulteranno pagate direttamente dal conto della tabaccheria;
B) importo derivante dalla somma delle rate di finanziamento di Agos Ducato spa n. 69763685 non rimborsate mensilmente alla sig.ra da novembre 2024 alla data della cessione;
Pt_1
C) importo corrispondente al costo residuo del finanziamento di Agos Ducato spa n. 69763685 alla data della cessione della azienda risultante dall'estratto conto che la sig.ra fornirà il giorno Pt_1
precedente la cessione;
D) importo di € 11.750,00 versato dalla sig.ra sul conto corrente BPM n. 01535 cointestato Pt_1
per finanziare l'attività di impresa nelle date 19.9.24 e 20.10.2024;
E) importo di € 21.600,00 costituito dai prestiti mensili di cui al punto C) delle premesse del ricorso per separazione;
F) i diritti di credito derivanti dalla qualità di collaboratore familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c..
8) prende atto che i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente acceso presso Banco BPM
s.p.a. n. 01535 (filiale di 6 di Bologna) a loro cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della sig.ra al momento della cessione dell'impresa familiare il saldo attivo Pt_1
pagina 3 di 4 sarà dovuto esclusivamente a favore della sig.ra Pt_1
9) prende atto che i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente acceso presso Credit
Agricole Italia Spa n. 64085, a loro cointestato e alimentato con provvista di entrambi i coniugi,
entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, previo conguaglio fra i coniugi per le somme che dall'analisi dei movimenti bancari risulteranno versate in misura superiore da uno dei due coniugi;
10) prende atto che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
11) Prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e che null'altro avranno a pretendere reciprocamente una volta che sarà trasferita l'azienda secondo i patti contenuti nel seguente accordo e ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4